Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2021, proposto da
RI TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in CA, via Macallè 18;
contro
A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – S. Marco”, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA ST, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mandolfo, Martina Trombetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LA Fisicaro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. della Deliberazione n. 1041 del 31.05.2021 emessa dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di CA con la quale è stata disposta la stabilizzazione, fra gli altri, del dott. CA ST nella posizione di Dirigente Medico Disciplina Angiologia, stessa posizione per la quale l'Azienda Ospedaliera resistente aveva indetto procedura di mobilità con Deliberazione n. 1496 del 18.09.2017 - alla quale ha partecipato la dott.ssa TA oggi resistente - mai conclusa con provvedimento espresso.
2. di tutti gli altri eventuali atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” e di CA ST;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2024 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con il ricorso in epigrafe, la ricorrente lamenta che la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico, disciplina Angiologia, indetta con Deliberazione di questa AOUP n. 1496 del 18.09.2017, e alla quale aveva partecipato, non è stata completata sul presupposto che entrambe le candidate partecipanti non risultavano in possesso del requisito generale di cui al punto 1 dei requisiti di ammissione, e precisamente dell’inquadramento nel profilo professionale di Dirigente Medico - disciplina Angiologia;
-a tal fine evidenzia che, con Deliberazione n. 1041 del 31.05.2021, il dott. CA ST, controinteressato che occupa il posto di Dirigente Medico Disciplina Angiologia dal 2016, ha beneficiato della stabilizzazione con assunzione a tempo indeterminato nel 2021, ex art. 20, co.1 D.Lgs. 75/2017, con l’effetto della definitiva perdita del bene della vita cui aspirava la medesima ricorrente;
- la mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti, va qualificata come mera cessione di un contratto già in essere e, pertanto, le relative controversie rientrano nella cognizione del giudice ordinario, che ha giurisdizione sull'unico rapporto; difatti, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4" (cfr. Cass. S.U. n. 32624/2018, n. 33213/2018; Consiglio di Stato sentenza 7615 del 2024);
- per le ragioni esposte deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, nei limiti e termini di cui all’articolo 11 cpa;
- le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, nei limiti e termini di cui all’articolo 11 cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO