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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 587 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di impugnazione dall' avv. Alfonso Amato
IMPUGNANTE
E
1 C.F. e part. VA , in persona del Sig. Controparte_1 P.IVA_1
n qualità di Amministratore unico in carica nonché legale CP_1
rappresentante pro tempore, corrente in Imola (BO) alla via Malsicura
17
n proprio C.F. part. VA CP_1 C.F._2
, P.IVA_2
C.F. , part. VA , in Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del Sig. n qualità di Amministratore delegato in CP_1
carica nonché legale rappresentante pro tempore, corrente in
Casalfiumanese (BO) alla via Giuseppe Di Vittorio 30
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. prof. Leonardo Zanetti
NONCHE'
. , C.F. e part. VA , Controparte_3 P.IVA_5
in persona del Sig. in qualità di Liquidatore in carica CP_4
nonché legale rappresentante pro tempore , e corrente in
Roccadaspide (SA) alla via Fonte 27
contumace
IMPUGNATI
avente ad OGGETTO: Impugnazione del lodo arbitrale pronunciato dall'Arbitro Unico dr. assistito dal segretario avv. Persona_1
OV AS depositato il 25/11/2022
sulle CONCLUSIONI rassegnate nelle note scritte depositate dalle parti costituite nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 cpc
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con istanza del 03/08/2022 la in Controparte_1 CP_1
proprio e la chiedevano al Presidente del Consiglio Controparte_2
dell'Ordine del di Salerno la nomina di un arbitro per CP_5
l'esercizio di un' azione di responsabilità in danno di quale Parte_1
amministratore unico della , con sede Controparte_6
legale in Roccadaspide, alla Via Fonte, 27. La agiva Controparte_1
quale socio della , mentre e Controparte_6 CP_1
la agivano quali creditori sociali. Controparte_2
Su tale istanza, il Presidente del Consiglio dell'Ordine con provvedimento del 31/08/2022, nominava quale arbitro unico il dott.
. Persona_1
Instaurato il procedimento arbitrale, gli intimanti formulavano nel merito le seguenti conclusioni:
“I) nel merito, A) accertare la responsabilità del Sig. per la Parte_1
diminuzione del patrimonio di meglio Controparte_6
descritto in causale e, per l'effetto condannare il medesimo Sig. Pt_1
a corrispondere a un risarcimento
[...] Controparte_6
danni pari a Euro 300.000,00 ( Euro Trecentomila,00 ) oppure –
subordinatamente – pari al minor importo che venga ritenuto di
garanzia semmai secondo equità ex art. 1226 c.c.:
B) Disporre che il capitale venga incrementato per gli interessi dal
dovuto al saldo al tasso “ ordinario “ a partire dal presente atto e al
tasso “ moratorio “ a partire al presente atto;
3 C ) tutto ciò salva l'espressa e specifica riserva degli attori di attivare
ogni altra pretesa contro il convenuto in una o più separata procedura in
sede giurisdizionale e/ o arbitrale,
II ) circa gli oneri di lite, porli integralmente a carico della controparte
(includendovi compenso, spese generali 15%, Cassa Forense 4%, IVA
22%, imposta di bollo sugli atti , altre anticipazioni ) “
A sostegno della domanda, gli istanti deducevano che il era stato Pt_1
amministratore unico della sino alla data del Controparte_6
05/07/2022, in cui la società veniva posta in liquidazione;
che in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2019, per come proposto dal ed approvato unanimemente dai soci, erano state indicate Parte_1
rimanenze per euro 1.394.000,000; che, quanto invece al bilancio al
31/12/2020, non approvato, il , con una prima bozza trasmessa l' Pt_1
11/08/2021, aveva indicato rimanenze per euro 1.495.500,00; che, a fronte di richieste di chiarimenti del socio aveva Controparte_1
predisposto una seconda bozza nella quale le rimanenze venivano indicate in € 1.156.500,00; che nella discussione tenutasi nel corso dell'assemblea dei soci del 15/10/2021 su tale proposta di documento contabile il aveva evidenziato “quale principale differenza della Pt_1
nuova versione del bilancio la riduzione delle rimanenze per oltre
300.000,00 euro“ e, in risposta ai chiesti chiarimenti, aveva asserito che “il dato in questione attiene a castagne secche ed a farina di
castagne”; che tale affermazione costituiva una vera e propria confessione stragiudiziale di ”scomparsa” di castagne secche per circa
300.000,00 euro, non avendo specificato le cause di tali ammanchi e/o deterioramento;
che pertanto il , cui era attribuito il compito di Pt_1
4 gestione delle rimanenze e segnatamente la conservazione dei prodotti,
doveva rispondere personalmente della “scomparsa “ dele castagne secche e farina di castagne per circa euro 300.000,00 oltre interessi;
che quanto alla legittimazione attiva l'art. 2476 cc riconosceva la possibilità di proporre azione di responsabilità ai danni dell'amministratore sia ai soci ( co.3) che ai creditori ( co.6) della società, sicché la legittimazione della derivava dalla sua CP_1
qualità di socio della , laddove quella di Controparte_6
e della derivava dalla loro qualità di creditori CP_1 CP_2
sociali in virtù di decreti ingiuntivi da essi rispettivamente ottenuti nei confronti della società; che in particolare i creditori intendevano far valere esclusivamente il cd. “danno riflesso”, ossia quello conseguente alla diminuzione del patrimonio della e non Controparte_6
anche un proprio danno “diretto”, che avrebbero fatto valere in separata sede.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva l'intimato , che Parte_1
eccepiva la carenza di legittimazione attiva nel giudizio arbitrale in capo a ed all' per essere soggetti terzi non CP_1 CP_2
soci. Nel merito contestava ogni addebito, evidenziando che la natura delle scorte devalutate, costituite da frutta secca e perciò merce deperibile, imponeva una valutazione particolarmente attentata e ponderata. Sul punto evidenziava che, al fine di stabilire il valore commerciale delle scorte di magazzino, aveva incaricato il Dottor
, il quale nel proprio elaborato aveva evidenziato di Parte_2
aver rilevato, nel prodotto in giacenza, la presenza di “Aspergillus”,
fungo della famiglia Trichocomaceae, che può danneggiare gli alimenti
5 non conservati sottovuoto. La devalutazione di euro 300.00,00, pertanto era da attribuirsi alla corretta inferenza di tali argomentazioni agronomiche. Eccepiva altresì di aver rispettato, nella redazione del bilancio, il disposto dell'art. 2423 bis cc ed il principio della prudenza nella stima dei beni;
contestava di aver mai ammesso la scomparsa delle merci;
eccepiva la mancata dimostrazione delle avverse allegazioni. Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni:
a)Dichiarare il difetto di legittimazione in capo al Sig. in CP_1
proprio e alla per le ragioni descritte in premessa;
CP_2
b)Dichiarare l'azione inammissibile per difetto di allegazione pur quel
che concerne in fatti posti a base della domanda;
c)In ogni caso, rigettare l'azione promossa dagli attori in arbitrato sia
perché infondata sia perché privo di prova per quel che concerne il
nesso di casualità;
d)Con vittoria di spese.
3. La non si costituiva. Controparte_6
4. Disattesa l'istanza di prova testimoniale avanzata dall'intimato, con
lodo definitivo del 25/11/2022 l'Arbitro così provvedeva:“L'Arbitro
Unico, come sopra costituito, definitivamente pronunciando sulla
controversia in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione a
difesa, così provvede:
a)Dichiara ammissibili sia la domanda proposta dalla CP_1
che gli interventi spiegati la e dalla nel CP_1 CP_2
presente giudizio con la istanza di arbitrato del 03.08.2022, nonché la
loro attrazione alla clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello
Statuto della;
Controparte_6
6 b)Accoglie la domanda formulata della e dai suddetti CP_1
interventori nella predetta istanza di arbitrato e, pertanto, riconosciutane
la responsabilità ex art. 2476, ocmmi 3 e 6, c.c., condanna Parte_1
al risarcimento dai danni a beneficio della società Controparte_6
quantificati nella misura di Euro 300.000,00, oltre interessi
[...]
legali al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. a decorrere dalla
notifica della domanda arbitrale ( 03/08/2022 ) fino al saldo;
c)Condanna e la , in via Parte_1 Controparte_6
solidale tra loro, al pagamento in favore della , di CP_1 CP_1
e di , delle spese e competenze per la difesa nel
[...] CP_2
presente giudizio, quantificato nella misura complessiva di Euro
19.273,60, oltre spese generali al 15% e IVA e cpa;
d)Fermo restando il vincolo della solidarietà tra tutte le parti in causa,
pone le competenze dell'Arbitro Unico e le relative spese di
funzionamento, ivi compreso il compenso del Segretario la cui definitiva
determinazione costituisce oggetto di separata ordinanza a carico di
tutte le parti del presente giudizio, in parte uguale tra loro”.
5. Con atto di citazione del 24/05/2023 ha impugnato il Parte_1
lodo dinanzi a questa Corte di Appello articolando quattro motivi di nullità:
con il primo motivo -“Difetto di giurisdizione in capo all'arbitro.
Inammissibilità ed improponibilità della domanda nelle forme del
giudizio arbitrale”- il assume che l'arbitrato societario non può Pt_1
comprendere le azioni di responsabilità contro gli amministratori essendo essi soggetti terzi estranei al rapporto sociale;
7 con il secondo motivo -“Inammissibilità dell'intervento nel ( rectius della
proposizione del ) giudizio arbitrale operato da e da CP_1
- contesta l'ammissibilità dell'intervento di in Controparte_2 CP_1
proprio e di dichiaratisi creditori di CP_2 Controparte_6
con il terzo motivo -“Violazione dell'art. 2476 c.c.. Inesistenza di ogni e
qualsivoglia responsabilità“- sostiene l'infondatezza dell'azione di responsabilità nei propri confronti e di conseguenza l'erroneità del lodo che invece aveva accolto integralmente la domanda;
con il quarto motivo si duole della “mancata ammissione dei mezzi di
prova”, lamentando che l'Arbitro avrebbe dovuto ammettere la prova relativa al dr. , suo consulente di parte, di cui era già stata Parte_2
introdotta in causa la perizia.
6. Si sono costituiti congiuntamente e CP_1 CP_2
in proprio, che, in via preliminare, sul rilievo che la CP_1
clausola di cui art. 30 dello Statuto della prevedeva un Controparte_6
“arbitrato irrituale secondo equità”, hanno eccepito che la disciplina di riferimento per l'impugnazione del lodo doveva rinvenirsi non già
nell'art. 828 cpc ma nell'art. 808 ter cpc , che rimanda alla ordinaria competenza del Tribunale o del Giudice di Pace, a seconda del valore della causa, sicché l'impugnazione alla Corte di Appello deve dichiararsi inammissibile per essere competente il Tribunale delle imprese di Napoli.
Nel merito, gli impugnati hanno poi resistito a tutti i motivi di nullità
sollevati dal : con riferimento al primo motivo, ne hanno eccepito Pt_1
l'inammissibilità trattandosi di eccezione non sollevata nel procedimento di arbitrato;
sul secondo, sul terzo e sul quarto hanno eccepito
8 l'inammissibilità in quanto motivi di nullità non rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 808 ter cpc.
Hanno pertanto così concluso: “Voglia codesto ill.mo Giudicante,
contrariis reiectis:I) in principalità, in rito: A) dichiarare la propria
incompetenza stante la competenza del Tribunale, per le ragioni meglio
precisate al punto 2 dell'esposizione in diritto;
B) dichiarare
l'incompetenza del Foro di Salerno stante la competenza del Foro di
Napoli con specifico riguardo al Giudice delle imprese, per le ragioni
meglio precisate al punto 3 dell'esposizione in diritto;
II) in subordine, nel merito, respingere la domanda giacché
inammissibile e/o infondata e/o indimostrata, in tutto o -
subordinatamente - in parte, per le ragioni meglio precisate nei punti 4-
5-6-7 dell'esposizione in diritto;
III) comunque, circa gli oneri di lite, porli integralmente a carico del Sig.
(includendovi compenso, spese generali 15%, Cassa forense Pt_1
4%, VA 22%)”.
7. L'impugnazione va rigettata.
8. L'eccezione preliminare di incompetenza della Corte di Appello
per essere competente il Tribunale delle imprese di Napoli
trattandosi di arbitrato irrituale, va disattesa.
8.1. Ed infatti, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e
quello irrituale s'impernia sulla volontà delle parti, che nella prima figura
mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di
produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita
ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero
9 strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un
negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa
decisione come espressione della propria volontà. Ai fini
dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva,
peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura
dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché
sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile
esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un
compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti
un arbitrato irrituale.” ( cfr. Cass. 2024 n. 6104; Cass. 2009 n. 21585)
Quindi, “il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che
nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile
di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c.,
con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale
esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo
attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione
amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa
volontà” ( cfr. ex pl. Cass. 2019 n. 7198; 2015 n. 23629).
8.2. Nel caso che ci occupa, pur a fronte di una clausola compromissoria contenuta nello statuto della che Controparte_6
prevedeva che l'arbitro decidesse “in via irrituale secondo equità”, la domanda proposta dagli intimanti e CP_1 CP_2 CP_1
in proprio non era limitata ad ottenere la composizione
[...]
amichevole della lite o un mero accertamento vincolante, giacché, oltre all'accertamento della responsabilità del , era tesa ad ottenere la Pt_1
condanna del medesimo a corrispondere in favore di un Controparte_6
10 risarcimento danni pari ad € 300.000,00 ovvero a quella diversa somma che fosse stata determinata all'esito del procedimento, maggiorata di interessi .
Gli intimanti quindi hanno introdotto una domanda finalizzata ad ottenere una condanna, cioè un provvedimento idoneo a divenire titolo esecutivo a seguito del procedimento previsto dall'art. 825 cpc.
L'arbitro unico, che, peraltro, ha trattato il procedimento nel rispetto delle norme del codice di rito e non ha mai fatto cenno ad una valutazione di tipo equitativo, ha poi accolto la domanda emettendo condanna a carico del . Pt_1
La decisione dell'A.U., da qualificarsi come lodo rituale, è stata pertanto correttamente impugnata dinanzi a questa Corte di Appello, organo giudiziario all'uopo competente ai sensi dell'art. 828 cpc.
9. Quanto al merito:
9.1. Il primo motivo è inammissibile giacché la questione che l'azione di responsabilità degli amministratori esorbiti i limiti della convenzione arbitrale non è stata sollevata nel procedimento dinanzi all'arbitro e pertanto, per la previsione dell'art. 817 cpc, la parte non può
per questa ragione impugnare il lodo.
In ogni caso, avendo l'Arbitro comunque affermato d'ufficio la propria competenza con una articolata motivazione, il avrebbe dovuto Pt_1
formulare il motivo di impugnazione in termini di specifica contestazione delle argomentazioni addotte sul punto nel lodo. La genericità del motivo costituisce pertanto un ulteriore profilo di inammissibilità.
In ogni caso, a tutto voler concedere, la doglianza va disattesa.
11 Ed invero, come condivisibilmente affermato dall'Arbitro, nulla osta alla arbitrabilità dell'azione di responsabilità giacché, come si evince dall'esserne espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità
(cfr. art. 2476, comma 5 e art. 2393, comma 6, cod. civ.), nei confronti dei componenti degli organi sociali essa investe diritti patrimoniali disponibili ( Cass. 2017 n. 26300; 2016 n. 10936).
Peraltro, a siffatta conclusione può pervenirsi anche tenendo conto dell'ampiezza dell'ambito di operatività della clausola compromissoria sì
come emerge dal suo tenore letterale che, nel suo incipit, dispone che
“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la
società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,
ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero dovrà essere risolta da un arbitro
”(…) aggiungendo poi che “ Sono soggette alla disciplina sopra prevista
anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci
ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale”.
9.2. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione.
Ed infatti, n proprio e la , pretesi creditori della CP_1 CP_2
società , hanno proposto il giudizio Controparte_6
arbitrale invocando l'art. 2476, co.2, cc allo scopo non già di ottenere il risarcimento di un danno arrecato direttamente ai lori rispettivi patrimoni, ma per far valere un danno indiretto o riflesso, dipendente cioè dalla perdita patrimoniale subìta dalla società.
12 Come disposto nel lodo con ampia argomentazione che il non ha Pt_1
specificamente contestato in questa sede, la società resta pertanto l'unica beneficiaria del risarcimento, che ha la finalità di reintegrare quanto da essa perduto per effetto della condotta di mala gestio
dell'amministratore.
9.4. Gli altri motivi sono inammissibili trattandosi di contestazioni di violazioni di regole di diritto applicate alla controversia.
- Ed invero, l'art. 829 cpc, al co.3, prevede che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto ( errores in judicando ) relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge;
al co.4 prevede che siffatta impugnazione è
sempre ammessa soltanto nelle controversie di cui all'art. 409 cpc e se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questioni pregiudiziali su materie che non possono costituire oggetto di convenzione di arbitrato.
Quindi non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale giacché tale valutazione
è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Sul punto possono, tra le tante, essere richiamate recenti pronunce: cfr.
Cass. 2020 n. 14602 ove si legge che “Il giudizio di impugnazione del
lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della
decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad
essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non
13 è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la
motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente
carente” , e Cass. 2020 n. 16553, per cui “La valutazione dei fatti
dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso
del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'
impugnazione per nullità del lodo” (…) “L'inammissibilità
dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto,
ai sensi dell'art 829, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano
autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora
gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole
corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia” ( Cass. 2020
n. 16553).
- Con riguardo alla vicenda che ci occupa, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della non contiene disposizioni Controparte_6
che consentano l'impugnazione per violazione delle regole di diritto applicate alla controversia, sicché le doglianze espresse dal non Pt_1
sono riconducibili ai motivi tassativamente elencati dall'art. 829 cpc e contengono eccezioni riguardanti la valutazione dei fatti e delle prove da parte dell'Arbitro che devono ritenersi inammissibili.
10. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del DM n. 37/2018 per lo scaglione da €
€ 260.001,00 a € 520.000,00, nei valori minimi e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ( € 7.120,00), con l'aumento del
60% in considerazione della pluralità di assistiti ( € 7.120,00 + €
4.272,00).
14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del Lodo dell'Arbitro Unico dott.
reso in data 25/11/2022, proposta con citazione Persona_1
notificata il 25/05/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
n proprio, ;
[...] CP_1 CP_2 Controparte_6
liquidazione, così provvede:
1) RIGETTA l'impugnazione;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, Parte_1
che liquida, a titolo di compenso, in favore CP_1 CP_1
in proprio e definitivamente in € 11.392,00
[...] CP_2
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap;
3) NULLA per le spese nei confronti di Controparte_6
.
[...]
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte del di un ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
15