Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 2
L'imputazione di pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell'art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo - si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4. La previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l'imputazione stessa, in quanto quest'ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo.
In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" (nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo. Ove, peraltro, la domanda sia stata proposta solo in via riconvenzionale di fronte alla richiesta del lavoratore diretta ad ottenere l'adeguamento annuale dell'assegno "ad personam", asseritamente stipulato con il datore di lavoro, incombe sul lavoratore provare il fatto costitutivo del credito azionato (l'esistenza di detto accordo), senza necessità di provare l'indebito pagamento, dovendosi ritenere la relativa prova già acquisita al giudizio.
Commentari • 6
- 1. Onere probatorio del correntista nell’azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell’indebitohttps://www.dirittobancario.it/ · 22 febbraio 2018
- 2. INDEBITO: incombe sul correntista-attore l’onere di produrre i contratti e gli estratti conto trimestraliAvv. Lucia Paola Russo · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 gennaio 2018
ISSN 2385-1376 L'esperimento delle azioni di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito non comporta una diversa ripartizione dell'onere probatorio rispetto ai principi generali previsti dall'art. 2697 c.c., applicandosi, anche in questo caso, le norme che regolano l'onere della prova, la cui operatività non subisce deroga, né per effetto della natura dell'azione proposta dal correntista, né avuto riguardo al principio di vicinanza della prova, pertanto, incombe sul correntista-attore l'onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda: l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione delle stesse …
Leggi di più… - 3. La prova dell'attore nella domanda di ripetizione dell'indebitoDe Luca Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 5 dicembre 2017
Con l'ordinanza n. 24948 depositata il 23 ottobre 2017 la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 1, Presidente Genovese – Relatore Falabella, è tornata a pronunciarsi sul tema dell'onere probatorio nelle cause di ripetizione d'indebito. I fatti di causa Il Tribunale di Como giudicando dell'azione di ripetizione d'indebito proposta da una s.r.l. nei confronti di una banca, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice della somma di circa €. 10.000, oltre interessi. La sentenza veniva impugnata dall'istituto di credito e la Corte territoriale respinge il gravame. L'istituto di credito soccombente ricorre per cassazione lamentando che la Corte d'Appello avesse imposto …
Leggi di più… - 4. Azione per ripetizione di indebito contro la banca e onere della provaAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 2 novembre 2017
- 5. RIPETIZIONE INDEBITO: l’onere della prova è in capo al correntista-attoreAvv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 2 luglio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2010, n. 22872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22872 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 33006/2006 proposto da:
EL RE, elettivamente domiciliato in RCMA, VIA F. PAOLUCCI DÈ CALROLI 9, presso lo studio dell'avvocato SANDULLI Piero, che lo rappresenta e difende unitamente all'avverato TERRIN MARIA LUISA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FATTORIA SAN BASILIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato BARILLARI Gianni, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 316/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/09/2006 r.g.n. 299/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;
udito l'Avvocato TERRIN MARIA LUISA,
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello di RE ER e conferma la decisione del Tribunale di Venezia in data 1 marzo 2004, che, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dal IN contro l'Ariano Pesca S.r.l. - poi Fattoria S. Basilio s.r.l. - e della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, aveva condannato l'opposto a pagare alla Società la somma di Euro 194.257,23 a titolo di restituzione di indebito e di Euro 5.863,10 a titolo di risarcimento del danno.
2. La Corte di appello di Venezia definisce la controversia sulla base delle seguenti argomentazioni: a) i crediti retributivi, rivendicati dal IN in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Società dall'1.9.1989 al 31.1.2000 quale responsabile amministrativo, non risultavano provati, non essendo idonea a dimostrare che avesse effettivamente diritto alla retribuzione percepita la documentazione prodotta (buste-paga, modelli 101, distinte di versamento di assegni); b) le somme versate dalla Società al dipendente e chieste in restituzione non erano state contestate e comunque l'indebito risultava dimostrato dagli elementi di prova acquisiti alla causa;
c) il risarcimento era dovuto per effetto dell'inadempimento del dipendente all'obbligo della regolare tenuta della contabilità.
3. Il ricorso di RE ER si articola in quattro motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso la S.r.l. Fattoria S. Basilio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, la Corte rileva la manifesta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente a causa dell'erronea indicazione degli estremi della sentenza impugnata, considerato che tali estremi risultano esattamente precisati nel testo della procura apposta a margine dell'atto che costituisce parte integrante dell'atto.
2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione della L. n. 4 del 1953, art. 1, comma 2, artt. 2730, 3735, 2720 e 2709 c.c.,
perché le buste-paga e i modelli 101, unitamente alle risultanze dei libri paga e matricola, costituivano prova delle retribuzioni dovute e corrisposte (sulla cui base erano stati rivendicati i crediti), siccome (in tali termini è formulato il quesito di diritto) aventi natura di confessione stragiudiziale o comunque di atti ricognitivi con valore confessorio.
3. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli art. 2697 e 2033 c.c., perché incombeva sulla Società l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa giustificativa, sicché non poteva essere ritenuta sufficiente la deduzione secondo cui non era stato concordato l'adeguamento progressivo dell'assegno ad per sonarti riconosciuto in sede di contratto di assunzione, ne' la prova testimoniale (sulla circostanza che fosse stato lo stesso IN a predisporre le buste paga, indicando i diversi e crescenti importi dell'assegno ad personam, del compenso per festività e dell'una tantum annuale) risultava idonea a dimostrare l'assunto, atteso che la documentazione, a prescindere dal soggetto che l'aveva predisposto, era stata sottoscritta e fatta propria dal presidente della società. Il quesito di diritto è formulato nel senso che l'attore in ripetizione di indebito oggettivo deve provare, oltre al fatto dell'avvenuto pagamento, anche l'inesistenza della causa debendi, mentre la causa solvendi deve essere provata dall'accipiens solo nel caso in cui il solvens abbia dimostrato il fatto positivo contrario.
4. Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 2702 c.c., perché la sottoscrizione di un documento ne identifica la provenienza, restando irrilevante il momento dell'elaborazione e della predisposizione del contenuto.
5. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la connessione tra le questioni proposte.
Si premette che la controversia è stata instaurata dal lavoratore dipendente IN per ottenere il pagamento di crediti retributivi calcolati sulla base dei compensi - superiori ai minimi della contrattazione collettiva - che assumeva ricevuti e dovuti in base al contratto individuale di lavoro. La Società datrice di lavoro aveva opposto che una parte di questi compensi, ulteriori rispetto alle somme già versate, erano stati corrisposti indebitamente, perché non pattuiti, e ne ha chiesto la restituzione (avanzando altresì una pretesa di natura risarcitoria su cui si dirà in sede di esame del quarto motivo).
Il giudice del merito ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse pienamente l'avvenuto pagamento delle somme ma non anche il titolo giustificativo, titolo che, non essendo stato provato dal dipendente, determinava la fondatezza del credito restitutorio azionato dalla società datrice di lavoro.
6. Rileva la Corte che, così decidendo, la sentenza impugnata non è incorsa nelle denunciate violazioni di norme di diritto (il ricorso non denunzia vizi della motivazione).
6.1. L'imputazione di pagamento, che, secondo la norma generale del comma primo dell'art. 1193 c.c., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma secondo dello stesso articolo, si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato, come un obbligo del datore di lavoro, che è tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla L. 5 gennaio 1953, n.
4. Tuttavia, la previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale a snaturare l'imputazione stessa, in quanto questa, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo (vedi Cass. 2 aprile 1987, n. 3207; 9 novembre 1985, n. 5498).
6.2. Sulla base del richiamato principio, non è fondata la tesi del ricorrente secondo cui i dati contenuti nella busta paga, nonché negli altri documenti (modelli 101, libri paga e matricola, denunzie contributive) proverebbero, oltre che l'avvenuto pagamento delle somme, anche il titolo giustificativo, tesi che condurrebbe all'inammissibile risultato di escludere che possa costituire indebito oggettivo quanto pagato in base alle corrispondenti voci riportate in busta paga o in altri documenti.
Questione evidentemente diversa, ma estranea alla controversia come delimitata dai motivi dei ricorso, è la possibilità che i dati emergenti dalle busta paga possano fornire la prova, anche in via presuntiva, della volontà negoziale del datore di lavoro di riconoscere al dipendente particolari compensi.
6.3. Sul piano della regola sulla distribuzione dell'onere della prova, il ricorrente richiama il principio, pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne' inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162); principio che, con specifico riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, conduce ad affermare che, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale, nella fattispecie fuori discussione) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova incombe all'attore che deve dimostrare la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il venir meno di questa (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146; 21 luglio 2000, n. 9604;
13 febbraio 1998, n. 1557).
6.4. Tuttavia il detto principio non può condurre all'accoglimento del ricorso. Si deve infatti considerare che a promuovere il giudizio era stato il dipendente, che aveva rivendicato i crediti assumendo l'esistenza di un accordo relativo al progressivo adeguamento dei compensi;
la società aveva opposto che nel contratto individuale era stato sì previsto l'adeguamento annuale dell'assegno ad personam inizialmente pattuito nella misura di L. 1.938.568, ma solo all'esito di specifici accordi. Accordi che poi non erano stati conclusi;
il giudice del merito ha ritenuto non fondata la pretesa del IN perché nessun elemento di prova era stato acquisito in ordine sia ad un accordo iniziale di adeguamento automatico, sia ad accordi successivi, sicché l'assegno ad personam spettava soltanto nella misura inizialmente pattuita.
Sulla base di questo accertamento, non contestato, come già osservato, sotto il profilo del vizio di motivazione, la domanda del IN è stata respinta perché doveva reputarsi inesistente il fatto costitutivo del credito azionato, cioè il diritto all'assegno ad personam nella misura indicata nelle buste paga ed effettivamente pagato dalla Società. Evidentemente, da questo accertamento conseguiva necessariamente il giudizio di percezione senza titolo delle somme stesse, essendo stata raggiunta la prova dell'indebito pagamento senza la necessità di applicare la regola sul riparto dell'onere della prova, risultando la prova dell'indebito oggettivo già acquisita alla causa.
7. Il quarto motivo denunzia violazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 421 c.p.c., comma 2, perché non poteva considerarsi inammissibile la produzione nel giudizio di appello dei documenti relativi al bilancio degli anni 1998 e 1999, siccome necessaria per dimostrare l'inattendibilità dei testimoni sulla cui deposizione si era basata la sentenza di primo grado. Specifica il ricorrente che i testimoni avevano dichiarato che l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per il 30 aprile 2000 non si era potuta tenere a causa del mancato aggiornamento dei libri dei beni ammortizzabili, ma proprio dagli allegati al bilancio del 2000 risultava che l'assemblea non si era potuta tenere per mancanza del numero legale, mentre dal bilancio relativo al 1998, regolarmente approvato, risultava la corretta imputazione ai singoli esercizi del valore degli immobilizzi tecnici e immateriali.
8. Questo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata, oltre a rilevare la tardività della produzione documentale, ne afferma altresì l'irrilevanza perché il fatto dell'inadempimento del IN, consistito nell'omesso aggiornamento che avrebbe dovuto effettuare, non era stato oggetto di rilievi nell'atto di appello, essendosi limitate le censure ad investire il quantum del risarcimento richiesto dalla Società. Ne consegue che questa seconda ratio decidendi della sentenza, idonea a reggere da sola la statuizione impugnata, non è stata censurata e preclude l'esame di un motivo di ricorso dal quale il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente le prime in Euro 36,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., e i secondi in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00). Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 13 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010