Sentenza 10 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Azienda Di Produzione Compressori In Crisi D’impresa: Cosa Fare Con L’avvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 aprile 2026
Introduzione Quando un'impresa manifatturiera del settore compressori entra in crisi, le difficoltà economico-finanziarie non rimangono confinate nell'ambito aziendale. I creditori possono attivare procedure esecutive, la produzione si riduce, gli approvvigionamenti si interrompono e i fornitori pretendono il pagamento immediato. Una crisi mal gestita può trasformarsi rapidamente in insolvenza e portare alla chiusura dell'azienda, con la perdita dei posti di lavoro e con l'imprenditore esposto a responsabilità personali. Comprendere le norme di riferimento, i termini per reagire e le soluzioni legali disponibili è quindi essenziale per difendere l'attività e prevenire il tracollo. Negli …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1230/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 29.6.2022 al numero 1230/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 466/2022 emessa dal Tribunale di
Livorno il 23.5.2022 e pubblicata il 24.05.2022 pendente fra in concordato preventivo, (C.F. , in persona Parte_1 P.VA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Russo ( ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandra C.F._1
Barone Muzj ( ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 di quest'ultimo, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso
Stanghellini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 446/2022 resa dal Tribunale di
1
n. 231, di cui alle fatture rimaste impagate n. 1871/16, n. 1926/16, n. 1927/16,
n. 1928/16, n.1929/16, n. 1932/16, n. 1935/16, n. 1936/16, n. 1937/16, n. 10/17
e n. 21/17, con condanna della società attrice al pagamento delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio, e con condanna, in ogni caso, di CP_1 alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di spese legali, in forza della sentenza
446/2022 emessa dal Tribunale di Livorno. In mero subordine dichiarare compensate le spese di lite di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi ex D.M. 55/14. In via istruttoria Questa difesa si oppone all' ammissione dei capitoli di prova richiesti ex adverso, ed insiste per
l'ammissione delle prove orali formulate in sede di memoria istruttoria e di replica nel precedente grado di giudizio, anche in controprova, e nella richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc delle scritture contabili della relative CP_1 agli anni 2016 e 2017”.
Parte appellata: “
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: A) In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti;
B)
In tesi, respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Livorno
25.05.2022, n. 446 anche in accoglimento dell'eccezione di prescrizione riproposta ex art. 346 c.p.c.; C) In ipotesi, in caso di condanna di Controparte_1 al pagamen-to di somme in favore di per effetto della Parte_1 compensazione dei crediti di con i debiti di quest'ultima verso Parte_1 [...] per tutti gli inadempimenti e le causali indicati in narrativa, Controparte_1 condannare a pagare a la somma di Euro Parte_1 Controparte_1
9.490,90 o quella diversa minore o maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi;
D) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
2 ha riassunto avanti al Tribunale di Livorno la causa Controparte_1 precedentemente instaurata avanti al Tribunale di Pistoia, dichiaratosi territorialmente incompetente, convenendo in giudizio in persona
Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, per sentire dichiarare ed accertare che la medesima nulla doveva a in tesi, stante l'inadempimento di
Parte_1 quest'ultima alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato del 8.7.2016, o comunque stante l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2951 c.c., e, in ipotesi, per effetto della compensazione dei crediti di con i debiti
Parte_1 della stessa verso la mandante per tutti gli inadempimenti e le causali indicati, e per sentire conseguentemente condannare a pagare a
Parte_1 [...] la somma di Euro 9.490,90, o quella diversa minore o maggiore Controparte_1 somma accertata nel corso del giudizio, oltre interessi.
Esponeva di aver stipulato, in data 8.7.2016, un Controparte_1 contratto di mandato generale con il quale aveva conferito a Parte_1
l'incarico di concludere, in nome e per conto della mandante, tutte le operazioni doganali e le relative prestazioni accessorie necessarie ai fini dell'esecuzione del mandato, ivi compreso il pagamento dei diritti doganali che la mandante anticipava, mandato con riferimento al quale la mandataria si era resa responsabile di una serie di inadempimenti contrattuali per non avere pagato né i diritti doganali, né i trasportatori di cui si serviva.
In particolare, eccepiva che, nonostante avesse Controparte_1 sempre corrisposto regolarmente le somme richieste da per Parte_1
l'attività oggetto degli incarichi conferiti, aveva ricevuto richieste di pagamento, e successivamente la notifica di decreti ingiuntivi, da parte dell'autotrasportatore e di due compagnie di assicurazione, Controparte_2 Controparte_3
rappresentanza generale per l'Italia, ed
[...] [...]
a causa del mancato pagamento di corrispettivi dovuti dalla Controparte_4 debitrice principale per cui si era vista costretta a subire un Parte_1 esborso di complessivi € 26.231,23.
Nonostante ciò, la le aveva fatto pervenire richiesta di pagamento Parte_1 per complessivi € 16.740,33, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, con riferimento ad incarichi affidatile da e portati dalle Controparte_1 fatture n. 1871/16, n. 1926/16, n. 1927/16, n. 1928/16, n.1929/16, n. 1932/16,
n. 1935/16, n. 1936/16, n. 1937/16, tutte emesse in data 30.12.2016, n. 10/17
3 emessa l'11.1.2017 e n. 21/17 emessa il 12.1.2017, credito di cui eccepisce comunque l'intervenuta prescrizione annualeex art. 2951.
Si costituiva in giudizio in concordato preventivo, concludendo per Parte_1 il rigetto delle domande e/o eccezioni avversarie, perché manifestamente infondate sia in fatto che in diritto, e per l'accoglimento di domanda riconvenzionale con conseguente condanna di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di €
16.740,33 oltre interessi moratori ex art. art. 5 D, Lgs. 09/10/2002 n. 231, di cui alle fatture rimaste impagate n. 1871/16, n. 1926/16, n. 1927/16, n. 1928/16,
n.1929/16, n. 1932/16, n. 1935/16, n. 1936/16, n. 1937/16, n. 10/17 e n. 21/17, con vittoria di spese ed onorari.
Deduceva che l'odierna appellante non aveva contestato né le fatture, né la corretta esecuzione delle prestazioni ivi indicate, così riconoscendo che Parte_1 aveva curato correttamente l'esecuzione di tutte le operazioni doganali e di
[...] spedizione in riferimento alle fatture emesse.
Eccepiva inoltre che l'omesso versamento in favore di dei Parte_2 dazi doganali costituiva inadempimento non grave, in quanto le spedizioni erano state correttamente effettuate, e che i termini di prescrizione ex articolo 2951 c.c. erano stati tempestivamente interrotti con le comunicazioni pec prodotte in atti.
Il giudice di primo grado, ritenute tutte le prove richieste dalle parti inammissibili e/o superflue ai fini del decidere, istruiva documentalmente la casa e la tratteneva in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n.446/2022 del 23.5.2022, pubblicata il
24.5.2022, così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: 1) In accoglimento della domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., dichiara non dovuta la CP_1 somma di euro 16.740,33, richiesta da per i titoli di cui in motivazione Parte_1
e di cui alle fatture azionate in causa;
assorbita ogni altra domanda proposta da
in persona del legale rappresentante p.t.; 2) Respinge Controparte_1 la domanda riconvenzionale proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.; 3) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere alla società attrice le spese di lite, che liquida, in euro 549,77bvper esborsi e, quanto alle competenze di avvocato, in euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1300,00 per la fase
4 istruttoria ed euro 1620,00 per la fase decisoria, oltre VA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
Argomentava il primo giudice, esaminando congiuntamente la domanda di accertamento negativo proposta da e la domanda Controparte_1 riconvenzionale articolata da e applicando il principio di cui Parte_1 all'art.2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova che, mentre
[...] aveva sin dall'atto introduttivo specificamente eccepito e provato, Controparte_1 tramite allegazione documentale, l'inadempimento della contraente al contratto di mandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., sia nel suo complesso, sia in riferimento ai singoli incarichi relativi alle fatture di cui aveva Parte_1 chiesto il pagamento, di contro alcunché aveva provato la mandataria;
precisava che né le costituende prove articolate in forma assolutamente generica e valutativa a mera conferma delle fatture che recavano una descrizione solo sommaria delle prestazioni delle quali si è chiesto il pagamento, né il richiesto ordine di esibizione delle scritture contabili avversarie sarebbero state utili a dimostrare l'avvenuta esecuzione corretta e completa degli incarichi e del contratto di mandato.
Inoltre, secondo il Tribunale, il credito non poteva ritenersi riconosciuto dalla
[...]
la quale solo in via di ipotesi, e dunque in caso di Controparte_1 riconoscimento giudiziale del credito, aveva chiesto pronunciarsi la compensazione delle reciproche poste creditorie e debitorie, avendo invece in via principale concluso per l'accertamento di nulla dovere per i titoli azionati da Parte_1 dapprima in via stragiudiziale e poi con la domanda riconvenzionale.
Concludeva quindi sul punto il giudice di primo grado che non vi fosse prova del corretto adempimento delle prestazioni di cui aveva chiesto il Parte_1 pagamento, non avendo la parte dimostrato di essersi diligentemente uniformata alle istruzioni del mandante e di aver operato nel migliore interesse di quest'ultimo, con conseguente rigetto della suddetta domanda riconvenzionale e accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta in via principale da
[...]
restando assorbito l'esame dell'eccezione di prescrizione. Controparte_1
Circa la domanda avanzata da di condanna della parte Controparte_1 avversaria al pagamento della somma di € 9.490,90, o quella diversa minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, la riteneva assorbita dall'accoglimento della domanda in tesi di accertamento negativo del credito vantato da Parte_1 poiché essa era stata formulata solo in ipotesi di eventuale riconoscimento del credito avversario;
peraltro, la domanda era qualificabile come azione di ripetizione
5 di indebito per somme pagate successivamente al deposito della domanda di ammissione alla procedura concorsuale da parte di per cui detto Parte_1 credito doveva trovare soddisfacimento conformemente ai principi di concorsualità che presiedono al concordato preventivo e nell'ambito dello stesso, con conseguente inammissibilità della domanda.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, anche Parte_1 istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto un unico motivo di appello, articolato nei seguenti punti:
- non avrebbe mai contestato la corretta esecuzione delle CP_1 prestazioni di cui alle fatture contestate, ma si sarebbe limitata a contestare esclusivamente il mancato riversamento dei dazi doganali alla chiusura del c.d. “differito doganale” con l'apertura della procedura concordataria;
pertanto, avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere che fosse onere di dare prova della corretta esecuzione delle operazioni Parte_1 indicate nelle fatture, circostanza invero pacifica perché non contestata ex adverso.
- Le stesse fatture richieste in pagamento rappresenterebbero valido elemento di prova delle prestazioni eseguite dal momento che il debitore non ha contestato l'omessa o non corretta esecuzione delle prestazioni ivi esposte.
- Il fatto stesso che fossero maturati “dazi doganali” da versarsi all'
[...]
costituiva prova dell'esecuzione delle prestazioni esposte in Parte_2 fattura, e la circostanza che avesse contestato Controparte_1 solamente il mancato riversamento dei dazi doganali, maturati a seguito delle operazioni di carico/scarico e sdoganamento, dimostrerebbe che la prestazione materiale era stata effettivamente svolta.
- Controparte, opponendo in compensazione gli asseriti controcrediti vantati, avrebbe riconosciuto apertamente la sussistenza del credito di Parte_1
[...]
- Circa le fatture del trasportatore il rapporto contrattuale Controparte_2 sarebbe intercorso direttamente tra questi e Controparte_1 tant'è che quest'ultima era indicata quale soggetto passivo delle fatture;
ciò in quanto operava unicamente come spedizioniere, e mai Parte_1
6 come vettore, ed era rimasta estranea alle vicende del rapporto contrattuale in questione.
- Il controcredito vantato da in relazione Controparte_1 all'asserito pagamento eseguito in favore di in data Controparte_2
15.05.2018, non sarebbe opponibile in compensazione ex art. 56 L.F. in quanto il diritto al rimborso sarebbe sorto successivamente al deposito della domanda di concordato del 24.1.2017, omologato il 09.05.2018, ed ai sensi degli artt. 169 e 56 L.F. neppure sarebbe ammessa la compensazione tra il credito vantato da in concordato, sorto anteriormente al Parte_1 deposito della domanda di concordato, ed il controcredito restitutorio
(versamenti dazi doganali) vantato da sorto Controparte_1 successivamente al deposito della domanda di concordato, in ossequio al principio della par condicio creditorum.
- L'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti ex art. 2951 c.c. sollevata da doveva ritenersi infondata in quanto i termini Controparte_1 di prescrizione erano stati tempestivamente interrotti con ripetute comunicazioni pec di Parte_1
2.2 Si è costituita in giudizio depositando Controparte_1 comparsa di risposta e appello incidentale condizionato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in via preliminare perché inammissibile ex art.348 bis c.p.c. ed in ogni caso infondata nonché, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del
Tribunale di Livorno, la condanna dell'appellante al pagamento del proprio residuo credito pari ad € 9.490,90 per effetto della compensazione, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
In particolare, ha ribadito che la condotta tenuta dall'appellante nell'esecuzione del mandato generale è stata gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni a suo carico, con riguardo sia al mandato generale, sia agli specifici incarichi. Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, peraltro, le fatture richieste in pagamento non sarebbero mai state accettate e quindi non vi sarebbe mai stato nessun riconoscimento, né accettazione, delle fatture. si sarebbe resa inadempiente rispetto al contratto di mandato Parte_1 per aver acquisito incarichi da e ricevuto da questa Controparte_1 anticipazioni, nella consapevolezza di non poter regolarmente adempiere alle obbligazioni assunte - fra cui vi erano anche quelle di pagamento delle imposte
7 doganali oltre che dei compensi dovuti ai subvettori di cui si serviva - per lo stato di insolvenza in cui si trovava.
Del tutto infondata l'affermazione avversaria per la quale l'appellata avrebbe riconosciuto la sussistenza del credito di per il fatto di averne Parte_1 eccepito la compensazione con i propri crediti restitutori, in quanto la compensazione è stata eccepita solo in ipotesi.
Anche se poteva avvalersi dello strumento del differimento Parte_1 doganale previsto dall'ordinamento, essa aveva agito in maniera scorretta ed illegittima, in violazione del contratto di mandato generale, in quanto l'appellata aveva anticipato alla mandataria le somme necessarie per effettuare il pagamento dei diritti doganali e quest'ultima aveva distratto le somme ricevute per finalità diverse da quelle loro proprie, con la conseguenza che l'appellata, a seguito della notifica dei tre decreti ingiuntivi ottenuti da e dalle due compagnie Controparte_2 assicuratrici, si era vista costretta a pagare due volte i costi rientranti nelle obbligazioni della mandataria e che erano già stati anticipati.
La parte appellata ha altresì evidenziato che l'appellante non aveva formulato specifiche censure sia in merito al regolamento delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata, sia in merito alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, con conseguente inammissibilità di dette richieste, peraltro infondate. ha riproposto inoltre l'eccezione annuale di Controparte_1 prescrizione ex art. 2951 c.c., delle fatture richieste in pagamento da Parte_1
con decorrenza dalla data in cui sarebbe avvenuta ogni singola prestazione
[...] di trasporto e spedizione, dichiarata assorbita dal Tribunale di Livorno.
La parte appellata ha spiegato infine appello incidentale condizionato chiedendo, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, la compensazione del proprio contro credito con quanto dovuto a e Parte_1 la condanna dell'appellante al pagamento del residuo credito pari ad € 9.490,90.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare non compensabile detto credito, in quanto i crediti dell'appellata erano sorti in epoca anteriore al deposito della domanda di concordato di avvenuto il 24.1.2017, Parte_1 considerando la stipula del mandato generale del 08.7.2016, gli incarichi ed operazioni per cui è causa riferiti al periodo 16.9.2016-12.1.2017, gli inadempimenti di alle obbligazioni di sdoganamento a partire dal Parte_1 mese di settembre 2016 e riguardanti il periodo 16.9.2016-12.12.2016,
8 l'inadempimento di alle obbligazioni di pagamento delle spese di Parte_1 trasporto nel periodo 19.10.2016-12.1.2017.
2.3 La Corte, all'udienza del 16.7.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità dell'appello non può essere accolta. Infatti, la circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348.bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III,
15.04.2019 n. 10422).
3.1 L'istanza con la quale la parte appellante ripropone le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado deve essere dichiarata inammissibile.
Osserva il Collegio che, nel rassegnare le proprie conclusioni, Parte_1 si è limitata a reiterare genericamente le istanze istruttorie richieste in primo grado, senza tuttavia articolare specifico motivo di appello con indicazione delle ragioni per le quali il primo giudice avrebbe dovuto ammetterle, né argomentare analiticamente circa la rilevanza delle prove in questione e il rilievo che la loro ammissione avrebbe avuto ai fini decisori.
A tale proposito è necessario considerare che, per costante giurisprudenza, allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché il giudice d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (Cass. n. 25490/2024, Cass. n.
10767/2022; Cass. n. 5741/2019; Cass. n. 1532/2018).
L'appellata avrebbe avuto quindi l'onere di formulare specifico motivo di gravame con il quale riproporre le istanze istruttorie non ammesse in prime cure, con indicazione della loro utilità ai fini decisori, affinché la Corte potesse valutarne
9 la rilevanza ai fini della decisione della causa;
dunque, l'istanza si profila non ammissibile.
L'appello va rigettato.
3.2 Il primo e unico motivo è infondato.
L'appellata si duole in primo luogo del fatto che Controparte_1 non avrebbe mai contestato né la corretta esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture richieste in pagamento, né le fatture stesse.
Le due doglianze sono strettamente collegate: circa la prima, dalla lettura degli atti (in particolare, comparsa in riassunzione dinanzi al giudice competente pagg. 10/13), appare evidente come Controparte_1 [...] abbia contestato fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo Controparte_1 grado il grave inadempimento di sia in relazione al contratto Parte_1 generale di mandato con riferimento alla violazione degli artt. 1460, 1710 e 1176
c.c., secondo comma, c.c., sia in relazione agli specifici incarichi, che si è concretizzato nel doppio pagamento da parte di per Controparte_1 diritti doganali e spese di trasporto. Le singole fatture richieste in pagamento dall'appellante sono state contestate già nella fase stragiudiziale della vicenda con
PEC del difensore della dell'8.11.2018 (doc. 19 Controparte_1 fascicolo di primo grado appellata), e poi nel medesimo atto introduttivo del giudizio di primo grado, con il quale l'appellata ha adito il Tribunale per chiedere l'accertamento dell'inesistenza di ogni e qualsiasi credito vantato da Parte_1
[...]
L'appellante ha eccepito inoltre che le fatture del subvettore Controparte_2 indicherebbero la quale soggetto passivo, in quanto il Controparte_1 rapporto contrattuale sarebbe intercorso direttamente tra le due società, ma in realtà le fatture emesse da sono tutte intestate a Controparte_2 Parte_1
(doc.4 fascicolo di primo grado appellata). In ogni caso, dall'analisi delle produzioni documentali di inoltre, trova conferma quanto Controparte_1 sostenuto dall'appellata, ovvero che la medesima ha dovuto pagare direttamente il subvettore per complessivi € 5.428,06, per trasporti in parte già Controparte_2 precedentemente pagati a Ciò emerge dal confronto tra le fatture Parte_1
n. 848 del 31.10.2016 dell'importo di Euro 695,40, dalla fattura n. Controparte_2
955 del 30.11.2016 dell'importo di Euro 1.653,10, dalla fattura n. 1070 del
31.12.2016 dell'importo di Euro 2.909,70, e dalla fattura n. 1 del 31.01.2017 dell'importo di Euro 1.366,40 (doc.4 fascicolo di primo grado appellata) e così per
10 complessivi € 6.624,60, che l'appellata ha saldato nella misura di € 5.428,06
(doc.7 fascicolo di primo grado appellata) in virtù di accordo transattivo, e le fatture richieste in pagamento da comprendenti le spese per Parte_1
“trasporto camionistico” che aveva quindi, almeno in Controparte_1 parte, già saldato all'appellata (doc. 8 fascicolo di primo grado appellata).
Del resto, tale ricostruzione appare coerente anche in virtù del confronto con le condizioni economiche del 25.1.2016, allegate al contratto di mandato (doc.3 fascicolo di primo grado appellata), laddove nell' “offerta per importazioni via mare in full container” formulata da viene ricompreso il trasporto Parte_1 camionistico da La Spezia verso le destinazioni di Serravalle Pistoiese (PT) e
Imperia (IM), da intendersi quindi come attività ricompresa nel mandato generale dell'8.7.2016.
Circa la posizione della compagnia assicurativa , che ha richiesto CP_3 all'attrice il pagamento di diritti doganali per sdoganamento di merce di
[...] non versati all' da in Controparte_1 Parte_2 Parte_1 seguito alla notifica di decreto ingiuntivo, si è vista Controparte_1 costretta a corrispondere nuovamente tali diritti versando ad la somma CP_3 complessiva di € 11.418,91 mediante 4 rate (doc. 12 fascicolo di primo grado appellata), pur avendo già versato a tra ottobre e dicembre 2016 Parte_1
i suddetti diritti doganali per operazioni di importazione risalenti al periodo
24.10.2016-12.12.2016 (doc. 11 fascicolo di primo grado appellata).
Analoga la posizione che ha chiesto a Controparte_4 [...] il pagamento di € 13.399,08 (doc. 14 fascicolo di primo grado Controparte_1 appellata); anche in questo caso il pagamento riguarda somme che
[...] aveva anticipato nel periodo settembre-novembre 2016 a Controparte_1 affinché effettuasse il pagamento all (doc. Parte_1 Parte_2
15 fascicolo di primo grado appellata).
Secondo la Corte appare dunque corretta la decisione del giudice di primo grado laddove ritiene che la parte appellata abbia provato l'altrui inadempimento, mentre la parte appellante non sia riuscita ad assolvere all'onere della prova con riferimento alla propria domanda riconvenzionale di condanna della parte avversaria al pagamento delle fatture, in quanto la stessa non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto al contratto generale di mandato e risultando, anzi, il contrario.
11 È quindi condivisibile la pronuncia del giudice di primo grado di accoglimento della domanda principale di accertamento negativo proposta da
[...]
con rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Parte_3 Parte_1
e assorbimento della domanda svolta in ipotesi da
[...] Parte_3 di condanna di al pagamento della somma di € 9.490,90 per effetto Parte_1 della compensazione tra i rispettivi crediti delle parti.
Osserva la Corte, inoltre, che appare corretta la ricostruzione del giudice di primo grado anche laddove ritiene che il credito dell'appellata non possa ritenersi dalla stessa riconosciuto dalla eccezione di compensazione, in quanto
[...] soltanto in ipotesi, e quindi in caso di riconoscimento giudiziale del Controparte_1 credito avversario, ha chiesto pronunciarsi la compensazione fra le reciproche poste creditorie e debitorie.
La sentenza di primo grado ha correttamente configurato la condotta di nell'esecuzione del mandato generale come gravemente Parte_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni a suo carico, poiché ha Parte_1 continuato ad acquisire incarichi da H&H e a ricevere anticipazioni di spese anche nell'imminenza del deposito della domanda di concordato e quindi nella consapevolezza della situazione di crisi in cui versava.
infatti, pur essendo in possesso della provvista necessaria Parte_1 per svolgere gli adempimenti a cui era contrattualmente obbligata, tra i quali vi erano il pagamento delle imposte doganali e gli obblighi assunti verso i subvettori di cui si serviva, non ha utilizzato le somme per gli scopi per le quali erano state anticipate.
Tra l'altro, l'inadempimento di in merito al pagamento dei Parte_1 diritti doganali è del tutto pacifico in quanto non contestato, essendosi limitata l'appellante a sostenere di potersi legittimamente avvalere dello strumento del differimento doganale, circostanza che comunque non la esimeva dai versamenti alla , avendo ricevuto l'anticipazione della provvista dalla Parte_2 mandante.
L'appellata sostiene che il giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare assorbita l'eccezione di prescrizione, in quanto anch'essa oggetto della domanda in tesi in primo grado, e quindi pienamente compatibile con l'accertamento di inesistenza del credito vantato da Parte_1
Osserva la Corte che nelle conclusioni rassegnate dall'appellata avanti al
Tribunale di Livorno, chiedeva di accertare che nulla Controparte_1
12 fosse dovuto ed a nessun titolo a in tesi, stante l'inadempimento Parte_1 di quest'ultima alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato dell'8.7.2016,
o comunque stante l'intervenuta prescrizione del credito ex articolo 2951 c.c..
L'odierna appellante ha quindi chiesto al Tribunale una pronuncia di accertamento dell'inesistenza del credito vantato da controparte e, pertanto, non sembra censurabile la pronuncia del giudice di primo grado che ha ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione, visto l'accoglimento della domanda di accertamento negativo per l'inadempimento di delle obbligazioni Parte_1 derivanti dal contratto di mandato.
Infatti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014,
Cass.2909/2017) deve comunque ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Nel caso di specie, l'accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'esistenza del credito in virtù dell'inadempimento di alle Parte_1 obbligazioni derivati dal contratto di mandato dell'8.7.2016, questione di più agevole e rapido scrutinio, è sufficiente per ritenere assorbita l'eccezione di prescrizione dalla pronuncia, fondata sulla ragione più liquida.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. sentenza n. 466/2022 emessa dal Tribunale di Livorno;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge,
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 20.1.2025.
LA CONS. EST.
13 D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14