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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1831/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RI LL Presidente
Dott. TI SP Consigliere rel.
Dott. RI Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. Tedeschi Francesco Parte_1 C.F._1
Maria
Appellante
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Venezia
Appellati
(C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Appellata contumace
Oggetto: Proprietà.Appello avverso la sentenza n. 1113/2023 pubblicata in data
26/06/2023 del Tribunale di Venezia. CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito – In via principale
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande riconvenzionali svolte dalle convenute in primo grado, ed Controparte_1 [...]
(anche CP_2 nell'articolazione della ), per i motivi tutti indicati in Controparte_3 narrativa, con rifusione integrale di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimb. sp. gen. (15%), C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta.
Nel merito – In subordine
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto in principalità, disporsi la compensazione totale delle spese e compensi di lite tra le parti con riferimento al doppio grado di giudizio.
Per gli appellati
- in via principale, dichiarare l'appello avversario inammissibile e/o manifestamente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- con integrale vittoria di spese e competenze.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento Parte_1 Controparte_2 della piena proprietà dell'immobile sito in Mira (VE), Via Pallada n.33, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Mira al foglio 43, mapp. 148/1 e 148/2, con conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 949, secondo comma, c.c., e dell'illegittimità della pretesa di somme a titolo di concessione diverse da quelle risultanti dal contratto di concessione e già versate.
Esponeva che dal 1927 i suoi danti causa e lei stessa avevano avuto in godimento, in forza di concessione, un terreno demaniale la cui indennità di occupazione pagata era pari ad euro 237,00 annui. L'originario concessionario aveva costruito sul terreno demaniale un immobile acquistato da in data 20.07.1988 con atto Parte_1
pag. 2/8 notarile poi rettificato in data 28.07.1988, identificato al catasto fabbricati del Comune di Mira al foglio 43 mapp. 148/1 e 148/2. L'Agenzia del Demanio aveva richiesto il pagamento di una indennità di occupazione per l'immobile pari ad euro 23.111,87 per il periodo dal 2000 al 2010 e il pagamento di una indennità di occupazione per il medesimo bene e per il terreno, pari a complessivi euro 18.149,34, per il periodo dal
2010 al 2014. sosteneva di essere l'unica proprietaria dell'immobile Parte_1 avendolo acquistato da altro privato a mezzo rogito notarile e pertanto chiedeva condanna della convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 949 c.c. e l'accertamento della illegittimità della richiesta di pagamento di una indennità superiore ad € 237,00 annui per il terreno, il quale peraltro era occupato per circa 150 mq.
Si costituiva l' , eccependo in Controparte_4 via preliminare il difetto di legittimazione passiva quale mera articolazione dell' e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree nonché, in via CP_2 riconvenzionale, l'accertamento della debenza delle somme per illegittima occupazione delle aree ovvero del canone per la legittima detenzione delle stesse, con conseguente condanna della al relativo pagamento. Parte_1
Si costituiva l' , in seguito alla rinnovazione della notifica dell'atto Controparte_2 introduttivo, chiedendo l'estensione del giudizio al Controparte_1
quale proprietario delle aree oggetto di causa, e l'accertamento
[...] dell'acquisizione al demanio ex artt. 934 e 936 c.c. dell'immobile in contestazione a demanialità.
Sosteneva che non avesse contestato la natura demaniale del terreno e Parte_1 non fosse stato dimesso alcun titolo concessorio o alcun documento comprovante la costituzione di un diritto di superficie sul suolo demaniale. L'immobile costruito sul suolo demaniale doveva considerarsi a sua volta acquisito al demanio ai sensi degli artt.
934 e 936 c.c., a nulla rilevando la corresponsione o meno dell'indennità dovuta al costruttore ai sensi dell'art. 936 c.c. Con riferimento a tale indennità, l CP_2 sottolineava il carattere nuovo della relativa domanda, con conseguente
[...] inammissibilità della stessa ed eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla corresponsione dell'indennità.
pag. 3/8 Quanto al contratto di compravendita, trascritto il 06.07.1989, l Controparte_2 rilevava che, essendo il fabbricato bene demaniale, lo stesso non poteva formare oggetto di cessione tra privati, con conseguente nullità del relativo contratto e inammissibilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 949 c.c.. Sottolineava altresì che la concessione non poteva essere ceduta tra privati senza l'autorizzazione della pubblica amministrazione. In ordine all'estensione del terreno, l rilevava Controparte_2 che lo stesso aveva una estensione catastale di 1569 mq e che era nella disponibilità della attrice, a nulla rilevando in quale misura, eventualmente ridotta, essa lo utilizzava, aggiungendo che aveva in uso anche ulteriori porzioni di terreno, Parte_1 individuate catastalmente al foglio 43 mapp. 299 e 306, con conseguente aumento dell'area occupata da 1569 mq a 3640 mq.
Si costituiva infine il facendo proprie le difese Controparte_5 svolte dall' . Controparte_2
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., chiedeva il Parte_1 pagamento dell'indennità di cui all'art. 936 c.p.c. e la rifusione dell'importo di tutte le imposte corrisposte in qualità di proprietaria.
Con la sentenza n. 1113/2023 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda attorea e condannava alla corresponsione in favore di e del Parte_1 Controparte_2 delle somme di euro 18.235,54 e di euro Controparte_1
18.149,34, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 7.000,00.
Il Tribunale riteneva che non avesse fornito prova dell'esistenza di un Parte_1 titolo di concessione. Il contratto doveva essere stipulato in forma scritta ad substantiam rilevando come la concessione è intrasmissibile senza il consenso della pubblica amministrazione, la quale deve verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione. Il giudice assumeva che la proprietà dell'immobile pertanto era del pubblico demanio in forza del principio di accessione ai sensi dell'art. 936 c.c.
Il Tribunale rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 poiché il diritto a percepire l'indennizzo non spettava alla stessa ma al suo dante causa quale costruttore dell'opera, considerato che parte attrice non aveva dimesso prova di aver acquistato per successione tale diritto. Inoltre, tale diritto risultava prescritto per il decorso del termine ordinario di dieci anni. pag. 4/8 Anche la domanda circa la ritenuta illegittimità della richiesta di canoni in misura superiore veniva rigettata. L'Amministrazione aveva riconosciuto che l'area occupata abusivamente da comprendeva anche altre porzioni di terreno, Parte_1 individuate catastalmente al foglio 43 mapp. 299 e 306, oltre che il suolo su cui insiste il fabbricato di cui al mapp. 148. L'indennità doveva essere pertanto calcolata e corrisposta tenendo conto dell'intera area, non rilevando l'utilizzo parziale della stessa.
Quanto all'ulteriore eccezione relativa all'intervenuta prescrizione della richiesta delle indennità di occupazione, la stessa doveva essere parzialmente accolta, essendo prescritto il diritto dell'Amministrazione alla restituzione delle somme per il periodo di occupazione delle aree dall'01.04.2000 al 31.03.2005, per un importo complessivo di euro 4.876,33. Dovevano invece corrispondersi le somme di occupazione delle aree per il periodo dall'01.04.2005 al 31.03.2010 e dall'01.04.2010 al 30.09.2014, rispettivamente per l'importo di euro 18.235,54 e di euro 18.149,34.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1113/2023 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma Parte_1 parziale della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si sono costituiti il Controparte_1
e l' eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
[...] Controparte_2
c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'agenzia del è rimasta contumace. Controparte_6
All'udienza del 7 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Con il primo motivo d' impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte la condanna al pagamento delle somme per l'illegittima occupazione ritenendo che il calcolo dovesse riguardare l'intera area pari a 3.640 mq e non il solo sedime del fabbricato pari a 150 mq.
pag. 5/8 L'appellante assumeva che non vi era prova che fosse della disponibilità Parte_1 dei terreni identificati ai mappali 299 e 306 tenuto conto che il verbale della Guardia di
Finanza di Mirano del 22.08.1997 - in cui la figlia dichiarava che Parte_2
l'appellante utilizzava i terreni e il fabbricato di cui ai mappali 19, 148, 299 e 306 - non poteva considerarsi sufficiente tenuto conto che non risultava Parte_1 beneficiaria di misure di tutela e che la figlia non aveva un potere rappresentativo e in ogni caso che la stessa si era limitata ad affermare che la madre occupava l'immobile sito sul mappale 148 e il relativo fondo. Assumeva inoltre come la stessa CP_2 aveva continuato a incassare il canone annuale di concessione di euro 237,00
[...] parametrato alla sola consistenza del fondo di cui al mappale 148.
Con il secondo motivo censura la sentenza in punto spese di lite tenuto conto che sosteneva la tesi dell'inesistenza della concessione sul suolo Controparte_2 demaniale e tuttavia aveva incassato annualmente il relativo canone fino al 2014 generando l'affidamento che l'occupazione del fondo fosse legittima. Secondo
l'appellante tale affidamento integrava la situazione di assoluta incertezza tale da giustificare la compensazione totale tra le parti delle spese di lite.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure deve ritenersi che la prova relativa alla consistenza dei beni occupati abusivamente da (riferita ai beni Parte_1 identificati catastalmente al foglio 43 mapp. 299 e 306 e 148) risulti dal verbale del comando della Guardia di Finanza di Mirano del 22.08.1997 (doc. 3 parte attrice in primo grado).
In tale verbale risulta che presente in seguito a convocazione di Parte_2 [...] nella qualità di rappresentante di quest'ultima in relazione alla precisa Parte_1 circostanza dell'utilizzo da parte di dei terreni e del fabbricato di cui Persona_1 al foglio 43 mappali n.19, 148, 299 e 306 dichiarava il subentro di ad Parte_1 nell'utilizzo dei beni ed esibiva le ricevute dei pagamenti effettuati Persona_1 da quest'ultimo con espresso riferimento all'utilizzo dei terreni e del fabbricato di cui al foglio 43 mapp. 19, 148, 299 e 306.
pag. 6/8 Diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante l'assenza di formali provvedimenti di tutela risulta del tutto irrilevante tenuto conto dell'espressa spendita del nome da parte di vieppiù nella considerazione che il Parte_2 rappresentante si trovava nella disponibilità della documentazione (relativa ai pagamenti).
In merito alla contestata estensione dell'area effettivamente occupata si evidenzia come la stessa attrice allegava che i terreni in uso a andava riferita agli Persona_1 avvisi di pagamento tra i quali “si rinviene quello dell'11.02.1985 recante la seguente causale “canone 1984 concessione demaniale F43 map. 19-148-299-306 (parte) di ha
0.36.40 con abitazione in muratura”. (cfr. memoria 28.2.2018 fascicolo primo grado).
Va inoltre valorizzato come nella corrispondenza intercorsa tra le parti l'amministrazione intimava il pagamento con riferimento all'intera estensione dell'area occupata (mq 3.640), senza alcuna contestazione.
La circostanza che non sia beneficiaria di misure di tutela e che la figlia Parte_1 non sia attualmente titolare di un potere rappresentativo non esclude che tale potere fosse stato conferito da alla figlia con riferimento alla dichiarazione resa Parte_1 innanzi alla Guardia di Finanza.
Rileva il Collegio come il giudice di prime cure ha dunque correttamente tenuto conto della disponibilità da parte di dell'intera area, disponendo che Parte_1
l'indennità fosse calcolata conteggiando non solo il sedime del fabbricato ma l'intera aerea pari a 3.640 mq. Né l'appellante ha fornito prova rispetto al fatto che il canone di euro 237,00 versato annualmente fosse relativo all'occupazione del solo fabbricato.
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto buon governo del principio della soccombenza.
L'art. 92 c.p.c. dispone la compensazione delle spese di lite nel caso di soccombenza reciproca, novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza circa una questione dirimente. Nel caso di specie non è stata provata la sussistenza delle ipotesi di assoluta incertezza, che “presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2”, in quanto le ulteriori ragioni di compensazione individuabili devono essere comunque ricondotte alle ragioni che sostengono la duplice previsione normativa. pag. 7/8 Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, oltre l'aumento ex art.4 comma 2 dm.
55/2014 in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1113/23 pubblicata in data 26.06.2023 del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata
2) condanna a rifondere ad e Parte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, le spese di lite del presente grado, Controparte_1 liquidate in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
TI SP RI LL
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1831/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RI LL Presidente
Dott. TI SP Consigliere rel.
Dott. RI Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. Tedeschi Francesco Parte_1 C.F._1
Maria
Appellante
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Venezia
Appellati
(C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Appellata contumace
Oggetto: Proprietà.Appello avverso la sentenza n. 1113/2023 pubblicata in data
26/06/2023 del Tribunale di Venezia. CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito – In via principale
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande riconvenzionali svolte dalle convenute in primo grado, ed Controparte_1 [...]
(anche CP_2 nell'articolazione della ), per i motivi tutti indicati in Controparte_3 narrativa, con rifusione integrale di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimb. sp. gen. (15%), C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta.
Nel merito – In subordine
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto in principalità, disporsi la compensazione totale delle spese e compensi di lite tra le parti con riferimento al doppio grado di giudizio.
Per gli appellati
- in via principale, dichiarare l'appello avversario inammissibile e/o manifestamente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- con integrale vittoria di spese e competenze.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento Parte_1 Controparte_2 della piena proprietà dell'immobile sito in Mira (VE), Via Pallada n.33, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Mira al foglio 43, mapp. 148/1 e 148/2, con conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 949, secondo comma, c.c., e dell'illegittimità della pretesa di somme a titolo di concessione diverse da quelle risultanti dal contratto di concessione e già versate.
Esponeva che dal 1927 i suoi danti causa e lei stessa avevano avuto in godimento, in forza di concessione, un terreno demaniale la cui indennità di occupazione pagata era pari ad euro 237,00 annui. L'originario concessionario aveva costruito sul terreno demaniale un immobile acquistato da in data 20.07.1988 con atto Parte_1
pag. 2/8 notarile poi rettificato in data 28.07.1988, identificato al catasto fabbricati del Comune di Mira al foglio 43 mapp. 148/1 e 148/2. L'Agenzia del Demanio aveva richiesto il pagamento di una indennità di occupazione per l'immobile pari ad euro 23.111,87 per il periodo dal 2000 al 2010 e il pagamento di una indennità di occupazione per il medesimo bene e per il terreno, pari a complessivi euro 18.149,34, per il periodo dal
2010 al 2014. sosteneva di essere l'unica proprietaria dell'immobile Parte_1 avendolo acquistato da altro privato a mezzo rogito notarile e pertanto chiedeva condanna della convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 949 c.c. e l'accertamento della illegittimità della richiesta di pagamento di una indennità superiore ad € 237,00 annui per il terreno, il quale peraltro era occupato per circa 150 mq.
Si costituiva l' , eccependo in Controparte_4 via preliminare il difetto di legittimazione passiva quale mera articolazione dell' e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree nonché, in via CP_2 riconvenzionale, l'accertamento della debenza delle somme per illegittima occupazione delle aree ovvero del canone per la legittima detenzione delle stesse, con conseguente condanna della al relativo pagamento. Parte_1
Si costituiva l' , in seguito alla rinnovazione della notifica dell'atto Controparte_2 introduttivo, chiedendo l'estensione del giudizio al Controparte_1
quale proprietario delle aree oggetto di causa, e l'accertamento
[...] dell'acquisizione al demanio ex artt. 934 e 936 c.c. dell'immobile in contestazione a demanialità.
Sosteneva che non avesse contestato la natura demaniale del terreno e Parte_1 non fosse stato dimesso alcun titolo concessorio o alcun documento comprovante la costituzione di un diritto di superficie sul suolo demaniale. L'immobile costruito sul suolo demaniale doveva considerarsi a sua volta acquisito al demanio ai sensi degli artt.
934 e 936 c.c., a nulla rilevando la corresponsione o meno dell'indennità dovuta al costruttore ai sensi dell'art. 936 c.c. Con riferimento a tale indennità, l CP_2 sottolineava il carattere nuovo della relativa domanda, con conseguente
[...] inammissibilità della stessa ed eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla corresponsione dell'indennità.
pag. 3/8 Quanto al contratto di compravendita, trascritto il 06.07.1989, l Controparte_2 rilevava che, essendo il fabbricato bene demaniale, lo stesso non poteva formare oggetto di cessione tra privati, con conseguente nullità del relativo contratto e inammissibilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 949 c.c.. Sottolineava altresì che la concessione non poteva essere ceduta tra privati senza l'autorizzazione della pubblica amministrazione. In ordine all'estensione del terreno, l rilevava Controparte_2 che lo stesso aveva una estensione catastale di 1569 mq e che era nella disponibilità della attrice, a nulla rilevando in quale misura, eventualmente ridotta, essa lo utilizzava, aggiungendo che aveva in uso anche ulteriori porzioni di terreno, Parte_1 individuate catastalmente al foglio 43 mapp. 299 e 306, con conseguente aumento dell'area occupata da 1569 mq a 3640 mq.
Si costituiva infine il facendo proprie le difese Controparte_5 svolte dall' . Controparte_2
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., chiedeva il Parte_1 pagamento dell'indennità di cui all'art. 936 c.p.c. e la rifusione dell'importo di tutte le imposte corrisposte in qualità di proprietaria.
Con la sentenza n. 1113/2023 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda attorea e condannava alla corresponsione in favore di e del Parte_1 Controparte_2 delle somme di euro 18.235,54 e di euro Controparte_1
18.149,34, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 7.000,00.
Il Tribunale riteneva che non avesse fornito prova dell'esistenza di un Parte_1 titolo di concessione. Il contratto doveva essere stipulato in forma scritta ad substantiam rilevando come la concessione è intrasmissibile senza il consenso della pubblica amministrazione, la quale deve verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione. Il giudice assumeva che la proprietà dell'immobile pertanto era del pubblico demanio in forza del principio di accessione ai sensi dell'art. 936 c.c.
Il Tribunale rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 poiché il diritto a percepire l'indennizzo non spettava alla stessa ma al suo dante causa quale costruttore dell'opera, considerato che parte attrice non aveva dimesso prova di aver acquistato per successione tale diritto. Inoltre, tale diritto risultava prescritto per il decorso del termine ordinario di dieci anni. pag. 4/8 Anche la domanda circa la ritenuta illegittimità della richiesta di canoni in misura superiore veniva rigettata. L'Amministrazione aveva riconosciuto che l'area occupata abusivamente da comprendeva anche altre porzioni di terreno, Parte_1 individuate catastalmente al foglio 43 mapp. 299 e 306, oltre che il suolo su cui insiste il fabbricato di cui al mapp. 148. L'indennità doveva essere pertanto calcolata e corrisposta tenendo conto dell'intera area, non rilevando l'utilizzo parziale della stessa.
Quanto all'ulteriore eccezione relativa all'intervenuta prescrizione della richiesta delle indennità di occupazione, la stessa doveva essere parzialmente accolta, essendo prescritto il diritto dell'Amministrazione alla restituzione delle somme per il periodo di occupazione delle aree dall'01.04.2000 al 31.03.2005, per un importo complessivo di euro 4.876,33. Dovevano invece corrispondersi le somme di occupazione delle aree per il periodo dall'01.04.2005 al 31.03.2010 e dall'01.04.2010 al 30.09.2014, rispettivamente per l'importo di euro 18.235,54 e di euro 18.149,34.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1113/2023 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma Parte_1 parziale della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si sono costituiti il Controparte_1
e l' eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
[...] Controparte_2
c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'agenzia del è rimasta contumace. Controparte_6
All'udienza del 7 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Con il primo motivo d' impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte la condanna al pagamento delle somme per l'illegittima occupazione ritenendo che il calcolo dovesse riguardare l'intera area pari a 3.640 mq e non il solo sedime del fabbricato pari a 150 mq.
pag. 5/8 L'appellante assumeva che non vi era prova che fosse della disponibilità Parte_1 dei terreni identificati ai mappali 299 e 306 tenuto conto che il verbale della Guardia di
Finanza di Mirano del 22.08.1997 - in cui la figlia dichiarava che Parte_2
l'appellante utilizzava i terreni e il fabbricato di cui ai mappali 19, 148, 299 e 306 - non poteva considerarsi sufficiente tenuto conto che non risultava Parte_1 beneficiaria di misure di tutela e che la figlia non aveva un potere rappresentativo e in ogni caso che la stessa si era limitata ad affermare che la madre occupava l'immobile sito sul mappale 148 e il relativo fondo. Assumeva inoltre come la stessa CP_2 aveva continuato a incassare il canone annuale di concessione di euro 237,00
[...] parametrato alla sola consistenza del fondo di cui al mappale 148.
Con il secondo motivo censura la sentenza in punto spese di lite tenuto conto che sosteneva la tesi dell'inesistenza della concessione sul suolo Controparte_2 demaniale e tuttavia aveva incassato annualmente il relativo canone fino al 2014 generando l'affidamento che l'occupazione del fondo fosse legittima. Secondo
l'appellante tale affidamento integrava la situazione di assoluta incertezza tale da giustificare la compensazione totale tra le parti delle spese di lite.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure deve ritenersi che la prova relativa alla consistenza dei beni occupati abusivamente da (riferita ai beni Parte_1 identificati catastalmente al foglio 43 mapp. 299 e 306 e 148) risulti dal verbale del comando della Guardia di Finanza di Mirano del 22.08.1997 (doc. 3 parte attrice in primo grado).
In tale verbale risulta che presente in seguito a convocazione di Parte_2 [...] nella qualità di rappresentante di quest'ultima in relazione alla precisa Parte_1 circostanza dell'utilizzo da parte di dei terreni e del fabbricato di cui Persona_1 al foglio 43 mappali n.19, 148, 299 e 306 dichiarava il subentro di ad Parte_1 nell'utilizzo dei beni ed esibiva le ricevute dei pagamenti effettuati Persona_1 da quest'ultimo con espresso riferimento all'utilizzo dei terreni e del fabbricato di cui al foglio 43 mapp. 19, 148, 299 e 306.
pag. 6/8 Diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante l'assenza di formali provvedimenti di tutela risulta del tutto irrilevante tenuto conto dell'espressa spendita del nome da parte di vieppiù nella considerazione che il Parte_2 rappresentante si trovava nella disponibilità della documentazione (relativa ai pagamenti).
In merito alla contestata estensione dell'area effettivamente occupata si evidenzia come la stessa attrice allegava che i terreni in uso a andava riferita agli Persona_1 avvisi di pagamento tra i quali “si rinviene quello dell'11.02.1985 recante la seguente causale “canone 1984 concessione demaniale F43 map. 19-148-299-306 (parte) di ha
0.36.40 con abitazione in muratura”. (cfr. memoria 28.2.2018 fascicolo primo grado).
Va inoltre valorizzato come nella corrispondenza intercorsa tra le parti l'amministrazione intimava il pagamento con riferimento all'intera estensione dell'area occupata (mq 3.640), senza alcuna contestazione.
La circostanza che non sia beneficiaria di misure di tutela e che la figlia Parte_1 non sia attualmente titolare di un potere rappresentativo non esclude che tale potere fosse stato conferito da alla figlia con riferimento alla dichiarazione resa Parte_1 innanzi alla Guardia di Finanza.
Rileva il Collegio come il giudice di prime cure ha dunque correttamente tenuto conto della disponibilità da parte di dell'intera area, disponendo che Parte_1
l'indennità fosse calcolata conteggiando non solo il sedime del fabbricato ma l'intera aerea pari a 3.640 mq. Né l'appellante ha fornito prova rispetto al fatto che il canone di euro 237,00 versato annualmente fosse relativo all'occupazione del solo fabbricato.
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto buon governo del principio della soccombenza.
L'art. 92 c.p.c. dispone la compensazione delle spese di lite nel caso di soccombenza reciproca, novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza circa una questione dirimente. Nel caso di specie non è stata provata la sussistenza delle ipotesi di assoluta incertezza, che “presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2”, in quanto le ulteriori ragioni di compensazione individuabili devono essere comunque ricondotte alle ragioni che sostengono la duplice previsione normativa. pag. 7/8 Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, oltre l'aumento ex art.4 comma 2 dm.
55/2014 in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1113/23 pubblicata in data 26.06.2023 del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata
2) condanna a rifondere ad e Parte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, le spese di lite del presente grado, Controparte_1 liquidate in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
TI SP RI LL
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