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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2738/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI Parte_1 C.F._1
PIERPAOLO, elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico del difensore avv. LELLI
PIERPAOLO: Email_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI Parte_2 C.F._2
PIERPAOLO, elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico del difensore avv. LELLI
PIERPAOLO: Email_1
OPPONENTI contro
APPRESENTATA DA C.F. ), con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GIULIA GALATI e dell'avv. DAVIDE SARINA, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA ANDREA APPIANI, N. 7, presso lo studio dei difensori avv. GIULIA GALATI e
DAVIDE SARINA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.01.2025, ovvero: “(…) insistendo preliminarmente per l'ammissione delle istanze istruttorie già tempestivamente avanzate con conseguente rimessione in istruttoria del presente giudizio (…) Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis: I. In via preliminare - in rito: a) accertare che la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto dichiarare, ove richiesta dalla controparte, il rigetto dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. II. In via preliminare – nel merito: a) accertare la carenza in capo alla dei requisiti di cui all'art. 2, III comma lett. c) Controparte_2
e VI comma L. 130/1999 richiesti dal nostro ordinamento per poter effettuare servizi di riscossione di crediti ceduti e di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione, per le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza della ricorrente nel procedimento monitorio. III. In via principale – nel merito: a) accertare la carenza di legittimazione attiva della per la mancanza di idonea prova della titolarità del Controparte_1
pagina 1 di 17 credito azionato, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità ed in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 404/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott. Fabio Santoro - in data 3/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. IV. In via principale – nel merito, in aggiunta o in alternativa: a) accertare che il credito azionato non risulta né certo né liquido né esigibile e/o che il relativo decreto ingiuntivo difetta dei presupposti di legge per la sua emissione e/o che il credito azionato risulta di entità incerta ed aleatoria, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità ed in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 404/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice
Unico Dott. Fabio Santoro - in data 3/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. V. In via principale – nel merito, in aggiunta o in alternativa: a) accertare la nullità delle clausole delle fideiussioni ex adverso azionate in quanto conformi allo “schema ABI” e pertanto apposte apposte (rectius imposte) in violazione della normativa antitrust, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità/inefficacia/decadenza delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai sig.ri e;
b) in particolare, accertare e dichiarare la nullità della Parte_1 Parte_2 clausola n. 6 di entrambe le fideiussioni omnibus per identità con quella n. 6 dello “schema ABI” 2003, finalizzata a derogare al termine perentorio di cui all'art. 1957 cod. civ.; c) accertare, che la controparte non ha agito e coltivato le proprie azioni nei confronti della debitrice principale e dei garantiti nel termine di cui all'art. 1957 cod. civ.; d) per l'effetto, dichiarare, l'avvenuta liberazione ex art. 1957 cod. civ. degli odierni Opponenti dalle obbligazioni di garanzia all'epoca assunte;
e) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'invalidità e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 404/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott. Fabio Santoro - in data 03/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge.VI. In via principale – nel merito, in subordine: a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive e/o vessatorie ai sensi del Codice del Consumo e/o della
Direttiva CEE n. 93/13 presenti nelle fideiussioni ex adverso azionate e/o nei contratti di mutuo garantiti, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'invalidità e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 404/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott. Fabio Santoro - in data 03/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge VII. In ogni caso: a) condannare la controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere le spese ed il compenso di lite del presente giudizio, determinato ex D.M. Giustizia n. 147/2022 (valori medi), oltre accessori di legge, ovvero in quella misura che il Giudice Unico riterrà di liquidare”.
Parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.01.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, così decidere: nel merito, in via principale: - rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate e, conseguentemente, confermare in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in subordine: - nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, ancorché parzialmente, le domande ex adverso proposte, condannare gli opponenti, al pagamento, in solido fra solo, in favore della in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
in sede istruttoria: - si ribadisce la ferma opposizione all'ammissione delle avverse istanze istruttorie, essendo del tutto irrilevanti ai fini della decisione;
in tutte le ipotesi: - condannare gli opponenti alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e (di Parte_1 Parte_2 seguito anche solo garanti) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 404/2023, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di rappresentata da (di seguito Controparte_1 Controparte_2 anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo cessionario), ingiungeva ad entrambi, in solido, il pagamento dell'importo pari in linea capitale ad euro 1.016.014,10, oltre interessi e spese del pagina 2 di 17 procedimento monitorio, quale somma dovuta in ragione delle due fideiussioni omnibus rilasciate in data 20.04.2001 ed in data 14.11.2002 in favore della banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., ora a garanzia dell'adempimento del debitore principale Controparte_3 AR , che nel corso degli anni ha contratto con la manca finanziatrice Controparte_4 sei distinti contratti di mutuo ipotecario, oggetto di successive rinegoziazioni e poi rimasti insoluti.
Preliminarmente, parte opponente eccepiva sia la carenza dei requisiti di legge in capo alla società
per poter agire in giudizio in rappresentanza della società opposta e per poter CP_2 CP_1 effettuare servizi di riscossione di crediti ceduti e di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione, sia il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, per mancata prova della titolarità del credito azionato nonché dell'esistenza stessa del contratto di cessione. Inoltre, parte opponente si doleva della mancanza di prova dell'an e del quantum del credito azionato in sede monitoria, eccependo l'assoluta inefficacia probatoria dei pretesi elenchi delle rate prodotti dalla controparte in allegato al proprio ricorso per decreto ingiuntivo e lamentando l'applicazione ad opera della banca mutuante di tassi e condizioni unilateralmente stabiliti e non preventivamente pattuiti, di spese e commissioni non giustificato e non dovute, nonché di interessi di mora, anche composti, superiori al tasso soglia usura. Si doleva, altresì, dell'apparente concessione ad opera della banca mutuante di nuovi contratti di mutuo in quanto finalizzati all'estinzione dei precedenti finanziamenti, quindi senza erogazione delle somme mutuate.
Con specifico riferimento alle fideiussioni omnibus asseritamente rilasciate dagli odierni opponenti in favore di , eccepiva la nullità parziale delle clausole nn. 2, Controparte_5
6 e 8 delle condizioni generali conformi allo schema ABI con conseguente liberazione dei garanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., nonché la nullità delle clausole abusive ivi inserite per contrarietà alla normativa vigente in tema di tutela dei consumatori, avendo prestato Parte_1 la garanzia personale per ragioni personali e detenuto solo una partecipazione di Parte_2 minoranza nella società garantita CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.02.2024, si costituiva , CP_1 in qualità di cessionario del credito, e contestava integralmente i singoli motivi di opposizione avanzati dalle controparti in quanto destituiti di qualsiasi fondamento di fatto e di diritto, previa ricostruzione dei fatti per cui è causa.
Preliminarmente, parte opposta ribadiva la titolarità attiva in capo al cessionario del CP_1 credito azionato, giusta documentazione integrativa prodotta e confermava la piena legittimazione di
, in qualità di special servicer, delegato dal master servicer, della gestione operativa e del CP_2 recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti oggetto di cessione in blocco e di operazioni di cartolarizzazione, anche in linea con la Circolare della NC d'IA n. 288 del 3.04.2015. Quanto al merito, parte opposta confermava di aver assolto pienamente al proprio onere probatorio, mediante esauriente produzione documentale in sede monitoria ed eccependo la genericità delle mere allegazioni, sprovviste di idonea prova, proposte in sede di opposizione dai garanti. Parte opposta contestava, altresì, l'avversa eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per conformità allo schema ABI del 2003, in quanto antecedenti allo stesso e si opponeva all'avversaria eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., in forza della richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta ai fideiussori a prima richiesta in data 2.10.2020. Da ultimo, contestava l'avversa eccezione di nullità per violazione della disciplina CP_1 consumeristica, non applicabile al caso di specie, tenuto conto delle cariche gestorie in concreto ricoperte dai due garanti nel corso degli anni nell'ambito delle plurime società del gruppo operanti nello stesso settore della società garantita Sara s.r.l..
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato in data 9.02.2024, il giudice procedeva all'effettuazione delle verifiche preliminari e differiva la data della prima udienza al 9.05.2024, da cui decorrevano automaticamente i termini a ritroso di cui all'art. 171 ter c.p.c..
pagina 3 di 17 Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed in particolare gli opponenti proponeva, nell'ambito della seconda memoria integrativa, richiedendo l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile, si dolevano in relazione a cinque dei sei contratti di mutuo ipotecario ex adverso azionati in sede monitoria della illegittimità dei tassi applicati per effetto dell'intervenuta manipolazione dell'Euribor, accertato e sanzionato dalla Commissione Europea in relazione al periodo compreso tra gli anni 2002 e 2008.
All'udienza del 9.05.2024, il giudice sentiva le parti, presenti personalmente, in libero interrogatorio ex artt. 116, 117, 183, commi 1 e 3, e 185 c.p.c. e prendeva atto della distanza – allo stato non superabile - tra le posizioni delle parti, rilevando l'impossibilità per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
di seguito, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti difensivi, contestando quelli avversari e il giudice si riservava.
Con ordinanza del 13.05.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, verificava l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, non ammetteva le prove orali richieste da parte opponente né la CTU contabile richiesta in quanto esplorativa e, dato atto della natura documentale e giuridica delle questioni sollevate dalle parti e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice, dato altresì atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, fissava per la rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 2.04.2025, assegnando a ritroso i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
All'udienza del 2.04.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con precedente provvedimento del 13.05.2024, visto l'art. 189 c.p.c., il giudice con ordinanza del 3.04.2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
***
L'opposizione proposta dai cogaranti solidali, e , avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 404/2023 è infondata e va rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nei seguenti paragrafi di motivazione.
1. In merito ai motivi di opposizione proposti in via preliminare. Infondatezza. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione, si evidenzia che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata, tenuto conto del verbale di primo incontro con esito negativo prodotto in atti, unitamente alla documentazione attinente all'instaurazione ad opera di parte opposta, nelle more del giudizio, del relativo procedimento di mediazione obbligatoria
(cfr. note di deposito del 28.03.2024 e del 6.05.2024) ed in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti all'udienza successiva del 9.05.2024. 1.1 Sotto un primo profilo di analisi e con riferimento all'eccezione sollevata dagli opponenti in via preliminare di rito, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, va senza dubbio accertata la piena legittimazione della mandataria a rappresentare il creditore , CP_2 CP_1 gestendo e recuperando i crediti deteriorati oggetto dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco dei crediti conclusa in data 19.04.2022, tra la cedente già Controparte_3 [...]
, e il cessionario (cfr. doc. nn.
1-3 monitorio) tanto in Controparte_5 CP_1 sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale, in forza della valida e legittima procura speciale notarile conferita dall'amministratore unico della società rappresentata alla società , in CP_1 CP_2 data 20.04.2022 (cfr. doc. n. 4 monitorio).
Per un verso, infatti, priva di pregio dirimente nel caso di specie è la ricostruzione giuridica proposta sul punto da parte opponente, in quanto in base all'attuale diritto vivente è certamente ammissibile la facoltà per il titolare sostanziale di un credito deteriorato, in forza di operazioni di cartolarizzazione, di pagina 4 di 17 poter esternalizzare, sotto la propria responsabilità, l'attività di gestione e di recupero dello stesso ad altra società, anche non vigilata e non iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. (cfr. doc. nn. 37 e 38 parte opposta, nonché cfr. Cass. n. 7243 del 18.03.2024). Assorbente in tal senso è il chiaro tenore letterale della procura speciale notarile rilasciata dall'amministratore unico di alla special CP_1 servicer “in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, CP_2 dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati — nonché in persona degli avvocati e/o consulenti che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice stessa quando necessari in relazione alla natura — con facoltà di sub-delega” per cui la mandataria è incaricata ed autorizzata
“(…) a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (…)” ed in particolare, tra le altre, a “(…) (b) compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle Corti Superiori, nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente al presente atto nei confronti della Società (…)” (cfr. doc. nn. 4 e 5 monitorio e doc. n. 36 parte opposta). In tal senso ed in ragione della validità del mandato conferito mediante sottoscrizione della procura speciale rilasciata dalla società iscritta nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. e soggetta CP_1 alla vigilanza della NC d'IA (cfr. doc. n. 53 parte opposta), certamente irrilevante nella specie è la dedotta mancata iscrizione della mandataria nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.. CP_2
Per altro verso, costituisce poi circostanza non oggetto di specifica contestazione che la mandataria
, come indicato nella già richiamata procura speciale notarile, sia “(…) titolare della CP_2 licenza di agenzia di recupero dei crediti per conto terzi rilasciata dalla Questura di Milano in data 25 maggio 2019 ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (…)”. Tutto ciò porta a ritenere la mandataria dotata del potere di agire in giudizio in CP_2 rappresentanza del cessionario per il recupero del credito per cui è causa, nell'ambito del CP_1 presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e sin dalla precedente fase monitoria, in considerazione delle procure alle liti rilasciate dal procuratore autorizzato ai difensori e prodotte in allegato agli atti difensivi depositati da parte opposta.
1.2 Sotto un secondo profilo d'indagine, parimenti non condivisibile né accoglibile in considerazione della complessiva analisi delle allegazioni assertive e probatorie delle parti, è l'eccezione sollevata dagli opponenti, in via preliminare di merito, di carenza di titolarità attiva dei crediti azionati in capo alla società opposta, . CP_1 Quest'ultima, infatti, è certamente dotata di sostanziale titolarità attiva di tutti gli specifici crediti, azionati in sede monitoria, nei confronti dei garanti della società inadempiente CP_4
A tal proposito, si rende necessario, senza dubbio, precisare che, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario. Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito – come avvenuto nel caso di specie nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione proposto dai garanti opponenti -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). In via generale, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della pagina 5 di 17 condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 in sede di insinuazione al passivo e più di recente anche Cass. n. 22754 del 20.07.2022 e Cass. n. 3405 del 6.02.2024) e per cui “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277 del 10.02.2023).
Ciò doverosamente premesso e richiamato, nel caso di specie, la specifica eccezione in tal senso sollevata da parte opponente risulta documentalmente smentita da plurimi e convergenti elementi probatori forniti in sede di opposizione dall'odierna parte opposta (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Innanzitutto, già dalla attenta lettura dell'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, già prodotto in sede monitoria (cfr. doc. n. 1 monitorio), unitamente all'estratto della Centrale Rischi da cui emerge la segnalazione a sofferenza del debitore principale in relazione ai sei contratti di CP_4 mutuo ipotecario conclusi con la banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna s.p.a. tra gli anni 2002 e 2008 e garantiti dagli odierni opponenti e (cfr. Parte_1 Parte_2 doc. nn.
7-32 monitorio e doc. n. 39 parte opposta).
Ci si limita a richiamare la circostanza documentale per cui il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato in data 19.04.2022 indica sì un'unica ed ampia categoria di crediti – “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori Controparte_3 di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della NC d'IA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della NC d'IA n. 139/199.” -, ma risulta sostanzialmente completata dalla produzione in giudizio da parte del cessionario di adeguata prova che i crediti azionati in sede CP_1 monitoria siano ivi ricompresi, avendo ad oggetto garanzie personali rilasciate a fronte di posizioni debitorie classificate a sofferenza derivanti da contratti di finanziamento ipotecario. A quest'ultimo specifico proposito, ci si limita a richiamare in aggiunta il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 3 espressamente prevede che “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri
pagina 6 di 17 degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”. In aggiunta ed in via assorbente, a conferma dell'avvenuta cessione in favore del cessionario CP_1
anche degli specifici crediti bancari deteriorati per cui è causa, parte opposta ha comunque in altro
[...] modo fornito sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione dei crediti pretesi nei confronti della società garantita ora in liquidazione (cfr. doc. n. 6 monitorio), nell'ambito CP_4 dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della banca cedente
, divenuta Controparte_5 Controparte_3 Per un verso, ha infatti ha prodotto idonea documentazione a sostegno dell'effettiva titolarità del credito di cui all'ingiunzione di pagamento in capo , offrendo in comunicazione elenco dei CP_1 crediti oggetto di cessione in blocco, che, pur non riportando il nominativo del debitore principale
[...] CP_
società garantita dalle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti, indica univocamente sia il numero della filiale in cui è stato concluso il contratto di finanziamento e sia i codici identificativi dei singoli rapporti di mutuo ipotecario che hanno originato i crediti deteriorati ceduti, che trovano puntuale riscontro in quanto coincidenti con quelli indicati sugli atti di rinegoziazione dei medesimi mutui ipotecari intercorsi tra le parti contraenti (cfr. doc. n. 10, 14, 18, 22, 26, 29, 30 e 31 monitorio – non specificamente contestati in sede di opposizione, doc. n. 40 parte opposta).
Per altro verso e quantomeno come ulteriore elemento indiziario di riscontro, deve poi essere valorizzata l'incontestata circostanza fattuale del possesso da parte di della CP_1 documentazione concernente i contratti bancari di finanziamento sottesi alla pretesa creditoria azionata e le relative lettere di fideiussione omnibus sottoscritte anche dai garanti odierni opponenti, comprese le comunicazioni di messa in mora inoltrate dal debitore principale e ai garanti dalla banca mutuante nonché il fatto che tali specifiche posizioni creditorie risultino comunque iscritte Controparte_3 nelle scritture contabili regolarmente tenute dall'imprenditore (cfr. doc. nn. 7- 32 monitorio e doc. nn. 41 e 42 parte opposta, nonché doc. nn. 54 e 55 parte opposta).
Pertanto e in sintesi, le preliminari doglianze sollevate in sede di opposizione dai garanti e sono infondate, essendo soggetto dotato di idonea Parte_1 Parte_2 CP_1 legittimazione sostanziale e processuale, per il tramite della mandataria , nel caso di specie, CP_2 in relazione agli specifici crediti azionati in sede monitoria e riconducibili nell'alveo dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione di crediti in blocco intervenuta in data 19.04.2022.
2. In merito ai motivi di opposizione in relazione alla pretesa carenza di idonea prova dell'an e del quantum del credito azionato dal cessionario in sede monitoria Innanzitutto, a fronte delle comunque esili doglianze di parte opponente in merito alla prova del credito preteso dal cessionario nei propri confronti, occorre ribadire che la somma complessiva di euro 1.016.014,01 in linea capitale, oltre interessi e spese, oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 404/2023, già dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 648 c.p.c., deriva dalla sommatoria dei saldi debitori derivanti dai sei contratti di mutuo ipotecario concessi ed erogati da
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. alla società mutuataria ora in CP_4 liquidazione, rispettivamente in data 8.10.2002, 11.05.2004 (tre distinti rapporti di finanziamento ciascuno per l'importo pari ad euro 65.000,00), 17.05.2005 e 25.07.2008, nonché successivamente oggetto di rispettivi atti di modifica e di integrazione delle condizioni e ancora di atti di rinegoziazione dei medesimi mutui ipotecari con arretrato (cfr. doc. nn. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29 monitorio). Tali rapporti bancari scaduti e i rispettivi saldi debitori insoluti, in ragione del protratto inadempimento del debitore principale, sono stati oggetto di classificazione a sofferenza e di iscrizione nella Centrale Rischi della società (cfr. doc. nn. 32-35 monitorio e n. 40 parte CP_4 opposta) e, per quanto di specifico interesse, risultano garantiti personalmente e a tempo indeterminato dagli odierni opponenti e con sottoscrizione, unitamente ad altri Parte_1 Parte_2 cogaranti solidali, in data 20.04.2001 e in data 14.11.2002 delle due lettere di fideiussione omnibus,
pagina 7 di 17 con indicazione dell'importo massimo garantito rispettivamente pari ad euro 1.250.000,00 la prima e ad euro 435.000,00 la seconda, per cui è causa e che verranno analizzate nello specifico nel successivo paragrafo di motivazione (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio).
Da un lato, ci si limita a rilevare che la summenzionata documentazione bancaria - contenente tutte le specifiche condizioni economiche applicabili ai rapporti di finanziamento bancario garantiti - è stata sottoscritta per accettazione dalle parti contraenti interessate e non è stata nell'ambito del presente giudizio di opposizione in alcun modo contestata e/o disconosciuta. Pertanto, non vi è dubbio che parte opposta, attore in senso sostanziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrando la fonte negoziale del proprio diritto di credito e la scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria e di pagamento, nonché allegando in maniera specifica la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015). Dall'altro lato, si deve poi porre in evidenza il fatto che costituiscono circostanze fattuali non specificamente contestate dalla controparte costituita e, dunque, che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. tanto l'effettiva erogazione delle somme mutuate nell'ambito dei sei rapporti di mutuo ipotecario (cfr. Cass. n. 30944 del 29.11.2018 e Cass. n. 10507 del
15.04.2019, nonché più di recente anche Cass. S.U. n. 5841 del 5.03.2025 e Cass. S.U. n. 5968 del 6.03.2025), quanto l'accettazione delle condizioni economiche contenute nei regolamenti contrattuali offerti in comunicazione e delle modalità di rimborso originariamente pattuite e successivamente modificate e rinegoziate tra le parti contraenti, in ragione dei ritardi e delle difficoltà della società mutuataria nel provvedere al pagamento in favore della banca mutuante delle rate di rimborso CP_4 convenute. In ultima analisi, è altresì circostanza fattuale che non è stata oggetto di specifica contestazione ad opera di parte opponente l'esistenza di un saldo complessivo debitorio e dell'intervenuta estinzione dei rapporti di finanziamento in essere, con relativo passaggio a sofferenza della posizione di CP_4 Al contrario, gli odierni opponenti, nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non hanno provato di aver provveduto all'eventuale pagamento, anche parziale, del saldo debitorio ancora residuo né più in generale hanno compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione e della prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa creditoria. 2.1 Sul punto, in via assorbente e di ragione più liquida, si rileva l'assoluta genericità delle doglianze formulate, carenti tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto e, pertanto, si ribadisce anche in questa sede che, mancando idonei indici di prova e quantomeno di uno specifico ricalcolo di parte del preteso saldo corretto dei rapporti bancari, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente sarebbe stata totalmente esplorativa e superflua ai fini del decidere e quindi, inammissibile.
Infatti, a fronte dei calcoli e della documentata evoluzione dei rapporti di finanziamento, documentata e tenuta nel corso degli anni dalla banca mutuante ed infine cristallizzata della comunicazione di intimazione di pagamento e formale costituzione in mora, inoltrata al debitore principale e dai garanti solidali datata 2.10.2020 e che non è in contestazione che sia stata ricevuta dai destinatari (cfr. doc. n.
32 monitorio), parte opponente ha solo genericamente contestato gli elenchi delle rate prodotti in allegato al ricorso monitorio (cfr. doc. nn. 7, 11, 15, 19, 23 e 27 monitorio), nonché lamentato l'assenza di prova del credito ingiunto, senza specifica negazione del fatto storico e senza offrire in comunicazione idonei principi di prova della solo dedotta mancanza di causa debendi ed illegittimo addebito di non meglio identificate somme a titolo di interessi, costi e spese, non dimostrando i fatti costitutivi della pretesa nullità delle clausole contrattuali richiamate (cfr. ex multis Cass. n. 7501 del
14.05.2012, Cass. n. 14854 del 13.06.2013 e Cass. n. 500 del 11.01.2017). 2.2 Parimenti, del tutto destituita di fondamento e priva di sufficienti elementi probatori a sostegno dell'eccezione proposta per la prima volta nell'ambito della propria seconda memoria pagina 8 di 17 integrativa ex art. 171 ter c.p.c. ad opera di parte opponente – comunque tempestivamente trattandosi di nullità in ogni caso rilevabile ex officio – di ricalcolo degli interessi indebitamente pagati dalla parte mutuataria nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008 su cinque dei sei rapporti di finanziamento per cui è causa, a tasso variabile agganciato al parametro di riferimento Euribor, oggetto di illegittima manipolazione, come è stato accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4.12.2013.
Sempre ferma anche sul punto il generale rilievo di indeterminatezza della doglianza restitutoria sollevata da parte opponente, dirimente nel caso di specie al fine di escludere in radice l'applicazione degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati sul tema anche a livello nazionale – alcune questioni sul tema peraltro sono state attualmente rimesse per la decisione alle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e non ancora decise - è il rilievo per cui la banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. non fosse in ogni caso ricompresa nell'elenco degli istituti di credito che hanno posto in essere le condotte manipolative del mercato analizzate e accertate dalla Commissione Europea (cfr. Cass. 34889 del 13.12.2023). Pertanto, in via assorbente la richiamata decisione del
4.12.2013 non incide direttamente in alcun modo in relazione ai rapporti di finanziamento a tasso variabile per cui è causa. Inoltre, in assenza di idonea prova dell'esistenza di una specifica intesa anticoncorrenziale che abbia avuto concrete ripercussioni funzionali sui contratti di mutuo ipotecario conclusi a valle dalla società mutuataria nel periodo considerato o di altri effettivi aspetti che CP_4 abbiano inciso sulla manifestazione della volontà del contraente di concludere i predetti contratti di finanziamento con clausola Euribor, si deve in ogni caso rilevare che nel caso di specie risulta dagli atti implausibile che il debitore principale che necessitava di ottenere finanziamenti bancari per CP_4 l'esercizio della propria attività di impresa, non avrebbe comunque concluso i contratti di mutuo ipotecario negli anni 2002-2008, alle condizioni economiche sottoscritte nei regolamenti contrattuali, anche ove fosse stata debitamente informata dalla banca mutuataria dell'esistenza di una riscontrata manipolazione del tasso Euribor da parte di alcuni e terzi istituti di credito europei. In conclusione, anche in relazione ad un tale specifico profilo, l'opposizione proposta dai garanti e è infondata e non supportata da adeguati elementi di prova. Parte_1 Parte_2
3. In merito ai motivi di opposizione relativi alle garanzie personali prestate dagli opponenti in favore della banca mutuante, per l'adempimento del debitore principale CP_4
Contratto autonomo di garanzia e fideiussione omnibus a prima richiesta scritta.
3.1 In primo luogo ed in ordine alla prova della legittimità della pretesa creditoria vantata e azionata dal cessionario del credito nei confronti degli opponenti, è innanzitutto opportuno procedere alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia personale che lega le parti contrattuali, anche al fine di valutare la legittimazione passiva del garante opponente. Come noto, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020). Il contratto autonomo di garanzia, quale espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza rispetto alla fideiussione codicisticamente prevista per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..
Pertanto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cass. n. 27619 del 03.12.2020 e Cass. n. 16213 del 31.07.2015), essendo l'obbligazione del garante autonomo qualitativamente diversa da quella garantita e la causa concreta del contratto autonomo quella di trasferire da un soggetto pagina 9 di 17 ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tanto in caso di inadempimento colpevole quanto non colpevole. Nel contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna verso il creditore ad effettuare nei suoi confronti una data prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia la propria, contestualmente rinunciando in via preventiva a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di sollevare l'exceptio doli generalis che per costante orientamento della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative di legge (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017) o in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019).
A tal proposito, inoltre, stante la sostanziale atipicità che caratterizza nella prassi la materia delle garanzie personali con inserzione di clausole che rafforzano la pretesa creditoria del beneficiario, occorre precisare comunque che il solo inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta non può, invece, essere di per sé indice della volontà delle parti e dell'esatta estensione che le stesse hanno dato al contratto. In ciò, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante” (cfr. Cass. n. 23900 del 6.11.2006). In ultima analisi, si ricorda altresì che le predette figure autonome di garanzia personale si distinguono dalla garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, nella quale il fideiussore si impegna a rinunciare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., integrando una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.. Occorre pertanto, prioritariamente effettuare un'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale di garanzia alla luce del tenore letterale di tutte le clausole in esso contenute per ricostruire l'effettiva volontà delle parti. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, e – unitamente Parte_1 Parte_2 ad altri due cogaranti solidali e che non sono parte del presente Controparte_6 CP_7 giudizio - si sono costituiti fideiussori a prima richiesta scritta, assumendo l'obbligazione di pagare immediatamente la banca e con rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni, mediante sottoscrizione di pugno delle lettere di fideiussione a garanzia di qualunque operazione ed obbligazione assunta dal debitore principale garantito nei confronti della banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e CP_4 della Romagna s.p.a. (fideiussioni omnibus) con limitazione d'importo massimo garantito pari ad euro 1.250.000,00, la prima, e 435.000,00, la seconda, rispettivamente in data 20.04.2001 e in data
14.11.2002 (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio e doc. nn. 30 e 31 parte opponente).
A tal proposito, ci si limita a ribadire che tali regolamenti contrattuali di garanzia personale non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione da parte degli odierni opponenti nelle more della presente opposizione in ordine al relativo fatto storico della propria sottoscrizione di pugno.
Le fideiussioni omnibus oggetto di analisi, presentano le espresse previsioni di pagare immediatamente
“a semplice richiesta scritta” ed indipendentemente dalla facoltà rinunciata di proporre eventuali eccezioni, come contenute all'art. 7 e 9 dei relativi regolamenti contrattuali. Inoltre, agli artt. 2, 6 e 8 le parti hanno previsto specificamente la deroga agli artt. 1957 e 1941 c.c., avendo i garanti autonomi rinunciato ad eccepire questioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale, nonché al termine di decadenza e ciò, anche alla luce dei rapporti in essere tra le parti, induce a qualificare la garanzia prestata dagli odierni opponenti come contratto autonomo di garanzia. Alla luce dell'interpretazione complessiva dei regolamenti contrattuali, nonché dei rapporti tra la banca, il debitore principale ed i garanti (cfr. doc. n. 6 monitorio e doc. nn. 43-46 parte opposta), è necessario evidenziare che le importanti garanzie personali prestate dall'odierna parte opponente, in relazione alle operazioni di finanziamento bancario della società nel caso di specie, rientrano CP_4
pagina 10 di 17 certamente nell'ambito della categoria del contratto autonomo di garanzia ed, inoltre, non presentano alcuna limitazione temporale. In aggiunta, sul punto, si precisa che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria risulta in ogni caso contenuta negli importi massimi garantiti convenzionalmente pattuiti tra le parti.
3.2 Alla luce di questa necessaria premessa e ferma, dunque, l'accertata sussistenza di adeguata prova del credito nei confronti dei due garanti solidali, avendo parte opposta / creditrice, in qualità di cessionario, provato la fonte negoziale del proprio diritto – lettere di fideiussione omnibus debitamente sottoscritte - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte, in secondo luogo, parte opponente, debitore sostanzialmente convenuto, non ha parimenti assolto in modo idoneo al proprio contrario onere della prova in relazione ai fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa economica. In sintesi ed in via assorbente, si rileva come le doglianze mosse dalla parte opponente in sede di opposizione non risultino adeguatamente sostenute da idonei indici probatori, nonché non supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite.
3.2.1 Risulta infondata, in quanto sprovvista di idonea allegazione e prova a sostegno, l'eccezione riconvenzionale di nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI del 2003 contenute nelle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in relazione alla normativa antitrust, formulata da parte degli opponenti sin dall'atto di citazione in opposizione. A tal proposito, è necessario innanzitutto ricordare che stante la natura di eccezione riconvenzionale di tale doglianza e non già di autonoma domanda riconvenzionale, l'attuale competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano, ai sensi della l. n. 27/2012 e del d. lgs. n. 3/2017 a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990, non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 10.03.2021).
La doglianza di nullità relativa delle singole clausole contrattuali conformi al modello di fideiussione standard predisposto dall' , per contrarietà alla normativa antitrust ed in Controparte_8 particolare in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, della legge n. 287/1990 (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) è senza dubbio infondata non potendo trovare diretta e puntuale applicazione gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dalla stessa parte opponente, tenuto conto del fatto assorbente e non contestato per cui in ogni caso il modello predisposto nell'anno 2003 dall' Controparte_8
e ritenuto poi lesivo dell'art. 2, l. n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla NC d'IA con
[...] provvedimento n. 55 del 2.5.2005 è successivo alle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti nella specie negli anni 2001 e 2002.
In ogni caso, a tale specifico proposito, si deve altresì ricordare che, in forza dei generali principi codicistici della domanda e dell'onere della prova, i garanti / fideiussori che invochino tale nullità parziale sono pur sempre soggetti a rigorosi oneri di puntuale allegazione e prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità testuale degli artt. 2, 6 e 8 tra contratto di fideiussione omnibus stipulato con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione NCria IAna in data 7.03.2003.
Nel caso in esame, ciò non può in alcun modo rilevare in termini di eventuale prova privilegiata. In aggiunta, ci si limita ad osservare che, quindi, l'onere di allegare in maniera specifica e provare, non già solo la persistenza, bensì la sussistenza di una concreta intesa anticoncorrenziale in relazione allo specifico contratto di fideiussione a valle, concluso in data anteriore rispetto alla predisposizione e alla successiva applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della NC d'IA, grava comunque integralmente sui fideiussori, che nell'ambito del presente giudizio non hanno allegato specificamente, prima, né tantomeno provato, poi, l'esistenza in concreto degli elementi costitutivi pagina 11 di 17 della fattispecie d'illecito concorrenziale, dedotta in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, essendo carente già la prova che esista a monte un modello standard di fideiussione omnibus - ovvero un'intesa anticoncorrenziale illegittima tra istituti bancari nazionali e già sanzionata da un'autorità amministrativa competente -, che sia stato diffuso ed applicato in maniera sistematica dalle banche in violazione della normativa antitrust e della libertà negoziale dei propri clienti garanti già prima delle criticità accertate e sanzionate in sede amministrativa in relazione allo schema ABI 2003. Inoltre, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la lamentata nullità parziale delle clausole contrattuali di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia/deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.
- presenti nelle lettere di fideiussione omnibus sottoscritte dai garanti solidali negli anni 2001 e 2002, non risultando in atti debitamente provato né che l'istituto di credito garantito e che nel caso di specie ha materialmente predisposto gli specifici contratti di fideiussione a valle - fosse aderente ad intese dichiarate anticoncorrenziali a monte, né tantomeno l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale funzionalmente impattante sugli specifici rapporti fideiussori per cui è causa, anche in ragione dei documentati collegamenti ed interessi di natura imprenditoriale e societaria.
Non si ravvisano, pertanto, in atti profili di nullità derivanti dalla dedotta lesione della libera concorrenza, né tanto meno sufficienti elementi che portino a ritenere in maniera oggettiva e univoca che le parti contraenti non avrebbero dato corso comunque al negozio fideiussorio anche in assenza delle clausole colpite da nullità, al fine dell'interesse condiviso di ottenere adeguati finanziamenti bancari per la società partecipata al 45% dallo stesso garante assieme agli CP_4 Parte_2 altri soci (5%) e (50%) e che comunque si inserisce nella rete di CP_7 Controparte_6 società riconducibili ai medesimi soggetti che di fatto esercitano insieme sottoforma di distinte imprese un'attività imprenditoria comune (cfr. doc. n. 6 monitorio e doc. nn. 43-46 parte opposta). Dunque, anche in relazione a quest'ultimo profilo di analisi, l'opposizione proposta non può trovare accoglimento, risultando valide ed efficaci le tre clausole pattizie presenti nei regolamenti contrattuali di fideiussione omnibus sottoscritti dai garanti in data 20.04.2001 e in data 14.11.2002 (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio) ed in particolare i rispettivi artt. 6 che, in deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., dispensano il creditore dall'agire nei termini ordinari ivi previsti. 3.2.2 Sempre con riferimento all'eccepita nullità della clausola di deroga convenzionale al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., si deve, in ogni caso, in questa sede, esaminare la questione relativa alla violazione della disciplina consumeristica di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 eccepita da parte opponente e comunque rilevabile d'ufficio, in ragione dei più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento all'applicazione della direttiva 93/13/CEE. A tal proposito, alla luce delle contrapposte deduzioni e ricostruzioni proposte dalle parti processuali, si deve chiarire che il caso di specie non rientra senza dubbio nell'ambito dei cd. contratti tra professionista e consumatore, disciplinati dal d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 (codice del consumo) ed in particolare di quei contratti soggetti alla nullità di protezione prevista in caso di clausole abusive per il consumatore di cui agli art. 33, 34 e 36 del già richiamato decreto legislativo.
Per completezza espositiva, inoltre, si ricorda che la nozione di consumatore prevista dal già richiamato art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005 è il frutto della fedele trasposizione da parte del legislatore nazionale della direttiva 93/13/CEE del 05/04/1993 che all'art. 2, lett. b) definisce consumatore “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”. Ed inoltre, si osserva come una tale definizione abbia trovato analoga trasposizione all'interno dell'ordinamento nazionale, in altre discipline di settore, una tra tutte l'art. 121, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 385 del 01.09.1993. Sulla base della documentazione presente in atti, i garanti e Parte_1 Parte_2 nell'ambito delle operazioni di finanziamento bancario della società ora in liquidazione (cfr. CP_4 doc. n. 6 monitorio), non possono certamente rientrare nell'ambito della nozione di consumatore riconducibile alla definizione legislativa di “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
pagina 12 di 17 imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons., in relazione alle – economicamente importanti - garanzie personali rilasciate a favore della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., negli anni 2001 e 2002 e che hanno consentito alla società finanziata di beneficiare di costanti apporti di finanza esterna per l'esercizio della prova attività imprenditoriale tipica di costruzione, ristrutturazione e realizzazione di interventi edificatori su immobili, risultante dalla visura camerale prodotta in atti.
Per un verso, infatti, quanto al garante si deve tenere in considerazione il Parte_2 fatto che lo stesso ha prestato, a favore della banca mutuante, le due fideiussioni omnibus oggetto di causa, negli anni 2001 e 2002 in cui era già socio al 45% della società garantita unitamente CP_4 alle restanti partecipazioni detenute per il 50% da e per il restante 5% da Controparte_6 CP_7
Inoltre, non si può non valorizzare il fatto che una tale non irrisoria partecipazione società
[...] garantita, debba essere inquadrata nel quadro complessivo delle plurime partecipazioni e cariche gestorie esercitate nell'ambito di numerose società, tra cui compaiono alcune società che operano nel medesimo settore merceologico e che risultano evidentemente riconducibili agli altri cogaranti solidali del debitore principale e agli altri soci che hanno anche rivestito le cariche di amministratori, CP_4 institori e liquidatore della medesima società garantita, quali Immobiliare La Fenice s.r.l., le società cancellate nonché in qualità di CP_9 Controparte_10 titolare dell'impresa individuale Fontana Costruzioni di Fontana Maurizio s.r.l. (cfr. doc. nn. 43 e 44 parte opposta). In un tale contesto, non può essere messo in dubbio il fatto che il garante Parte_2 abbia sottoscritto le fideiussioni omnibus a garanzia dell'adempimento della società
[...] CP_4 anche in considerazione di un proprio interesse economico diretto, in relazione al florido e solido andamento della società garantita e, dunque, per scopi tutt'altro che estranei all'attività imprenditoriale dallo stesso svolta.
A tal proposito, si ricorda che, come noto, la qualità delle parti che hanno stipulato il comunque distinto contratto di garanzia autonoma e/o di fideiussione omnibus a prima richiesta deve senza dubbio essere valutata unicamente con riferimento ad un tale autonomo e distinto rapporto contrattuale e si richiama il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che, tenendo conto degli approdi interpretativi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, va affermando che nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni assunte da una società commerciale nei confronti di una banca, è necessario determinare se tale persona fisica contraente, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova presenti in atti, se abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima e/o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se invece abbia agito per scopi di natura privata (Cass. n. 8662 del 8.05.2020, nonché Cass. n. 28162 del 31.10.2019). Per altro verso, nel caso di specie, sempre alla luce dell'esame della complessiva documentazione in atti, non può ritenersi che nemmeno il garante – moglie del Parte_1 cogarante solidale in regime di separazione dei beni a far data dal 15.09.1990 alla Parte_2 data di scioglimento del matrimonio del 27.10.2022 (cfr. doc. f) parte opponente) – abbia agito quale persona fisica per scopi estranei all'attività imprenditoriale e/o professionale svolta all'epoca dei fatti. In tal senso prive di pregio dirimente sono le allegazioni assertive e probatorie di parte opponente, in quanto smentite dai seguenti plurimi, gravi e convergenti elementi probatori. Con specifico riferimento agli anni di sottoscrizione delle fideiussioni generiche in favore della società infatti, CP_4 l'odierna parte opponente era certamente moglie del socio al 45% della società garantita, nonché cogarante in solido, ed inoltre, pur non rivestendo incarichi diretti nella stessa, Parte_2 risultava proprietaria e/o amministratrice di plurime società riconducibili allo stesso settore e a loro volta di proprietà e/o amministrate dal marito, nonché dagli altri cogaranti solidali / amministratori di ( e . Nello specifico, pur prendendosi atto dell'attività dalla CP_4 Controparte_6 CP_7 stessa principalmente in costanza di matrimonio di casalinga ovvero in alcuni periodi di insegnante di pagina 13 di 17 sostegno, non possono non considerarsi, al fine di valutare l'interesse in concreto sotteso alle specifiche obbligazioni di garanzia personali dalla stessa assunte in favore della banca mutuante in data 20.04.2001 e 14.11.2002, le documentate qualifiche di amministratore unico della cancellata società
di socio accomandatario nella parimenti cancellata CP_9 Controparte_10
di socio con partecipazione al 33,3% fino all'anno 2007 nella società
[...]
Immobiliare La Fenice s.r.l., nonché soprattutto la partecipazione del 45% nella società CP_4 direttamente posseduta fino al 22.10.2008 (cfr. doc. nn. 45 e 46 parte opposta). Tali evidenze documentali hanno superato la documentazione attestante la situazione lavorativa dell'odierna parte garante negli ultimi anni (cfr. doc. nn. g), h), i), j), k) parte opponente) ed in ogni caso superflua l'ammissione dei capitoli di prova orale richiesti dalla stessa parte. Sul punto, per completezza espositiva, si richiama integralmente la motivazione contenuta nella precedente ordinanza istruttoria del 13.05.2024 con cui i capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria integrativa di parte opponente sono stati ritenuti comunque inammissibili per altre ragioni.
Pertanto, tenuto conto degli incarichi sociali di amministrazione attiva, nonché le partecipazioni sociali che legavano entrambi gli odierni opponenti e in parte ancora legano direttamente quantomeno alla società garantita e non possono Parte_2 CP_4 Parte_1 Parte_2 che aver prestato le rilevanti garanzie personali oggetto di causa (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio), proprio in forza di un tale accertato legame funzionale e di conseguente responsabilità in ordine al corretto e regolare andamento della gestione della società finanziata, in cui detenevano e/o ancora detengono la predetta partecipazione pari al 45%. Tali garanzie personali a semplice richiesta scritta, che erano evidentemente necessarie per l'ottenimento da parte della banca finanziatrice della prosecuzione dei finanziamenti erogati e concessi alla società ora in liquidazione, sono state CP_4 rilasciate, dunque, per scopi che non possono certamente dirsi estranei ai propri interessi imprenditoriali ed economici, nonché di necessaria contribuzione al mantenimento della propria famiglia all'epoca dei fatti, con conseguente impossibilità di qualificazione degli stessi quale consumatori, anche tenuto conto della disciplina sovranazionale di cui alla Direttiva 93/13/CEE del
Consiglio del 5.04.1993, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In aggiunta, sotto altro punto di vista, la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. – contenuta negli artt. 6 dei regolamenti contrattuali di fideiussione e senza dubbio, particolarmente onerosa, in quanto estende l'oggetto della garanzia personale per il fideiussore, aumentando il rischio di pregiudizio per il patrimonio di quest'ultimo, nonché in concreto contraria al generale principio del favor fideiussoris che caratterizza anche la disciplina codicistica -, unitamente ad altre espresse clausole riconosciute come abusive, è stata comunque specificamente approvata dai contraenti cogaranti solidali per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c., rilevando certamente tale disciplina in generale nell'ambito dei contratti conclusi mediante condizioni generali di contratto, ma rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica di matrice eurounitaria. Per completezza espositiva, si ritiene necessario esplicitare, in ogni caso, la non abusività e la non vessatorietà della clausola “a semplice richiesta scritta”, presente nei regolamenti contrattuali di garanzia in esame, nella parte in cui integra una deroga convenzionale al solo onere di attivazione giudiziale previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. 7345/1995 e Cass. 13078/2008). Una tale clausola pattizia, infatti, ha la funzione non di limitare la proponibilità di eccezioni o difese da parte del consumatore – funzione invece tipica della clausola solve et repete - bensì di affermare in via convenzionale la sufficienza di una modalità alternativa di informazione del garante ovvero la sufficienza di una intimazione stragiudiziale indirizzata al garante.
Peraltro, si deve osservare che una tale specifica clausola pattizia, a differenza delle cd. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., non rientra nemmeno nell'ambito di analisi e di accertamento condotto dalla NC d'IA con proprio provvedimento del 2005 sul modello standard di fideiussione predisposto dall'A.B.I. nel 2003.
pagina 14 di 17 3.3.3 In ultima analisi e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, anche volendo ritenere sussistente la nullità della clausola contenuta nei due regolamenti di fideiussione che espressamente deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. – ricostruzione giuridica proposta da parte opponente e per le ragioni sopra esposte non condivisibile - i cogaranti solidali, e Parte_1
non possono comunque ritenersi liberati dall'obbligazione di garanzia personale Parte_2 assunta nei confronti dell'originaria banca finanziatrice e poi del subentrato cessionario del credito
, con riguardo ai sei contratti di mutuo ipotecario concessi alla società garantita Sara s.r.l., CP_1 non ravvisandosi alcuna decadenza del creditore nemmeno in relazione ai termini codicistici. A tal proposito, ci si limita a richiamare, sotto un primo profilo di analisi, l'orientamento sostanzialmente pacifico della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. Cass. n. 7883 del 28.03.2017 nonché già Cass. n. 27333 del 12.12.2005) e, sotto un secondo profilo, a ricordare brevemente che la norma in esame è espressione proprio dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria a quella principale garantita e del generale principio del cd. favor fideiussoris, per cui, nell'ambito della disciplina della fattispecie tipizzata di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., è previsto che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Consolidata è senza dubbio l'interpretazione giurisprudenziale in merito al campo di applicazione di tale fattispecie e alla nozione di “istanza” che a pena di decadenza deve essere proposta contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e che si riferisce unicamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia di cognizione sia di esecuzione (cfr. Cass. n. 1724 del 29.01.2016). Diversamente, però, con specifico riferimento alla figura atipica (di creazione giurisprudenziale) di fideiussione a prima e/o semplice richiesta scritta – quindi, caratterizzata da accessorietà limitata e da un maggior rischio assunto ontologicamente dal fideiussore in sede di libera scelta di assunzione della garanzia personale – si condivide l'interpretazione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità che ammette una deroga alla norma in commento nel senso di ritenere che il creditore, in questi specifici casi, non ha l'onere di intraprendere tempestivamente un'azione giudiziale contro il debitore principale, essendo sufficiente una richiesta scritta di formale messa in mora del debitore principale per evitare la decadenza comminata al creditore che resti inattivo (cfr.
Cass. nn. 27333/2005 e 2742/2002).
Ciò risulta, a maggior ragione, valido con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia – del tutto privo del carattere dell'accessorietà, come nella specie – secondo l'orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. n. 22346 del 26.09.2017).
pagina 15 di 17 Nella specie, pertanto, tenuto conto dello specifico contenuto della raccomandata datata
2.10.2020 ed inviata da già Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., Controparte_3 via pec e via raccomandata A/R al debitore principale e contestualmente dai cogaranti CP_4 solidali (cfr. doc. n. 32 monitorio) – circostanza fattuale peraltro non oggetto di specifica contestazione ad opera delle parti nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria - non si ritiene configurabile alcuna decadenza della società opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. né alcuna conseguente liberazione dei garanti, odierni opponenti. Una tale richiesta scritta e stragiudiziale di pagamento, inoltrata dalla banca cedente, infatti, per un verso, attesta l'assenza di qualsiasi ulteriore tolleranza in ordine all'inesatto inadempimento protratto del debitore principale in relazione a debiti scaduti anche tenendo conto degli atti di rinegoziazione del debito con arretrato conclusi tra le parti contraenti;
mentre, per altro verso, la medesima comunicazione integra una formale costituzione in mora del debitore principale con contestuale diffida ad CP_4 adempiere a tutti i soggetti obbligati in solido, in relazione al saldo debitorio derivante dai rapporti contrattuali ivi espressamente menzionati, certamente dotata di idonea efficacia interruttiva (cfr. doc. n.
32 monitorio). A quest'ultimo proposito, infatti, si osserva che una tale comunicazione contiene senza dubbio l'esplicitazione di una pretesa economica debitamente titolata da parte del creditore – saldo debitorio complessivo derivante ai sei rapporti di finanziamento, inadempiuti e garantiti dalle fideiussioni omnibus rilasciate da e da a quella data pari ad euro 1.016.014,01 Parte_1 Parte_2
-, nonché un'intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile ed oggettiva volontà del titolare del credito, ovvero all'epoca della banca finanziatrice, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora. Una tale istanza scritta e stragiudiziale di pagamento contro il debitore principale è certamente idonea nel caso di specie ad evitare la decadenza del creditore nei confronti dei cogaranti solidali ex art. 1957 c.c.. Inoltre risulta debitamente documentata in atti l'avvio e la prosecuzione della procedura coattiva di recupero del credito da parte del cessionario nei confronti della società mutuataria inadempiente
[...] CP_ (cfr. doc. nn. 33-35 monitorio). Pertanto e per tutte le ragioni in precedenza evidenziate, le lettere di fideiussione sottoscritte dai garanti solidali, odierni opponenti (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio) risultano pienamente valide ed efficaci nei termini analizzati ed impongono a e a di adempiere Parte_1 Parte_2 alle obbligazioni di garanzia personalmente assunte negli anni 2001 e 2002 in favore della banca finanziatrice, ovviamente nel rispetto dei limiti convenzionali e di legge, stante l'incontestato inadempimento della società debitrice principale CP_4
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché nei valori minimi per la fase di trattazione / istruttoria, che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte senza la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto;
in base al valore della domanda e nei limiti della nota spese depositata da parte opposta, in linea con i principi generali di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente e con riferimento all'opposizione unitariamente proposta, come Parte_1 Parte_2 meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 2738/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dagli opponenti e per le Parte_1 Parte_2 ragioni di cui in motivazione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 404/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA gli opponenti e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano – nei limiti della nota spese depositata - in euro 18.977,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2738/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI Parte_1 C.F._1
PIERPAOLO, elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico del difensore avv. LELLI
PIERPAOLO: Email_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI Parte_2 C.F._2
PIERPAOLO, elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico del difensore avv. LELLI
PIERPAOLO: Email_1
OPPONENTI contro
APPRESENTATA DA C.F. ), con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GIULIA GALATI e dell'avv. DAVIDE SARINA, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA ANDREA APPIANI, N. 7, presso lo studio dei difensori avv. GIULIA GALATI e
DAVIDE SARINA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.01.2025, ovvero: “(…) insistendo preliminarmente per l'ammissione delle istanze istruttorie già tempestivamente avanzate con conseguente rimessione in istruttoria del presente giudizio (…) Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis: I. In via preliminare - in rito: a) accertare che la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto dichiarare, ove richiesta dalla controparte, il rigetto dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. II. In via preliminare – nel merito: a) accertare la carenza in capo alla dei requisiti di cui all'art. 2, III comma lett. c) Controparte_2
e VI comma L. 130/1999 richiesti dal nostro ordinamento per poter effettuare servizi di riscossione di crediti ceduti e di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione, per le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza della ricorrente nel procedimento monitorio. III. In via principale – nel merito: a) accertare la carenza di legittimazione attiva della per la mancanza di idonea prova della titolarità del Controparte_1
pagina 1 di 17 credito azionato, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità ed in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 404/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott. Fabio Santoro - in data 3/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. IV. In via principale – nel merito, in aggiunta o in alternativa: a) accertare che il credito azionato non risulta né certo né liquido né esigibile e/o che il relativo decreto ingiuntivo difetta dei presupposti di legge per la sua emissione e/o che il credito azionato risulta di entità incerta ed aleatoria, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità ed in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 404/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice
Unico Dott. Fabio Santoro - in data 3/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. V. In via principale – nel merito, in aggiunta o in alternativa: a) accertare la nullità delle clausole delle fideiussioni ex adverso azionate in quanto conformi allo “schema ABI” e pertanto apposte apposte (rectius imposte) in violazione della normativa antitrust, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità/inefficacia/decadenza delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai sig.ri e;
b) in particolare, accertare e dichiarare la nullità della Parte_1 Parte_2 clausola n. 6 di entrambe le fideiussioni omnibus per identità con quella n. 6 dello “schema ABI” 2003, finalizzata a derogare al termine perentorio di cui all'art. 1957 cod. civ.; c) accertare, che la controparte non ha agito e coltivato le proprie azioni nei confronti della debitrice principale e dei garantiti nel termine di cui all'art. 1957 cod. civ.; d) per l'effetto, dichiarare, l'avvenuta liberazione ex art. 1957 cod. civ. degli odierni Opponenti dalle obbligazioni di garanzia all'epoca assunte;
e) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'invalidità e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 404/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott. Fabio Santoro - in data 03/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge.VI. In via principale – nel merito, in subordine: a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive e/o vessatorie ai sensi del Codice del Consumo e/o della
Direttiva CEE n. 93/13 presenti nelle fideiussioni ex adverso azionate e/o nei contratti di mutuo garantiti, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'invalidità e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 404/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott. Fabio Santoro - in data 03/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge VII. In ogni caso: a) condannare la controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere le spese ed il compenso di lite del presente giudizio, determinato ex D.M. Giustizia n. 147/2022 (valori medi), oltre accessori di legge, ovvero in quella misura che il Giudice Unico riterrà di liquidare”.
Parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.01.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, così decidere: nel merito, in via principale: - rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate e, conseguentemente, confermare in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in subordine: - nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, ancorché parzialmente, le domande ex adverso proposte, condannare gli opponenti, al pagamento, in solido fra solo, in favore della in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
in sede istruttoria: - si ribadisce la ferma opposizione all'ammissione delle avverse istanze istruttorie, essendo del tutto irrilevanti ai fini della decisione;
in tutte le ipotesi: - condannare gli opponenti alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e (di Parte_1 Parte_2 seguito anche solo garanti) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 404/2023, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di rappresentata da (di seguito Controparte_1 Controparte_2 anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo cessionario), ingiungeva ad entrambi, in solido, il pagamento dell'importo pari in linea capitale ad euro 1.016.014,10, oltre interessi e spese del pagina 2 di 17 procedimento monitorio, quale somma dovuta in ragione delle due fideiussioni omnibus rilasciate in data 20.04.2001 ed in data 14.11.2002 in favore della banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., ora a garanzia dell'adempimento del debitore principale Controparte_3 AR , che nel corso degli anni ha contratto con la manca finanziatrice Controparte_4 sei distinti contratti di mutuo ipotecario, oggetto di successive rinegoziazioni e poi rimasti insoluti.
Preliminarmente, parte opponente eccepiva sia la carenza dei requisiti di legge in capo alla società
per poter agire in giudizio in rappresentanza della società opposta e per poter CP_2 CP_1 effettuare servizi di riscossione di crediti ceduti e di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione, sia il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, per mancata prova della titolarità del credito azionato nonché dell'esistenza stessa del contratto di cessione. Inoltre, parte opponente si doleva della mancanza di prova dell'an e del quantum del credito azionato in sede monitoria, eccependo l'assoluta inefficacia probatoria dei pretesi elenchi delle rate prodotti dalla controparte in allegato al proprio ricorso per decreto ingiuntivo e lamentando l'applicazione ad opera della banca mutuante di tassi e condizioni unilateralmente stabiliti e non preventivamente pattuiti, di spese e commissioni non giustificato e non dovute, nonché di interessi di mora, anche composti, superiori al tasso soglia usura. Si doleva, altresì, dell'apparente concessione ad opera della banca mutuante di nuovi contratti di mutuo in quanto finalizzati all'estinzione dei precedenti finanziamenti, quindi senza erogazione delle somme mutuate.
Con specifico riferimento alle fideiussioni omnibus asseritamente rilasciate dagli odierni opponenti in favore di , eccepiva la nullità parziale delle clausole nn. 2, Controparte_5
6 e 8 delle condizioni generali conformi allo schema ABI con conseguente liberazione dei garanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., nonché la nullità delle clausole abusive ivi inserite per contrarietà alla normativa vigente in tema di tutela dei consumatori, avendo prestato Parte_1 la garanzia personale per ragioni personali e detenuto solo una partecipazione di Parte_2 minoranza nella società garantita CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.02.2024, si costituiva , CP_1 in qualità di cessionario del credito, e contestava integralmente i singoli motivi di opposizione avanzati dalle controparti in quanto destituiti di qualsiasi fondamento di fatto e di diritto, previa ricostruzione dei fatti per cui è causa.
Preliminarmente, parte opposta ribadiva la titolarità attiva in capo al cessionario del CP_1 credito azionato, giusta documentazione integrativa prodotta e confermava la piena legittimazione di
, in qualità di special servicer, delegato dal master servicer, della gestione operativa e del CP_2 recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti oggetto di cessione in blocco e di operazioni di cartolarizzazione, anche in linea con la Circolare della NC d'IA n. 288 del 3.04.2015. Quanto al merito, parte opposta confermava di aver assolto pienamente al proprio onere probatorio, mediante esauriente produzione documentale in sede monitoria ed eccependo la genericità delle mere allegazioni, sprovviste di idonea prova, proposte in sede di opposizione dai garanti. Parte opposta contestava, altresì, l'avversa eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per conformità allo schema ABI del 2003, in quanto antecedenti allo stesso e si opponeva all'avversaria eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., in forza della richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta ai fideiussori a prima richiesta in data 2.10.2020. Da ultimo, contestava l'avversa eccezione di nullità per violazione della disciplina CP_1 consumeristica, non applicabile al caso di specie, tenuto conto delle cariche gestorie in concreto ricoperte dai due garanti nel corso degli anni nell'ambito delle plurime società del gruppo operanti nello stesso settore della società garantita Sara s.r.l..
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato in data 9.02.2024, il giudice procedeva all'effettuazione delle verifiche preliminari e differiva la data della prima udienza al 9.05.2024, da cui decorrevano automaticamente i termini a ritroso di cui all'art. 171 ter c.p.c..
pagina 3 di 17 Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed in particolare gli opponenti proponeva, nell'ambito della seconda memoria integrativa, richiedendo l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile, si dolevano in relazione a cinque dei sei contratti di mutuo ipotecario ex adverso azionati in sede monitoria della illegittimità dei tassi applicati per effetto dell'intervenuta manipolazione dell'Euribor, accertato e sanzionato dalla Commissione Europea in relazione al periodo compreso tra gli anni 2002 e 2008.
All'udienza del 9.05.2024, il giudice sentiva le parti, presenti personalmente, in libero interrogatorio ex artt. 116, 117, 183, commi 1 e 3, e 185 c.p.c. e prendeva atto della distanza – allo stato non superabile - tra le posizioni delle parti, rilevando l'impossibilità per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
di seguito, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti difensivi, contestando quelli avversari e il giudice si riservava.
Con ordinanza del 13.05.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, verificava l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, non ammetteva le prove orali richieste da parte opponente né la CTU contabile richiesta in quanto esplorativa e, dato atto della natura documentale e giuridica delle questioni sollevate dalle parti e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice, dato altresì atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, fissava per la rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 2.04.2025, assegnando a ritroso i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
All'udienza del 2.04.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con precedente provvedimento del 13.05.2024, visto l'art. 189 c.p.c., il giudice con ordinanza del 3.04.2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
***
L'opposizione proposta dai cogaranti solidali, e , avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 404/2023 è infondata e va rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nei seguenti paragrafi di motivazione.
1. In merito ai motivi di opposizione proposti in via preliminare. Infondatezza. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione, si evidenzia che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata, tenuto conto del verbale di primo incontro con esito negativo prodotto in atti, unitamente alla documentazione attinente all'instaurazione ad opera di parte opposta, nelle more del giudizio, del relativo procedimento di mediazione obbligatoria
(cfr. note di deposito del 28.03.2024 e del 6.05.2024) ed in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti all'udienza successiva del 9.05.2024. 1.1 Sotto un primo profilo di analisi e con riferimento all'eccezione sollevata dagli opponenti in via preliminare di rito, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, va senza dubbio accertata la piena legittimazione della mandataria a rappresentare il creditore , CP_2 CP_1 gestendo e recuperando i crediti deteriorati oggetto dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco dei crediti conclusa in data 19.04.2022, tra la cedente già Controparte_3 [...]
, e il cessionario (cfr. doc. nn.
1-3 monitorio) tanto in Controparte_5 CP_1 sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale, in forza della valida e legittima procura speciale notarile conferita dall'amministratore unico della società rappresentata alla società , in CP_1 CP_2 data 20.04.2022 (cfr. doc. n. 4 monitorio).
Per un verso, infatti, priva di pregio dirimente nel caso di specie è la ricostruzione giuridica proposta sul punto da parte opponente, in quanto in base all'attuale diritto vivente è certamente ammissibile la facoltà per il titolare sostanziale di un credito deteriorato, in forza di operazioni di cartolarizzazione, di pagina 4 di 17 poter esternalizzare, sotto la propria responsabilità, l'attività di gestione e di recupero dello stesso ad altra società, anche non vigilata e non iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. (cfr. doc. nn. 37 e 38 parte opposta, nonché cfr. Cass. n. 7243 del 18.03.2024). Assorbente in tal senso è il chiaro tenore letterale della procura speciale notarile rilasciata dall'amministratore unico di alla special CP_1 servicer “in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, CP_2 dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati — nonché in persona degli avvocati e/o consulenti che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice stessa quando necessari in relazione alla natura — con facoltà di sub-delega” per cui la mandataria è incaricata ed autorizzata
“(…) a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (…)” ed in particolare, tra le altre, a “(…) (b) compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle Corti Superiori, nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente al presente atto nei confronti della Società (…)” (cfr. doc. nn. 4 e 5 monitorio e doc. n. 36 parte opposta). In tal senso ed in ragione della validità del mandato conferito mediante sottoscrizione della procura speciale rilasciata dalla società iscritta nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. e soggetta CP_1 alla vigilanza della NC d'IA (cfr. doc. n. 53 parte opposta), certamente irrilevante nella specie è la dedotta mancata iscrizione della mandataria nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.. CP_2
Per altro verso, costituisce poi circostanza non oggetto di specifica contestazione che la mandataria
, come indicato nella già richiamata procura speciale notarile, sia “(…) titolare della CP_2 licenza di agenzia di recupero dei crediti per conto terzi rilasciata dalla Questura di Milano in data 25 maggio 2019 ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (…)”. Tutto ciò porta a ritenere la mandataria dotata del potere di agire in giudizio in CP_2 rappresentanza del cessionario per il recupero del credito per cui è causa, nell'ambito del CP_1 presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e sin dalla precedente fase monitoria, in considerazione delle procure alle liti rilasciate dal procuratore autorizzato ai difensori e prodotte in allegato agli atti difensivi depositati da parte opposta.
1.2 Sotto un secondo profilo d'indagine, parimenti non condivisibile né accoglibile in considerazione della complessiva analisi delle allegazioni assertive e probatorie delle parti, è l'eccezione sollevata dagli opponenti, in via preliminare di merito, di carenza di titolarità attiva dei crediti azionati in capo alla società opposta, . CP_1 Quest'ultima, infatti, è certamente dotata di sostanziale titolarità attiva di tutti gli specifici crediti, azionati in sede monitoria, nei confronti dei garanti della società inadempiente CP_4
A tal proposito, si rende necessario, senza dubbio, precisare che, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario. Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito – come avvenuto nel caso di specie nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione proposto dai garanti opponenti -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). In via generale, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della pagina 5 di 17 condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 in sede di insinuazione al passivo e più di recente anche Cass. n. 22754 del 20.07.2022 e Cass. n. 3405 del 6.02.2024) e per cui “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277 del 10.02.2023).
Ciò doverosamente premesso e richiamato, nel caso di specie, la specifica eccezione in tal senso sollevata da parte opponente risulta documentalmente smentita da plurimi e convergenti elementi probatori forniti in sede di opposizione dall'odierna parte opposta (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Innanzitutto, già dalla attenta lettura dell'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, già prodotto in sede monitoria (cfr. doc. n. 1 monitorio), unitamente all'estratto della Centrale Rischi da cui emerge la segnalazione a sofferenza del debitore principale in relazione ai sei contratti di CP_4 mutuo ipotecario conclusi con la banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna s.p.a. tra gli anni 2002 e 2008 e garantiti dagli odierni opponenti e (cfr. Parte_1 Parte_2 doc. nn.
7-32 monitorio e doc. n. 39 parte opposta).
Ci si limita a richiamare la circostanza documentale per cui il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato in data 19.04.2022 indica sì un'unica ed ampia categoria di crediti – “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori Controparte_3 di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della NC d'IA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della NC d'IA n. 139/199.” -, ma risulta sostanzialmente completata dalla produzione in giudizio da parte del cessionario di adeguata prova che i crediti azionati in sede CP_1 monitoria siano ivi ricompresi, avendo ad oggetto garanzie personali rilasciate a fronte di posizioni debitorie classificate a sofferenza derivanti da contratti di finanziamento ipotecario. A quest'ultimo specifico proposito, ci si limita a richiamare in aggiunta il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 3 espressamente prevede che “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri
pagina 6 di 17 degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”. In aggiunta ed in via assorbente, a conferma dell'avvenuta cessione in favore del cessionario CP_1
anche degli specifici crediti bancari deteriorati per cui è causa, parte opposta ha comunque in altro
[...] modo fornito sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione dei crediti pretesi nei confronti della società garantita ora in liquidazione (cfr. doc. n. 6 monitorio), nell'ambito CP_4 dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della banca cedente
, divenuta Controparte_5 Controparte_3 Per un verso, ha infatti ha prodotto idonea documentazione a sostegno dell'effettiva titolarità del credito di cui all'ingiunzione di pagamento in capo , offrendo in comunicazione elenco dei CP_1 crediti oggetto di cessione in blocco, che, pur non riportando il nominativo del debitore principale
[...] CP_
società garantita dalle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti, indica univocamente sia il numero della filiale in cui è stato concluso il contratto di finanziamento e sia i codici identificativi dei singoli rapporti di mutuo ipotecario che hanno originato i crediti deteriorati ceduti, che trovano puntuale riscontro in quanto coincidenti con quelli indicati sugli atti di rinegoziazione dei medesimi mutui ipotecari intercorsi tra le parti contraenti (cfr. doc. n. 10, 14, 18, 22, 26, 29, 30 e 31 monitorio – non specificamente contestati in sede di opposizione, doc. n. 40 parte opposta).
Per altro verso e quantomeno come ulteriore elemento indiziario di riscontro, deve poi essere valorizzata l'incontestata circostanza fattuale del possesso da parte di della CP_1 documentazione concernente i contratti bancari di finanziamento sottesi alla pretesa creditoria azionata e le relative lettere di fideiussione omnibus sottoscritte anche dai garanti odierni opponenti, comprese le comunicazioni di messa in mora inoltrate dal debitore principale e ai garanti dalla banca mutuante nonché il fatto che tali specifiche posizioni creditorie risultino comunque iscritte Controparte_3 nelle scritture contabili regolarmente tenute dall'imprenditore (cfr. doc. nn. 7- 32 monitorio e doc. nn. 41 e 42 parte opposta, nonché doc. nn. 54 e 55 parte opposta).
Pertanto e in sintesi, le preliminari doglianze sollevate in sede di opposizione dai garanti e sono infondate, essendo soggetto dotato di idonea Parte_1 Parte_2 CP_1 legittimazione sostanziale e processuale, per il tramite della mandataria , nel caso di specie, CP_2 in relazione agli specifici crediti azionati in sede monitoria e riconducibili nell'alveo dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione di crediti in blocco intervenuta in data 19.04.2022.
2. In merito ai motivi di opposizione in relazione alla pretesa carenza di idonea prova dell'an e del quantum del credito azionato dal cessionario in sede monitoria Innanzitutto, a fronte delle comunque esili doglianze di parte opponente in merito alla prova del credito preteso dal cessionario nei propri confronti, occorre ribadire che la somma complessiva di euro 1.016.014,01 in linea capitale, oltre interessi e spese, oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 404/2023, già dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 648 c.p.c., deriva dalla sommatoria dei saldi debitori derivanti dai sei contratti di mutuo ipotecario concessi ed erogati da
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. alla società mutuataria ora in CP_4 liquidazione, rispettivamente in data 8.10.2002, 11.05.2004 (tre distinti rapporti di finanziamento ciascuno per l'importo pari ad euro 65.000,00), 17.05.2005 e 25.07.2008, nonché successivamente oggetto di rispettivi atti di modifica e di integrazione delle condizioni e ancora di atti di rinegoziazione dei medesimi mutui ipotecari con arretrato (cfr. doc. nn. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29 monitorio). Tali rapporti bancari scaduti e i rispettivi saldi debitori insoluti, in ragione del protratto inadempimento del debitore principale, sono stati oggetto di classificazione a sofferenza e di iscrizione nella Centrale Rischi della società (cfr. doc. nn. 32-35 monitorio e n. 40 parte CP_4 opposta) e, per quanto di specifico interesse, risultano garantiti personalmente e a tempo indeterminato dagli odierni opponenti e con sottoscrizione, unitamente ad altri Parte_1 Parte_2 cogaranti solidali, in data 20.04.2001 e in data 14.11.2002 delle due lettere di fideiussione omnibus,
pagina 7 di 17 con indicazione dell'importo massimo garantito rispettivamente pari ad euro 1.250.000,00 la prima e ad euro 435.000,00 la seconda, per cui è causa e che verranno analizzate nello specifico nel successivo paragrafo di motivazione (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio).
Da un lato, ci si limita a rilevare che la summenzionata documentazione bancaria - contenente tutte le specifiche condizioni economiche applicabili ai rapporti di finanziamento bancario garantiti - è stata sottoscritta per accettazione dalle parti contraenti interessate e non è stata nell'ambito del presente giudizio di opposizione in alcun modo contestata e/o disconosciuta. Pertanto, non vi è dubbio che parte opposta, attore in senso sostanziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrando la fonte negoziale del proprio diritto di credito e la scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria e di pagamento, nonché allegando in maniera specifica la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015). Dall'altro lato, si deve poi porre in evidenza il fatto che costituiscono circostanze fattuali non specificamente contestate dalla controparte costituita e, dunque, che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. tanto l'effettiva erogazione delle somme mutuate nell'ambito dei sei rapporti di mutuo ipotecario (cfr. Cass. n. 30944 del 29.11.2018 e Cass. n. 10507 del
15.04.2019, nonché più di recente anche Cass. S.U. n. 5841 del 5.03.2025 e Cass. S.U. n. 5968 del 6.03.2025), quanto l'accettazione delle condizioni economiche contenute nei regolamenti contrattuali offerti in comunicazione e delle modalità di rimborso originariamente pattuite e successivamente modificate e rinegoziate tra le parti contraenti, in ragione dei ritardi e delle difficoltà della società mutuataria nel provvedere al pagamento in favore della banca mutuante delle rate di rimborso CP_4 convenute. In ultima analisi, è altresì circostanza fattuale che non è stata oggetto di specifica contestazione ad opera di parte opponente l'esistenza di un saldo complessivo debitorio e dell'intervenuta estinzione dei rapporti di finanziamento in essere, con relativo passaggio a sofferenza della posizione di CP_4 Al contrario, gli odierni opponenti, nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non hanno provato di aver provveduto all'eventuale pagamento, anche parziale, del saldo debitorio ancora residuo né più in generale hanno compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione e della prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa creditoria. 2.1 Sul punto, in via assorbente e di ragione più liquida, si rileva l'assoluta genericità delle doglianze formulate, carenti tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto e, pertanto, si ribadisce anche in questa sede che, mancando idonei indici di prova e quantomeno di uno specifico ricalcolo di parte del preteso saldo corretto dei rapporti bancari, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente sarebbe stata totalmente esplorativa e superflua ai fini del decidere e quindi, inammissibile.
Infatti, a fronte dei calcoli e della documentata evoluzione dei rapporti di finanziamento, documentata e tenuta nel corso degli anni dalla banca mutuante ed infine cristallizzata della comunicazione di intimazione di pagamento e formale costituzione in mora, inoltrata al debitore principale e dai garanti solidali datata 2.10.2020 e che non è in contestazione che sia stata ricevuta dai destinatari (cfr. doc. n.
32 monitorio), parte opponente ha solo genericamente contestato gli elenchi delle rate prodotti in allegato al ricorso monitorio (cfr. doc. nn. 7, 11, 15, 19, 23 e 27 monitorio), nonché lamentato l'assenza di prova del credito ingiunto, senza specifica negazione del fatto storico e senza offrire in comunicazione idonei principi di prova della solo dedotta mancanza di causa debendi ed illegittimo addebito di non meglio identificate somme a titolo di interessi, costi e spese, non dimostrando i fatti costitutivi della pretesa nullità delle clausole contrattuali richiamate (cfr. ex multis Cass. n. 7501 del
14.05.2012, Cass. n. 14854 del 13.06.2013 e Cass. n. 500 del 11.01.2017). 2.2 Parimenti, del tutto destituita di fondamento e priva di sufficienti elementi probatori a sostegno dell'eccezione proposta per la prima volta nell'ambito della propria seconda memoria pagina 8 di 17 integrativa ex art. 171 ter c.p.c. ad opera di parte opponente – comunque tempestivamente trattandosi di nullità in ogni caso rilevabile ex officio – di ricalcolo degli interessi indebitamente pagati dalla parte mutuataria nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008 su cinque dei sei rapporti di finanziamento per cui è causa, a tasso variabile agganciato al parametro di riferimento Euribor, oggetto di illegittima manipolazione, come è stato accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4.12.2013.
Sempre ferma anche sul punto il generale rilievo di indeterminatezza della doglianza restitutoria sollevata da parte opponente, dirimente nel caso di specie al fine di escludere in radice l'applicazione degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati sul tema anche a livello nazionale – alcune questioni sul tema peraltro sono state attualmente rimesse per la decisione alle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e non ancora decise - è il rilievo per cui la banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. non fosse in ogni caso ricompresa nell'elenco degli istituti di credito che hanno posto in essere le condotte manipolative del mercato analizzate e accertate dalla Commissione Europea (cfr. Cass. 34889 del 13.12.2023). Pertanto, in via assorbente la richiamata decisione del
4.12.2013 non incide direttamente in alcun modo in relazione ai rapporti di finanziamento a tasso variabile per cui è causa. Inoltre, in assenza di idonea prova dell'esistenza di una specifica intesa anticoncorrenziale che abbia avuto concrete ripercussioni funzionali sui contratti di mutuo ipotecario conclusi a valle dalla società mutuataria nel periodo considerato o di altri effettivi aspetti che CP_4 abbiano inciso sulla manifestazione della volontà del contraente di concludere i predetti contratti di finanziamento con clausola Euribor, si deve in ogni caso rilevare che nel caso di specie risulta dagli atti implausibile che il debitore principale che necessitava di ottenere finanziamenti bancari per CP_4 l'esercizio della propria attività di impresa, non avrebbe comunque concluso i contratti di mutuo ipotecario negli anni 2002-2008, alle condizioni economiche sottoscritte nei regolamenti contrattuali, anche ove fosse stata debitamente informata dalla banca mutuataria dell'esistenza di una riscontrata manipolazione del tasso Euribor da parte di alcuni e terzi istituti di credito europei. In conclusione, anche in relazione ad un tale specifico profilo, l'opposizione proposta dai garanti e è infondata e non supportata da adeguati elementi di prova. Parte_1 Parte_2
3. In merito ai motivi di opposizione relativi alle garanzie personali prestate dagli opponenti in favore della banca mutuante, per l'adempimento del debitore principale CP_4
Contratto autonomo di garanzia e fideiussione omnibus a prima richiesta scritta.
3.1 In primo luogo ed in ordine alla prova della legittimità della pretesa creditoria vantata e azionata dal cessionario del credito nei confronti degli opponenti, è innanzitutto opportuno procedere alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia personale che lega le parti contrattuali, anche al fine di valutare la legittimazione passiva del garante opponente. Come noto, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020). Il contratto autonomo di garanzia, quale espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza rispetto alla fideiussione codicisticamente prevista per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..
Pertanto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cass. n. 27619 del 03.12.2020 e Cass. n. 16213 del 31.07.2015), essendo l'obbligazione del garante autonomo qualitativamente diversa da quella garantita e la causa concreta del contratto autonomo quella di trasferire da un soggetto pagina 9 di 17 ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tanto in caso di inadempimento colpevole quanto non colpevole. Nel contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna verso il creditore ad effettuare nei suoi confronti una data prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia la propria, contestualmente rinunciando in via preventiva a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di sollevare l'exceptio doli generalis che per costante orientamento della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative di legge (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017) o in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019).
A tal proposito, inoltre, stante la sostanziale atipicità che caratterizza nella prassi la materia delle garanzie personali con inserzione di clausole che rafforzano la pretesa creditoria del beneficiario, occorre precisare comunque che il solo inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta non può, invece, essere di per sé indice della volontà delle parti e dell'esatta estensione che le stesse hanno dato al contratto. In ciò, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante” (cfr. Cass. n. 23900 del 6.11.2006). In ultima analisi, si ricorda altresì che le predette figure autonome di garanzia personale si distinguono dalla garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, nella quale il fideiussore si impegna a rinunciare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., integrando una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.. Occorre pertanto, prioritariamente effettuare un'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale di garanzia alla luce del tenore letterale di tutte le clausole in esso contenute per ricostruire l'effettiva volontà delle parti. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, e – unitamente Parte_1 Parte_2 ad altri due cogaranti solidali e che non sono parte del presente Controparte_6 CP_7 giudizio - si sono costituiti fideiussori a prima richiesta scritta, assumendo l'obbligazione di pagare immediatamente la banca e con rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni, mediante sottoscrizione di pugno delle lettere di fideiussione a garanzia di qualunque operazione ed obbligazione assunta dal debitore principale garantito nei confronti della banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e CP_4 della Romagna s.p.a. (fideiussioni omnibus) con limitazione d'importo massimo garantito pari ad euro 1.250.000,00, la prima, e 435.000,00, la seconda, rispettivamente in data 20.04.2001 e in data
14.11.2002 (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio e doc. nn. 30 e 31 parte opponente).
A tal proposito, ci si limita a ribadire che tali regolamenti contrattuali di garanzia personale non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione da parte degli odierni opponenti nelle more della presente opposizione in ordine al relativo fatto storico della propria sottoscrizione di pugno.
Le fideiussioni omnibus oggetto di analisi, presentano le espresse previsioni di pagare immediatamente
“a semplice richiesta scritta” ed indipendentemente dalla facoltà rinunciata di proporre eventuali eccezioni, come contenute all'art. 7 e 9 dei relativi regolamenti contrattuali. Inoltre, agli artt. 2, 6 e 8 le parti hanno previsto specificamente la deroga agli artt. 1957 e 1941 c.c., avendo i garanti autonomi rinunciato ad eccepire questioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale, nonché al termine di decadenza e ciò, anche alla luce dei rapporti in essere tra le parti, induce a qualificare la garanzia prestata dagli odierni opponenti come contratto autonomo di garanzia. Alla luce dell'interpretazione complessiva dei regolamenti contrattuali, nonché dei rapporti tra la banca, il debitore principale ed i garanti (cfr. doc. n. 6 monitorio e doc. nn. 43-46 parte opposta), è necessario evidenziare che le importanti garanzie personali prestate dall'odierna parte opponente, in relazione alle operazioni di finanziamento bancario della società nel caso di specie, rientrano CP_4
pagina 10 di 17 certamente nell'ambito della categoria del contratto autonomo di garanzia ed, inoltre, non presentano alcuna limitazione temporale. In aggiunta, sul punto, si precisa che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria risulta in ogni caso contenuta negli importi massimi garantiti convenzionalmente pattuiti tra le parti.
3.2 Alla luce di questa necessaria premessa e ferma, dunque, l'accertata sussistenza di adeguata prova del credito nei confronti dei due garanti solidali, avendo parte opposta / creditrice, in qualità di cessionario, provato la fonte negoziale del proprio diritto – lettere di fideiussione omnibus debitamente sottoscritte - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte, in secondo luogo, parte opponente, debitore sostanzialmente convenuto, non ha parimenti assolto in modo idoneo al proprio contrario onere della prova in relazione ai fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa economica. In sintesi ed in via assorbente, si rileva come le doglianze mosse dalla parte opponente in sede di opposizione non risultino adeguatamente sostenute da idonei indici probatori, nonché non supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite.
3.2.1 Risulta infondata, in quanto sprovvista di idonea allegazione e prova a sostegno, l'eccezione riconvenzionale di nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI del 2003 contenute nelle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in relazione alla normativa antitrust, formulata da parte degli opponenti sin dall'atto di citazione in opposizione. A tal proposito, è necessario innanzitutto ricordare che stante la natura di eccezione riconvenzionale di tale doglianza e non già di autonoma domanda riconvenzionale, l'attuale competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano, ai sensi della l. n. 27/2012 e del d. lgs. n. 3/2017 a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990, non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 10.03.2021).
La doglianza di nullità relativa delle singole clausole contrattuali conformi al modello di fideiussione standard predisposto dall' , per contrarietà alla normativa antitrust ed in Controparte_8 particolare in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, della legge n. 287/1990 (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) è senza dubbio infondata non potendo trovare diretta e puntuale applicazione gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dalla stessa parte opponente, tenuto conto del fatto assorbente e non contestato per cui in ogni caso il modello predisposto nell'anno 2003 dall' Controparte_8
e ritenuto poi lesivo dell'art. 2, l. n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla NC d'IA con
[...] provvedimento n. 55 del 2.5.2005 è successivo alle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti nella specie negli anni 2001 e 2002.
In ogni caso, a tale specifico proposito, si deve altresì ricordare che, in forza dei generali principi codicistici della domanda e dell'onere della prova, i garanti / fideiussori che invochino tale nullità parziale sono pur sempre soggetti a rigorosi oneri di puntuale allegazione e prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità testuale degli artt. 2, 6 e 8 tra contratto di fideiussione omnibus stipulato con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione NCria IAna in data 7.03.2003.
Nel caso in esame, ciò non può in alcun modo rilevare in termini di eventuale prova privilegiata. In aggiunta, ci si limita ad osservare che, quindi, l'onere di allegare in maniera specifica e provare, non già solo la persistenza, bensì la sussistenza di una concreta intesa anticoncorrenziale in relazione allo specifico contratto di fideiussione a valle, concluso in data anteriore rispetto alla predisposizione e alla successiva applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della NC d'IA, grava comunque integralmente sui fideiussori, che nell'ambito del presente giudizio non hanno allegato specificamente, prima, né tantomeno provato, poi, l'esistenza in concreto degli elementi costitutivi pagina 11 di 17 della fattispecie d'illecito concorrenziale, dedotta in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, essendo carente già la prova che esista a monte un modello standard di fideiussione omnibus - ovvero un'intesa anticoncorrenziale illegittima tra istituti bancari nazionali e già sanzionata da un'autorità amministrativa competente -, che sia stato diffuso ed applicato in maniera sistematica dalle banche in violazione della normativa antitrust e della libertà negoziale dei propri clienti garanti già prima delle criticità accertate e sanzionate in sede amministrativa in relazione allo schema ABI 2003. Inoltre, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la lamentata nullità parziale delle clausole contrattuali di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia/deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.
- presenti nelle lettere di fideiussione omnibus sottoscritte dai garanti solidali negli anni 2001 e 2002, non risultando in atti debitamente provato né che l'istituto di credito garantito e che nel caso di specie ha materialmente predisposto gli specifici contratti di fideiussione a valle - fosse aderente ad intese dichiarate anticoncorrenziali a monte, né tantomeno l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale funzionalmente impattante sugli specifici rapporti fideiussori per cui è causa, anche in ragione dei documentati collegamenti ed interessi di natura imprenditoriale e societaria.
Non si ravvisano, pertanto, in atti profili di nullità derivanti dalla dedotta lesione della libera concorrenza, né tanto meno sufficienti elementi che portino a ritenere in maniera oggettiva e univoca che le parti contraenti non avrebbero dato corso comunque al negozio fideiussorio anche in assenza delle clausole colpite da nullità, al fine dell'interesse condiviso di ottenere adeguati finanziamenti bancari per la società partecipata al 45% dallo stesso garante assieme agli CP_4 Parte_2 altri soci (5%) e (50%) e che comunque si inserisce nella rete di CP_7 Controparte_6 società riconducibili ai medesimi soggetti che di fatto esercitano insieme sottoforma di distinte imprese un'attività imprenditoria comune (cfr. doc. n. 6 monitorio e doc. nn. 43-46 parte opposta). Dunque, anche in relazione a quest'ultimo profilo di analisi, l'opposizione proposta non può trovare accoglimento, risultando valide ed efficaci le tre clausole pattizie presenti nei regolamenti contrattuali di fideiussione omnibus sottoscritti dai garanti in data 20.04.2001 e in data 14.11.2002 (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio) ed in particolare i rispettivi artt. 6 che, in deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., dispensano il creditore dall'agire nei termini ordinari ivi previsti. 3.2.2 Sempre con riferimento all'eccepita nullità della clausola di deroga convenzionale al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., si deve, in ogni caso, in questa sede, esaminare la questione relativa alla violazione della disciplina consumeristica di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 eccepita da parte opponente e comunque rilevabile d'ufficio, in ragione dei più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento all'applicazione della direttiva 93/13/CEE. A tal proposito, alla luce delle contrapposte deduzioni e ricostruzioni proposte dalle parti processuali, si deve chiarire che il caso di specie non rientra senza dubbio nell'ambito dei cd. contratti tra professionista e consumatore, disciplinati dal d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 (codice del consumo) ed in particolare di quei contratti soggetti alla nullità di protezione prevista in caso di clausole abusive per il consumatore di cui agli art. 33, 34 e 36 del già richiamato decreto legislativo.
Per completezza espositiva, inoltre, si ricorda che la nozione di consumatore prevista dal già richiamato art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005 è il frutto della fedele trasposizione da parte del legislatore nazionale della direttiva 93/13/CEE del 05/04/1993 che all'art. 2, lett. b) definisce consumatore “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”. Ed inoltre, si osserva come una tale definizione abbia trovato analoga trasposizione all'interno dell'ordinamento nazionale, in altre discipline di settore, una tra tutte l'art. 121, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 385 del 01.09.1993. Sulla base della documentazione presente in atti, i garanti e Parte_1 Parte_2 nell'ambito delle operazioni di finanziamento bancario della società ora in liquidazione (cfr. CP_4 doc. n. 6 monitorio), non possono certamente rientrare nell'ambito della nozione di consumatore riconducibile alla definizione legislativa di “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
pagina 12 di 17 imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons., in relazione alle – economicamente importanti - garanzie personali rilasciate a favore della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., negli anni 2001 e 2002 e che hanno consentito alla società finanziata di beneficiare di costanti apporti di finanza esterna per l'esercizio della prova attività imprenditoriale tipica di costruzione, ristrutturazione e realizzazione di interventi edificatori su immobili, risultante dalla visura camerale prodotta in atti.
Per un verso, infatti, quanto al garante si deve tenere in considerazione il Parte_2 fatto che lo stesso ha prestato, a favore della banca mutuante, le due fideiussioni omnibus oggetto di causa, negli anni 2001 e 2002 in cui era già socio al 45% della società garantita unitamente CP_4 alle restanti partecipazioni detenute per il 50% da e per il restante 5% da Controparte_6 CP_7
Inoltre, non si può non valorizzare il fatto che una tale non irrisoria partecipazione società
[...] garantita, debba essere inquadrata nel quadro complessivo delle plurime partecipazioni e cariche gestorie esercitate nell'ambito di numerose società, tra cui compaiono alcune società che operano nel medesimo settore merceologico e che risultano evidentemente riconducibili agli altri cogaranti solidali del debitore principale e agli altri soci che hanno anche rivestito le cariche di amministratori, CP_4 institori e liquidatore della medesima società garantita, quali Immobiliare La Fenice s.r.l., le società cancellate nonché in qualità di CP_9 Controparte_10 titolare dell'impresa individuale Fontana Costruzioni di Fontana Maurizio s.r.l. (cfr. doc. nn. 43 e 44 parte opposta). In un tale contesto, non può essere messo in dubbio il fatto che il garante Parte_2 abbia sottoscritto le fideiussioni omnibus a garanzia dell'adempimento della società
[...] CP_4 anche in considerazione di un proprio interesse economico diretto, in relazione al florido e solido andamento della società garantita e, dunque, per scopi tutt'altro che estranei all'attività imprenditoriale dallo stesso svolta.
A tal proposito, si ricorda che, come noto, la qualità delle parti che hanno stipulato il comunque distinto contratto di garanzia autonoma e/o di fideiussione omnibus a prima richiesta deve senza dubbio essere valutata unicamente con riferimento ad un tale autonomo e distinto rapporto contrattuale e si richiama il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che, tenendo conto degli approdi interpretativi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, va affermando che nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni assunte da una società commerciale nei confronti di una banca, è necessario determinare se tale persona fisica contraente, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova presenti in atti, se abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima e/o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se invece abbia agito per scopi di natura privata (Cass. n. 8662 del 8.05.2020, nonché Cass. n. 28162 del 31.10.2019). Per altro verso, nel caso di specie, sempre alla luce dell'esame della complessiva documentazione in atti, non può ritenersi che nemmeno il garante – moglie del Parte_1 cogarante solidale in regime di separazione dei beni a far data dal 15.09.1990 alla Parte_2 data di scioglimento del matrimonio del 27.10.2022 (cfr. doc. f) parte opponente) – abbia agito quale persona fisica per scopi estranei all'attività imprenditoriale e/o professionale svolta all'epoca dei fatti. In tal senso prive di pregio dirimente sono le allegazioni assertive e probatorie di parte opponente, in quanto smentite dai seguenti plurimi, gravi e convergenti elementi probatori. Con specifico riferimento agli anni di sottoscrizione delle fideiussioni generiche in favore della società infatti, CP_4 l'odierna parte opponente era certamente moglie del socio al 45% della società garantita, nonché cogarante in solido, ed inoltre, pur non rivestendo incarichi diretti nella stessa, Parte_2 risultava proprietaria e/o amministratrice di plurime società riconducibili allo stesso settore e a loro volta di proprietà e/o amministrate dal marito, nonché dagli altri cogaranti solidali / amministratori di ( e . Nello specifico, pur prendendosi atto dell'attività dalla CP_4 Controparte_6 CP_7 stessa principalmente in costanza di matrimonio di casalinga ovvero in alcuni periodi di insegnante di pagina 13 di 17 sostegno, non possono non considerarsi, al fine di valutare l'interesse in concreto sotteso alle specifiche obbligazioni di garanzia personali dalla stessa assunte in favore della banca mutuante in data 20.04.2001 e 14.11.2002, le documentate qualifiche di amministratore unico della cancellata società
di socio accomandatario nella parimenti cancellata CP_9 Controparte_10
di socio con partecipazione al 33,3% fino all'anno 2007 nella società
[...]
Immobiliare La Fenice s.r.l., nonché soprattutto la partecipazione del 45% nella società CP_4 direttamente posseduta fino al 22.10.2008 (cfr. doc. nn. 45 e 46 parte opposta). Tali evidenze documentali hanno superato la documentazione attestante la situazione lavorativa dell'odierna parte garante negli ultimi anni (cfr. doc. nn. g), h), i), j), k) parte opponente) ed in ogni caso superflua l'ammissione dei capitoli di prova orale richiesti dalla stessa parte. Sul punto, per completezza espositiva, si richiama integralmente la motivazione contenuta nella precedente ordinanza istruttoria del 13.05.2024 con cui i capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria integrativa di parte opponente sono stati ritenuti comunque inammissibili per altre ragioni.
Pertanto, tenuto conto degli incarichi sociali di amministrazione attiva, nonché le partecipazioni sociali che legavano entrambi gli odierni opponenti e in parte ancora legano direttamente quantomeno alla società garantita e non possono Parte_2 CP_4 Parte_1 Parte_2 che aver prestato le rilevanti garanzie personali oggetto di causa (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio), proprio in forza di un tale accertato legame funzionale e di conseguente responsabilità in ordine al corretto e regolare andamento della gestione della società finanziata, in cui detenevano e/o ancora detengono la predetta partecipazione pari al 45%. Tali garanzie personali a semplice richiesta scritta, che erano evidentemente necessarie per l'ottenimento da parte della banca finanziatrice della prosecuzione dei finanziamenti erogati e concessi alla società ora in liquidazione, sono state CP_4 rilasciate, dunque, per scopi che non possono certamente dirsi estranei ai propri interessi imprenditoriali ed economici, nonché di necessaria contribuzione al mantenimento della propria famiglia all'epoca dei fatti, con conseguente impossibilità di qualificazione degli stessi quale consumatori, anche tenuto conto della disciplina sovranazionale di cui alla Direttiva 93/13/CEE del
Consiglio del 5.04.1993, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In aggiunta, sotto altro punto di vista, la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. – contenuta negli artt. 6 dei regolamenti contrattuali di fideiussione e senza dubbio, particolarmente onerosa, in quanto estende l'oggetto della garanzia personale per il fideiussore, aumentando il rischio di pregiudizio per il patrimonio di quest'ultimo, nonché in concreto contraria al generale principio del favor fideiussoris che caratterizza anche la disciplina codicistica -, unitamente ad altre espresse clausole riconosciute come abusive, è stata comunque specificamente approvata dai contraenti cogaranti solidali per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c., rilevando certamente tale disciplina in generale nell'ambito dei contratti conclusi mediante condizioni generali di contratto, ma rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica di matrice eurounitaria. Per completezza espositiva, si ritiene necessario esplicitare, in ogni caso, la non abusività e la non vessatorietà della clausola “a semplice richiesta scritta”, presente nei regolamenti contrattuali di garanzia in esame, nella parte in cui integra una deroga convenzionale al solo onere di attivazione giudiziale previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. 7345/1995 e Cass. 13078/2008). Una tale clausola pattizia, infatti, ha la funzione non di limitare la proponibilità di eccezioni o difese da parte del consumatore – funzione invece tipica della clausola solve et repete - bensì di affermare in via convenzionale la sufficienza di una modalità alternativa di informazione del garante ovvero la sufficienza di una intimazione stragiudiziale indirizzata al garante.
Peraltro, si deve osservare che una tale specifica clausola pattizia, a differenza delle cd. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., non rientra nemmeno nell'ambito di analisi e di accertamento condotto dalla NC d'IA con proprio provvedimento del 2005 sul modello standard di fideiussione predisposto dall'A.B.I. nel 2003.
pagina 14 di 17 3.3.3 In ultima analisi e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, anche volendo ritenere sussistente la nullità della clausola contenuta nei due regolamenti di fideiussione che espressamente deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. – ricostruzione giuridica proposta da parte opponente e per le ragioni sopra esposte non condivisibile - i cogaranti solidali, e Parte_1
non possono comunque ritenersi liberati dall'obbligazione di garanzia personale Parte_2 assunta nei confronti dell'originaria banca finanziatrice e poi del subentrato cessionario del credito
, con riguardo ai sei contratti di mutuo ipotecario concessi alla società garantita Sara s.r.l., CP_1 non ravvisandosi alcuna decadenza del creditore nemmeno in relazione ai termini codicistici. A tal proposito, ci si limita a richiamare, sotto un primo profilo di analisi, l'orientamento sostanzialmente pacifico della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. Cass. n. 7883 del 28.03.2017 nonché già Cass. n. 27333 del 12.12.2005) e, sotto un secondo profilo, a ricordare brevemente che la norma in esame è espressione proprio dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria a quella principale garantita e del generale principio del cd. favor fideiussoris, per cui, nell'ambito della disciplina della fattispecie tipizzata di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., è previsto che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Consolidata è senza dubbio l'interpretazione giurisprudenziale in merito al campo di applicazione di tale fattispecie e alla nozione di “istanza” che a pena di decadenza deve essere proposta contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e che si riferisce unicamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia di cognizione sia di esecuzione (cfr. Cass. n. 1724 del 29.01.2016). Diversamente, però, con specifico riferimento alla figura atipica (di creazione giurisprudenziale) di fideiussione a prima e/o semplice richiesta scritta – quindi, caratterizzata da accessorietà limitata e da un maggior rischio assunto ontologicamente dal fideiussore in sede di libera scelta di assunzione della garanzia personale – si condivide l'interpretazione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità che ammette una deroga alla norma in commento nel senso di ritenere che il creditore, in questi specifici casi, non ha l'onere di intraprendere tempestivamente un'azione giudiziale contro il debitore principale, essendo sufficiente una richiesta scritta di formale messa in mora del debitore principale per evitare la decadenza comminata al creditore che resti inattivo (cfr.
Cass. nn. 27333/2005 e 2742/2002).
Ciò risulta, a maggior ragione, valido con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia – del tutto privo del carattere dell'accessorietà, come nella specie – secondo l'orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. n. 22346 del 26.09.2017).
pagina 15 di 17 Nella specie, pertanto, tenuto conto dello specifico contenuto della raccomandata datata
2.10.2020 ed inviata da già Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., Controparte_3 via pec e via raccomandata A/R al debitore principale e contestualmente dai cogaranti CP_4 solidali (cfr. doc. n. 32 monitorio) – circostanza fattuale peraltro non oggetto di specifica contestazione ad opera delle parti nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria - non si ritiene configurabile alcuna decadenza della società opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. né alcuna conseguente liberazione dei garanti, odierni opponenti. Una tale richiesta scritta e stragiudiziale di pagamento, inoltrata dalla banca cedente, infatti, per un verso, attesta l'assenza di qualsiasi ulteriore tolleranza in ordine all'inesatto inadempimento protratto del debitore principale in relazione a debiti scaduti anche tenendo conto degli atti di rinegoziazione del debito con arretrato conclusi tra le parti contraenti;
mentre, per altro verso, la medesima comunicazione integra una formale costituzione in mora del debitore principale con contestuale diffida ad CP_4 adempiere a tutti i soggetti obbligati in solido, in relazione al saldo debitorio derivante dai rapporti contrattuali ivi espressamente menzionati, certamente dotata di idonea efficacia interruttiva (cfr. doc. n.
32 monitorio). A quest'ultimo proposito, infatti, si osserva che una tale comunicazione contiene senza dubbio l'esplicitazione di una pretesa economica debitamente titolata da parte del creditore – saldo debitorio complessivo derivante ai sei rapporti di finanziamento, inadempiuti e garantiti dalle fideiussioni omnibus rilasciate da e da a quella data pari ad euro 1.016.014,01 Parte_1 Parte_2
-, nonché un'intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile ed oggettiva volontà del titolare del credito, ovvero all'epoca della banca finanziatrice, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora. Una tale istanza scritta e stragiudiziale di pagamento contro il debitore principale è certamente idonea nel caso di specie ad evitare la decadenza del creditore nei confronti dei cogaranti solidali ex art. 1957 c.c.. Inoltre risulta debitamente documentata in atti l'avvio e la prosecuzione della procedura coattiva di recupero del credito da parte del cessionario nei confronti della società mutuataria inadempiente
[...] CP_ (cfr. doc. nn. 33-35 monitorio). Pertanto e per tutte le ragioni in precedenza evidenziate, le lettere di fideiussione sottoscritte dai garanti solidali, odierni opponenti (cfr. doc. nn. 30 e 31 monitorio) risultano pienamente valide ed efficaci nei termini analizzati ed impongono a e a di adempiere Parte_1 Parte_2 alle obbligazioni di garanzia personalmente assunte negli anni 2001 e 2002 in favore della banca finanziatrice, ovviamente nel rispetto dei limiti convenzionali e di legge, stante l'incontestato inadempimento della società debitrice principale CP_4
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché nei valori minimi per la fase di trattazione / istruttoria, che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte senza la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto;
in base al valore della domanda e nei limiti della nota spese depositata da parte opposta, in linea con i principi generali di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente e con riferimento all'opposizione unitariamente proposta, come Parte_1 Parte_2 meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 2738/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dagli opponenti e per le Parte_1 Parte_2 ragioni di cui in motivazione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 404/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA gli opponenti e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano – nei limiti della nota spese depositata - in euro 18.977,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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