Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/1973, n. 388
CASS
Sentenza 9 febbraio 1973

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E inammissibile la rinuncia al ricorso per regolamento di Competenza depositata dopo la notifica delle conclusioni del pubblico ministero. ( V 246/72, mass n 356056).*

La Competenza del pretore ex art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604 comprende tutte le questioni attinenti ai licenziamenti individuali senza limite di valore, nella concorrenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge predetta, ed assorbe le questioni da risolvere incidenter tantum. ( V 1615/72, mass n 358419).*

In Sede di regolamento di Competenza, la Corte di Cassazione esercita il proprio Sindacato con piena podesta ed autonomia di giudizio rispetto alla pronuncia impugnata, alla stregua di tutti gli elementi di fatto gia acquisiti, e puo, quindi, rilevare di ufficio le ragioni che determinano la Competenza o l'incompetenza del giudice adito pure se queste non siano state oggetto di esame nella sentenza denunciata; puo, del pari, procedere, al solo fine di stabilire quale sia l'organo giurisdizionale competente e senza alcuna indagine sulla fondatezza della pretesa, alla interpretazione della domanda. ( V 2279/71, mass n 351455; 1102/71, mass n 351171).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/1973, n. 388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 388
    Data del deposito : 9 febbraio 1973

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