Art. 6.
La Commissione sara' nominata dal Ministro per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sara' composta:
1) dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza;
2) da due insegnanti dell'Accademia predetta;
3) da due esperti nella danza, dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).
Le domande per ottenere il giudizio di idoneita' di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di nomina della Commissione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 marzo 1958, n.297 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande, di cui all' art. 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , e' riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
La Commissione sara' nominata dal Ministro per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sara' composta:
1) dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza;
2) da due insegnanti dell'Accademia predetta;
3) da due esperti nella danza, dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).
Le domande per ottenere il giudizio di idoneita' di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di nomina della Commissione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 marzo 1958, n.297 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande, di cui all' art. 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , e' riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."