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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4557/2024 promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ALLEGREZZA DANIELE;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SCALONI FRANCESCO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebratosi in RO (AN) in data 07.02.2004, trascritto al n.1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RO;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di RO di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
- dare atto delle condizioni concordate tra le parti ed in particolare:
1) Il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra sempre entro il Parte_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di Euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente
- 1 - secondo gli indici ISTAT, fino a quando la stessa avrà eventualmente trovato un'occupazione tale da rendersi economicamente indipendente.
2) Spese integralmente compensata tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, ed hanno Parte_1 Parte_2
chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a RO (AN) il 07/02/2004, rappresentando che con sentenza non definitiva del 03/02/2021 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione dei coniugi, disponendo la rimessione della causa in istruttoria.
Le parti hanno dedotto altresì che il Tribunale per i Minorenni delle Marche, dagli stessi adìto congiuntamente nel 2015 per ottenere l'affidamento familiare del minore Persona_1
(nato in [...] il [...]), nipote della , previa limitazione della Parte_1
responsabilità genitoriale dei suoi genitori biologici, con provvedimento del 20/7/2021 ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori del minore, disposto l'affido sine die del minore stesso alla zia e, preso atto della rinuncia alla domanda Parte_1
da parte del sig. ha disciplinato il mantenimento dei rapporti del minore con Pt_2
quest'ultimo per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente.
I coniugi hanno rappresentato, infine, che con sentenza definitiva del 22/06/2022 il Tribunale di
Ancona ha deciso sulle ulteriori domande avanzate dalle parti in sede di separazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Nelle more del procedimento le parti hanno depositato (oltre al ricorso sottoscritto personalmente) la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 06/11/2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza non definitiva n. 168/2021 del
03/02/2021, dichiarata irrevocabile il 18.2.2025, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il
11/09/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente
- 2 - dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a RO (AN) il 07/02/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RO al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio concordate – che prevedono un assegno divorzile in favore della sig.ra in conformità a quanto previsto da questo Tribunale in sede di separazione – Parte_1
sono conformi alla situazione economica delle parti e non sono in contrasto con il superiore interesse della famiglia.
I ricorrenti non hanno figli ed i rapporti del sig. con il minore affidato alla sig.ra Pt_2
sono regolamentati dal Tribunale per i minorenni (con incarico ai servizi sociali). Parte_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1 [...]
RO (AN) il 07/02/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune Pt_2
di RO al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2004;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4557/2024 promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ALLEGREZZA DANIELE;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SCALONI FRANCESCO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebratosi in RO (AN) in data 07.02.2004, trascritto al n.1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RO;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di RO di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
- dare atto delle condizioni concordate tra le parti ed in particolare:
1) Il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra sempre entro il Parte_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di Euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente
- 1 - secondo gli indici ISTAT, fino a quando la stessa avrà eventualmente trovato un'occupazione tale da rendersi economicamente indipendente.
2) Spese integralmente compensata tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, ed hanno Parte_1 Parte_2
chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a RO (AN) il 07/02/2004, rappresentando che con sentenza non definitiva del 03/02/2021 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione dei coniugi, disponendo la rimessione della causa in istruttoria.
Le parti hanno dedotto altresì che il Tribunale per i Minorenni delle Marche, dagli stessi adìto congiuntamente nel 2015 per ottenere l'affidamento familiare del minore Persona_1
(nato in [...] il [...]), nipote della , previa limitazione della Parte_1
responsabilità genitoriale dei suoi genitori biologici, con provvedimento del 20/7/2021 ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori del minore, disposto l'affido sine die del minore stesso alla zia e, preso atto della rinuncia alla domanda Parte_1
da parte del sig. ha disciplinato il mantenimento dei rapporti del minore con Pt_2
quest'ultimo per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente.
I coniugi hanno rappresentato, infine, che con sentenza definitiva del 22/06/2022 il Tribunale di
Ancona ha deciso sulle ulteriori domande avanzate dalle parti in sede di separazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Nelle more del procedimento le parti hanno depositato (oltre al ricorso sottoscritto personalmente) la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 06/11/2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza non definitiva n. 168/2021 del
03/02/2021, dichiarata irrevocabile il 18.2.2025, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il
11/09/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente
- 2 - dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a RO (AN) il 07/02/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RO al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio concordate – che prevedono un assegno divorzile in favore della sig.ra in conformità a quanto previsto da questo Tribunale in sede di separazione – Parte_1
sono conformi alla situazione economica delle parti e non sono in contrasto con il superiore interesse della famiglia.
I ricorrenti non hanno figli ed i rapporti del sig. con il minore affidato alla sig.ra Pt_2
sono regolamentati dal Tribunale per i minorenni (con incarico ai servizi sociali). Parte_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1 [...]
RO (AN) il 07/02/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune Pt_2
di RO al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2004;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
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