Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01709/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2025, proposto da LI Pistorio, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Walter Miceli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l’ottemperanza
esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 1544/23 Tribunale di AT-Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato il 24 dicembre 2024 e depositato il successivo 4 gennaio 2025, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994;
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 12 luglio 2024 ed è ormai passata in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione (come da attestazione rilasciata dal Tribunale di AT in data 24 dicembre 2024);
Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio indicata in epigrafe, come da verbale, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso merita di essere accolto nei termini in appresso specificati.
Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata la rituale notificazione al Ministero resistente;
Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito – che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. – sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe ad eccezione del capo sulle spese legali per cui può dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell’Ufficio II - Contenzioso e disciplina del personale del Ministero della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Calabria, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.a.r. per la Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza – al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il dirigente dell’Ufficio II - Contenzioso e disciplina del personale del Ministero della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, e del contributo unificato versato, da distrarsi a favore dei difensori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO