Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 maggio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 dicembre 2021 |
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- 1. Cessione in blocco e legittimazione attiva: nuovo intervento della CassazioneEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 7 ottobre 2025
Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimazione attiva del creditore nell'ipotesi di cessione in blocco dei crediti, rafforzando principi già affermati in tema di onere probatorio del cessionario e di verifica da parte del giudice. La vicenda e la questione oggetto del giudizio La questione affrontata dalla Corte trae origine da una causa revocatoria intentata dalla creditrice originaria contro due coniugi, finalizzata a far dichiarare l'inefficacia di alcuni atti dispositivi da questi compiuti. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la cessionaria della creditrice originaria soccombente proponeva appello, ottenendo un parziale …
Leggi di più… - 2. ISCRIZIONE ALBO 106 TUB: in mancanza non si produce una nullità del rapporto negoziale stipulato con lo special servicerAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 settembre 2024
ISSN 2385-1376 In materia di recupero di crediti oggetto di cartolarizzazione, l'affidamento, ad una società non iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., del servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pur se non conforme al disposto di cui all'art. 2 della Legge n. 130/1999, non produce, sotto il profilo civilistico, una nullità del rapporto negoziale stipulato con lo special servicer, mandatario del creditore, il quale potrà pertanto svolgere l'attività di servicing conferita, ferme restando le possibili responsabilità, dipendenti dai poteri sanzionatori dell'Autorità di vigilanza e previste in materia penale, conseguenti alla sua …
Leggi di più… - 3. Lettera Da Ortles 21 S.r.l. Per Debiti Vecchi: Come Difenderti Da Un Sollecito Di Pagamento E Trattare Un Saldo E StralcioGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 gennaio 2026
Introduzione Ricevere una lettera di sollecito di pagamento da Ortles 21 S.r.l. per un vecchio debito può generare preoccupazione e confusione. È una situazione delicata in cui sono in gioco rischi importanti: se ignorata, infatti, la richiesta potrebbe evolvere in un'azione legale con pignoramenti di stipendi o conti, ipoteche su beni o altre misure esecutive. Non agire tempestivamente è l'errore più grave – molti debitori sottovalutano la lettera o procrastinano, rischiando di perdere opportunità di difesa e di subire costi aggiuntivi. Al contrario, affrontare subito il problema permette spesso di evitare errori irreparabili: ad esempio, pagare senza verifiche può significare sborsare …
Leggi di più… - 4. Il cessionario nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresaLucia D'Angelo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. L'esigibilità estimativa della disciplina regolamentare – 2. Il risanamento del debito e la composizione negoziata – 3. Il tecnicismo operativo – 4. Il cessionario nel trasferimento dei «diritti» di credito 1. L'esigibilità estimativa della disciplina regolamentare L'art. 2[1], primo comma, lettera a), cui al paradigma regolamentare strutturato attraverso il «Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza», si rende edificatore di una esecutiva applicazione della L. 4 agosto 2022, n. 122, pervenendo in maniera pragmatica, e altresì efficace, ad una accezione di «crisi», stimando che: «a)[omissis]: lo stato del debitore [omissis] rende probabile l'insolvenza [omissis] che si …
Leggi di più… - 5. Ambito di applicazionehttps://www.brocardi.it/
1. (1)Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da: a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 17615Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento nei confronti di: MB ZU TO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; Penale Sent. Sez. U Num. 17615 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 udito in udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza …Leggi di più...
- raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005·
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- 2. Trib. Bergamo, sentenza 08/03/2025, n. 340Provvedimento: N. 6989/23 R.G. Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 6989/23, avente per oggetto “Opposizione a precetto (att. 615 1° comma c.p.c.).”, promossa da (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1 Seriate (BG) il 15.09.1978, residente in [...] assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Filippo Moriggia del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Romano di Lombardia (BG), via Lombardia n. 35/D. ATTORE contro (C.F.-P.IVA ), con sede in …Leggi di più...
- interruzione della prescrizione·
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- 3. Trib. Rovigo, sentenza 15/05/2025, n. 408Provvedimento: N. R.G. 1293 /2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Rovigo SEZIONE PRIMA Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1293 /2024 R.G., vertente tra (C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DESTRO MAURO ( ) VIA X LUGLIO, 17 C.F._2 ROVIGO; ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore - ricorrente - contro (C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 STERNINI LORENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIALE TRENTO E TRIESTE …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1341Provvedimento: N. R.G. 1019/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1019/2022 promossa da: (C.F. Parte_1 ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIALE TREVIRI 202 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. ORSINI ALESSIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 5. Trib. Civitavecchia, sentenza 30/12/2024, n. 1697Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA Il Giudice, dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause civili di primo grado iscritte ai n. 323/24 tra , C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Roma, via Camillo Pilotto n. 85, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scordamaglia del Foro di Roma (C.F: , pec: ), C.F._2 Email_1 giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma (00131), Via delle Aleutine n. 21; attore - opponente E con sede legale in Conegliano (TV) Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale i.v. …Leggi di più...
- art. 2495 c.c.·
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Versioni del testo
- Titolo I : Cartolarizzazione dei crediti
- Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attivita' di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' di cartolarizzazione.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla societa' emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all' articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione.
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a), concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che agisce in nome proprio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell' articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: «Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»". - Art. 2. Programma dell'operazione 1. I titoli di cui all'articolo I sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58 , recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2 La societa' cessionaria o la societa' emittente i titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa' cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa' cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche' l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la societa' cessionaria.
i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell' articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi requisiti.
6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.
((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 22, comma 11) che in deroga al comma 6 del presente articolo "la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999 ." --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 settembre 2001, n. 351 , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 , ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6." --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: «Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»".