Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. CC CI GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1756 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a TARANTO (TA) il 29/05/1972. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a VIGEVANO (PV) il 11/05/1973 P_ C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RICCI LUCIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Vigevano tra la sig.ra ed il sig. in Parte_1 P_ data 9 marzo 2002, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Vigevano di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio già trascritto nei registri del settore servizi civici del Comune di Vigevano, anno 2002, parte I, n. 9; Nel merito, in principalità, a modifica di quanto statuito dal Tribunale di Pavia nella sentenza di separazione. 1) Affidamento e diritti di visita: affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, visto il Persona_1 totale disinteresse del nei confronti del minore, con collocazione prevalente presso la madre in Novara, via P_
Pag. 1
2)Vacanze invernali, estive e giorni di vacanza: disporre che il figlio, rimanga con il padre, in via alternata di anno in anno, il giorno di Natale o Santo Stefano, oltre che il giorno di Capodanno o il giorno dell'Epifania e, inoltre, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il XXV aprile o il primo maggio. Nel periodo estivo trascorrerà Per_1 con il padre una settimana consecutiva, da concordare con il figlio e la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto sempre previ accordi con , in funzione dei suoi impegni scolastici e/o personali. Salvi sempre i migliori Per_1 accordi tra le parti e/o diretti con il figlio.
3)Contributo al mantenimento del figlio: disporre che il padre, quale contributo al mantenimento per il figlio, versi alla sig.ra la somma di € 550,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Istat. Disporre che il sig. Parte_1 P_ contribuisca altresì alle spese straordinarie scolastiche, ludico sportive per uno sport, e mediche per il 50%, previo accordo tra le parti. Tra le parti sarà applicato, in relazione alle spese straordinarie, il protocollo di Torino, ossia: I)Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d)tickets sanitari II)Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a)cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b)cure termali e fisioterapiche;
c)trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. III)Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c)gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico. IV)Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) a)tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b)corsi di specializzazione;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private;
e)alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f)materiale scolastico non di acquisto corrente (ad esempio acquisti di inizio anno scolastico); V)Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)viaggi e vacanze;
c)tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. 4)Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di assegno di divorzio, la somma mensile di € P_ Parte_1
150,00, oltre Istat, dichiarando sin d'ora il suo diritto a percepire, ex art. 12 della L. 898/70, la parte di TFR che maturerà al sig. per gli anni di lavoro che sono coincisi con il matrimonio, nel limite di legge. P_
5)Disporre che il sig. rilasci assenso alla sig.ra prendendo atto della disponibilità della stessa in P_ Parte_1 tal senso, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per il minore, e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Pag. 2 6)Disporre la perdita del cognome che la sig.ra aveva aggiunto al proprio. Parte_1
7)Voglia, altresì, il Tribunale adottare tutti i provvedimenti che riterrà più utili e opportuni nell'interesse del minore. Nel merito e in subordine Fermi gli altri punti, affidare il figlio in modo condiviso ai genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale di comune accordo, con collocazione stabile del minore presso la madre in Novara, via Rosmini n. 20.
Per parte resistente: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i sigg.ri e , ordinando all'ufficiale P_ Parte_1 di stato civile del Comune di Vigevano di provvedere alle relative annotazioni e trascrizioni;
- Respingere la richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre perché infondata ed illegittima;
- Disporre, sino al raggiungimento della maggiore età di , l'affidamento condiviso del minore con collocazione Per_1 presso l'abitazione della madre e con modalità ampia di frequentazione e pernottamento con il padre, tenuto conto anche dell'età di e previo accordo tra le parti ed in funzione degli impegni scolastici e lavorativi delle parti;
Per_1
- Rigettare la domanda di contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre nella misura di € 500,00 perché infondata in fatto e in diritto;
- Disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura P_ di € 300,00 oltre istat da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, accertata la erogazione dell'assegno unico familiare già in favore della sig.ra al 100%, così confermando nel merito la separazione, oltre al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale, assegno e contributo da erogarsi sino al raggiungimento della maggiore età di e/o dell'indipendenza economica dello stesso;
Per_1
- Respingere la richiesta di assegno divorzile in favore della sig.ra perché del tutto infondata, illegittima e Parte_1 non provata, non sussistendo alcun presupposto in diritto per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 4.9.2023, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con in Vigevano (PV) il P_
9 marzo 2002. Dall'unione tra le parti, in data 14.12.2006, nasceva il figlio . Per_1
Con sentenza n. 84 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.1.2021, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che così statuiva:
“1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e sposatisi a Vigevano il 9 P_ Parte_1 marzo 2002 (atto n. 9, parte I, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) respinge le contrapposte domande di addebito della separazione;
4) affida , nato il [...], al Comune di residenza (attualmente Cassolnovo); Per_1
5) dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
6) dispone che incontri il padre al sabato oppure alla domenica tutte le settimane, secondo accordi che Per_1 tengano conto della disponibilità dei nonni paterni presso i quali il minore si reca;
Pag. 3 7) dispone che stia, inoltre, con il padre nelle seguenti festività, secondo un criterio di alternanza di anno Per_1 in anno: il giorno di Natale oppure il giorno di Santo Stefano;
il giorno di Capodanno oppure il giorno dell'Epifania; il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; il XXV aprile o il Primo Maggio;
8) dispone che trascorra con il padre una settimana di vacanza nel periodo estivo: il padre individuerà il Per_1 periodo entro il 30 maggio di ogni anno e comunicherà alla madre il periodo prescelto;
9) dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio, in aggiunta rispetto a quanto indicato nei capi che precedono, secondo accordi presi direttamente con lui, sentendo altresì le indicazioni del Consultorio Il Sole frequentato da entrambi;
10) dispone che riprenda quanto prima la psicoterapia presso il Consultorio Il Sole, con il dottor Per_1 Per_2
11) invita a continuare il percorso personale presso il medesimo Consultorio Il Sole;
P_
12) invita a intraprendere anch'ella, con urgenza, un percorso di sostegno alla genitorialità presso Parte_1 il medesimo Consultorio Il Sole;
13) dispone che l'ente affidatario curi l'adempimento delle prescrizioni contenute nei capi che precedono;
14) assegna la casa familiare, sita in Cassolnovo, via Ubezio n. 26, con quanto in essa contenuto, a
[...]
affinchè continui ad abitarla con il figlio;
Parte_1
15) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 11 di ogni mese un P_ Parte_1 assegno di € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
dispone che il predetto assegno sia annualmente rivalutato secondo gli indici Istat FOI con prima rivalutazione a gennaio 2022;
16) dispone che versi a in aggiunta al punto 15 che precede, gli assegni familiari P_ Parte_1 che percepisce per il figlio;
17) dispone che i genitori sostengano nella misura di un mezzo per ognuno le spese extra-mantenimento per il figlio secondo la disciplina del protocollo in uso presso questo Tribunale;
18) fa salve, sino alla corrente mensilità di gennaio 2021, le diverse statuizioni economiche relative al mantenimento del figlio assunte in corso di causa;
19) dichiara cessato, a partire dalla mensilità di febbraio 2021, l'obbligo del marito di concorrere al mantenimento della moglie;
20) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
21) pone definitivamente a carico delle parti nella misura di un mezzo per ognuna le spese di c.t.u. già liquidate in corso di causa;
22) dispone che la cancelleria comunichi questa sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Cassolnovo e al Consultorio Il Sole di Vigevano”. Ha rappresentato la ricorrente che al momento della separazione, il coniuge percepiva uno stipendio di € 1.800,00 mentre ella non svolgeva attività lavorativa;
“inoltre il padre provvedeva al mantenimento della figlia e del nipote, percependo una pensione di circa €. 2.000,00, oltre ad una rendita di €. 1.000,00 circa”. Il resistente, inoltre, cessava di pagare il mutuo gravante sulla casa coniugale, che veniva venduta nell'anno 2022. Per tale ragione, la ricorrente si trasferiva a Novara con il figlio, in una abitazione in locazione con canone di € 800,00 mensili (comprensivo di spese condominiali). Parte attrice ha lamentato di essere occupata in via esclusiva del figlio e che il mai versava P_ le spese straordinarie. La stessa, nei primi anni del matrimonio e prima della nascita del figlio, invece, svolgeva attività lavorativa come dirigente di una multinazionale, lavoro interrottosi dopo la nascita del figlio, per scelta condivisa dei coniugi. La ha rappresentato, inoltre, di essere assunta a tempo determinato con Parte_1 retribuzione mensile di € 1.200,00.
Pag. 4 L'attrice ha chiesto l'affido esclusivo del minore (all'epoca del ricorso), l'aumento del contributo in favore del figlio ed il riconoscimento di un assegno divorzile.
* Si è costituito il resistente che ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, opponendosi all'affido esclusivo del figlio. Ha rappresentato come il padre abbia sempre versato non solo il mantenimento ordinario bensì anche le spese straordinarie. Il resistente ha, poi, lamentato che a causa del comportamento della madre, il figlio ha, di fatto, interrotto i rapporti con il padre, che riesce solo ad avere saltuari incontri con lo stesso. Circa la propria situazione reddituale, ha rappresentato di svolgere attività lavorativa con P_ la qualifica di operaio presso la Texachem International s.r.l. con sede in Cerano, con uno stipendio netto tra i 1.400,00 ed i 1.500,00 € mensili. L'assegno unico è percepito integralmente dalla ricorrente. Lo stesso è gravato da alcuni finanziamenti “due dei quali accesi in costanza di matrimonio proprio per soddisfare le esigenze familiari e, al momento, ha in corso un finanziamento con la banca con rata mensile di € 232,66 oltre ad € 33,16 per assicurazione (doc. 4 estratto conto 2022) una cessione di stipendio pari ad € 130,00 mensili anche questo per un debito familiare (assicurazione sulla ex casa coniugale. Di fatto tutti i debiti contratti per la famiglia sono stati sempre pagati solo dal resistente”. Lo stesso è gravato dalle spese per il proprio vitto e alloggio, oltre che per la casa condivisa con la compagna. Ancora, il resistente ha evidenziato che il trasferimento a Novara della ra dovuto Parte_1 all'incapacità della donna di gestire gli aspetti economici, creando così una forte esposizione debitoria. Ha evidenziato, poi, che la ricorrente condivide l'abitazione con un altro soggetto, tale R_
, indicato nel contratto di locazione e che contribuisce al pagamento del canone di locazione.
[...]
Ancora, il convenuto ha evidenziato come la bbai in uso esclusivo “una autovettura Parte_1
Jeep di prima immatricolazione al prezzo di € 22.800,00”. Il resistente si è, quindi, opposto al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
*
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
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3. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 84 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.1.2021. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Sul regime di affidamento e collocamento
Nel corso del giudizio, sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio NPI sul minore . Per_1
Deve darsi atto che nelle more del giudizio, il figlio della coppia è divenuto AG, sicché il Tribunale non può pronunciarsi sul regime di affidamento e collocamento dello stesso.
5. Sul contributo al mantenimento in favore del figlio Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento del figlio AG , studente pacificamente non economicamente non autosufficiente, deve Per_1 osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pag. 6 È pacifico e non contestato che il figlio, seppur AG, non sia economicamente autosufficiente. Rispetto al momento della separazione, la ricorrente ha migliorato la propria condizione economica, tenuto conto del fatto che la stessa, al momento della separazione, non svolgeva attività lavorativa. Attualmente, invece, la stessa risulta lavorare con una retribuzione di circa 1.200,00 € mensili. Seppur inizialmente la parte ha evidenziato di svolgere un contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione, l'attrice nulla ha prodotto circa la cessazione di tale contratto, sicché ritiene il Collegio che la stessa stia ancora svolgendo attività lavorativa. Ancora, quanto alle spese, è del tutto censurabile la condotta di parte attrice che ha cercato di occultare che il contratto di locazione era in favore di due soggetti, lei ed il Ritiene il R_
Collegio, pertanto, che sulla scorta di quanto prodotto e, in particolare, della circostanza che il predetto contratto indica il nome di due conduttori, che tutte le spese di locazione sia suddiviso al 50% tra ciascuno dei due contraenti. Peraltro, dall'esame degli estratti conto emergono alcuni accrediti pervenuti da con dicitura “canone di locazione”. Parte ricorrente, infine, R_ beneficia integralmente dell'assegno unico. Quanto al resistente, lo stesso sembra aver mantenuto la medesima retribuzione;
dalle certificazioni uniche prodotte emerge che nell'anno 2020 (dunque al momento della separazione) lo stesso aveva redditi lordi per € 24.462,19; nell'anno 2021 per € 25.239,61 e nell'anno 2022 per € 27.109,67. Dall'esame degli estratti-conto depositati emerge una retribuzione mensile netta di circa 1.600,00
€. Ciò premesso, considerata l'età del figlio, le esigenze presumibili, la circostanza che -come in sede di separazione- il padre non ha oneri di contribuzione diretta, tenuto conto che in sede di separazione nell'anno 2021 era stato previsto un mantenimento di € 300,00, tenuto conto degli aggiornamenti ISTAT, si ritiene equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 350,00 complessivi, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
6. Sull'assegno divorzile
Come è noto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
Pag. 7 della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
L'attrice, come già si è detto, svolge attività lavorativa e ha una retribuzione stabile, seppur di poco inferiore al convenuto. La stessa, dunque, è in grado di avere redditi propri adeguati e, in ogni caso, non vi sono ragioni oggettive per cui non possa procurarseli. Non sussistono, dunque, i presupposti per riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale. Ritiene il Collegio che non vi siano neppure i requisiti per riconoscere un assegno divorzile in funzione perequativa, non avendo la parte provato un sacrificio dalla stessa prestato per la gestione della vita familiare in costanza di matrimonio. Parte attrice, invero, nulla ha prodotto circa la carriera dirigenziale interrotta e le pregresse esperienze lavorative. Ne consegue, pertanto, che la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile deve essere rigettata.
7. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura necessaria della pronuncia di status e della parziale soccombenza reciproca in punto di mantenimento, le spese devono essere compensate per ½.
Pag. 8 Il restante ½ dev'essere sposto a carico dell'attrice, nella misura liquidata in dispositivo, applicando parametri previsti dal DM 55/2014, avendo riguardo allo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, valori minimi. Ed invero, la ricorrente risulta soccombente con riferimento alla domanda di assegno divorzile.
******
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Vigevano tra la Parte_1
e in data 9 marzo 2002 (atto di matrimonio trascritto nei registri del settore P_ servizi civici del Comune di Vigevano, anno 2002, parte I, n. 9);
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. dichiara inammissibili le domande di affidamento e collocamento del figlio
[...]
, in quanto AG;
Per_4
5. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio P_
, AG ma non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di 350,00 Per_1 euro, da versare entro il giorno 11 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
7. rigetta la domanda di parte attrice di riconoscimento di un assegno divorzile;
8. compensa per metà le spese di lite;
9. condanna a versare a il 50% delle spese di lite, che Parte_1 P_ si liquidano in € 1.904,50 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e cPA sull'imponibile;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 aprile 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. CC CI
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