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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/11/2024, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5092/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CUVA ROBERTO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CUVA ROBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza, in via principale:
1. Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio con atto registrato nel Registro degli atti di Matrimonio del
[...] Comune di San Possidonio (MO), al N. 3 P.
2. s.c. anno 2012 e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento poiché, entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e godono di sufficienti risorse per il proprio sostentamento.
3. Dichiarare l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Controparte_1
Mantova (MN) Piazzale Antonio Gramsci n. 8.
4. Il sig. trascorrerà con i figli minori due pomeriggi alla settimana, nelle Parte_1 giornate di lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, inoltre i figli pernotteranno presso il padre a settimane alternate ovvero un fine settimana presso la madre e uno presso il padre, il quale nel fine settimana di propria spettanza potrà tenerli dal venerdì sera sino alle ore 21:00 della domenica successiva. Verrà garantito al sig. Parte_1 almeno un quotidiano colloquio video-telefonico ovvero solamente telefonico, in orario serale, dalle 19:00 alle 20:00. I figli minori trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, per l'anno 2024 i figli trascorreranno il periodo di Natale con la madre ed il periodo di Capodanno con il padre, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il Controparte_1
31 maggio di ogni anno.
5. La sig.ra provvederà a mantenere solo a suo nome il contratto Controparte_1 di locazione avente ad oggetto la casa coniugale sita in Mantova (MN) Piazzale Gramsci
n. 8.
6. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo Parte_1 Controparte_1 di mantenimento dei figli minori e entro il giorno 10 (dieci) Persona_3 Persona_4 di ogni mese la cifra di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra già noto Controparte_1 al sig. importo soggetto a rivalutazione secondo indici ISTAT, a decorrere Parte_1 dal mese di ottobre 2025.
7. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra altresì il Parte_1 Controparte_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da Protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale adito, che qui si riporta: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) attività sportive pomeridiane;
- spese mediche, che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
- Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni;
- Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8. L'assegno unico previsto per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno per espresso accordo delle parti.
9. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta di identità dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire ciascun figlio nel proprio passaporto. Resta inteso che ciascun genitore qualora dovesse recarsi con i minori all'estero o comunque in altre località per la durata superiore alla giornata comunichi tempestivamente lo spostamento all'altro coniuge.
10. La sig.ra si obbliga a trasferire la proprietà del camper di Controparte_1 sua proprietà in favore del sig. che provvederà a pagare integralmente il Parte_1 finanziamento contratto per il suo acquisto.
11. Decorso il termine previsto ex lege, accertata la sussistenza dei presupposti di legge e previo parere favorevole del Pubblico Ministero, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e uniti in Controparte_1 Parte_1 matrimonio con atto registrato nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di San Possidonio (MO) al N. 3 P.
2. s.c. anno 2012.
12. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN
POSSIDONIO (MO) in data 06/03/2012 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2012) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN POSSIDONIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
21/11/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5092/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CUVA ROBERTO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CUVA ROBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza, in via principale:
1. Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio con atto registrato nel Registro degli atti di Matrimonio del
[...] Comune di San Possidonio (MO), al N. 3 P.
2. s.c. anno 2012 e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento poiché, entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e godono di sufficienti risorse per il proprio sostentamento.
3. Dichiarare l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Controparte_1
Mantova (MN) Piazzale Antonio Gramsci n. 8.
4. Il sig. trascorrerà con i figli minori due pomeriggi alla settimana, nelle Parte_1 giornate di lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, inoltre i figli pernotteranno presso il padre a settimane alternate ovvero un fine settimana presso la madre e uno presso il padre, il quale nel fine settimana di propria spettanza potrà tenerli dal venerdì sera sino alle ore 21:00 della domenica successiva. Verrà garantito al sig. Parte_1 almeno un quotidiano colloquio video-telefonico ovvero solamente telefonico, in orario serale, dalle 19:00 alle 20:00. I figli minori trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, per l'anno 2024 i figli trascorreranno il periodo di Natale con la madre ed il periodo di Capodanno con il padre, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il Controparte_1
31 maggio di ogni anno.
5. La sig.ra provvederà a mantenere solo a suo nome il contratto Controparte_1 di locazione avente ad oggetto la casa coniugale sita in Mantova (MN) Piazzale Gramsci
n. 8.
6. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo Parte_1 Controparte_1 di mantenimento dei figli minori e entro il giorno 10 (dieci) Persona_3 Persona_4 di ogni mese la cifra di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra già noto Controparte_1 al sig. importo soggetto a rivalutazione secondo indici ISTAT, a decorrere Parte_1 dal mese di ottobre 2025.
7. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra altresì il Parte_1 Controparte_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da Protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale adito, che qui si riporta: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) attività sportive pomeridiane;
- spese mediche, che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
- Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni;
- Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8. L'assegno unico previsto per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno per espresso accordo delle parti.
9. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta di identità dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire ciascun figlio nel proprio passaporto. Resta inteso che ciascun genitore qualora dovesse recarsi con i minori all'estero o comunque in altre località per la durata superiore alla giornata comunichi tempestivamente lo spostamento all'altro coniuge.
10. La sig.ra si obbliga a trasferire la proprietà del camper di Controparte_1 sua proprietà in favore del sig. che provvederà a pagare integralmente il Parte_1 finanziamento contratto per il suo acquisto.
11. Decorso il termine previsto ex lege, accertata la sussistenza dei presupposti di legge e previo parere favorevole del Pubblico Ministero, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e uniti in Controparte_1 Parte_1 matrimonio con atto registrato nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di San Possidonio (MO) al N. 3 P.
2. s.c. anno 2012.
12. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN
POSSIDONIO (MO) in data 06/03/2012 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2012) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN POSSIDONIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
21/11/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca