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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 57/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, rappresentato e difeso dall'avv. FAVARON CARLA, Parte_1
presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione,
Attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CESARE ANDREA, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
e
, CONTUMACE, Controparte_2
Convenuti
in punto: Lesione personale CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra
[...]
nel determinismo del sinistro di cui in narrativa e, per l'effetto, Controparte_2
condannare la sig.ra ed in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni tutti
sofferti del sig. , liquidando gli stessi nella somma di euro 248.323,42, dedotto Pt_1
l'acconto di euro 80.000,00 corrisposto ante causam, e, quindi, nella somma residua
di euro 168.323.42, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata
in corso di causa e che comunque risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge ed
alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, sentenza e conseguenti,
con distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara
antistatario;
In via istruttoria: Nella denegata, e non creduta, ipotesi nella quale il Giudice non
ritenesse adeguatamente provata la dinamica del sinistro così come descritta
dall'attore, si chiede ammettersi, in via subordinata, CTU dinamico ricostruttiva ed
estimativa al fine di stabilire l'esatta dinamica del sinistro de quo, la responsabilità
nella causazione del medesimo, nonché l'ammontare dei danni materiali patiti
dall'attore.”
Per parte convenuta: “NEL MERITO: - respingersi, per i motivi di cui in narrativa, la domanda attorea perché infondata.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: - accertarsi la responsabilità prevalente o,
in subordine, paritaria dell'attore nella causazione del sinistro;
- ridursi il risarcimento in favore dell'attore a quanto ritenuto di giustizia e rigorosamente provato.
IN OGNI CASO: - con rifusione di spese e competenze di lite.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva che in data Parte_1
08.11.2020 percorreva alla guida del motociclo targato CX90424 Yamaha a velocità
moderata, Via Miranese in direzione Mestre Centro, trasportando il passeggero CP_3
che, giunto in prossimità dell'intersezione con via Romagna, un'autovettura
[...]
tipo Mercedes CLS targata FP669XN, condotta dalla proprietaria _2
, ometteva di fermarsi al segnale di stop e di concedere la dovuta precedenza,
[...]
tagliando così la strada al motoveicolo condotto dall'attore; che questi, nel tentativo di evitare l'impatto con l'autovettura, era stato costretto a frenare violentemente e, per l'effetto, aveva perso il controllo del motociclo, cadendo rovinosamente a terra,
scivolando per diversi metri ed andando ad impattare contro la suddetta autovettura,
riportando gravi lesioni personali;
che in seguito all'incidente l'attore era stato immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo di
Mestre, ove veniva ricoverato e quindi sottoposto ad un primo intervento chirurgico di
“osteosintesi tibia prossimale sn con placche” in data 19 novembre 2020; che lo stesso,
successivamente, era stato sottoposto ad ulteriori interventi e rimaneva in stato di malattia fino alla piena guarigione;
che a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro in esame aveva provveduto a corrispondere Controparte_1
al danneggiato una somma di € 80.000,00 che veniva trattenuta dall'attore a titolo di acconto.
Ciò premesso, evocava in giudizio e al fine Controparte_1 Controparte_2
di sentirle condannare, in solido tra loro, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo a quest'ultima nella realizzazione del sinistro in esame, al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza di tale evento,
complessivamente quantificati nella somma di € 248.323,42 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Nonostante la regolare notifica la convenuta rimaneva Controparte_2
contumace, mentre in data 23.03.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata ovvero, in via subordinata,
l'accertamento della responsabilità paritaria, se non prevalente, in capo all'attore nella causazione del sinistro e la conseguente riduzione del risarcimento del danno sulla base di quanto ritenuto di giustizia e rigorosamente provato.
Comparse le parti in data 13.04.2023, il Giudice disponeva il rinvio della causa all'udienza del 14.09.2023 per la decisione sui mezzi di prova, assegnando i termini per le memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta in quest'ultima sede, il Giudice, con ordinanza del 24.11.2023, ammetteva le parti alla prova orale limitatamente ai capitoli di prova indicati, abilitandole altresì alla prova contraria, ed, inoltre, ritenuta la necessità di disporre C.T.U. medico-legale al fine di accertare la natura e le entità delle lesioni lamentate dall'attore, nominava quale c.t.u.
il Dott. . Successivamente, in data 29.04.2024 veniva depositato Persona_1
l'elaborato peritale in relazione al quesito posto dal Giudice e all'udienza del
03.05.2024, dinanzi al G.O.P. delegato, veniva escussi quali testimoni
[...]
, e . Con ordinanza del 04.07.2024, Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare in data 06.03.2025, il
Giudice tratteneva la causa in decisione all'esito dei termini dell'art. 190 c.p.c.
La domanda formulata dall'attore merita parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Dalle risultanze istruttorie, nonché dai documenti prodotti in atti, non sono emersi elementi per poter affermare l'esclusiva responsabilità della nella causazione _2
dell'incidente in oggetto. unico tra i testimoni escussi presente Testimone_1
al momento del fatto, non ha avuto percezione diretta dello scontro tra il motociclo e l'autovettura in quanto ha dichiarato: “non ci ha fatti attraversare, tant'è che io ho
fermato con una mano il bambino;
poco dopo ho sentito un botto e i vetri ci sono venuti
addosso tanto che io ho coperto il bambino” (verbale d'udienza del 03.05.2025, pag.
1).
Viceversa, sulla base degli elementi probatori raccolti, può affermarsi che entrambi i conducenti, con il loro comportamento colposo, abbiano concorso alla causazione del sinistro. Infatti la dinamica del sinistro può essere ricostruita nei seguenti termini:
conformemente a quanto già rilevato nella Relazione d'incidente stradale (doc. 1
convenuto, pag. 2), la Mercedes condotta dalla uscendo da via Romagna _2
all'altezza del segnale di dovuta precedenza, “non si è fermata, ma si è sporta per
controllare che nessuno sopraggiungesse, senza tuttavia fermarsi né in prossimità
delle strisce né in prossimità del segnale di stop che aveva lei” (v. dichiarazione
, verbale d'udienza del 03.05.2025, pag. 1); l , come da lui stesso Tes_1 Pt_1
dichiarato agli agenti dalla Polizia locale, giunto in quegli istanti nei pressi di via
Romagna percorrendo via Miranese, aveva visto “un auto immettersi lentamente,
indietreggiare e ripartire nuovamente” da via Romagna (doc. 1 convenuto, pag. 2); di conseguenza, ha cercato di evitare il possibile impatto con l'autovettura “frenando di
colpo dato che era indecisa sulla manovra” (v. doc. 1 convenuto, pag. 2) ma, tuttavia,
dopo aver perso il controllo del motociclo, è caduto “al suolo prima di andare a
collidere con la parte anteriore sinistra dei veicolo A” (doc. 1 convenuto, pag. 3).
Sulla base di tale ricostruzione, da un lato, si evince chiaramente come la convenuta abbia posto in essere un comportamento imprudente, poiché in netta violazione dell'art. 145 c. 4 C.d.S., non ha dato la dovuta precedenza al motociclista che sopravveniva;
peraltro anche il motociclista sopraggiungeva a velocità sostenuta tanto che, pur avendo veduto per tempo la macchina uscire lentamente dalla via gravata dall'obbligo di precedenza (la strada su cui l viaggiava è rettilinea e offre una buona Pt_1
visuale sulle vie secondarie v. documentazione fotografica doc. 1 convenuto, pagg. 6-
8), non è riuscito a porre in essere un azione frenante senza perdere il controllo del motociclo. Anche la stessa dinamica della caduta e la violenza dell'impatto con l'autovettura inducono a ritenere che l viaggiasse ad una velocità ben Pt_1
superiore al limite ivi presente e comunque non adeguata all'approssimarsi di un incrocio. L'art. 145 c. 1 C.d.S., infatti, non esonera il conducente che ha il diritto di precedenza dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma che impone di dare la precedenza (v. Cass. n. 15928/06). Non rileva in tal senso la sentenza emessa nel procedimento n. 822/2021 R.G. del Giudice di Pace, in quanto non si conoscono le ragioni per cui l'infrazione contestata sia stata successivamente annullata (è stato dimesso in atti solo il dispositivo).
Deve quindi ritenersi accertato che l'attore abbia con la propria condotta colposa concorso alla realizzazione dell'evento dannoso che rappresenta essere a fondamento della propria pretesa risarcitoria e che tale concorso possa essere individuato in concreto nella misura del 30%, essendo certamente predominante l'apporto causale dato dalla condotta colposa della convenuta.
Con riguardo al quantum, va osservato che il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “In conseguenza del sinistro del 08.11.2020 il sig. Parte_1
ha riportato un quadro morboso caratterizzato da politraumatismo contusivo-
fratturativo con frattura complessa del piatto tibiale sinistro con affondamento
(frattura a più rime dell'epifisi di tibia con interessamento di entrambi i piatti tibiali e
della regione intercondiloidea), estesa alla diafisi prossimale anche con distacchi parcellari e frattura da scoppio della testa peroneale, sottoposto a sintesi con placca
e viti, con successiva osteomielite e rimozione dei mezzi di sintesi … Il danno biologico
temporaneo andrà frazionato in 67 giorni in forma totale, 120 giorni in forma parziale
al 75%, ed ulteriori 120 giorni al tasso medio del 50% sulla scorta dell'esame critico
della documentazione sanitaria e del tempo medio di evoluzione dei postumi di un
traumatismo con caratteristiche analoghe. Dall'esame comparato dei dati
documentali e clinici medico-legali, coniugato ai valori orientativi di danno biologico
suggeriti dalla prevalente dottrina medico-legale e dalla Società (SIMLA) che la
interpreta, nonché dalle “Linee guida” Domenici R., Giuffrè Ed. Milano, Per_2
2016) elaborate sotto l'“egida” della SIMLA medesima implica una riduzione della
validità psico-fisica, c.d. Danno Biologico permanente, pari al 27-28% (ventisette –
ventotto per cento) … Relativamente alla sofferenza soggettiva questa risulta di grado
elevato durante per i primi 67 giorni, medio-elevato durante la successiva
convalescenza e medio nel cronico, anche sulla scorta delle indicazioni della Società
Medico-Legale del Triveneto”.
Atteso ciò, deve anzitutto provvedersi alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale e, ove sussistente, del danno morale, che la parte ha allegato essere un danno morale medio – elevato.
Va ricordato che la Corte di cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale",
atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane,
personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente,
rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n. 7513/18),
giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico -
inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd.
esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124
del 2017 (Cass. n. 901/2018). Conseguentemente si è affermato che il danno morale,
che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed
è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444/23). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1)
accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. n. 7892/24).
Nel caso di specie, può essere riconosciuta la componente del danno morale in considerazione delle sofferenze derivanti dalle operazioni chirurgiche subite e dal dolore sofferto, tenuto conto delle lesioni e dei postumi accertati. Utilizzando quindi i parametri menzionati e facendo riferimento alle sopracitate tabelle, il risarcimento dei danni ammonta, per l'appellante pertanto, sotto il profilo dei postumi permanenti,
riconosciuta l'incremento per la sofferenza soggettiva pari al 20%, a 125.752,00 euro in valori attuali, tenuto conto della percentuale di invalidità del 28% e dell'età
dell'infortunato al momento del sinistro (44).
Per quanto concerne l'invalidità temporanea, determinato, per il primo periodo di invalidità totale l'importo giornaliero di 130,00 euro stante l'elevato grado di sofferenza, e in 115,00 euro l'importo giornaliero per il periodo successivo, il risarcimento viene quantificato in per il primo periodo di periodo di invalidità totale al 100% di 67 giorni, in 8.710,00 euro, per il periodo di invalidità parziale al 75%, pari a
120 giorni, in 10.350,00 euro e per il periodo di invalidità parziale al 50%, pari a 120
giorni, in 6.900,00 euro, per totali 25.960,00 euro in valori attuali.
Nulla va riconosciuto a titolo di personalizzazione, in quanto le allegazioni al riguardo dell (asserito peggioramento della qualità di vita), sono estremamente Pt_1
generiche e sfornite di prova.
Per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale, l'appellante chiede innanzitutto il rimborso delle spese mediche.
Alla stregua della documentazione allegata da parte appellante in primo grado riguardante visite e trattamenti conseguenti alle lesioni subite nel sinistro, accertate dal
CTU, deve riconoscersi all' a tale titolo l'importo di 1.805,96 euro, pari a Pt_1
2.129,23 euro in valori attuali. La rivalutazione della somma va fatta da una data individuata in base alla media delle date in cui sono state eseguite le varie prestazioni
(da novembre 2020 a marzo 2021). Può altresì trovare riconoscimento la spesa per il parere medico-legale a firma della Dott.ssa , benché ancora non Persona_3
sostenuta (preavviso di fattura dell'27.11.2021), pari ad 2.440,00 euro, senza rivalutazione.
L'attore ha poi richiesto anche la rifusione delle spese varie sostenute, le quali tuttavia non possono essere riconosciute in assenza di prova documentale.
Viene inoltre chiesto il ristoro per le spese di assistenza stragiudiziale sostenute per l'assistenza dell'avv.to Favaron, come da nota dimessa. Esse possono trovare riconoscimento limitatamente all'attività posta in essere dal legale dell'attore nella fase pregiudiziale in quanto prodromiche alla proposizione della presente causa, ma non quelle di difesa avanti al Giudice di Pace, che hanno riguardato un diverso giudizio.
Andrà quindi riconosciuta la somma riportata nella fattura n. 99/22 pari a 10.150,40
euro, senza rivalutazione non essendovi in atti prova dell'intervenuto pagamento.
Andrà quindi liquidata a titolo di risarcimento la somma complessiva di 166.432,00
euro e, tenuto conto del concorso di responsabilità dell , i convenuti sono Pt_1
tenuti in solido a versare all'appellante l'importo capitale di 116.502,00 euro.
Va tuttavia detratto L'acconto versato da di 80.000 euro. Nessuna Controparte_1
delle parti produce l'assegno o precisa la data in cui l'importo fu corrisposto, salvo affermare che fu versato ante causam. Esso va quindi rivalutato all'attualità da novembre 2021, essendo verosimile sia stato versato dopo un anno dal sinistro. Detratti
tali importi, residua un importo capitale dovuto pari a 24.662,00 euro.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del sinistro
(16.4.2019), questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le
Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n.
1712/95.
Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo)
in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", si ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto all'attore, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese delle C.T.U., già liquidate, vanno poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, così come le spese di CTP, con obbligo di rifondere all'attrice quanto da questa eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado dell'attore vanno interamente poste a carico solidale dei convenuti, stante la lor soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- condanna in solido e a versare ad Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
l'importo capitale pari a 24.662,00 euro, oltre, previa devalutazione
[...]
dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, e gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna in solido e a rifondere all'attore Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e rimborso forfettario del 15%;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di C.T.U. e C.T.P. e li condanna a rifondere all'attore quanto da questi anticipato a tale titolo.
Così deciso in Venezia il 10.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, rappresentato e difeso dall'avv. FAVARON CARLA, Parte_1
presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione,
Attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CESARE ANDREA, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
e
, CONTUMACE, Controparte_2
Convenuti
in punto: Lesione personale CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra
[...]
nel determinismo del sinistro di cui in narrativa e, per l'effetto, Controparte_2
condannare la sig.ra ed in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni tutti
sofferti del sig. , liquidando gli stessi nella somma di euro 248.323,42, dedotto Pt_1
l'acconto di euro 80.000,00 corrisposto ante causam, e, quindi, nella somma residua
di euro 168.323.42, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata
in corso di causa e che comunque risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge ed
alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, sentenza e conseguenti,
con distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara
antistatario;
In via istruttoria: Nella denegata, e non creduta, ipotesi nella quale il Giudice non
ritenesse adeguatamente provata la dinamica del sinistro così come descritta
dall'attore, si chiede ammettersi, in via subordinata, CTU dinamico ricostruttiva ed
estimativa al fine di stabilire l'esatta dinamica del sinistro de quo, la responsabilità
nella causazione del medesimo, nonché l'ammontare dei danni materiali patiti
dall'attore.”
Per parte convenuta: “NEL MERITO: - respingersi, per i motivi di cui in narrativa, la domanda attorea perché infondata.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: - accertarsi la responsabilità prevalente o,
in subordine, paritaria dell'attore nella causazione del sinistro;
- ridursi il risarcimento in favore dell'attore a quanto ritenuto di giustizia e rigorosamente provato.
IN OGNI CASO: - con rifusione di spese e competenze di lite.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva che in data Parte_1
08.11.2020 percorreva alla guida del motociclo targato CX90424 Yamaha a velocità
moderata, Via Miranese in direzione Mestre Centro, trasportando il passeggero CP_3
che, giunto in prossimità dell'intersezione con via Romagna, un'autovettura
[...]
tipo Mercedes CLS targata FP669XN, condotta dalla proprietaria _2
, ometteva di fermarsi al segnale di stop e di concedere la dovuta precedenza,
[...]
tagliando così la strada al motoveicolo condotto dall'attore; che questi, nel tentativo di evitare l'impatto con l'autovettura, era stato costretto a frenare violentemente e, per l'effetto, aveva perso il controllo del motociclo, cadendo rovinosamente a terra,
scivolando per diversi metri ed andando ad impattare contro la suddetta autovettura,
riportando gravi lesioni personali;
che in seguito all'incidente l'attore era stato immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo di
Mestre, ove veniva ricoverato e quindi sottoposto ad un primo intervento chirurgico di
“osteosintesi tibia prossimale sn con placche” in data 19 novembre 2020; che lo stesso,
successivamente, era stato sottoposto ad ulteriori interventi e rimaneva in stato di malattia fino alla piena guarigione;
che a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro in esame aveva provveduto a corrispondere Controparte_1
al danneggiato una somma di € 80.000,00 che veniva trattenuta dall'attore a titolo di acconto.
Ciò premesso, evocava in giudizio e al fine Controparte_1 Controparte_2
di sentirle condannare, in solido tra loro, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo a quest'ultima nella realizzazione del sinistro in esame, al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza di tale evento,
complessivamente quantificati nella somma di € 248.323,42 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Nonostante la regolare notifica la convenuta rimaneva Controparte_2
contumace, mentre in data 23.03.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata ovvero, in via subordinata,
l'accertamento della responsabilità paritaria, se non prevalente, in capo all'attore nella causazione del sinistro e la conseguente riduzione del risarcimento del danno sulla base di quanto ritenuto di giustizia e rigorosamente provato.
Comparse le parti in data 13.04.2023, il Giudice disponeva il rinvio della causa all'udienza del 14.09.2023 per la decisione sui mezzi di prova, assegnando i termini per le memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta in quest'ultima sede, il Giudice, con ordinanza del 24.11.2023, ammetteva le parti alla prova orale limitatamente ai capitoli di prova indicati, abilitandole altresì alla prova contraria, ed, inoltre, ritenuta la necessità di disporre C.T.U. medico-legale al fine di accertare la natura e le entità delle lesioni lamentate dall'attore, nominava quale c.t.u.
il Dott. . Successivamente, in data 29.04.2024 veniva depositato Persona_1
l'elaborato peritale in relazione al quesito posto dal Giudice e all'udienza del
03.05.2024, dinanzi al G.O.P. delegato, veniva escussi quali testimoni
[...]
, e . Con ordinanza del 04.07.2024, Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare in data 06.03.2025, il
Giudice tratteneva la causa in decisione all'esito dei termini dell'art. 190 c.p.c.
La domanda formulata dall'attore merita parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Dalle risultanze istruttorie, nonché dai documenti prodotti in atti, non sono emersi elementi per poter affermare l'esclusiva responsabilità della nella causazione _2
dell'incidente in oggetto. unico tra i testimoni escussi presente Testimone_1
al momento del fatto, non ha avuto percezione diretta dello scontro tra il motociclo e l'autovettura in quanto ha dichiarato: “non ci ha fatti attraversare, tant'è che io ho
fermato con una mano il bambino;
poco dopo ho sentito un botto e i vetri ci sono venuti
addosso tanto che io ho coperto il bambino” (verbale d'udienza del 03.05.2025, pag.
1).
Viceversa, sulla base degli elementi probatori raccolti, può affermarsi che entrambi i conducenti, con il loro comportamento colposo, abbiano concorso alla causazione del sinistro. Infatti la dinamica del sinistro può essere ricostruita nei seguenti termini:
conformemente a quanto già rilevato nella Relazione d'incidente stradale (doc. 1
convenuto, pag. 2), la Mercedes condotta dalla uscendo da via Romagna _2
all'altezza del segnale di dovuta precedenza, “non si è fermata, ma si è sporta per
controllare che nessuno sopraggiungesse, senza tuttavia fermarsi né in prossimità
delle strisce né in prossimità del segnale di stop che aveva lei” (v. dichiarazione
, verbale d'udienza del 03.05.2025, pag. 1); l , come da lui stesso Tes_1 Pt_1
dichiarato agli agenti dalla Polizia locale, giunto in quegli istanti nei pressi di via
Romagna percorrendo via Miranese, aveva visto “un auto immettersi lentamente,
indietreggiare e ripartire nuovamente” da via Romagna (doc. 1 convenuto, pag. 2); di conseguenza, ha cercato di evitare il possibile impatto con l'autovettura “frenando di
colpo dato che era indecisa sulla manovra” (v. doc. 1 convenuto, pag. 2) ma, tuttavia,
dopo aver perso il controllo del motociclo, è caduto “al suolo prima di andare a
collidere con la parte anteriore sinistra dei veicolo A” (doc. 1 convenuto, pag. 3).
Sulla base di tale ricostruzione, da un lato, si evince chiaramente come la convenuta abbia posto in essere un comportamento imprudente, poiché in netta violazione dell'art. 145 c. 4 C.d.S., non ha dato la dovuta precedenza al motociclista che sopravveniva;
peraltro anche il motociclista sopraggiungeva a velocità sostenuta tanto che, pur avendo veduto per tempo la macchina uscire lentamente dalla via gravata dall'obbligo di precedenza (la strada su cui l viaggiava è rettilinea e offre una buona Pt_1
visuale sulle vie secondarie v. documentazione fotografica doc. 1 convenuto, pagg. 6-
8), non è riuscito a porre in essere un azione frenante senza perdere il controllo del motociclo. Anche la stessa dinamica della caduta e la violenza dell'impatto con l'autovettura inducono a ritenere che l viaggiasse ad una velocità ben Pt_1
superiore al limite ivi presente e comunque non adeguata all'approssimarsi di un incrocio. L'art. 145 c. 1 C.d.S., infatti, non esonera il conducente che ha il diritto di precedenza dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma che impone di dare la precedenza (v. Cass. n. 15928/06). Non rileva in tal senso la sentenza emessa nel procedimento n. 822/2021 R.G. del Giudice di Pace, in quanto non si conoscono le ragioni per cui l'infrazione contestata sia stata successivamente annullata (è stato dimesso in atti solo il dispositivo).
Deve quindi ritenersi accertato che l'attore abbia con la propria condotta colposa concorso alla realizzazione dell'evento dannoso che rappresenta essere a fondamento della propria pretesa risarcitoria e che tale concorso possa essere individuato in concreto nella misura del 30%, essendo certamente predominante l'apporto causale dato dalla condotta colposa della convenuta.
Con riguardo al quantum, va osservato che il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “In conseguenza del sinistro del 08.11.2020 il sig. Parte_1
ha riportato un quadro morboso caratterizzato da politraumatismo contusivo-
fratturativo con frattura complessa del piatto tibiale sinistro con affondamento
(frattura a più rime dell'epifisi di tibia con interessamento di entrambi i piatti tibiali e
della regione intercondiloidea), estesa alla diafisi prossimale anche con distacchi parcellari e frattura da scoppio della testa peroneale, sottoposto a sintesi con placca
e viti, con successiva osteomielite e rimozione dei mezzi di sintesi … Il danno biologico
temporaneo andrà frazionato in 67 giorni in forma totale, 120 giorni in forma parziale
al 75%, ed ulteriori 120 giorni al tasso medio del 50% sulla scorta dell'esame critico
della documentazione sanitaria e del tempo medio di evoluzione dei postumi di un
traumatismo con caratteristiche analoghe. Dall'esame comparato dei dati
documentali e clinici medico-legali, coniugato ai valori orientativi di danno biologico
suggeriti dalla prevalente dottrina medico-legale e dalla Società (SIMLA) che la
interpreta, nonché dalle “Linee guida” Domenici R., Giuffrè Ed. Milano, Per_2
2016) elaborate sotto l'“egida” della SIMLA medesima implica una riduzione della
validità psico-fisica, c.d. Danno Biologico permanente, pari al 27-28% (ventisette –
ventotto per cento) … Relativamente alla sofferenza soggettiva questa risulta di grado
elevato durante per i primi 67 giorni, medio-elevato durante la successiva
convalescenza e medio nel cronico, anche sulla scorta delle indicazioni della Società
Medico-Legale del Triveneto”.
Atteso ciò, deve anzitutto provvedersi alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale e, ove sussistente, del danno morale, che la parte ha allegato essere un danno morale medio – elevato.
Va ricordato che la Corte di cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale",
atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane,
personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente,
rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n. 7513/18),
giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico -
inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd.
esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124
del 2017 (Cass. n. 901/2018). Conseguentemente si è affermato che il danno morale,
che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed
è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444/23). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1)
accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. n. 7892/24).
Nel caso di specie, può essere riconosciuta la componente del danno morale in considerazione delle sofferenze derivanti dalle operazioni chirurgiche subite e dal dolore sofferto, tenuto conto delle lesioni e dei postumi accertati. Utilizzando quindi i parametri menzionati e facendo riferimento alle sopracitate tabelle, il risarcimento dei danni ammonta, per l'appellante pertanto, sotto il profilo dei postumi permanenti,
riconosciuta l'incremento per la sofferenza soggettiva pari al 20%, a 125.752,00 euro in valori attuali, tenuto conto della percentuale di invalidità del 28% e dell'età
dell'infortunato al momento del sinistro (44).
Per quanto concerne l'invalidità temporanea, determinato, per il primo periodo di invalidità totale l'importo giornaliero di 130,00 euro stante l'elevato grado di sofferenza, e in 115,00 euro l'importo giornaliero per il periodo successivo, il risarcimento viene quantificato in per il primo periodo di periodo di invalidità totale al 100% di 67 giorni, in 8.710,00 euro, per il periodo di invalidità parziale al 75%, pari a
120 giorni, in 10.350,00 euro e per il periodo di invalidità parziale al 50%, pari a 120
giorni, in 6.900,00 euro, per totali 25.960,00 euro in valori attuali.
Nulla va riconosciuto a titolo di personalizzazione, in quanto le allegazioni al riguardo dell (asserito peggioramento della qualità di vita), sono estremamente Pt_1
generiche e sfornite di prova.
Per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale, l'appellante chiede innanzitutto il rimborso delle spese mediche.
Alla stregua della documentazione allegata da parte appellante in primo grado riguardante visite e trattamenti conseguenti alle lesioni subite nel sinistro, accertate dal
CTU, deve riconoscersi all' a tale titolo l'importo di 1.805,96 euro, pari a Pt_1
2.129,23 euro in valori attuali. La rivalutazione della somma va fatta da una data individuata in base alla media delle date in cui sono state eseguite le varie prestazioni
(da novembre 2020 a marzo 2021). Può altresì trovare riconoscimento la spesa per il parere medico-legale a firma della Dott.ssa , benché ancora non Persona_3
sostenuta (preavviso di fattura dell'27.11.2021), pari ad 2.440,00 euro, senza rivalutazione.
L'attore ha poi richiesto anche la rifusione delle spese varie sostenute, le quali tuttavia non possono essere riconosciute in assenza di prova documentale.
Viene inoltre chiesto il ristoro per le spese di assistenza stragiudiziale sostenute per l'assistenza dell'avv.to Favaron, come da nota dimessa. Esse possono trovare riconoscimento limitatamente all'attività posta in essere dal legale dell'attore nella fase pregiudiziale in quanto prodromiche alla proposizione della presente causa, ma non quelle di difesa avanti al Giudice di Pace, che hanno riguardato un diverso giudizio.
Andrà quindi riconosciuta la somma riportata nella fattura n. 99/22 pari a 10.150,40
euro, senza rivalutazione non essendovi in atti prova dell'intervenuto pagamento.
Andrà quindi liquidata a titolo di risarcimento la somma complessiva di 166.432,00
euro e, tenuto conto del concorso di responsabilità dell , i convenuti sono Pt_1
tenuti in solido a versare all'appellante l'importo capitale di 116.502,00 euro.
Va tuttavia detratto L'acconto versato da di 80.000 euro. Nessuna Controparte_1
delle parti produce l'assegno o precisa la data in cui l'importo fu corrisposto, salvo affermare che fu versato ante causam. Esso va quindi rivalutato all'attualità da novembre 2021, essendo verosimile sia stato versato dopo un anno dal sinistro. Detratti
tali importi, residua un importo capitale dovuto pari a 24.662,00 euro.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del sinistro
(16.4.2019), questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le
Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n.
1712/95.
Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo)
in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", si ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto all'attore, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese delle C.T.U., già liquidate, vanno poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, così come le spese di CTP, con obbligo di rifondere all'attrice quanto da questa eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado dell'attore vanno interamente poste a carico solidale dei convenuti, stante la lor soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- condanna in solido e a versare ad Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
l'importo capitale pari a 24.662,00 euro, oltre, previa devalutazione
[...]
dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, e gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna in solido e a rifondere all'attore Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e rimborso forfettario del 15%;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di C.T.U. e C.T.P. e li condanna a rifondere all'attore quanto da questi anticipato a tale titolo.
Così deciso in Venezia il 10.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero