Art. 24.
Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ha facolta' di accettare da provincie, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.
La restituzione sara' fatta in tante annualita' quanti sono gli esercizi finanziari nei quali e' ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.
Col decreto che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualita' le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore in ogni caso al due per cento annuo della somma effettivamente anticipata.
Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ha facolta' di accettare da provincie, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.
La restituzione sara' fatta in tante annualita' quanti sono gli esercizi finanziari nei quali e' ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.
Col decreto che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualita' le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore in ogni caso al due per cento annuo della somma effettivamente anticipata.