Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 199/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Vincenza Carbone, per procura in atti –
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Antonio Cimmino, Maria Rosaria Bat- tiato e Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugnava la sentenza nr. 4115 del 6.10.2021 del Tribunale Parte_1 di Catania, giudice del lavoro, per i motivi da intendersi qui integralmente tra- scritti.
Si costituiva l'istituto, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
R.G. 199_2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante ha fatto presente alla Corte, con le note telematiche del
26.2.2025, di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della L. 197/2022, producendo sia il provvedimento emesso da
Agenzia delle Entrate – Riscossione, nr. AT – 29390202301327286180, di ac- cettazione della domanda di definizione agevolata e relativo, anche, all'avviso di addebito oggetto del presente giudizio (AVA nr. 5932017000735849000), nonché copia del pagamento effettuato in unica soluzione e chiedendo dichia- rarsi la cessazione della materia del contendere.
2. L non ha depositato le note di trattazione scritta per l'odierna udienza. CP_1
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022, il pagamento integrale dell'importo ammesso a definizione agevolata, come nel caso in esame, com- porta non solo l'estinzione ex lege del giudizio (cfr. Corte di Cassazione, V sez., n. 20626/2024 e n. 24428/2024) ma anche la pronuncia di cessazione della materia del contendere ( cfr. Cass. 24083/2018).
4. Le spese vanno compensate (cfr. Cass. citata).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 199_2022