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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MECACCI CLARA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), l'assistenza dell'Avv. COLI CP_1 C.F._2
CLAUDIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/04/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni “come da note depositate in data 26 marzo 2025, dalla ricorrente ed in data
27 marzo 2025 dal resistente, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/06/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAPOLI (Serie A, Sez. G, Parte
II, atto n. 155, anno 2000).
Dall'unione della coppia nasceva la figlia (2004). Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, tenuto conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di NAPOLI (Serie A, Sez. G, Parte II, atto n. 155, anno 2000),
contratto tra e , in data 16/06/2000; Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
16/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MECACCI CLARA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), l'assistenza dell'Avv. COLI CP_1 C.F._2
CLAUDIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/04/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni “come da note depositate in data 26 marzo 2025, dalla ricorrente ed in data
27 marzo 2025 dal resistente, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/06/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAPOLI (Serie A, Sez. G, Parte
II, atto n. 155, anno 2000).
Dall'unione della coppia nasceva la figlia (2004). Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, tenuto conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di NAPOLI (Serie A, Sez. G, Parte II, atto n. 155, anno 2000),
contratto tra e , in data 16/06/2000; Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
16/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti