Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2025, n. 5841
CASS
Sentenza 5 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 18 febbraio 2025, con numero di registro generale 20568/2020. Le parti in causa, da un lato, hanno contestato la legittimità di un mutuo c.d. solutorio, sostenendo che le somme erogate non fossero mai state effettivamente messe a disposizione, ma utilizzate per estinguere debiti pregressi. Hanno inoltre denunciato l'applicazione di interessi anatocistici e il superamento del tasso soglia per usura. Dall'altro lato, la banca ha difeso la validità del contratto, affermando che l'accredito sul conto corrente costituiva una traditio sufficiente per il perfezionamento del mutuo.

Il giudice ha accolto l'orientamento prevalente, affermando che il contratto di mutuo si perfeziona con l'accredito delle somme, indipendentemente dalla loro destinazione a ripianare debiti pregressi. Ha sottolineato che la disponibilità giuridica delle somme è realizzata con l'accredito, e che la contestuale destinazione a estinzione di debiti non inficia la validità del mutuo. La Corte ha quindi rigettato i motivi di ricorso relativi alla nullità del procedimento e alla querela di falso, rimettendo la causa alla Seconda Sezione per ulteriori motivi, confermando la validità del mutuo solutorio come titolo esecutivo.

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Massime1

È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

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  • 1Cerca nei titoli
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    A cura di Dott.ssa Michela Falcone Il mutuo solutorio è quel mutuo che viene concesso dal creditore per estinguere un proprio credito chirografario preesistente verso il mutuatario. Un primo indirizzo, formatosi a cavallo tra gli anni'80 e '90, riteneva che tale operazione negoziale fosse da considerarsi simulata e, quindi, inefficace tra le parti. Un altro indirizzo, invece, temporalmente coevo al primo citato, riteneva nullo tale contratto per motivo illecito comune ad entrambe le parti, in quanto alterava la par condicio creditorum. La giurisprudenza più recente ha superato tali indirizzi e, da tempo, qualifica il mutuo solutorio come un procedimento negoziale indiretto. Ciò …

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  • 4Salvis Juribus
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  • 5Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
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    Con la sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un annoso contrasto legato alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio, cioè quel mutuo utilizzato per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria. 1. - L'ordinanza interlocutoria Il predetto contrasto giurisprudenziale è stato ben riassunto ed esaminato dall'ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 – oggetto di un nostro precedente commento (leggi sul nostro sito “Profili giuridici del mutuo solutorio e la possibile rimessione alle Sezioni Unite”) – in cui la Cassazione si è chiesta se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività, eseguito dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2025, n. 5841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5841
Data del deposito : 5 marzo 2025

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