Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/1968, n. 2501
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Sentenza 13 luglio 1968

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A norma dell'art. 111 della Costituzione, sono impugnabili con ricorso per Cassazione le decisioni -sia definitive che non definitive- della commissione centrale delle imposte, in Sede di gravame avverso le decisioni della commissione provinciale,nelle controversie relative ad imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza,implicanti questioni di applicazione della legge. Il termine per ricorrere ha inizio dalla data di notificazione del dispositivo della decisione. ( V. 799-66).*

Nel caso di acquisto di un suolo edificatorio tra piu persone -pro indiviso- e di contestuale indicazione del piano o delle porzioni di piani del costruendo immobile spettanti a ciascuno dei condomini, nella seconda pattuizione non si puo, ai fini dell'imposta di registro, ravvisare un atto divisionale tassabile,ma deve ritenersi siano stabilite reciproche concessioni -ad aedificandum-. ( Conf. Alla sent. N. 2339-67, mass. N.329577).*

La disposizione dell'art 46 del RD 8 luglio 1937, n 1516, secondo cui nei ricorsi alla commissione centrale delle imposte e necessaria la esposizione del fatto e l'indicazione delle questioni e dei capi della decisione impugnata, nonche degli articoli di legge che si assumono violati, deve essere interpretata secondo un criterio funzionale nel senso che possa essere individuato il cosiddetto merito della impugnazione. ( V. 649-67).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/1968, n. 2501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2501
    Data del deposito : 13 luglio 1968

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