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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/06/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3117/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3117/2020 rg promosso da:
c.f. e c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Riccardo Ernesto Di Vizio e
AU EN e nel loro studio elettivamente domiciliati in Cassino Via S. Pagano n. 7…..Attori
contro p.i. , in persona del procuratore p.t. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Frosinone via M.T. Cicerone n. 129 presso lo studio dell'avv. Serena Pizzutelli che la rappresenta e difende ……………………………………………………..……………….Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 29 gennaio
2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 702 bis i coniugi hanno riferito che stipularono con Unipolsai Ass.ni Pt_2
S.p.A. la polizza sanitaria “Spese Mediche” n. 1/39286/80/150009333, con efficacia dal 30.11.2016 al
30.11.2019, al fine di garantire la copertura delle spese mediche per sé stessi e per i figli e in prossimità
della scadenza contrattuale, la Compagnia propose alla la sottoscrizione di una nuova Pt_1
pagina 1 di 6 polizza, “UnipolSai Salute Spese Mediche Sanicard” n. 1/39286/80/170422651, che ebbe decorrenza dal 30.11.2019 al 30.11.2024, assicurando continuità tra i due contratti. Gli attori hanno anche riferito che in fase precontrattuale, il dott. , come richiesto dalla Compagnia, compilò il questionario Pt_2
anamnestico in data 26.11.2019, dichiarando un'ernia inguinale, lievi patologie oculari e l'esecuzione di controlli medici di routine con esiti regolari. Il giorno seguente, 27.11.2019, però il si Pt_2
sottopose volontariamente a visita urologica presso l'Ospedale S.S. Trinità di Sora, nel corso della quale, in sede di ecografia prostatica, venne riscontrata un'area sospetta da sottoporre a biopsia prostatica, il cui referto, pervenuto il 4.12.2019, confermò la diagnosi di adenocarcinoma acinare della prostata (Gleason 7). A seguito della diagnosi, il si sottopose ad ulteriori accertamenti, tra cui Pt_2
PET/TAC in data 19.12.2019, e consultò, in data 20.12.2019, il Prof. il quale Persona_1
propose un intervento di prostatectomia radicale con linfadenectomia robot-assistita da eseguirsi presso la . Con e-mail del 21.12.2019, il richiese alla Compagnia conferma Controparte_2 Pt_2
della copertura assicurativa per l'intervento, previsto per l'11.01.2020 e la Compagnia, con comunicazione del 23.12.2019, confermò la copertura, autorizzò il ricovero e assunse l'impegno diretto di spesa per l'importo di € 7.532,08, somma successivamente corrisposta alla struttura. Tuttavia, gli attori hanno lamentato che nonostante tale presa in carico, la Compagnia, con comunicazione del
30.03.2020, negò la copertura dell'intervento, sostenendo l'inoperatività della polizza per omessa comunicazione degli accertamenti effettuati nei giorni 27 e 29 novembre 2019, ritenuti dalla
Compagnia potenzialmente prescritti prima della decorrenza della polizza e quindi rilevanti ai fini dell'adeguata valutazione del rischio assicurativo, in forza dell'art.
2.2 delle Condizioni Contrattuali.
Per effetto del diniego, gli attori si trovarono, quindi, costretti a sostenere direttamente i costi dell'intervento chirurgico, pari ad € 65.842,20, e la dovette far fronte alla spesa mediante uno Pt_1
scoperto di conto. Sul fondamento di tali presupposti parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale, accertare e dichiarare
l'obbligo della alla liquidazione del sinistro come in atti descritto, ai Controparte_1
pagina 2 di 6 sensi e per gli effetti della polizza “Spese Mediche” N. 1/39286/80/150009333, stipulata dalla dr.ssa
, in data 30.11.2016 in vigore sino al 30.11.2019 e/o della polizza “spese mediche”, Parte_1
N. 170422651 avente effetto dal 30.11.2019 sino al 30.11.2024 stipulata dalla dr.ssa Parte_1
nel proprio interesse ed in quello del dr. per l'effetto condannare la Parte_2 [...]
(C.F e P.I. R.E.A. ), in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in (40128) Bologna alla Via Stalingrado n. 45 ( , al Email_1
pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, della somma di €. 65.842,20 che essi sono stati costretti
a sborsare per il pagamento delle spese richieste dall'equipe medica. In via subordinata, accertare e
dichiarare, la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extra-contrattuale della
[...]
per grave inadempimento alle regole di buona fede e correttezza che devono Controparte_1
presiedere alla esecuzione del contratto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
condannare la al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni, della somma di €. 65.842,20 che essi sono stati costretti a sborsare per il
pagamento delle spese richieste dall'equipe medica A causa dell'ingiustificato rifiuto alla liquidazione
opposto dalla Compagnia assicurativa dopo l'autorizzazione della prestazione. In ogni caso, con
vittoria di spese e compenso del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari ex D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge”.
Si è costituita l'assicurazione che ha eccepito l'inoperatività della polizza sia per violazione del disposto dell'art. 1892 comma 3 c.c., in conseguenza di dichiarazioni e reticenze con dolo o colpa grave, sia perché, trattandosi di polizza nuova, la garanzia decorreva dal “…centottantesimo giorno
successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di malattie non conosciute
dall'assicurato, ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto”.
Su tali presupposti la ha così concluso: “… per il rigetto della domanda attorea perché CP_1
infondata, con il favore delle spese e compensi del giudizio”.
Il Giudice ha disposto il mutamento del rito e ha ascoltato i testi.
pagina 3 di 6 All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita accoglimento.
Circa la decorrenza della nuova polizza, la non ha contestato che, alla scadenza di una polizza CP_3
non rinnovabile, propose alla di stipularne un'altra, con effetto immediato dalla data di Pt_1
scadenza della prima, per dare continuità di copertura: la seconda polizza rappresenta una proroga della precedente. Dagli atti di causa, allegati da parte attrice, emerge, infatti, che quella in seguito stipulata non è una “nuova” polizza ma una emessa in sostituzione del precedente prodotto avente n.
39286/80/15000933, stipulato dalla ricorrente in data 30.11.2016 con effetto dal 30.11.2016 al
30.11.2019 e funzione di “rinnovo” e/o comunque di sostanziale “prosecuzione” dei suoi effetti (v. doc.
all. 1 bis pag. 2 riquadro “estremi della polizza e dichiarazione del contraente”: “il presente contratto è
emesso in sostituzione del contratto n. 39286/80/150009333”).
Nel merito, la invoca l'applicabilità dell'art.1892 cc ma, in tema di contratto di assicurazione, la CP_3
reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'articolo citato, quando si verificano all'atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore” (Cass.
n.24563/2018; Cass. n.16284/2015). Nella specie, il requisito del dolo o colpa grave del contraente deve essere escluso, per gli esiti dell'istruttoria svolta. È, infatti, emerso che il si era Pt_2
sottoposto volontariamente a una visita urologica presso l'Ospedale “SS. Trinità” di Sora, senza che vi fosse stata una precedente prescrizione specialistica né una diagnosi pregressa. Il teste dr
[...]
ha riferito che il lo aveva interpellato per sottoporsi, a scopo preventivo, a una Tes_1 Pt_2
visita urologica in ambito ospedaliero e ha anche dichiarato che si trattò di una visita di routine
concordata da tempo. Il ha precisato che, per prudenza, eseguì sul un'ecografia Tes_1 Pt_2
prostatica di controllo ed egli stesso, riscontrando una alterazione, consigliò al paziente una biopsia prostatica: da tali dichiarazioni si desume che il non era consapevole dell'insorgere della Pt_2
pagina 4 di 6 malattia: sarebbe stato del tutto inutile predisporre la richiesta CTU, che avrebbe potuto sì provare l'esistenza della malattia ma non se il ne fosse stato a conoscenza. Può parlarsi di reticenza o Pt_2
dichiarazioni inesatte, ex art. 1892 c.c., quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato (Cass. n. 19520/2017). La compagnia, però, non ha provato nulla sul dolo o colpa dell'assicurato: manca la prova che la dichiarazione del è Pt_2
stata inesatta o reticente, secondo i canoni di buona fede contrattuale applicabili, anche per le oggettive caratteristiche del questionario prestampato e per la genericità e il cumulo delle informazioni richieste;
il questionario non prevedeva la possibilità di inserire da parte dell'assicurando la prenotazione di visite mediche future in assenza di sintomi e di patologie pregresse. La predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza (Cass. 4682/1999). Inoltre, dalla disamina degli atti di causa emerge che il in Pt_2
data 21 dicembre 2019 ha inviato alla compagnia la documentazione medica riguardante l'operazione cui doveva sottoporsi e la compagnia, in data 23 dicembre 2019 ha dichiarato che la prestazione richiesta dal era autorizzata, inviando in data 11 marzo 2020 persino un documento di presa in Pt_2
carico della prestazione, per poi negare con mail del 31 marzo 2020 l'indennizzo. La richiesta del
[...]
(e-mail 21.12.2019 alla di ottenere conferma della copertura assicurativa, come Pt_2 CP_1
dedotto dalla stessa convenuta che ha fornito riscontro confermando la presa in carico della prestazione, ha potuto incidere sulla scelta della struttura inducendo il a preferire una clinica o Pt_2
un professionista piuttosto che altri, magari meno onerosi o che permettevano il pagamento rateizzato.
Il comportamento della compagnia risulta in contrasto con i generali principi di correttezza e buona pagina 5 di 6 fede che devono presiedere sia alla formazione ed interpretazione del contratto sia alla sua esecuzione in ogni sua fase (Cass. n. 5348/2009), specificamente codificati nella materia in oggetto dall'art. 183
del codice delle assicurazioni che prescrive l'obbligo di 'comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati'.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/2014 sul fondamento del valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando
ACCERTA
e dichiara l'obbligo della alla liquidazione del sinistro in narrativa per Controparte_1
gli effetti della polizza “spese mediche” N. 1/39286/80/150009333, stipulata dalla dr.ssa Parte_1
, in data 30.11.2016 in vigore sino al 30.11.2019 e/o della polizza “spese mediche”, n.
[...]
170422651 avente effetto dal 30.11.2019 sino al 30.11.2024 stipulata da nel proprio Parte_1
interesse ed in quello di e, per l'effetto, Parte_2
ON
la al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
della somma di €. 65.842,20 .
Condanna la al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 14.482,50 di cui € 379,50 per esborsi
[...]
ed € 14.103,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Cassino, 11 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3117/2020 rg promosso da:
c.f. e c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Riccardo Ernesto Di Vizio e
AU EN e nel loro studio elettivamente domiciliati in Cassino Via S. Pagano n. 7…..Attori
contro p.i. , in persona del procuratore p.t. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Frosinone via M.T. Cicerone n. 129 presso lo studio dell'avv. Serena Pizzutelli che la rappresenta e difende ……………………………………………………..……………….Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 29 gennaio
2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 702 bis i coniugi hanno riferito che stipularono con Unipolsai Ass.ni Pt_2
S.p.A. la polizza sanitaria “Spese Mediche” n. 1/39286/80/150009333, con efficacia dal 30.11.2016 al
30.11.2019, al fine di garantire la copertura delle spese mediche per sé stessi e per i figli e in prossimità
della scadenza contrattuale, la Compagnia propose alla la sottoscrizione di una nuova Pt_1
pagina 1 di 6 polizza, “UnipolSai Salute Spese Mediche Sanicard” n. 1/39286/80/170422651, che ebbe decorrenza dal 30.11.2019 al 30.11.2024, assicurando continuità tra i due contratti. Gli attori hanno anche riferito che in fase precontrattuale, il dott. , come richiesto dalla Compagnia, compilò il questionario Pt_2
anamnestico in data 26.11.2019, dichiarando un'ernia inguinale, lievi patologie oculari e l'esecuzione di controlli medici di routine con esiti regolari. Il giorno seguente, 27.11.2019, però il si Pt_2
sottopose volontariamente a visita urologica presso l'Ospedale S.S. Trinità di Sora, nel corso della quale, in sede di ecografia prostatica, venne riscontrata un'area sospetta da sottoporre a biopsia prostatica, il cui referto, pervenuto il 4.12.2019, confermò la diagnosi di adenocarcinoma acinare della prostata (Gleason 7). A seguito della diagnosi, il si sottopose ad ulteriori accertamenti, tra cui Pt_2
PET/TAC in data 19.12.2019, e consultò, in data 20.12.2019, il Prof. il quale Persona_1
propose un intervento di prostatectomia radicale con linfadenectomia robot-assistita da eseguirsi presso la . Con e-mail del 21.12.2019, il richiese alla Compagnia conferma Controparte_2 Pt_2
della copertura assicurativa per l'intervento, previsto per l'11.01.2020 e la Compagnia, con comunicazione del 23.12.2019, confermò la copertura, autorizzò il ricovero e assunse l'impegno diretto di spesa per l'importo di € 7.532,08, somma successivamente corrisposta alla struttura. Tuttavia, gli attori hanno lamentato che nonostante tale presa in carico, la Compagnia, con comunicazione del
30.03.2020, negò la copertura dell'intervento, sostenendo l'inoperatività della polizza per omessa comunicazione degli accertamenti effettuati nei giorni 27 e 29 novembre 2019, ritenuti dalla
Compagnia potenzialmente prescritti prima della decorrenza della polizza e quindi rilevanti ai fini dell'adeguata valutazione del rischio assicurativo, in forza dell'art.
2.2 delle Condizioni Contrattuali.
Per effetto del diniego, gli attori si trovarono, quindi, costretti a sostenere direttamente i costi dell'intervento chirurgico, pari ad € 65.842,20, e la dovette far fronte alla spesa mediante uno Pt_1
scoperto di conto. Sul fondamento di tali presupposti parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale, accertare e dichiarare
l'obbligo della alla liquidazione del sinistro come in atti descritto, ai Controparte_1
pagina 2 di 6 sensi e per gli effetti della polizza “Spese Mediche” N. 1/39286/80/150009333, stipulata dalla dr.ssa
, in data 30.11.2016 in vigore sino al 30.11.2019 e/o della polizza “spese mediche”, Parte_1
N. 170422651 avente effetto dal 30.11.2019 sino al 30.11.2024 stipulata dalla dr.ssa Parte_1
nel proprio interesse ed in quello del dr. per l'effetto condannare la Parte_2 [...]
(C.F e P.I. R.E.A. ), in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in (40128) Bologna alla Via Stalingrado n. 45 ( , al Email_1
pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, della somma di €. 65.842,20 che essi sono stati costretti
a sborsare per il pagamento delle spese richieste dall'equipe medica. In via subordinata, accertare e
dichiarare, la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extra-contrattuale della
[...]
per grave inadempimento alle regole di buona fede e correttezza che devono Controparte_1
presiedere alla esecuzione del contratto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
condannare la al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni, della somma di €. 65.842,20 che essi sono stati costretti a sborsare per il
pagamento delle spese richieste dall'equipe medica A causa dell'ingiustificato rifiuto alla liquidazione
opposto dalla Compagnia assicurativa dopo l'autorizzazione della prestazione. In ogni caso, con
vittoria di spese e compenso del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari ex D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge”.
Si è costituita l'assicurazione che ha eccepito l'inoperatività della polizza sia per violazione del disposto dell'art. 1892 comma 3 c.c., in conseguenza di dichiarazioni e reticenze con dolo o colpa grave, sia perché, trattandosi di polizza nuova, la garanzia decorreva dal “…centottantesimo giorno
successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di malattie non conosciute
dall'assicurato, ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto”.
Su tali presupposti la ha così concluso: “… per il rigetto della domanda attorea perché CP_1
infondata, con il favore delle spese e compensi del giudizio”.
Il Giudice ha disposto il mutamento del rito e ha ascoltato i testi.
pagina 3 di 6 All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita accoglimento.
Circa la decorrenza della nuova polizza, la non ha contestato che, alla scadenza di una polizza CP_3
non rinnovabile, propose alla di stipularne un'altra, con effetto immediato dalla data di Pt_1
scadenza della prima, per dare continuità di copertura: la seconda polizza rappresenta una proroga della precedente. Dagli atti di causa, allegati da parte attrice, emerge, infatti, che quella in seguito stipulata non è una “nuova” polizza ma una emessa in sostituzione del precedente prodotto avente n.
39286/80/15000933, stipulato dalla ricorrente in data 30.11.2016 con effetto dal 30.11.2016 al
30.11.2019 e funzione di “rinnovo” e/o comunque di sostanziale “prosecuzione” dei suoi effetti (v. doc.
all. 1 bis pag. 2 riquadro “estremi della polizza e dichiarazione del contraente”: “il presente contratto è
emesso in sostituzione del contratto n. 39286/80/150009333”).
Nel merito, la invoca l'applicabilità dell'art.1892 cc ma, in tema di contratto di assicurazione, la CP_3
reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'articolo citato, quando si verificano all'atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore” (Cass.
n.24563/2018; Cass. n.16284/2015). Nella specie, il requisito del dolo o colpa grave del contraente deve essere escluso, per gli esiti dell'istruttoria svolta. È, infatti, emerso che il si era Pt_2
sottoposto volontariamente a una visita urologica presso l'Ospedale “SS. Trinità” di Sora, senza che vi fosse stata una precedente prescrizione specialistica né una diagnosi pregressa. Il teste dr
[...]
ha riferito che il lo aveva interpellato per sottoporsi, a scopo preventivo, a una Tes_1 Pt_2
visita urologica in ambito ospedaliero e ha anche dichiarato che si trattò di una visita di routine
concordata da tempo. Il ha precisato che, per prudenza, eseguì sul un'ecografia Tes_1 Pt_2
prostatica di controllo ed egli stesso, riscontrando una alterazione, consigliò al paziente una biopsia prostatica: da tali dichiarazioni si desume che il non era consapevole dell'insorgere della Pt_2
pagina 4 di 6 malattia: sarebbe stato del tutto inutile predisporre la richiesta CTU, che avrebbe potuto sì provare l'esistenza della malattia ma non se il ne fosse stato a conoscenza. Può parlarsi di reticenza o Pt_2
dichiarazioni inesatte, ex art. 1892 c.c., quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato (Cass. n. 19520/2017). La compagnia, però, non ha provato nulla sul dolo o colpa dell'assicurato: manca la prova che la dichiarazione del è Pt_2
stata inesatta o reticente, secondo i canoni di buona fede contrattuale applicabili, anche per le oggettive caratteristiche del questionario prestampato e per la genericità e il cumulo delle informazioni richieste;
il questionario non prevedeva la possibilità di inserire da parte dell'assicurando la prenotazione di visite mediche future in assenza di sintomi e di patologie pregresse. La predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza (Cass. 4682/1999). Inoltre, dalla disamina degli atti di causa emerge che il in Pt_2
data 21 dicembre 2019 ha inviato alla compagnia la documentazione medica riguardante l'operazione cui doveva sottoporsi e la compagnia, in data 23 dicembre 2019 ha dichiarato che la prestazione richiesta dal era autorizzata, inviando in data 11 marzo 2020 persino un documento di presa in Pt_2
carico della prestazione, per poi negare con mail del 31 marzo 2020 l'indennizzo. La richiesta del
[...]
(e-mail 21.12.2019 alla di ottenere conferma della copertura assicurativa, come Pt_2 CP_1
dedotto dalla stessa convenuta che ha fornito riscontro confermando la presa in carico della prestazione, ha potuto incidere sulla scelta della struttura inducendo il a preferire una clinica o Pt_2
un professionista piuttosto che altri, magari meno onerosi o che permettevano il pagamento rateizzato.
Il comportamento della compagnia risulta in contrasto con i generali principi di correttezza e buona pagina 5 di 6 fede che devono presiedere sia alla formazione ed interpretazione del contratto sia alla sua esecuzione in ogni sua fase (Cass. n. 5348/2009), specificamente codificati nella materia in oggetto dall'art. 183
del codice delle assicurazioni che prescrive l'obbligo di 'comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati'.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/2014 sul fondamento del valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando
ACCERTA
e dichiara l'obbligo della alla liquidazione del sinistro in narrativa per Controparte_1
gli effetti della polizza “spese mediche” N. 1/39286/80/150009333, stipulata dalla dr.ssa Parte_1
, in data 30.11.2016 in vigore sino al 30.11.2019 e/o della polizza “spese mediche”, n.
[...]
170422651 avente effetto dal 30.11.2019 sino al 30.11.2024 stipulata da nel proprio Parte_1
interesse ed in quello di e, per l'effetto, Parte_2
ON
la al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
della somma di €. 65.842,20 .
Condanna la al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 14.482,50 di cui € 379,50 per esborsi
[...]
ed € 14.103,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Cassino, 11 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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