Art. 1945.
(Eccezioni opponibili dal fideiussore).
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.
(Eccezioni opponibili dal fideiussore).
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.