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23 ottobre 2005
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14 dicembre 2007
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11 dicembre 2021
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19 aprile 2026
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16 maggio 2026
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Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale ,commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito ((...)) nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d), il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; (42) e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale ,commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito ((...)) nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d), il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; (42) e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Commentari • 262
- 1. compravendita veicolohttps://www.brocardi.it/ · 136.39001
[…] sto acquistando una vespa da un privato rispondendo ad un annuncio pubblicato sul sito internet moto.it la consulenza che vi chiedo è: come posso cautelarmi...» Consulenza legale Q201514777 (Articolo 1492 Codice Civile - Effetti della garanzia) «Poiché i soggetti coinvolti nella vicenda possono essere entrambi qualificati come "professionisti" (ai sensi dell' art. 3 del codice consumo si tratta...» Consulenza legale Q201410227 (Articolo 1453 Codice Civile - Risolubilità del contratto per inadempimento) «L' art. 1490 del c.c. stabilisce per il venditore l' obbligo di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è...»
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Milano, sentenza 30/11/2023, n. 9685Provvedimento: […] In riferimento all'invocata applicazione del cd. foro del consumatore è, infatti, sufficiente rilevare che, a norma dell'art. 3 del codice del consumo, è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.Leggi di più...
- colpa grave art. 96 c.p.c.·
- art. 1341 c.c.·
- art. 33 codice del consumo·
- foro del consumatore·
- spese di lite·
- incompetenza territoriale·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- clausola di deroga competenza·
- conferma decreto ingiuntivo