Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/11/2020, n. 24798
CASS
Ordinanza 5 novembre 2020

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La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

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  • 1Ristrutturazioni Aziendali
    https://www.ilcaso.it/

    , 04 ottobre 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. I termini della questione; 2. La prova nel procedimento ordinario di cognizione; 3. La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale; 4. Dichiarazione proveniente dalla banca cedente; 5. Elenco pubblicato in internet; 6. L'estratto notarile; 7. I procedimenti inaudita altera parte; 8. Procedimento esecutivo 1. I termini della questione La notevole diffusione negli ultimi anni del fenomeno delle cessioni in blocco di crediti bancari ha reso di estrema attualità la tematica degli strumenti di prova della titolarità del credito da parte dei soggetti cessionari. Partendo dal dato normativo, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che …

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  • 2Il Tribunale di Brescia sulla prova documentale della cessione di crediti in blocco (e sulla dichiarazione del cedente).
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 23 dicembre 2024

    Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione “in blocco”, ex art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta[1]. A tale proposito, il giudice bresciano osserva come la convenuta opposta non abbia prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell'oggetto (ovvero in un allegato) dell'atto notarile di cessione in blocco (da …

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  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …

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  • 4Cessione di crediti in blocco: per il Tribunale di Brescia nell’avviso in G.U. i rapporti ceduti devono essere indicati “senza incertezze” e allegando la lista…
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 10 dicembre 2024

    L'eccezione di mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria è fondata. Invero secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta[1]. A tal proposito, nel caso di specie, la convenuta opposta non ha prodotto alcuna prova che …

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  • 5La Cartolarizzazione dei crediti e la prova della cessione dei crediti in blocco
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Roberta Chicone e Federica Nazzaro Premessa Scopo del presente contributo è quello di prendere in esame alcune delle questioni e problematiche di carattere tecnico-giuridico sorte negli ultimi anni e sottese alle operazioni di cessione dei crediti bancari. Il mercato delle cartolarizzazioni si conferma difatti molto attivo poiché conveniente per le banche che, al fine di liberarsi dei crediti sofferenti o deteriorati (c.d. Non Performing Loans, NPL) (es. mutui ipotecari o altri crediti con garanzie reali, ovvero quei crediti che con molta probabilità non verranno più incassati oppure verrebbero recuperati solo a seguito di procedure giudiziali dispendiose sia per la durata che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/11/2020, n. 24798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24798
Data del deposito : 5 novembre 2020

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