Ordinanza 5 novembre 2020
Massime • 1
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
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- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
, 04 ottobre 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. I termini della questione; 2. La prova nel procedimento ordinario di cognizione; 3. La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale; 4. Dichiarazione proveniente dalla banca cedente; 5. Elenco pubblicato in internet; 6. L'estratto notarile; 7. I procedimenti inaudita altera parte; 8. Procedimento esecutivo 1. I termini della questione La notevole diffusione negli ultimi anni del fenomeno delle cessioni in blocco di crediti bancari ha reso di estrema attualità la tematica degli strumenti di prova della titolarità del credito da parte dei soggetti cessionari. Partendo dal dato normativo, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che …
Leggi di più… - 2. Il Tribunale di Brescia sulla prova documentale della cessione di crediti in blocco (e sulla dichiarazione del cedente).Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 23 dicembre 2024
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione “in blocco”, ex art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta[1]. A tale proposito, il giudice bresciano osserva come la convenuta opposta non abbia prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell'oggetto (ovvero in un allegato) dell'atto notarile di cessione in blocco (da …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …
Leggi di più… - 4. Cessione di crediti in blocco: per il Tribunale di Brescia nell’avviso in G.U. i rapporti ceduti devono essere indicati “senza incertezze” e allegando la lista…Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 10 dicembre 2024
L'eccezione di mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria è fondata. Invero secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta[1]. A tal proposito, nel caso di specie, la convenuta opposta non ha prodotto alcuna prova che …
Leggi di più… - 5. La Cartolarizzazione dei crediti e la prova della cessione dei crediti in bloccohttps://www.iusinitinere.it/
A cura di Roberta Chicone e Federica Nazzaro Premessa Scopo del presente contributo è quello di prendere in esame alcune delle questioni e problematiche di carattere tecnico-giuridico sorte negli ultimi anni e sottese alle operazioni di cessione dei crediti bancari. Il mercato delle cartolarizzazioni si conferma difatti molto attivo poiché conveniente per le banche che, al fine di liberarsi dei crediti sofferenti o deteriorati (c.d. Non Performing Loans, NPL) (es. mutui ipotecari o altri crediti con garanzie reali, ovvero quei crediti che con molta probabilità non verranno più incassati oppure verrebbero recuperati solo a seguito di procedure giudiziali dispendiose sia per la durata che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/11/2020, n. 24798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24798 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ZZ RD, ZZ VA BATTISTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VI I 10RIA COLONNA 39, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MUSELLA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO OLIVIERI, MARCO PASSALACQUA;
- controficorrenti - C c Civile Ord. Sez. 6 Num. 24798 Anno 2020 Presidente: SCALDAFERRI ANDREA Relatore: RU FR Data pubblicazione: 05/11/2020 avverso la sentenza n. 1282/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FR RU. Rilevato che: la corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il tribunale della stessa città aveva accolto l'opposizione di DO e GI TA ZI al decreto ingiuntivo loro notificato da Unicredit Credit Management Bank (poi divenuta Dobank s.p.a.), quale mandataria di Aspra Finance s.p.a. asserita cessionaria dei crediti in blocco di Bipop-Carire s. p.a ; ha rilevato che la società, pur a seguito di esplicita contestazione degli ingiunti, non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.u.b.); per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Romeo SPV s.r.I., successore a titolo particolare di Dobank, affidandosi a un unico mezzo;
gli intimati hanno replicato con controricorso;
la ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: I. - con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della titolarità del credito e della legittimazione della cessionaria, con riferimento agli artt. 111, 113 e 115 cod. Ric. 2018 n. 30960 sez. M1 - ud. 22-09-2020 -2- proc. civ.; assume che gli opponenti avevano sostenuto in giudizio che non vi fosse evidenza della titolarità del credito in capo ad Aspra Finance e della qualità di mandataria di Unicredit Credit Management Bank, quando invece l'estratto dell'atto pubblico di cessione, ai sensi dell'art. 58 del T.u.b., era stato pubblicato in gazzetta ufficiale, così come era stato indicato in causa l'atto notarile col quale Aspra Finance - cessionaria in blocco dei crediti di Bipop-Carire - aveva conferito a Unicredit Credit Management Bank il mandato per la riscossione;
conseguentemente la corte territoriale aveva errato nel pretendere la prova documentale attestante la titolarità del credito, giacché dinanzi a una avversa generica contestazione era perfettamente sufficiente (e probante) l'esser la cessione derivata da un atto di natura pubblica oggetto di pubblicazione in gazzetta ufficiale secondo la speciale disciplina dell'art. 58 del T.u.b.; cosa ritenuta dalla giurisprudenza giustappunto sufficiente a dimostrare la legittimazione della cessionaria, senza necessità di produrre in giudizio i documenti relativi;
II. - il ricorso è inammissibile;
come bene emerge dalla sentenza, e come d'altronde è confermato dalla narrativa del ricorso, gli opponenti avevano contestato "la titolarità in capo ad Aspra Finance s.p.a. del credito azionato", e in particolare "l'inclusione del credito (..) nell'operazione di cessione in blocco"; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una tale eccezione era specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco - incontroverso - non era sufficiente ad attestare Ric. 2018 n. 30960 sez. M1 - ud. 22-09-2020 -3- che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione;
III. - in tal senso l'onere della prova incombeva alla (asserita) creditrice-cessionaria, e aveva un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell'effettività della cessione in blocco;
nel contempo di nessuna rilevanza era (ed è) la questione del mandato conferito a Unicredit Credit Management Bank, poiché la questione non atteneva alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del credito in capo alla mandante, asserita cessionaria;
IV. - questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior -/'I-iale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito;
V. - le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
Ric. 2018 n. 30960 sez. M1 - ud. 22-09-2020 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.600,00 EUR. Di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22