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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/07/2024, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex. artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 309 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t, parte rappresentata e difesa in virtù di Pt_1 procura generale alle liti dall'Avv. Emilia Conrotto, elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so
Garibaldi, n. 38;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Vincenzo Senatore, Controparte_1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), in via Garibaldi, n.
28;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: annullamento pensione invalidità civile per mancata comunicazione del mod. RED;
appello avverso la sentenza n. 386/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17.1.2020 conveniva in giudizio l' innanzi Controparte_1 Pt_1 al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, deducendo: di essere titolare, a partire dal
1° aprile 1997, di pensione di categoria INVCIV n. 03903405; di aver ricevuto, in data 23.03.2018, lettera raccomandata con la quale l' le comunicava che per il periodo dal 01.01.2015 al Pt_1
31.12.2015 le erano stati pagati € 4.743,70 in più sulla predetta pensione, non essendo pervenuta la sua dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014, e che, pertanto, si sarebbe provveduto alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13, co. 6, lett. c) della L. 122/2010; che con la medesima lettera l' le aveva comunicato altresì che il CP_2 recupero delle somme sarebbe stato effettuato con una trattenuta pari al 20% sulla pensione a decorrere dalla prima data utile;
che in violazione di quanto previsto dallo stesso dell'art. 13, co. 6, lett. c) della L. 122/2010, l'Ente aveva proceduto alla revoca definitiva della prestazione senza preventivamente sospenderla, così impedendo ad ella ricorrente di comunicare il proprio reddito nel termine di 60 giorni fissato dalla legge al fine di ripristinare l'erogazione della prestazione;
che avverso detto provvedimento di revoca, in data 26.3.2018 l'istante aveva presentato all' Pt_1 domanda di ricostituzione della pensione, allegando le indicazioni reddituali relative all'anno
2014; che tale domanda era stata rigettata, al pari del successivo ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale, tanto sulla base della motivazione per cui la dichiarazione reddituale per l'anno anno 2014, da inviarsi con modello RED 2015, non era pervenuta nei termini.
Tanto dedotto, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., di dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca della pensione e, conseguentemente, di accertare il diritto di essa ricorrente a beneficiare della predetta prestazione per l'anno 2015, nonché di condannare l' alla restituzione dei ratei pensionistici trattenuti e trattenendi fino alla concorrenza CP_2 dell'importo di € 4.743,70, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' ribadendo la Pt_1 legittimità e la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso per non aver la ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine ai fatti costitutivi posti dalla stessa a giustificazione della domanda di accertamento negativo dell'obbligo di restituire somme indebitamente percepite, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 386/2021, pubblicata in data 26.03.2021 e qui impugnata, il Tribunale di Nocera
Inferiore accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente.
A sostegno della propria decisione, in particolare, il Giudice di prime cure, rilevava che la ricorrente aveva dato prova, mediante produzione di certificazione dell'Agenzia delle Entrate, di non aver percepito, per le annualità oggetto di giudizio, altri redditi al di fuori dei ratei di pensione, sicché, ritenuto che un vizio formale, quale la mancata comunicazione del reddito, non potesse far decadere tout court la ricorrente dalla prestazione, a fortiori laddove la stessa avesse dimostrato in giudizio la sussistenza del diritto sostanziale e la permanenza per facta concludentia dei requisiti di reddito, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava il diritto dell'istante a continuare a percepire la prestazione pensionistica anche per l'anno 2015 ed annullava la ripetizione di indebito disposta dall' ai fini del recupero della somma di € 4.783,70, Pt_1 compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza l' proponeva appello con ricorso depositato in data 12.05.2021, Pt_1 sostenendone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto “sanabile”, mediante l'acquisizione disposta d'ufficio della documentazione depositata in corso di causa dalla ricorrente e mai comunicata all'Istituto, la violazione dell'obbligo di comunicazione dei redditi gravante sulla stessa.
L' , in particolare, evidenziava che nelle prestazioni collegate al reddito, come quello oggetto CP_2 del presente giudizio, il requisito reddituale integrava un elemento costitutivo del diritto, sicché
l'omessa comunicazione da parte dell'istante dei propri redditi non costituiva un mero “vizio formale”, ma la violazione di un preciso obbligo del titolare, il cui comportamento era dalla legge equiparato al dolo (Cass. n. 1919/2018) e sanzionato con la revoca definitiva della prestazione, tanto alla luce di quanto disposto dall'art. 35 L. n. 14/2009, a seguito delle modifiche di cui al d.l. n.
78/2010. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
si costituiva nel presente grado di giudizio, resistendo sulla base di articolare Controparte_1 argomentazioni all'avverso gravame e chiedendo alla Corte di disattenderlo in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 27.5.2024, celebrata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, lette le note difensive di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e non può, pertanto, essere accolto, per le ragioni che di seguito vanno ad esporsi.
Come di recente chiarito dalla S.C. di Cassazione (n. 13223/2020) “Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431).Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del
21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il
"dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire Pt_1 le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. Il D.L. n.
269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le Pt_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende
l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.”
Orbene, venendo ad applicare le coordinate ermeneutiche appena riepilogate al caso di specie, deve evidenziarsi che a fronte dell'omessa comunicazione nei termini di legge dei redditi percepiti nell'anno 2014 (circostanza incontestata) da parte della sig.ra , l' appellante non CP_1 CP_2 solo non ha provveduto ad effettuare le relative verifiche reddituali, facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, ma non ha neppure operato la sospensione della prestazione ai sensi dell'art. 13, co. 6, lett. c) (circostanza, quest'ultima, parimenti incontestata tra le parti), avendo l provveduto ad un mero atto di “sollecito” CP_2 finalizzato ad ottenere la documentazione reddituale, atto in relazione al quale peraltro, per quanto emerge dalla produzione allegata alla comparsa di costituzione di primo grado dell' , CP_2 non vi è prova della relativa comunicazione all'originaria ricorrente (cfr. doc. 2 produzione di primo grado dell' . Pt_1
A tal riguardo, la giurisprudenza sopra richiamata ha specificato: “Va evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, Pt_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le Pt_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica.(…) Pt_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. Pt_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in
L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo Pt_1 di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. Inoltre, Pt_1 come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la Pt_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce che "Il costituisce l'anagrafe Parte_2 generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e
l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass.
n. 1446/2008 est. Picone).”
Ciò chiarito, deve altresì osservarsi che nel caso di specie non sussiste alcuna specifica allegazione in relazione alla eventuale sussistenza di un comprovato elemento psicologico doloso.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la richiamata pronuncia n. 13223/2020 ha chiarito non solo che: “Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n.
28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme", così precisando che il dolo omissivo si configura nell'ipotesi di mancata comunicazione di circostanze sfavorevoli e non di circostanze neutre o addirittura favorevoli all'istante, come nella specie, ma ha anche specificato che: “il dolo comprovato non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere.” Pt_1
Nel caso che qui ci occupa, in particolare, il complessivo comportamento tenuto dall'odierna appellata non appare affatto doloso ma risulta improntato nella sostanza a principi di correttezza e collaborazione con l' , tenuto conto in particolare che alla domanda di Controparte_3 ricostituzione della pensione avanzata in sede amministrativa in seguito alla comunicazione della revoca della prestazione previdenziale l'istante ha allegato le indicazioni reddituali relative anche all'anno 2014, sicché l'Istituto appellante è stato altresì posto nella condizione di avvedersi della situazione reddituale dell'assistita.
Per tutto quanto esposto, dunque, deve concludersi per la non ripetibilità della somma di €
4.730,70 nel senso invocato dall' , tanto tenuto in ogni caso conto del fatto che, la CP_2 , adempiendo all'invito istruttorio rivoltole dal giudice di primo grado, ha provato la CP_1 sussistenza dei requisiti per il godimento della prestazione in questione;
in ossequio, dunque, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale: “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. n. 2739/2016), non può che dichiararsi il diritto della stessa ad ottenere la corresponsione dei ratei pensionistici anche per l'anno 2015.
Deve pertanto confermarsi, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia così come dell'attività processuale concretamente svolta nell'ambito del presente grado.
Trattandosi di rigetto del gravame, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 12.5.2021 e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t. Pt_1
(parte appellante) e (parte appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Nocera inferiore n. 386/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario di parte appellata;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 27.5.2024
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex. artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 309 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t, parte rappresentata e difesa in virtù di Pt_1 procura generale alle liti dall'Avv. Emilia Conrotto, elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so
Garibaldi, n. 38;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Vincenzo Senatore, Controparte_1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), in via Garibaldi, n.
28;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: annullamento pensione invalidità civile per mancata comunicazione del mod. RED;
appello avverso la sentenza n. 386/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17.1.2020 conveniva in giudizio l' innanzi Controparte_1 Pt_1 al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, deducendo: di essere titolare, a partire dal
1° aprile 1997, di pensione di categoria INVCIV n. 03903405; di aver ricevuto, in data 23.03.2018, lettera raccomandata con la quale l' le comunicava che per il periodo dal 01.01.2015 al Pt_1
31.12.2015 le erano stati pagati € 4.743,70 in più sulla predetta pensione, non essendo pervenuta la sua dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014, e che, pertanto, si sarebbe provveduto alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13, co. 6, lett. c) della L. 122/2010; che con la medesima lettera l' le aveva comunicato altresì che il CP_2 recupero delle somme sarebbe stato effettuato con una trattenuta pari al 20% sulla pensione a decorrere dalla prima data utile;
che in violazione di quanto previsto dallo stesso dell'art. 13, co. 6, lett. c) della L. 122/2010, l'Ente aveva proceduto alla revoca definitiva della prestazione senza preventivamente sospenderla, così impedendo ad ella ricorrente di comunicare il proprio reddito nel termine di 60 giorni fissato dalla legge al fine di ripristinare l'erogazione della prestazione;
che avverso detto provvedimento di revoca, in data 26.3.2018 l'istante aveva presentato all' Pt_1 domanda di ricostituzione della pensione, allegando le indicazioni reddituali relative all'anno
2014; che tale domanda era stata rigettata, al pari del successivo ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale, tanto sulla base della motivazione per cui la dichiarazione reddituale per l'anno anno 2014, da inviarsi con modello RED 2015, non era pervenuta nei termini.
Tanto dedotto, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., di dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca della pensione e, conseguentemente, di accertare il diritto di essa ricorrente a beneficiare della predetta prestazione per l'anno 2015, nonché di condannare l' alla restituzione dei ratei pensionistici trattenuti e trattenendi fino alla concorrenza CP_2 dell'importo di € 4.743,70, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' ribadendo la Pt_1 legittimità e la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso per non aver la ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine ai fatti costitutivi posti dalla stessa a giustificazione della domanda di accertamento negativo dell'obbligo di restituire somme indebitamente percepite, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 386/2021, pubblicata in data 26.03.2021 e qui impugnata, il Tribunale di Nocera
Inferiore accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente.
A sostegno della propria decisione, in particolare, il Giudice di prime cure, rilevava che la ricorrente aveva dato prova, mediante produzione di certificazione dell'Agenzia delle Entrate, di non aver percepito, per le annualità oggetto di giudizio, altri redditi al di fuori dei ratei di pensione, sicché, ritenuto che un vizio formale, quale la mancata comunicazione del reddito, non potesse far decadere tout court la ricorrente dalla prestazione, a fortiori laddove la stessa avesse dimostrato in giudizio la sussistenza del diritto sostanziale e la permanenza per facta concludentia dei requisiti di reddito, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava il diritto dell'istante a continuare a percepire la prestazione pensionistica anche per l'anno 2015 ed annullava la ripetizione di indebito disposta dall' ai fini del recupero della somma di € 4.783,70, Pt_1 compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza l' proponeva appello con ricorso depositato in data 12.05.2021, Pt_1 sostenendone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto “sanabile”, mediante l'acquisizione disposta d'ufficio della documentazione depositata in corso di causa dalla ricorrente e mai comunicata all'Istituto, la violazione dell'obbligo di comunicazione dei redditi gravante sulla stessa.
L' , in particolare, evidenziava che nelle prestazioni collegate al reddito, come quello oggetto CP_2 del presente giudizio, il requisito reddituale integrava un elemento costitutivo del diritto, sicché
l'omessa comunicazione da parte dell'istante dei propri redditi non costituiva un mero “vizio formale”, ma la violazione di un preciso obbligo del titolare, il cui comportamento era dalla legge equiparato al dolo (Cass. n. 1919/2018) e sanzionato con la revoca definitiva della prestazione, tanto alla luce di quanto disposto dall'art. 35 L. n. 14/2009, a seguito delle modifiche di cui al d.l. n.
78/2010. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
si costituiva nel presente grado di giudizio, resistendo sulla base di articolare Controparte_1 argomentazioni all'avverso gravame e chiedendo alla Corte di disattenderlo in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 27.5.2024, celebrata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, lette le note difensive di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e non può, pertanto, essere accolto, per le ragioni che di seguito vanno ad esporsi.
Come di recente chiarito dalla S.C. di Cassazione (n. 13223/2020) “Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431).Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del
21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il
"dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire Pt_1 le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. Il D.L. n.
269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le Pt_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende
l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.”
Orbene, venendo ad applicare le coordinate ermeneutiche appena riepilogate al caso di specie, deve evidenziarsi che a fronte dell'omessa comunicazione nei termini di legge dei redditi percepiti nell'anno 2014 (circostanza incontestata) da parte della sig.ra , l' appellante non CP_1 CP_2 solo non ha provveduto ad effettuare le relative verifiche reddituali, facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, ma non ha neppure operato la sospensione della prestazione ai sensi dell'art. 13, co. 6, lett. c) (circostanza, quest'ultima, parimenti incontestata tra le parti), avendo l provveduto ad un mero atto di “sollecito” CP_2 finalizzato ad ottenere la documentazione reddituale, atto in relazione al quale peraltro, per quanto emerge dalla produzione allegata alla comparsa di costituzione di primo grado dell' , CP_2 non vi è prova della relativa comunicazione all'originaria ricorrente (cfr. doc. 2 produzione di primo grado dell' . Pt_1
A tal riguardo, la giurisprudenza sopra richiamata ha specificato: “Va evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, Pt_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le Pt_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica.(…) Pt_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. Pt_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in
L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo Pt_1 di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. Inoltre, Pt_1 come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la Pt_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce che "Il costituisce l'anagrafe Parte_2 generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e
l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass.
n. 1446/2008 est. Picone).”
Ciò chiarito, deve altresì osservarsi che nel caso di specie non sussiste alcuna specifica allegazione in relazione alla eventuale sussistenza di un comprovato elemento psicologico doloso.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la richiamata pronuncia n. 13223/2020 ha chiarito non solo che: “Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n.
28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme", così precisando che il dolo omissivo si configura nell'ipotesi di mancata comunicazione di circostanze sfavorevoli e non di circostanze neutre o addirittura favorevoli all'istante, come nella specie, ma ha anche specificato che: “il dolo comprovato non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere.” Pt_1
Nel caso che qui ci occupa, in particolare, il complessivo comportamento tenuto dall'odierna appellata non appare affatto doloso ma risulta improntato nella sostanza a principi di correttezza e collaborazione con l' , tenuto conto in particolare che alla domanda di Controparte_3 ricostituzione della pensione avanzata in sede amministrativa in seguito alla comunicazione della revoca della prestazione previdenziale l'istante ha allegato le indicazioni reddituali relative anche all'anno 2014, sicché l'Istituto appellante è stato altresì posto nella condizione di avvedersi della situazione reddituale dell'assistita.
Per tutto quanto esposto, dunque, deve concludersi per la non ripetibilità della somma di €
4.730,70 nel senso invocato dall' , tanto tenuto in ogni caso conto del fatto che, la CP_2 , adempiendo all'invito istruttorio rivoltole dal giudice di primo grado, ha provato la CP_1 sussistenza dei requisiti per il godimento della prestazione in questione;
in ossequio, dunque, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale: “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. n. 2739/2016), non può che dichiararsi il diritto della stessa ad ottenere la corresponsione dei ratei pensionistici anche per l'anno 2015.
Deve pertanto confermarsi, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia così come dell'attività processuale concretamente svolta nell'ambito del presente grado.
Trattandosi di rigetto del gravame, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 12.5.2021 e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t. Pt_1
(parte appellante) e (parte appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Nocera inferiore n. 386/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario di parte appellata;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 27.5.2024
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)