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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/12/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 300/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.49 c.p.c.
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Aniello Natale (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Vallo della Lucania (SA) alla via Ottavio Valiante n. 11
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Elena Angela Sestini (C.F. ) presso il cui C.F._4
studio elettivamente domicilia in Bergamo alla via Don C. Botta n. 9
RESISTENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per le parti, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ter depositate in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025; il P.M. in data 27/10/2025 ha reso il seguente parere: “si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 15/03/204, esponeva: Parte_1
di avere contratto matrimonio concordatario con il 4/9/2010 in Controparte_1
PA (SA), trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie
A dell'anno 2010; che dall'unione coniugale nasceva la figlia il 7/08/2011, in Per_1
Bergamo; che il rapporto coniugale, inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento, con il passare del tempo si era logorato fino a dissolversi del tutto venendo così meno l'affectio maritalis; che l'insanabile diversità caratteriale e il disinteresse del marito alla vita di coppia e alla vita familiare avevano reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale;
che i continui litigi erano stati caratterizzati da vere e proprie angherie poste in essere nei confronti della ricorrente dal marito e dai genitori di quest'ultimo tanto, che al fine di tentare una riconciliazione lontano dalle suddette interferenze, i coniugi decidevano, di comune accordo, di trasferire il loro domicilio presso la casa dei genitori della moglie, in PA alla frazione
Capitello, ove anche la bambina trovava un ambiente più sereno e accogliente;
che, dopo un periodo iniziale vissuto insieme a PA, il marito decideva di ritornare in pianta stabile a
Bergamo; che la piccola al compimento del terzo anno di età iniziava a frequentare, Per_1
d'accordo i genitori, la scuola dell'infanzia in PA;
che la scelta di cambiare vita, con il trasferimento in Campania, non dava i risultati sperati poiché, nonostante gli sforzi della Pt_1 di recuperare il rapporto, questi si scontravano con l'atteggiamento sempre più disamorato del marito che non perdeva occasione per offenderla e per umiliarla anche alla presenza della figlioletta e della famiglia di lei;
che, stante le visite sempre più diradate del marito, con ricorso depositato il 6/08/2019, la ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Lagonegro per chiedere la separazione giudiziale, rappresentando di non essere portatrice di reddito e di vivere, lei e la bambina, grazie all'aiuto dei propri familiari, non avendo il mai contribuito al suo CP_1
mantenimento e a quello della figlia;
che il Tribunale, rilevata la contumacia del resistente, dettava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole;
2) Affida la prole in via esclusiva alla madre;
salva restando per quanto è possibile il diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e
pagina 2 di 14 continuativo con l'altro genitore e di ricevere da questi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo di entrambi i genitori;
3) il genitore non convivente potrà vedere la prole minore quando ne farà richiesta in occasione del suo ritorno nel Comune di PA per almeno il tempo che va dalle 18 alle 20
,previo congruo avviso alla madre;
4) I genitori si scambieranno il recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge e della prole per la difficoltà di essere reperiti;
5) la prole minore con il padre e con la madre trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 24-25 oppure 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché il sabato Santo oppure
Pasqua e lunedì in Albis;
6) per contribuire a mantenimento del coniuge e della prole a carico del padre pone l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma mensile , rivalutabile secondo gli indici ISTAT di complessivi € 400,00 di cui € 300,00 per il figlio ed € 100,00 per la moglie. Salva diversa determinazione del G. I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi.”; che, in data 6/02/2020, si costituiva in giudizio Controparte_1
sostenendo di aver avuto conoscenza del procedimento di separazione solo successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale, asserendo di non aver ricevuto la notificazione presso la propria residenza, eccependo dunque la nullità della stessa e, comunque, l'incompetenza per territorio del Giudice adito essendo competente il Tribunale di Bergamo, luogo dell'ultima residenza dei coniugi;
che il convenuto formulava anche domanda di addebito della separazione sostenendo che la moglie aveva abbandonato la casa coniugale portando con sé la loro figlioletta e di avergli negato la possibilità di esercitare la propria genitorialità; che, con sentenza n.
332/2023 pubblicata in data 29/06/2023, il Tribunale di Lagonegro dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bergamo;
che nessuna delle parti in causa aveva riassunto il giudizio nei termini di legge;
che la competenza territoriale, a seguito dell'introduzione della riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia), era disciplinata dall'art. 473-bis.47 c.p.c. a norma del quale per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Tanto premesso, attese le continue vessazioni e violenze, verbali e fisiche, del nei confronti della moglie, sufficienti a ritenere fondata la domanda di CP_1
separazione per sopravvenuta intollerabilità della convivenza e pronuncia del relativo addebito, ed il totale disinteresse nei confronti della figlia minore, concludeva chiedendo all'adito pagina 3 di 14 Tribunale: “
1. IN VIA PRELIMINARE, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., adottare i provvedimenti INDIFFERIBILI, fissando apposita udienza per la loro conferma;
2. NEL
MERITO 1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi CON
ADDEBITO alla parte resistente, giuste le ragioni esposte in narrativa;
2. autorizzare i coniugi
a vivere separatamente;
3. disporre l'affidamento della minore Persona_2
esclusivamente alla madre, con residenza in PA (SA) alla frazione Capitello alla via II
Traversa della Stazione, snc, non sussistendo le condizioni di legge per un affido condiviso per quanto innanzi ampiamente argomentato, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della minore previsti dall'art. 155 c.c.; 4. porre a carico del marito, Controparte_1
l'obbligo di versare alla RA , mensilmente entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, un assegno di € 800,00, di cui € 500,00 per il mantenimento della figlia ed euro Per_1
300,00 in favore della moglie, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie, con le modalità e l'individuazione di cui alle Linee Guida del C.N.F. del 2017, che si allegano;
5. disporre la restituzione alla sig.ra del Parte_1
mobilio presente in quella che era la casa coniugale, mobilio regalatole dai propri genitori, nonché il corredo matrimoniale, il vestiario e tutti i suoi effetti personali;
6. ordinare al convenuto di consegnare alla ricorrente i regali ricevuti dalla loro figlia minore con la nascita, il battesimo e i buoni fruttiferi a ella minore intestati, che provvederà a custodirli;
7. porre a carico del marito il pagamento delle rate mensili di mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in Bergamo alla via Caduti di Nassirya, n. 18; 8. salvo diverso accordo tra le parti, auspicabile, disporre che il padre eserciti il diritto di visita alla figlia minore ogni 15 giorni, tenendola con sé dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Durante il periodo estivo, la figlia potrà trascorrere con il padre due settimane consecutive nel mese di luglio o di agosto, periodo da concordare tra i genitori non oltre il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo non dettato da vincoli lavorativi, il padre terrà la figlia con sé nel mese di agosto alternando un anno le prime due settimane e l'anno successivo le due ultime. Nelle vacanze natalizie, la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo 23-30 dicembre
e con l'altro genitore il periodo 31 dicembre – 6 gennaio. Nelle vacanze di Pasqua, invece, la figlia trascorrerà i giorni dal Venerdì Santo alla domenica pomeriggio di Pasqua con un genitore e dal pomeriggio di Pasqua alla mattina del martedì successivo con l'altro genitore, ad anni alterni;
per le feste Pasquali 2024 la figlia trascorrerà il primo periodo con la madre;
9. i coniugi dovranno, nell'esclusivo interesse della figlia, farsi carico di tutte le sue esigenze e
pagina 4 di 14 bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale della stessa. In estrema sintesi i coniugi dovranno reciprocamente farsi carico in generale a uniformare i rapporti tra di loro e con la figlia secondo il buon senso e in estrema sintesi di: - agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra la figlia e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità;
- non denigrare, sminuire o rappresentare “ in negativo” agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità, significato;
- non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni relative alle vicende della separazione, affinché essa mantenga la doverosa serenità e la certezza che nell'affetto verso di lei nulla è cambiato, ovvero, che il padre e la madre, benché separati, la amano e si interessano di lei;
- adottare strategie educative concordemente pianificate affinché la minore non sia disorientata da stili educativi diversi o contradditori tendendo, ove possibile, a educare;
- di favorire e mantenere saldi i rapporti con le famiglie di origine di entrambi i genitori;
10.autorizzare la ricorrente a chiedere per sé stesse e per la figlia minore il rilascio o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio; VOGLIA ALTRESI' IL TRIBUNALE 11.pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, legge 1.12.1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza a cura della Cancelleria al P.M. per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del d.P.R.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA (SA); 12. condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi ex D.M.
55/'14 come adeguati dal D.M. 127/2022, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
All'udienza di comparizione delle parti del 25/06/2024, il Tribunale dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo autorizzando parte ricorrente alla rinotifica dello stesso, rinviava per la verifica della regolare instaurazione del contradditorio all'udienza del 22/10/2024.
Alla suddetta udienza, si procedeva all'ascolto della ricorrente che confermava l'impossibilità di una riconciliazione.
Con ordinanza del 30/10/2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il
Tribunale dichiarava la contumacia di rigettava la richiesta Controparte_1
istruttorie formulate da parte ricorrente e adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
pagina 5 di 14 autorizzava coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento esclusivo della minore
[...]
alla madre con collocamento presso il domicilio della stessa, disciplinava il Persona_2
diritto di visita della minore da parte del genitore non collocatario, poneva a carico di
[...] un assegno pari ad € 300,00 da versarsi in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della minore oltre il 50% delle spese Persona_2 straordinarie, poneva a carico di un assegno pari ad € 100,00, in Controparte_1
favore di a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, rigettava le Parte_1
richieste istruttorie formulate da parte ricorrente.
La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 21/01/2025 per l'audizione della minore
[...]
Persona_2
Con ordinanza del 30/01/2025, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza cartolare del 06/05/2025.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05/05/2025, si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni. Eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
nullità della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza effettuata da controparte. Nel merito, contestava la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente negando di avere mai perpetrato “continue vessazioni e violenze, verbali e fisiche” ai danni della moglie. Deduceva di non avere più contatti con la figlia dal mese di ottobre Per_1
2021 per esclusiva volontà della che aveva allontanato fisicamente la figlia dal padre Pt_1 coinvolgendola nella propria battaglia contro l'esponente, tanto da indurla a rinunciare a mantenere un rapporto con il padre. Deduceva, ancora, l'assenza dei presupposti per il contributo al mantenimento in favore della ricorrente chiedendo la rimodulazione del contributo economico previsto per il mantenimento della figlia minore in quanto non grado di sostenere l'impegno economico ex adverso richiesto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE Dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione d'udienza ex art.
143 c.p.c. per tutti i motivi già esposti in narrativa e per l'effetto, consentire la remissione in termini del Sig. e revocare la dichiarazione di contumacia. IN VIA CP_1 Controparte_1
PRINCIPALE 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 Parte_1
), nata a [...] il [...], coniugati in data 04.09.2010 nel C.F._1
Comune di PA (SA) con atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune di
PA al N. 3, Parte II, Sezione A, anno 2010. 2) Respingere la domanda di addebito della
pagina 6 di 14 separazione in capo al Sig. formulata dalla ricorrente. 3) Disporre l'affidamento della CP_1
figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione materna. 4) Disporre che il padre possa tenere con sé la figlia a settimane alterne dal sabato mattina sino alla domenica sera. 5) Disporre che entrambi i genitori possano tenere con sé le figlie per due o tre settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, nonché per metà delle vacanze natalizie
e pasquali, con alternanza delle festività. 6) Disporre che in occasione di “ponti” e festività venga privilegiata la frequentazione padre/figlia. 7) Respinta ogni diversa domanda di contribuzione ex adverso formulata, disporre che il sig. provveda al Controparte_1
mantenimento della figlia versando alla Signora entro il giorno 20 di ogni mese Per_1 Pt_1
l'importo di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. IN VIA ISTRUTTORIA. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre, di capitolare prove per interpello e testi sulle circostanze già dedotte e/o su eventuali circostanze ex adverso dedotte ex novo. IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e di ogni compenso professionale relativo alla causa - in relazione ai quali si chiede l'aumento del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art.4 del DM n. 55/14 come modificato dall'art. 1, comma 1-b) del DM n.
37/18 in quanto il presente atto, depositato con modalità telematiche, “è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione” (nella specie, collegamenti ipertestuali) - maggiorato del 15% a titolo di rimborso spese forfettario e degli oneri di legge.”
Con ordinanza del 05/06/2025, il Tribunale, ritenuto di dover ricostituire il contraddittorio tra le parti alla luce della costituzione di parte resistente avvenuta solo in data 05/05/2025, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 16/09/2025.
Entrambe le parti depositavano note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione della suddetta udienza, concludendo come nei rispettivi atti.
Con ordinanza del 14/10/2025 il Tribunale, ritenuta inammissibile la richiesta di rimessione in termini formulata da parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni, il quale in data
27/10/2025 rendeva il seguente parere: “si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore.”
Sulla costituzione in giudizio di Controparte_1
pagina 7 di 14 Preliminarmente, occorre revocare la dichiarazione di contumacia del resistente,
[...]
per essersi lo stesso costituito tardivamente con comparsa di costituzione Controparte_1
depositata in data 05/05/2025.
Sulla istanza di rimessione in termini formulata da Controparte_1
Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo CP_1 del giudizio e del relativo decreto di fissazione udienza per violazione dell'art. 143 c.p.c. per non avere l'ufficiale giudiziario compiuto alcuna indagine per accertare l'effettiva residenza o domicilio del destinatario, così come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; conseguentemente ha chiesto di essere rimesso in termini per svolgere le proprie difese.
Orbene, l'assunto secondo cui la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sarebbe nulla è privo di pregio. Si evidenzia, infatti, che l'atto introduttivo è stato destinato alla notifica a mani presso l'indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico del convenuto. In particolare, in occasione della notifica, l'Ufficiale Giudiziario attestava – con dichiarazione munita di valore di efficacia fidefacente perché proveniente da un Pubblico Ufficiale – di non aver reperito il nominativo del presso l'indirizzo indicato. L'Ufficiale Giudiziario attestava, altresì, di CP_1
aver effettuato indagini in loco, dalle quali tuttavia il destinatario risultava sconosciuto. Ne consegue che, essendo la notifica stata eseguita nel pieno rispetto dei requisiti normativi di cui all'art. 143 c.p.c. – infruttuose ricerche del destinatario e regolare affissione dell'atto all'albo comunale – la richiesta di rimessione in termini va respinta, essendo stata la conoscibilità della pendenza del presente giudizio garantita da un atto regolarmente notificato. Al rigetto della richiesta di rimessione in termini consegue la inammissibilità delle eccezioni in senso stretto e delle richieste istruttorie articolate in comparsa dal resistente.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulla domanda di addebito formulata da . Parte_1
Tanto premesso, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è dubbio alcuno sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi - stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, nonché le reciproche accuse mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, - sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pagina 8 di 14 Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, occorre premettere che la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico.
La sig.ra ha chiesto, in particolare, l'addebito della separazione dal resistente Parte_1
deducendo che la causa della crisi matrimoniale fosse da ricondurre alle continue vessazioni e violenze, verbali e fisiche, poste in essere dal nei propri confronti, anche in Controparte_1
presenza della figlia minore. In proposito osserva il Collegio che tanto le allegazioni di violenza contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, quanto le prove offerte al riguardo risultano affetta da una insanabile genericità, motivo per il quale non si stimano ricorrente, ad avviso del
Tribunale, le condizioni di addebitabilità della separazione al resistente;
la separazione personale va pertanto pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Sull'affido della figlia minore . Persona_2
Quanto ai provvedimenti accessori relativi alla figlia minorenne della coppia, Persona_2
nata il [...], il Giudice relatore, con provvedimento provvisorio del 30/10/2024, ha disposto l'affido esclusivo della stessa alla madre, con collocamento presso il domicilio della stessa. Tale previsione, ad opinione del Collegio, merita conferma alla luce della complessiva condotta serbata dal resistente.
In proposito, giova rammentare che l'art. 337-quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
pagina 9 di 14 Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Ed invero, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato il disinteresse del marito tanto con riferimento all'esercizio del diritto-dovere di visita nei confronti della figlia minore quanto con riguardo ai propri obblighi di sostentamento della prole, circostanza non smentita dal CP_1
Quest'ultimo, infatti, nel costituirsi (pur tardivamente) in giudizio, ha ammesso di non vedere la figlia minore dalla prima comunione di quest'ultima, celebrata nell'ottobre 2021, e di non avere più contatti con la stessa dal 07/08/2022; ha tuttavia, addebitato tale circostanza al comportamento ostativo della ricorrente, la quale avrebbe impedito al padre di frequentare la figlia. Ebbene, stante la genericità dell'allegazione ed in mancanza di richieste istruttorie sul punto, la suddetta circostanza deve ritenersi indimostrata.
Inoltre, la stessa sentita in quanto ultradodicenne all'udienza del 21/01/2025, ha Per_1 confermato il disinteresse del padre (“Con papà non mi vedo e non mi sento dal 2022/2023. Mi sembra che non lo sento dalla Comunione.”).
Rispetto alla mancata contribuzione al mantenimento della figlia, inoltre, il si è limitato CP_1
ad opporre una non dimostrata incapacità patrimoniale, smentita peraltro dalla documentazione dallo stesso allegata, dalla quale emerge la piena capacità reddituale del resistente (cfr. dichiarazione dei redditi 2024 dalla quale emerge un reddito complessivo di € 14.178,00).
Pertanto, ritiene il Collegio, che il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento della figlia minore e che, dunque, sia contraria agli interessi della stessa una condivisione delle scelte educative dello stesso.
pagina 10 di 14 Inoltre, osserva il Tribunale che l'attuale distanza tra i luoghi di residenza dei genitori sia tale da non consentire, allo stato e rebus sic stantibus, una prognosi favorevole di efficace ed effettivo esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Vanno in ogni caso confermate le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti della figlia di cui al provvedimento adottato in via provvisoria in data 30/10/2024, da intendersi in questa sede richiamato. La madre offrirà all'uopo la propria piena e leale collaborazione, la cui mancanza potrà, se del caso, esporre la medesima alle sanzioni previste dall'ordinamento.
Sulla domanda di mantenimento per la figlia minore.
Quanto alla misura del contributo paterno, quale genitore non collocatario, al mantenimento della figlia minore soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma 4 Per_1
c.c.
Pertanto va, in primo luogo, tenuto conto dell'età della figlia minore (attualmente quattordicenne) e, dunque, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, dei ridotti tempi di frequentazione padre - figlia e della limitata valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal predetto.
In secondo luogo, non potendosi considerare il tenore di vita del nucleo familiare perché non dimostrato, l'assegno va parametrato alle risorse economiche del resistente.
Pertanto, valutati tutti i criteri ed i redditi dichiarati dal resistente, si stima congrua, all'attualità, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), già fissata con ordinanza del 30/10/2024, da corrispondersi da a entro e non oltre il giorno 5 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, confermato a carico del l'obbligo di contribuire, al 50%, alle spese mediche CP_1
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per la prole, purché debitamente documentate.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per se stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156
c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di pagina 11 di 14 mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr.
Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr.
Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Orbene, raffrontando le rispettive situazioni economiche delle parti, va evidenziato che il resistente percepisce un reddito netto da lavoro pari a circa € 1.200,00 mensili, come tale dotato di una maggiore capacità patrimoniale rispetto a quella di parte attrice, la quale ha allegato il proprio stato di disoccupazione, non contestato tempestivamente e specificamente da controparte.
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto della breve durata della convivenza coniugale, della mancata produzione di documentazione reddituale completa da parte della ricorrente, dell'assenza di allegazione e prova del tenore di vita goduto nel corso della convivenza coniugale, il Collegio ritiene di poter confermare l'importo già fissato con ordinanza del 30/10/2024, pari a € 100,00 mensili.
Sulle ulteriori domande di parte ricorrente
Quanto alle ulteriori domande proposte dalla difesa del ricorrente in ricorso (restituzione del mobilio presente nella casa coniugale, del corredo matrimoniale e di tutti gli effetti personale;
consegna dei regali ricevuti dalla figlia minore e dei buoni fruttiferi alla stessa intestati;
condanna del resistente al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale) ne va pagina 12 di 14 dichiarata l'inammissibilità, essendo soggette al rito ordinario diversamente da quella concernente la separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legate da vincoli di connessione qualificata a quella principale ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del
15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009).
È noto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire,
“l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33
e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (cfr. Cassazione, Sez. 1 sentenza n. 1084 del 19.01.2005 e sentenza n. 6660 del
15.05.2001).
Sulla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si osserva, infine, che con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha chiesto, così come previsto ex art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, si evidenzia in proposito che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.p.c.;
pagina 13 di 14 - conferma l'affido esclusivo della figlia minore alla madre e disciplina il diritto- Per_1
dovere di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto statuito con ordinanza del 30/10/2024, da intendersi in questa sede richiamata;
- conferma l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, a a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
minore la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); detta somma sarà Per_1
annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- conferma l'obbligo a carico di di contribuire, nella misura del Controparte_1
50%, alle spese straordinarie per il figlio minore;
- conferma l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, in favore di la somma di € 100,00 (cento/00) a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della stessa, annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT;
- rigetta le altre domande;
- riserva la decisione sulle spese di lite al definitivo;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello Stato
Civile del Comune di PA (SA) (atto n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2010);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Giuseppe Izzo per l'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio il 11/12/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.49 c.p.c.
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Aniello Natale (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Vallo della Lucania (SA) alla via Ottavio Valiante n. 11
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Elena Angela Sestini (C.F. ) presso il cui C.F._4
studio elettivamente domicilia in Bergamo alla via Don C. Botta n. 9
RESISTENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per le parti, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ter depositate in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025; il P.M. in data 27/10/2025 ha reso il seguente parere: “si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 15/03/204, esponeva: Parte_1
di avere contratto matrimonio concordatario con il 4/9/2010 in Controparte_1
PA (SA), trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie
A dell'anno 2010; che dall'unione coniugale nasceva la figlia il 7/08/2011, in Per_1
Bergamo; che il rapporto coniugale, inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento, con il passare del tempo si era logorato fino a dissolversi del tutto venendo così meno l'affectio maritalis; che l'insanabile diversità caratteriale e il disinteresse del marito alla vita di coppia e alla vita familiare avevano reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale;
che i continui litigi erano stati caratterizzati da vere e proprie angherie poste in essere nei confronti della ricorrente dal marito e dai genitori di quest'ultimo tanto, che al fine di tentare una riconciliazione lontano dalle suddette interferenze, i coniugi decidevano, di comune accordo, di trasferire il loro domicilio presso la casa dei genitori della moglie, in PA alla frazione
Capitello, ove anche la bambina trovava un ambiente più sereno e accogliente;
che, dopo un periodo iniziale vissuto insieme a PA, il marito decideva di ritornare in pianta stabile a
Bergamo; che la piccola al compimento del terzo anno di età iniziava a frequentare, Per_1
d'accordo i genitori, la scuola dell'infanzia in PA;
che la scelta di cambiare vita, con il trasferimento in Campania, non dava i risultati sperati poiché, nonostante gli sforzi della Pt_1 di recuperare il rapporto, questi si scontravano con l'atteggiamento sempre più disamorato del marito che non perdeva occasione per offenderla e per umiliarla anche alla presenza della figlioletta e della famiglia di lei;
che, stante le visite sempre più diradate del marito, con ricorso depositato il 6/08/2019, la ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Lagonegro per chiedere la separazione giudiziale, rappresentando di non essere portatrice di reddito e di vivere, lei e la bambina, grazie all'aiuto dei propri familiari, non avendo il mai contribuito al suo CP_1
mantenimento e a quello della figlia;
che il Tribunale, rilevata la contumacia del resistente, dettava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole;
2) Affida la prole in via esclusiva alla madre;
salva restando per quanto è possibile il diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e
pagina 2 di 14 continuativo con l'altro genitore e di ricevere da questi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo di entrambi i genitori;
3) il genitore non convivente potrà vedere la prole minore quando ne farà richiesta in occasione del suo ritorno nel Comune di PA per almeno il tempo che va dalle 18 alle 20
,previo congruo avviso alla madre;
4) I genitori si scambieranno il recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge e della prole per la difficoltà di essere reperiti;
5) la prole minore con il padre e con la madre trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 24-25 oppure 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché il sabato Santo oppure
Pasqua e lunedì in Albis;
6) per contribuire a mantenimento del coniuge e della prole a carico del padre pone l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma mensile , rivalutabile secondo gli indici ISTAT di complessivi € 400,00 di cui € 300,00 per il figlio ed € 100,00 per la moglie. Salva diversa determinazione del G. I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi.”; che, in data 6/02/2020, si costituiva in giudizio Controparte_1
sostenendo di aver avuto conoscenza del procedimento di separazione solo successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale, asserendo di non aver ricevuto la notificazione presso la propria residenza, eccependo dunque la nullità della stessa e, comunque, l'incompetenza per territorio del Giudice adito essendo competente il Tribunale di Bergamo, luogo dell'ultima residenza dei coniugi;
che il convenuto formulava anche domanda di addebito della separazione sostenendo che la moglie aveva abbandonato la casa coniugale portando con sé la loro figlioletta e di avergli negato la possibilità di esercitare la propria genitorialità; che, con sentenza n.
332/2023 pubblicata in data 29/06/2023, il Tribunale di Lagonegro dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bergamo;
che nessuna delle parti in causa aveva riassunto il giudizio nei termini di legge;
che la competenza territoriale, a seguito dell'introduzione della riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia), era disciplinata dall'art. 473-bis.47 c.p.c. a norma del quale per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Tanto premesso, attese le continue vessazioni e violenze, verbali e fisiche, del nei confronti della moglie, sufficienti a ritenere fondata la domanda di CP_1
separazione per sopravvenuta intollerabilità della convivenza e pronuncia del relativo addebito, ed il totale disinteresse nei confronti della figlia minore, concludeva chiedendo all'adito pagina 3 di 14 Tribunale: “
1. IN VIA PRELIMINARE, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., adottare i provvedimenti INDIFFERIBILI, fissando apposita udienza per la loro conferma;
2. NEL
MERITO 1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi CON
ADDEBITO alla parte resistente, giuste le ragioni esposte in narrativa;
2. autorizzare i coniugi
a vivere separatamente;
3. disporre l'affidamento della minore Persona_2
esclusivamente alla madre, con residenza in PA (SA) alla frazione Capitello alla via II
Traversa della Stazione, snc, non sussistendo le condizioni di legge per un affido condiviso per quanto innanzi ampiamente argomentato, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della minore previsti dall'art. 155 c.c.; 4. porre a carico del marito, Controparte_1
l'obbligo di versare alla RA , mensilmente entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, un assegno di € 800,00, di cui € 500,00 per il mantenimento della figlia ed euro Per_1
300,00 in favore della moglie, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie, con le modalità e l'individuazione di cui alle Linee Guida del C.N.F. del 2017, che si allegano;
5. disporre la restituzione alla sig.ra del Parte_1
mobilio presente in quella che era la casa coniugale, mobilio regalatole dai propri genitori, nonché il corredo matrimoniale, il vestiario e tutti i suoi effetti personali;
6. ordinare al convenuto di consegnare alla ricorrente i regali ricevuti dalla loro figlia minore con la nascita, il battesimo e i buoni fruttiferi a ella minore intestati, che provvederà a custodirli;
7. porre a carico del marito il pagamento delle rate mensili di mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in Bergamo alla via Caduti di Nassirya, n. 18; 8. salvo diverso accordo tra le parti, auspicabile, disporre che il padre eserciti il diritto di visita alla figlia minore ogni 15 giorni, tenendola con sé dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Durante il periodo estivo, la figlia potrà trascorrere con il padre due settimane consecutive nel mese di luglio o di agosto, periodo da concordare tra i genitori non oltre il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo non dettato da vincoli lavorativi, il padre terrà la figlia con sé nel mese di agosto alternando un anno le prime due settimane e l'anno successivo le due ultime. Nelle vacanze natalizie, la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo 23-30 dicembre
e con l'altro genitore il periodo 31 dicembre – 6 gennaio. Nelle vacanze di Pasqua, invece, la figlia trascorrerà i giorni dal Venerdì Santo alla domenica pomeriggio di Pasqua con un genitore e dal pomeriggio di Pasqua alla mattina del martedì successivo con l'altro genitore, ad anni alterni;
per le feste Pasquali 2024 la figlia trascorrerà il primo periodo con la madre;
9. i coniugi dovranno, nell'esclusivo interesse della figlia, farsi carico di tutte le sue esigenze e
pagina 4 di 14 bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale della stessa. In estrema sintesi i coniugi dovranno reciprocamente farsi carico in generale a uniformare i rapporti tra di loro e con la figlia secondo il buon senso e in estrema sintesi di: - agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra la figlia e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità;
- non denigrare, sminuire o rappresentare “ in negativo” agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità, significato;
- non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni relative alle vicende della separazione, affinché essa mantenga la doverosa serenità e la certezza che nell'affetto verso di lei nulla è cambiato, ovvero, che il padre e la madre, benché separati, la amano e si interessano di lei;
- adottare strategie educative concordemente pianificate affinché la minore non sia disorientata da stili educativi diversi o contradditori tendendo, ove possibile, a educare;
- di favorire e mantenere saldi i rapporti con le famiglie di origine di entrambi i genitori;
10.autorizzare la ricorrente a chiedere per sé stesse e per la figlia minore il rilascio o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio; VOGLIA ALTRESI' IL TRIBUNALE 11.pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, legge 1.12.1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza a cura della Cancelleria al P.M. per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del d.P.R.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA (SA); 12. condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi ex D.M.
55/'14 come adeguati dal D.M. 127/2022, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
All'udienza di comparizione delle parti del 25/06/2024, il Tribunale dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo autorizzando parte ricorrente alla rinotifica dello stesso, rinviava per la verifica della regolare instaurazione del contradditorio all'udienza del 22/10/2024.
Alla suddetta udienza, si procedeva all'ascolto della ricorrente che confermava l'impossibilità di una riconciliazione.
Con ordinanza del 30/10/2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il
Tribunale dichiarava la contumacia di rigettava la richiesta Controparte_1
istruttorie formulate da parte ricorrente e adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
pagina 5 di 14 autorizzava coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento esclusivo della minore
[...]
alla madre con collocamento presso il domicilio della stessa, disciplinava il Persona_2
diritto di visita della minore da parte del genitore non collocatario, poneva a carico di
[...] un assegno pari ad € 300,00 da versarsi in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della minore oltre il 50% delle spese Persona_2 straordinarie, poneva a carico di un assegno pari ad € 100,00, in Controparte_1
favore di a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, rigettava le Parte_1
richieste istruttorie formulate da parte ricorrente.
La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 21/01/2025 per l'audizione della minore
[...]
Persona_2
Con ordinanza del 30/01/2025, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza cartolare del 06/05/2025.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05/05/2025, si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni. Eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
nullità della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza effettuata da controparte. Nel merito, contestava la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente negando di avere mai perpetrato “continue vessazioni e violenze, verbali e fisiche” ai danni della moglie. Deduceva di non avere più contatti con la figlia dal mese di ottobre Per_1
2021 per esclusiva volontà della che aveva allontanato fisicamente la figlia dal padre Pt_1 coinvolgendola nella propria battaglia contro l'esponente, tanto da indurla a rinunciare a mantenere un rapporto con il padre. Deduceva, ancora, l'assenza dei presupposti per il contributo al mantenimento in favore della ricorrente chiedendo la rimodulazione del contributo economico previsto per il mantenimento della figlia minore in quanto non grado di sostenere l'impegno economico ex adverso richiesto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE Dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione d'udienza ex art.
143 c.p.c. per tutti i motivi già esposti in narrativa e per l'effetto, consentire la remissione in termini del Sig. e revocare la dichiarazione di contumacia. IN VIA CP_1 Controparte_1
PRINCIPALE 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 Parte_1
), nata a [...] il [...], coniugati in data 04.09.2010 nel C.F._1
Comune di PA (SA) con atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune di
PA al N. 3, Parte II, Sezione A, anno 2010. 2) Respingere la domanda di addebito della
pagina 6 di 14 separazione in capo al Sig. formulata dalla ricorrente. 3) Disporre l'affidamento della CP_1
figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione materna. 4) Disporre che il padre possa tenere con sé la figlia a settimane alterne dal sabato mattina sino alla domenica sera. 5) Disporre che entrambi i genitori possano tenere con sé le figlie per due o tre settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, nonché per metà delle vacanze natalizie
e pasquali, con alternanza delle festività. 6) Disporre che in occasione di “ponti” e festività venga privilegiata la frequentazione padre/figlia. 7) Respinta ogni diversa domanda di contribuzione ex adverso formulata, disporre che il sig. provveda al Controparte_1
mantenimento della figlia versando alla Signora entro il giorno 20 di ogni mese Per_1 Pt_1
l'importo di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. IN VIA ISTRUTTORIA. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre, di capitolare prove per interpello e testi sulle circostanze già dedotte e/o su eventuali circostanze ex adverso dedotte ex novo. IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e di ogni compenso professionale relativo alla causa - in relazione ai quali si chiede l'aumento del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art.4 del DM n. 55/14 come modificato dall'art. 1, comma 1-b) del DM n.
37/18 in quanto il presente atto, depositato con modalità telematiche, “è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione” (nella specie, collegamenti ipertestuali) - maggiorato del 15% a titolo di rimborso spese forfettario e degli oneri di legge.”
Con ordinanza del 05/06/2025, il Tribunale, ritenuto di dover ricostituire il contraddittorio tra le parti alla luce della costituzione di parte resistente avvenuta solo in data 05/05/2025, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 16/09/2025.
Entrambe le parti depositavano note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione della suddetta udienza, concludendo come nei rispettivi atti.
Con ordinanza del 14/10/2025 il Tribunale, ritenuta inammissibile la richiesta di rimessione in termini formulata da parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni, il quale in data
27/10/2025 rendeva il seguente parere: “si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore.”
Sulla costituzione in giudizio di Controparte_1
pagina 7 di 14 Preliminarmente, occorre revocare la dichiarazione di contumacia del resistente,
[...]
per essersi lo stesso costituito tardivamente con comparsa di costituzione Controparte_1
depositata in data 05/05/2025.
Sulla istanza di rimessione in termini formulata da Controparte_1
Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo CP_1 del giudizio e del relativo decreto di fissazione udienza per violazione dell'art. 143 c.p.c. per non avere l'ufficiale giudiziario compiuto alcuna indagine per accertare l'effettiva residenza o domicilio del destinatario, così come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; conseguentemente ha chiesto di essere rimesso in termini per svolgere le proprie difese.
Orbene, l'assunto secondo cui la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sarebbe nulla è privo di pregio. Si evidenzia, infatti, che l'atto introduttivo è stato destinato alla notifica a mani presso l'indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico del convenuto. In particolare, in occasione della notifica, l'Ufficiale Giudiziario attestava – con dichiarazione munita di valore di efficacia fidefacente perché proveniente da un Pubblico Ufficiale – di non aver reperito il nominativo del presso l'indirizzo indicato. L'Ufficiale Giudiziario attestava, altresì, di CP_1
aver effettuato indagini in loco, dalle quali tuttavia il destinatario risultava sconosciuto. Ne consegue che, essendo la notifica stata eseguita nel pieno rispetto dei requisiti normativi di cui all'art. 143 c.p.c. – infruttuose ricerche del destinatario e regolare affissione dell'atto all'albo comunale – la richiesta di rimessione in termini va respinta, essendo stata la conoscibilità della pendenza del presente giudizio garantita da un atto regolarmente notificato. Al rigetto della richiesta di rimessione in termini consegue la inammissibilità delle eccezioni in senso stretto e delle richieste istruttorie articolate in comparsa dal resistente.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulla domanda di addebito formulata da . Parte_1
Tanto premesso, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è dubbio alcuno sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi - stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, nonché le reciproche accuse mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, - sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pagina 8 di 14 Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, occorre premettere che la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico.
La sig.ra ha chiesto, in particolare, l'addebito della separazione dal resistente Parte_1
deducendo che la causa della crisi matrimoniale fosse da ricondurre alle continue vessazioni e violenze, verbali e fisiche, poste in essere dal nei propri confronti, anche in Controparte_1
presenza della figlia minore. In proposito osserva il Collegio che tanto le allegazioni di violenza contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, quanto le prove offerte al riguardo risultano affetta da una insanabile genericità, motivo per il quale non si stimano ricorrente, ad avviso del
Tribunale, le condizioni di addebitabilità della separazione al resistente;
la separazione personale va pertanto pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Sull'affido della figlia minore . Persona_2
Quanto ai provvedimenti accessori relativi alla figlia minorenne della coppia, Persona_2
nata il [...], il Giudice relatore, con provvedimento provvisorio del 30/10/2024, ha disposto l'affido esclusivo della stessa alla madre, con collocamento presso il domicilio della stessa. Tale previsione, ad opinione del Collegio, merita conferma alla luce della complessiva condotta serbata dal resistente.
In proposito, giova rammentare che l'art. 337-quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
pagina 9 di 14 Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Ed invero, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato il disinteresse del marito tanto con riferimento all'esercizio del diritto-dovere di visita nei confronti della figlia minore quanto con riguardo ai propri obblighi di sostentamento della prole, circostanza non smentita dal CP_1
Quest'ultimo, infatti, nel costituirsi (pur tardivamente) in giudizio, ha ammesso di non vedere la figlia minore dalla prima comunione di quest'ultima, celebrata nell'ottobre 2021, e di non avere più contatti con la stessa dal 07/08/2022; ha tuttavia, addebitato tale circostanza al comportamento ostativo della ricorrente, la quale avrebbe impedito al padre di frequentare la figlia. Ebbene, stante la genericità dell'allegazione ed in mancanza di richieste istruttorie sul punto, la suddetta circostanza deve ritenersi indimostrata.
Inoltre, la stessa sentita in quanto ultradodicenne all'udienza del 21/01/2025, ha Per_1 confermato il disinteresse del padre (“Con papà non mi vedo e non mi sento dal 2022/2023. Mi sembra che non lo sento dalla Comunione.”).
Rispetto alla mancata contribuzione al mantenimento della figlia, inoltre, il si è limitato CP_1
ad opporre una non dimostrata incapacità patrimoniale, smentita peraltro dalla documentazione dallo stesso allegata, dalla quale emerge la piena capacità reddituale del resistente (cfr. dichiarazione dei redditi 2024 dalla quale emerge un reddito complessivo di € 14.178,00).
Pertanto, ritiene il Collegio, che il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento della figlia minore e che, dunque, sia contraria agli interessi della stessa una condivisione delle scelte educative dello stesso.
pagina 10 di 14 Inoltre, osserva il Tribunale che l'attuale distanza tra i luoghi di residenza dei genitori sia tale da non consentire, allo stato e rebus sic stantibus, una prognosi favorevole di efficace ed effettivo esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Vanno in ogni caso confermate le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti della figlia di cui al provvedimento adottato in via provvisoria in data 30/10/2024, da intendersi in questa sede richiamato. La madre offrirà all'uopo la propria piena e leale collaborazione, la cui mancanza potrà, se del caso, esporre la medesima alle sanzioni previste dall'ordinamento.
Sulla domanda di mantenimento per la figlia minore.
Quanto alla misura del contributo paterno, quale genitore non collocatario, al mantenimento della figlia minore soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma 4 Per_1
c.c.
Pertanto va, in primo luogo, tenuto conto dell'età della figlia minore (attualmente quattordicenne) e, dunque, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, dei ridotti tempi di frequentazione padre - figlia e della limitata valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal predetto.
In secondo luogo, non potendosi considerare il tenore di vita del nucleo familiare perché non dimostrato, l'assegno va parametrato alle risorse economiche del resistente.
Pertanto, valutati tutti i criteri ed i redditi dichiarati dal resistente, si stima congrua, all'attualità, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), già fissata con ordinanza del 30/10/2024, da corrispondersi da a entro e non oltre il giorno 5 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, confermato a carico del l'obbligo di contribuire, al 50%, alle spese mediche CP_1
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per la prole, purché debitamente documentate.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per se stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156
c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di pagina 11 di 14 mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr.
Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr.
Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Orbene, raffrontando le rispettive situazioni economiche delle parti, va evidenziato che il resistente percepisce un reddito netto da lavoro pari a circa € 1.200,00 mensili, come tale dotato di una maggiore capacità patrimoniale rispetto a quella di parte attrice, la quale ha allegato il proprio stato di disoccupazione, non contestato tempestivamente e specificamente da controparte.
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto della breve durata della convivenza coniugale, della mancata produzione di documentazione reddituale completa da parte della ricorrente, dell'assenza di allegazione e prova del tenore di vita goduto nel corso della convivenza coniugale, il Collegio ritiene di poter confermare l'importo già fissato con ordinanza del 30/10/2024, pari a € 100,00 mensili.
Sulle ulteriori domande di parte ricorrente
Quanto alle ulteriori domande proposte dalla difesa del ricorrente in ricorso (restituzione del mobilio presente nella casa coniugale, del corredo matrimoniale e di tutti gli effetti personale;
consegna dei regali ricevuti dalla figlia minore e dei buoni fruttiferi alla stessa intestati;
condanna del resistente al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale) ne va pagina 12 di 14 dichiarata l'inammissibilità, essendo soggette al rito ordinario diversamente da quella concernente la separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legate da vincoli di connessione qualificata a quella principale ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del
15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009).
È noto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire,
“l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33
e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (cfr. Cassazione, Sez. 1 sentenza n. 1084 del 19.01.2005 e sentenza n. 6660 del
15.05.2001).
Sulla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si osserva, infine, che con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha chiesto, così come previsto ex art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, si evidenzia in proposito che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.p.c.;
pagina 13 di 14 - conferma l'affido esclusivo della figlia minore alla madre e disciplina il diritto- Per_1
dovere di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto statuito con ordinanza del 30/10/2024, da intendersi in questa sede richiamata;
- conferma l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, a a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
minore la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); detta somma sarà Per_1
annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- conferma l'obbligo a carico di di contribuire, nella misura del Controparte_1
50%, alle spese straordinarie per il figlio minore;
- conferma l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, in favore di la somma di € 100,00 (cento/00) a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della stessa, annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT;
- rigetta le altre domande;
- riserva la decisione sulle spese di lite al definitivo;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello Stato
Civile del Comune di PA (SA) (atto n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2010);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Giuseppe Izzo per l'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio il 11/12/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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