Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro, allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa, sicchè, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed esclusa quella del reato di favoreggiamento reale.
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La massima Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all' art. 648-bis c.p. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima (Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819 RITENUTO IN FATTO 1. M.M., K.I., Ka.Ig. e G.D., a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza in epigrafe. 2. M.M. - condannato per i reati …
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La massima Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. (Fattispecie in tema di intestazione di immobili acquistati con denaro di provenienza illecita - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687 CONSIDERATO IN …
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La massima Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all' art. 648-bis c.p. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Fattispecie relativa a prelevamento, in unica soluzione, da parte dell'imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall'arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, concussione e falso - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale …
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Sì, lo ha affermato la Seconda sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 40148/22. Ed invero, la registrazione di una conversazione tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. , anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio. Cassazione penale , sez. II , 06/07/2022 , n. 40148 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2010, n. 43295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43295 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/11/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3647
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 41058/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO O\, nato a *Castiglione di Sicilia il 28.1.1951*;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, sezione 3^ penale, in data 11.6.2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. VOLPE Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;
Udito il difensore, Avv. Prof. Taormina Carlo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 4.3.2005, il Tribunale di Catania dichiarò DO O\ responsabile del reato di cui all'art. 648 bis c.p. e - concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa, pena accessoria. L'imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Catania, con sentenza, in data 11.6.2008, confermò la decisione di primo grado e condannò l'imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio. Ricorre per cassazione l'Avv. Salvatore Miano, difensore dell'imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi di cui all'art. 648 bis c.p.; anzitutto era stato sottolineato che non è punibile per riciclaggio chi sia concorso nel reato presupposto;
sarebbe stata travisata la testimonianza di LL NT, secondo la quale fu lui ad aver voluto il trasferimento dei suoi capitali alla SIM di cui il ricorrente era direttore;
inoltre sarebbe assente ogni attività diretta alla trasformazione dei capitali di LL\ in modo da ostacolare l'accertamento dell'origine di tali somme, come ribadito a p. 6 dei motivi di appello;
manca del tutto nella sentenza impugnata la motivazione circa la doglianza relativa alla assenza delle due condotte di trasferimento del denaro e del compimento di artificiose operazioni e l'unico riferimento al fatto che i titoli avrebbero dovuto essere trasferiti per conto di LL\ sarebbe illogica stante la mancata valutazione dell'irrilevanza penale della condotta;
pur in presenza di girate non autentiche di AL MA non si versa in ipotesi di riciclaggio in difetto del reato presupposto;
il nuovo deposito era sempre a nome di LL\ e nessun ostacolo all'identificazione della provenienza del denaro è stato frapposto;
2. vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ascritto al ricorrente come favoreggiamento reale nei confronti di \V Ò\ per aver accettato da costui i titoli di credito senza accertare che fossero stati firmati per girata dalla intestataria AL MA ovvero complice di \V\ nel reato di truffa ascritto a \V\, avendo DO\ assentito al versamento degli assegni in ragione del già programmato trasferimento del capitale;
3. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 648 bis c.p. richiesta con il quinto motivo di appello in quanto per il reato presupposto di truffa la pena prevista è inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione;
con motivi di appello nuovi era stata prodotta la sentenza di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di \V Ò\, sicché il reato presupposto non sarebbe stato accertato;
la motivazione sul punto della Corte d'appello sarebbe apodittica.
Con motivi nuovi, il difensore dell'imputato, Avv. Prof. Carlo Taormina, deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'immutazione del fatto contestato;
la sentenza d'appello si limita ad affermare che non vi sarebbe dubbio sulla corrispondenza fra la contestazione e la sentenza di condanna, mentre nell'imputazione come nella sentenza manca qualunque riferimento alla condotta di ostacolo alla identificazione della provenienza del denaro, limitandosi l'imputazione ad enunciare la ricezione di denaro di provenienza illecita, che integra i reati di ricettazione e di favoreggiamento reale e non quello di riciclaggio;
2. vizio di motivazione in relazione alla mancanza, apoditticità o apparenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dedotta (nei motivi di appello) insussistenza di attività volte alla sostituzione dei beni provenienti dal reato presupposto od alla condotta di oggettivo impedimento alla identificazione della provenienza del denaro;
ciò tanto più che la sentenza d'appello da per scontata l'identità fra i titoli ricevuti dal ricorrente e quelli ritenuti oggetto di truffa;
la sentenza di secondo grado oblitera gli elementi, pur dedotti, relativi ai rapporti tra \V\ e DO\, il motivo per cui \V\ creò un fondo a proprio nome, le date dei prelievi ricavabili dagli assegni;
la Corte territoriale, affermando che DO\ conosceva appena \V\ e che l'accettazione dei titoli sarebbe avvenuta in assenza della \M ha travisato le risultanze dei rapporti tra DO\ e \V\ accreditato come possibile successivo direttore della costituenda Banca di Palagonia, di cui era chiamato a far parte anche DO\ e non considerato che \V\ arrivò con una donna presentatasi come \M e che si accerterà solo successivamente essere diversa persona;
3. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 648 bis c.p.p., comma 3 dal momento che il reato presupposto è quello di truffa con due aggravanti comuni e quindi punito nel massimo con una pena inferiore a cinque anni di reclusione.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono manifestamente infondati.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione" (Cass. pen., Sez. 3, sent. 4700 14.2.1994 dep. 23.4.1994 rv 197497).
Nel caso in esame la sentenza di primo grado ha chiarito (indicando con motivazione non manifestamente illogica gli elementi di fatto a base della decisione) sia la sussistenza del reato presupposto in danno della \M, sia la ricezione dei titoli di credito con firma contraffatta da parte di DO\ ed il versamento sul conto aperto a nome di \V\ per far affluire le somme di LL\ (che nulla avevano a che fare con la vicenda della falsificazione, sicché è irrilevante il dedotto travisamento della deposizione di LL\), così trasferendo i titoli in questione e sostituendoli.
A fronte di questa ricostruzione dei fatti e della relativa qualificazione giuridica, le doglianze svolte nel ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione (e che avrebbero dovuto essere svolte sotto il profilo della violazione di legge) sono tutte manifestamente infondate.
In tema di riciclaggio, così come in tema di ricettazione, il reato presupposto non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile ne' devono esserne stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione ed essendo configurabile tale fattispecie anche nel caso in cui il reato presupposto sia rimasto a carico di ignoti. (Cass. Sez. 2 sent. n. 2311 del 7.12.1995 dep.
2.3.1995 rv 204084).
Va poi ricordato che l'art. 648 bis c.p. non punisce solo il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, ma anche la loro sostituzione od il loro trasferimento.
La previsione di cui all'art. 648 bis c.p. individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio "la sostituzione" cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati". (Cass. Sez. 5 sent. n. 19288 del 5.2.2007 dep. 17.5.2007 rv 236235). Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648 bis c.p., allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa. Ne consegue che, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed escluso quello d favoreggiamento reale. (Cass. Sez. 2 sent. n. 11709 del 27.9.1994 dep. 24.11.1994 rv 199762).
Quanto al fatto che, sui punti sopra indicati, il giudice di appello si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado, pur essendovi specifiche censure nei motivi di gravame, va ricordato che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici". (Cass. Sez. 6 sent. 31080 del 14.6.2004 dep. 15.7.2004 rv 229229). Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è del resto denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634).
Infatti, ciò che integra il vizio è l'omessa motivazione in fatto e non quella in diritto. (V. Cass. Sez. 4 sent. 6243 del 7.3.1988 dep. 24.5.1988 rv 178442: "il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art. 475 c.p.p., n. 3 è quello in fatto e non già quello in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano", resa sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ma non vi sono ragioni che impongano una diversa valutazione sotto il vigente codice di rito).
Quanto alla doglianza secondo la quale DO\ sarebbe concorso nel reato presupposto la Corte territoriale, pur implicitamente, l'ha disattesa richiamando la sentenza di primo grado e così ricostruendo i fatti in termini di un intervento successivo di costui rispetto alla perpetrazione del reato da parte di \V\.
In ogni caso, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità" (Cass. Sez. 1 sent. 3385 del 9.3.1995, dep. 28.3.1995 rv 200705). Il terzo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato. Nella sentenza di primo grado si chiarisce (come del resto si da atto nel terzo dei motivi nuovi) che il reato presupposto è quello di truffa aggravata da due circostanze comuni (art. 61 c.p., nn. 7 e 11). Poiché il delitto di truffa è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni (oltre che con la multa) e poiché ciascuna di tali aggravanti comuni aumenta la pena fino a un terzo, ne' consegue che la pena massima prevista supera i cinque anni di reclusione. Infatti la prima aggravante eleva la pena a quattro anni e la seconda a cinque anni e quattro mesi.
È irrilevante che la sentenza d'appello non motivi sul punto dal momento che, come si è detto, il vizio di motivazione rilevante è solo quello in fatto e non quello in diritto.
L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi.
Il primo dei motivi nuovi di ricorso è altresì inammissibile perché riguarda punti della sentenza non oggetto del ricorso principale.
I motivi nuovi di cui l'art. 585 c.p.p., comma 4, consente la presentazione nel giudizio di impugnazione, devono avere ad oggetto solo argomenti nuovi e diversi idonei a chiarire meglio eventualmente sotto altri aspetti o in una diversa prospettiva, il contenuto e la portata di quelli già presentati, non essendo consentito, attraverso un'impropria utilizzazione della norma suddetta, introdurre un "thema decidendum" totalmente diverso da quello inizialmente devoluto. (Cass. Sez. 6 sent. n. 0 1660 del 29.11.1995 dep. 10.2.1996 rv 203732).
Nel caso in esame la questione oggetto del primo dei motivi nuovi non era stata proposta nel ricorso principale.
Vero è che questa Corte ha affermato che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, che, qualora commessa nella sentenza d'appello, può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12620 del 25.3.2010 dep. 31.3.2010 rv 246740). Tuttavia l'inammissibilità del ricorso, impedendo il formarsi di un valido rapporto processuale impedisce di dedurre o rilevare l'eccezione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010