TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 102-1/2023 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel procedimento di ammissione al concordato preventivo iscritto al n. 102-1/2023 p.u. promosso da:
CF , con sede in Mantova, via Brennero n. 21, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico Sig. , nato a [...] il Parte_2
10.06.1971, codice fiscale , assistita dall'avv. Anthea Dalla C.F._1
Brida
Contro
n persona del Commissario Giudiziale dott. Controparte_1 CP_2
, assistita dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici Controparte_3
è legalmente domiciliata in Brescia, via Santa Caterina n. 6,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Rilevato, quanto alle fasi della presente procedura: che, con ricorso ex art. 44 CCI depositato in data 22-12-23, la società Parte_1
[... CF , con sede in Mantova, via Brennero n. 21, in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico , nato a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale , assistita dall'avv. Anthea Dalla Brida, ha proposto C.F._1
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di
1 presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal giudice;
che nel termine assegnato la società, in data 20/4/2024, ha presentato il piano e la proposta concordataria;
che con decreto il Tribunale, in data 16-5-2024 ha chiesto chiarimenti concernenti a) la formazione delle classi;
b) il perimetro del ramo di azienda oggetto del contratto di affitto;
c) la capacità della società indicata come potenziale affittuario di adempiere al debito contratto con la società proponente nonché agli oneri assunti con il contratto di affitto d'azienda; d) la indicazione delle garanzie fornite dai terzi al fine di prestare finanza aggiuntiva per l'adempimento del concordato, nella misura di euro 20.000,00; e) il contenuto del piano industriale;
f) l'incidenza della notifica da parte dell' CP_3
dell'atto di recupero crediti n. T9TCR5N00021/2024 relativo agli anni 2018-
[...]
2019-2020-2021 e 2022;
che la società proponente ha fornito i chiarimenti con memoria del 4/6/2024 (in parte rettificata in data 14/6/2024) e che ha presentato la proposta, il piano e la relativa documentazione integrati con le indicazioni richieste;
che il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere in data 8/7/2024;
che la società ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI nonché la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI;
che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura di liquidazione giudiziale;
che il concordato è stato proposto come concordato con continuità indiretta (affitto di ramo di azienda a soggetto terzo), ove la componente liquidatoria è costituita sostanzialmente dall'incasso dei crediti ed è previsto l'apporto di finanza esterna nella misura di € 20.000,00; che, in particolare, la proposta prevede il pagamento di tutti i crediti entro 6 anni dall'omologa, con pagamento integrale dei crediti in prededuzione e parziale dei crediti privilegiati e chirografari e con suddivisione dei creditori in 9 classi;
che i creditori ammessi al voto (in quanto non completamente soddisfatti o la cui previsione di soddisfazione eccede i 180 giorni o 30 giorni per i dipendenti) sono stati suddivisi in 9 classi come di seguito:
1) Banche non garantite (percentuale di soddisfacimento 8%);
2) Leasing per contratti da risolvere (percentuale di soddisfacimento 8%);
2 3) Dipendenti oltre i 30 giorni (percentuale di soddisfacimento 100%);
4) Erario declassato (percentuale di soddisfacimento 11,29%);
5) Banche garantite (percentuale di soddisfacimento 8%);
6) Fornitori e altri chirografari (percentuale di soddisfacimento 8%);
7) Professionisti oltre 180 giorni (percentuale di soddisfacimento 100%);
8) NP e IN (percentuale di soddisfacimento 100%);
9) Aggi e Previdenziali chirografari (percentuale di soddisfacimento 8%); che la proposta formulata prevede la fruizione dell'istituto della transazione fiscale, con la soddisfazione dei creditori titolari di crediti di tal tipo pari ad una percentuale dell'11,29% del proprio credito, inclusivo di sanzioni ed interessi;
che la proposta formulata ex art. 88 CCI è stata regolarmente presentata agli uffici interessati ed è accompagnata dalla prescritta relazione del professionista;
che con decreto in data 11-7-2024 il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti e le condizioni di cui all'art. 47 CCI, atteso che la società:
1) svolge attività commerciale di acquisto, noleggio, vendita di apparecchi elettromedicali e ad uso estetico, gestione di istituti di estetica, organizzazione di corsi di formazione attinenti all'oggetto sociale, stipula di contratti di franchising aventi ad oggetto i prodotti e i servizi descritti;
2) supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato – quantomeno - di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 11 del ricorso)
e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;
3) ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;
4) ha depositato la documentazione in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità (consistente unicamente nella distribuzione di somme di denaro) che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
5) ha allegato le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 e 88 co. 2 CCI (v. docc.
3 a e 3b) redatte dal dott. , professionista in possesso dei requisiti di legge;
Persona_1
Ritenuto, quanto alle classi:
3 che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI evidenziandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (v., con riferimento alla previgente disciplina, Cass. 16-4-2018 n. 9378); che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI;
che non è stata formata un'apposita classe per le imprese minori, in quanto non vi sono titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi qualificabili come imprese “minori” e qualora emergessero verranno pagate integralmente con il fondo stanziato, come precisato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 105 CCI;
Considerato, quanto allo sviluppo della procedura post decreto di ammissione: che nel termine individuato non sono pervenute, ai sensi dell'art. 91 CCI, manifestazioni di interesse sicchè è stato stipulato in data 25/9/24 il contratto di affitto di azienda (con impegno al riscatto della stessa al termine dell'affitto) con la società Epilab Group s.a.s.
con decorrenza dal 01.10.2024 e scadenza 30.09.2030 al canone Controparte_4
d'affitto mensile di € 6.000,00, oltre iva di legge;
che all'esito delle operazioni di voto il Commissario con relazione dell'11-12-24 ha dato atto che non è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 109 co. 1 CCI, avendo votato favorevolmente soltanto 4 (segnatamente la n. 3-5-6-7) delle 9 classi previste dalla proposta concordataria;
che la società debitrice, con ricorso presentato il 13-12-2024, ha chiesto che sia ordinata la comunicazione di cui all'art. 107/3 CCI alla società (divenuta Controparte_5
cessionaria di credito originariamente in capo a MPS) e, ai sensi degli artt. 112/2 e 88/4
CCI che il concordato venga omologato, deducendo che sussisterebbero tutte le condizioni previste da tali norme, con particolare riferimento alla omologa in mancanza
4 di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza
(classi 4 e 8); che, in vista della udienza fissata dal tribunale per l'omologa, il creditore dissenziente ha proposto opposizione ex art. 48/2 CCI, deducendo: Controparte_3
1) che il credito erariale, rideterminato dal Commissario Giudiziale in complessivi euro
2.367.912,30, risulterebbe inserito nella classe 4 e la percentuale di pagamento offerta dalla ricorrente, a seguito della presentazione della proposta di trattamento, sarebbe pari all'11,29;
2) che la componente debitoria fiscale (97%) rappresenta la voce maggioritaria, se non addirittura totalitaria, dell'esposizione debitoria complessiva della ricorrente, per importo di euro 2.367.912,30 su euro 2.727.829,53;
3) che difetterebbe valida garanzia a supporto del tempestivo adempimento degli impegni contrattuali eventualmente assunti con riferimento all'affitto del ramo di azienda e al pagamento dei relativi canoni, risultando pertanto aleatoria la fattibilità del piano;
4) che il giudizio reso dall'attestatore in merito alla alternativa liquidatoria risulta del tutto carente;
che il Commissario in data 29-1-25 ha depositato ex art. 48 CCI parere favorevole evidenziando, tra l'altro:
1) che, seppur la fattibilità del piano proposto dalla società presenti margini di incertezza, nella misura in cui trattasi di piano che si sviluppa per sei anni, (verso il corrispettivo annuo di €72.000,00) attraverso soggetto di modeste dimensioni aziendali e di cui non si conosce l'adeguatezza patrimoniale, la prosecuzione della attività del debitore in via indiretta sia la soluzione funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, risultando prospettiva più conveniente della alternativa liquidatoria;
2) che infatti in ipotesi di liquidazione giudiziale risulta la possibilità di soddisfazione integrale della prededuzione, dei dipendenti e dei professionisti e solo parziale risulta invece la soddisfazione dei creditori previdenziali/assistenziali (nella proposta concordataria la soddisfazione degli stessi è al 100%) mentre è pari a zero quella degli altri creditori fra i quali quelli erariali (per questi ultimi nella proposta concordataria la soddisfazione è pari al 11,29%) e senza possibilità di stanziare alcun fondo rischi (pari invece a complessive € 38.072,00 nella proposta concordataria);
5 3) che l'adesione dell'amministrazione finanziaria (classi n. 4 e 8) risulta “determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d)”;
4) che sono soddisfatte pure le condizioni di cui all'art. 112/2 lett a, b, c e d;
che il debitore, con memoria depositata in data 3/2/25 ha insistito per l'omologa, ritenendo peraltro la opposizione di infondata nonché priva di Controparte_3
motivazione in merito alla sostenuta convenienza della alternativa liquidatoria (oltre che erronea ove si identifica una percentuale debitoria nei confronti dell'Erario superiore a quella effettiva che è dell'86,80%); che all'udienza del 6/2/25 la società debitrice ha insistito per l'omologa, mentre l'
[...]
ha ribadito la propria opposizione e il Commissario Giudiziale ha richiamato CP_3
il proprio parere, evidenziando peraltro come la portata limitata della componente liquidatoria non giustifichi di gravare la procedura con la nomina di liquidatore, purchè
l'amministratore unico ottemperi a quanto previsto per legge, nel rispetto degli obblighi informativi e di coordinamento con il Commissario (anche in punto predisposizione di procedura competitiva per la vendita dei beni strumentali estranei al ramo di azienda, già oggetto di valutazione di stima);
Valutato, in linea generale:
che la direttiva europea cd Insolvency (Ue 2019/20123) ha introdotto la nozione di ristrutturazione trasversale del debito (cd cross-class cram down) che consente – in presenza di specifici presupposti – di omologare i piani di ristrutturazione anche in mancanza di voto della unanimità dei creditori (cfr. art. 11), circostanza che ricorre nel presente caso;
che l'art. 112/2 CCII ha recepito, nell'ambito del concordato preventivo, tale ipotesi, suscitando tuttavia dubbi interpretativi, con specifico riguardo alla previsione di cui alla lettera d), che hanno trovato in parte risposta con il recente d. lgs. 136/24;
che al contempo l'art. 88 CCII disciplina la ipotesi del cd cram down fiscale (che consente, in caso di mancato accordo transattivo con le amministrazioni creditrici, di chiedere la omologa forzosa della proposta formulata dall'imprenditore), determinando, in un primo tempo, il dubbio se tale ipotesi fosse applicabile al concordato in continuità;
che il richiamato d. lgs 136/24 ha pure chiarito che (art. 88/4 CCI) : “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma
6 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1”; che pertanto si pone – tra le altre - la questione (rilevante in relazione alla presente procedura) di comprendere come la ristrutturazione trasversale dei debiti possa rapportarsi alla transazione tributaria, nel concordato in continuità, nel senso di comprendere se la adesione forzosa della amministrazione pubblica possa essere considerata ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 112/2 CCI;
che in particolare possa individuarsi una ipotesi in cui non vi sia adesione espressa dell'amministrazione finanziaria (operando così il cram down fiscale) e al contempo si proceda alla ristrutturazione trasversale qualora ricorra il caso di cui all'art. 112/2 lett. d prima parte, nel senso che si riterrà raggiunta la maggioranza delle classi ai fini della ristrutturazione trasversale ove si consideri “come favorevole” la mancata adesione delle amministrazioni pubbliche, se: - la proposta risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- il voto delle amministrazioni pubbliche è determinante per il raggiungimento della maggioranza o se la maggioranza è raggiunta escludendo il voto delle amministrazioni pubbliche ex art. 88/4 CCI;
- ricorrono congiuntamente i requisiti di cui all'art. 112/2 lett. a, b, c e d;
che il richiamo dell'art., 88/4 ultima parte alla condizione di cui all'art. 112/2 lett d. vada inteso come riferito alla sola seconda parte della disposizione (quella nella quale sono presenti le condizioni di cui ai nn. 1 e 2, in quanto espressamente indicate in detto richiamo), sicchè non ricorre nella presente fattispecie;
Ritenuto, nel presente caso, quanto ai presupposti di cui all'art. 88/4 CCI: che, sotto un primo profilo, la adesione delle amministrazioni pubbliche si riveli determinante, ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi di cui all'art. 112/2 lett. d, ove si osservi che l'adesione della classe 4 (Erario declassato: Agenzie delle
7 Entrate) e di NP, IN ed RC (classe 8) consente di raggiungere la maggioranza delle classi, ovvero l'adesione di 6 classi sulle 9 complessive (ove in sede di voto le classi favorevoli erano 4 su 9 e quindi la minoranza); che, quanto al secondo requisito, ovvero la valutazione di convenienza della ipotesi concordataria, che è il profilo espressamente contestato dalla nella Controparte_3
propria opposizione, vada condiviso il giudizio cui è pervenuto il Commissario giudiziale, nel senso della convenienza della ipotesi concordataria, proprio in relazione alla circostanza che l'attivo realizzabile nelle due ipotesi differisce di una somma consistente
(circa € 430.000,00), sulla base di quanto peraltro già indicato dall'attestatore dott.
, nel senso che l'ipotesi di prosecuzione è conveniente sia per i profili Persona_1
inererenti la possibilità di conservare il patrimonio aziendale nonché di contenere le maggiori spese in favore degli organi della procedura di L.G., non apparendo fruttuosamente esperibili azioni risarcitorie, se non in termini molto contenuti, attesa la limitata capienza del patrimonio dell'amministratore unico, nonché in assenza di atti da assoggettare a revocatoria, (salvo che per il ripristino di pagamenti effettuati per l'importo di euro 7.000,00), sia in relazione alla possibilità per l'Erario di soddisfarsi, nei termini sopra descritti, a differenza di quanto avverrebbe nella ipotesi liquidatoria;
che in particolare il Commissario Giudiziale ha così riassunto i flussi nelle due ipotesi;
Che pertanto, anche ipotizzando la fruttuosità della azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico (che il Commissario ha sovrastimato in euro 90.000,00) ed eventuali realizzi aggiuntivi di valore della azienda affittata (che peraltro – anche alla luce della assenza di manifestazioni di interesse – appaiono al Collegio del tutto aleatori), comunque permarrebbe una maggior convenienza della alternativa concordataria,
8 considerata nel suo fisiologico svolgimento, secondo il giudizio che è possibile emettere in questa fase;
che la attestazione resa dal dott. , nei termini sopra descritti, consenta di esplicitare Per_1
– allo stato degli atti e nei limiti dei margini di incertezza di un piano di sviluppo di sei anni – quali siano le effettive prospettive, deponendo senza dubbio per la alternativa concordataria, sicchè non può condividersi la generica censura svolta dall' CP_3
nel senso che tale giudizio sarebbe carente, ove detta eccezione è stata formulata
[...]
in totale assenza di indicazione di quali profili si rivelerebbero mancanti e considerato che il giudizio che compete al Tribunale in questa fase è quello di soddisfazione dei crediti erariali in misura non deteriore rispetto alternativa liquidatoria, esulando valutazioni inerenti alla “meritevolezza del debitore” (al di fuori del compimento di atti in frode o di atti non autorizzati da parte della società debitrice, che non ricorrono); che pertanto sussistono i due presupposti di cui all'art. 88/4 CCI;
Ritenuto, quanto ai requisiti di cui all'art. 112/2 CCII: che, nel presupposto proprio del cram down fiscale che si considera come voto favorevole quello dell'amministrazione pubblica dissenziente, ricorrano anche gli altri requisiti richiesti dalla predetta normativa, invero incontestati dalle parti e come evidenziato dal
Commissario giudiziale, ovvero:
1) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
2) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (classe 1, 2, 9) ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
3) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
4) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, (ovvero quelli di cui alle classi 3 e 7); che pertanto, intersecando la normativa sulla transazione fiscale con quella sulla ristrutturazione trasversale, nei termini partitamente indicati, nel presente caso sussistano i presupposti per l'omologa;
Ritenuto altresì:
9 che quanto al necessario vaglio di ammissibilità della proposta, non siano emersi elementi per modificare il giudizio già reso in sede di apertura, ove si osservi che, pur avendo il
Commissario messo in luce i margini di incertezza della stessa, insiti nella circostanza che la buona riuscita dipende dal corretto adempimento della società affittuaria del ramo di azienda alle obbligazioni assunte, rispetto alla quale non vi sono garanzie solide, al contempo debba osservarsi che: 1) allo stato, successivamente alla stipula del contratto di affitto, Epilab Group s.a.s. di sta regolarmente pagando i canoni;
2) si Controparte_4
tratta comunque di società già esistente e costituita anteriormente alla presentazione del ricorso da parte della debitrice e che quindi vanta una esperienza nel settore, per la quale l'acquisto di contratti con clienti in essere (al 31-12-23 n. 240) potrà rappresentare un valido elemento di crescita e consolidamento;
che pertanto debba ritenersi di poter escludere la manifesta inettitudine del piano proposto dal debitore agli obiettivi prefissati, ai sensi dell'art. 112/1 lett. g), nel presente caso e in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023); che la limitatissima componente liquidatoria della procedura, ove peraltro il recupero crediti è affidato al legale della procedura (e già validamente intrapreso come dimostra la conclusione di piano di rientro con la società nonché Controparte_6
accordo transattivo con conduce a condividere la valutazione espressa dal CP_7
Commissario giudiziale circa la opportunità di non gravare la procedura con i costi legati alla nomina di liquidatore, potendo pertanto escludersi, per tali ragioni, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 114 bis CCI;
che al contempo vada fin d'ora evidenziata la necessità di disporre procedura competitiva per la vendita dei beni strumentali e del materiale vario non rientrante nel perimetro dell'affitto di ramo di azienda (e successivo riscatto), già oggetto di stima da parte del c.t.u. dott. Persona_2
che le conclusioni cui è pervenuto il predetto c.t.u., sia in merito al valore dei beni di cui al paragrafo che precede sia in relazione a quelli compresi nel contratto di affitto, risultino condivisibili;
che in definitiva sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo;
10 che, in ragione della novità delle questioni trattate, all'esito del novum normativo costituito dal cd. “Correttivo ter”, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
1. omologa il concordato preventivo di CF , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Mantova, via Brennero n. 21, in persona dell'amministratore unico
Sig. nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
C.F._1
2. nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
3. conferma la nomina del dott. quale Commissario Giudiziale;
CP_2
4. dispone che l'organo amministrativo della società, entro sessanta giorni, rediga il programma di liquidazione da sottoporre al commissario giudiziale tenuto conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice e della necessità di procedere a vendita competitiva di beni mobili strumentali e materiale vario non rientranti nel perimetro aziendale in tempi celeri;
5. stabilisce che l'organo amministrativo della società rediga rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 114 CCI in cui specificherà l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario, informandone il Commissario Giudiziale, il quale ne darà notizia, con le proprie osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
6. dispone che l'organo amministrativo della società, sotto il controllo del
Commissario giudiziale, provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall'esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune;
7. prescrive che le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco si applichino le norme previste per la liquidazione giudiziale ex artt. 214 e segg. CCI in quanto compatibili, previo parere del Commissario Giudiziale, il tutto fatti salvi in ogni caso gli effetti e quanto previsto dal “contratto di affitto di azienda con impegno al riscatto”, prima
11 d'ora stipulato, in conformità al piano concordatario, in data 25 settembre 2024 dalla società con “ ”; Controparte_8
8. prescrive che le somme ricavate dalla liquidazione e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, già aperto, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
9. dispone che l'organo amministrativo della società registri ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
10. prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal Commissario Giudiziale, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;
11. dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dall'organo amministrativo della società in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e a seguito di mandato emesso dal
Giudice Delegato (con la precisazione che questa prescrizione non si applica ai c.d. running costs, ossia ai costi correnti che matureranno tempo per tempo nella fase esecutiva del concordato, ferma la necessità dell'autorizzazione al prelievo del Giudice Delegato previo parere del Commmissario Giudiziale);
12. prescrive che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa ex artt. 119 e 120 CCI sia affinchè, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione e che, conclusa l'esecuzione, depositi rapporto riepilogativo finale redatto ex art. 130 co. 9 CCI: per tali fini il Commissario
Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni opportuna ispezione e controllo con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della società ricorrente e con facoltà anche di assistere alle sedute degli organi sociali;
13. dispone che la società proponente consegni al Commissario Giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario e lo informi prontamente per iscritto di ogni evento di cui sia
12 a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
14. stabilisce che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegni al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:
a) i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre
150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
b) eventuali verbali dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, non appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;
15. dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo amministrativo della società;
16. dispone che il Commissario Giudiziale rediga ogni semestre i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118 co. 1 CCI, dando conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
17. stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori, previo parere del
Commissario Giudiziale, con assegnazione ad essi di un termine di 15 giorni onde formulare eventuali osservazioni;
18. dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
19. prescrive che, ultimate le operazioni previste, l'organo amministrativo della società e il Commissario Giudiziale depositino i rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 231 CCI;
20. rimane riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente
13 prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
21. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
22. manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CC
Mantova, 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice delegato
Dott.ssa Francesca Arrigoni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel procedimento di ammissione al concordato preventivo iscritto al n. 102-1/2023 p.u. promosso da:
CF , con sede in Mantova, via Brennero n. 21, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico Sig. , nato a [...] il Parte_2
10.06.1971, codice fiscale , assistita dall'avv. Anthea Dalla C.F._1
Brida
Contro
n persona del Commissario Giudiziale dott. Controparte_1 CP_2
, assistita dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici Controparte_3
è legalmente domiciliata in Brescia, via Santa Caterina n. 6,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Rilevato, quanto alle fasi della presente procedura: che, con ricorso ex art. 44 CCI depositato in data 22-12-23, la società Parte_1
[... CF , con sede in Mantova, via Brennero n. 21, in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico , nato a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale , assistita dall'avv. Anthea Dalla Brida, ha proposto C.F._1
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di
1 presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal giudice;
che nel termine assegnato la società, in data 20/4/2024, ha presentato il piano e la proposta concordataria;
che con decreto il Tribunale, in data 16-5-2024 ha chiesto chiarimenti concernenti a) la formazione delle classi;
b) il perimetro del ramo di azienda oggetto del contratto di affitto;
c) la capacità della società indicata come potenziale affittuario di adempiere al debito contratto con la società proponente nonché agli oneri assunti con il contratto di affitto d'azienda; d) la indicazione delle garanzie fornite dai terzi al fine di prestare finanza aggiuntiva per l'adempimento del concordato, nella misura di euro 20.000,00; e) il contenuto del piano industriale;
f) l'incidenza della notifica da parte dell' CP_3
dell'atto di recupero crediti n. T9TCR5N00021/2024 relativo agli anni 2018-
[...]
2019-2020-2021 e 2022;
che la società proponente ha fornito i chiarimenti con memoria del 4/6/2024 (in parte rettificata in data 14/6/2024) e che ha presentato la proposta, il piano e la relativa documentazione integrati con le indicazioni richieste;
che il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere in data 8/7/2024;
che la società ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI nonché la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI;
che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura di liquidazione giudiziale;
che il concordato è stato proposto come concordato con continuità indiretta (affitto di ramo di azienda a soggetto terzo), ove la componente liquidatoria è costituita sostanzialmente dall'incasso dei crediti ed è previsto l'apporto di finanza esterna nella misura di € 20.000,00; che, in particolare, la proposta prevede il pagamento di tutti i crediti entro 6 anni dall'omologa, con pagamento integrale dei crediti in prededuzione e parziale dei crediti privilegiati e chirografari e con suddivisione dei creditori in 9 classi;
che i creditori ammessi al voto (in quanto non completamente soddisfatti o la cui previsione di soddisfazione eccede i 180 giorni o 30 giorni per i dipendenti) sono stati suddivisi in 9 classi come di seguito:
1) Banche non garantite (percentuale di soddisfacimento 8%);
2) Leasing per contratti da risolvere (percentuale di soddisfacimento 8%);
2 3) Dipendenti oltre i 30 giorni (percentuale di soddisfacimento 100%);
4) Erario declassato (percentuale di soddisfacimento 11,29%);
5) Banche garantite (percentuale di soddisfacimento 8%);
6) Fornitori e altri chirografari (percentuale di soddisfacimento 8%);
7) Professionisti oltre 180 giorni (percentuale di soddisfacimento 100%);
8) NP e IN (percentuale di soddisfacimento 100%);
9) Aggi e Previdenziali chirografari (percentuale di soddisfacimento 8%); che la proposta formulata prevede la fruizione dell'istituto della transazione fiscale, con la soddisfazione dei creditori titolari di crediti di tal tipo pari ad una percentuale dell'11,29% del proprio credito, inclusivo di sanzioni ed interessi;
che la proposta formulata ex art. 88 CCI è stata regolarmente presentata agli uffici interessati ed è accompagnata dalla prescritta relazione del professionista;
che con decreto in data 11-7-2024 il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti e le condizioni di cui all'art. 47 CCI, atteso che la società:
1) svolge attività commerciale di acquisto, noleggio, vendita di apparecchi elettromedicali e ad uso estetico, gestione di istituti di estetica, organizzazione di corsi di formazione attinenti all'oggetto sociale, stipula di contratti di franchising aventi ad oggetto i prodotti e i servizi descritti;
2) supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato – quantomeno - di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 11 del ricorso)
e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;
3) ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;
4) ha depositato la documentazione in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità (consistente unicamente nella distribuzione di somme di denaro) che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
5) ha allegato le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 e 88 co. 2 CCI (v. docc.
3 a e 3b) redatte dal dott. , professionista in possesso dei requisiti di legge;
Persona_1
Ritenuto, quanto alle classi:
3 che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI evidenziandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (v., con riferimento alla previgente disciplina, Cass. 16-4-2018 n. 9378); che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI;
che non è stata formata un'apposita classe per le imprese minori, in quanto non vi sono titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi qualificabili come imprese “minori” e qualora emergessero verranno pagate integralmente con il fondo stanziato, come precisato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 105 CCI;
Considerato, quanto allo sviluppo della procedura post decreto di ammissione: che nel termine individuato non sono pervenute, ai sensi dell'art. 91 CCI, manifestazioni di interesse sicchè è stato stipulato in data 25/9/24 il contratto di affitto di azienda (con impegno al riscatto della stessa al termine dell'affitto) con la società Epilab Group s.a.s.
con decorrenza dal 01.10.2024 e scadenza 30.09.2030 al canone Controparte_4
d'affitto mensile di € 6.000,00, oltre iva di legge;
che all'esito delle operazioni di voto il Commissario con relazione dell'11-12-24 ha dato atto che non è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 109 co. 1 CCI, avendo votato favorevolmente soltanto 4 (segnatamente la n. 3-5-6-7) delle 9 classi previste dalla proposta concordataria;
che la società debitrice, con ricorso presentato il 13-12-2024, ha chiesto che sia ordinata la comunicazione di cui all'art. 107/3 CCI alla società (divenuta Controparte_5
cessionaria di credito originariamente in capo a MPS) e, ai sensi degli artt. 112/2 e 88/4
CCI che il concordato venga omologato, deducendo che sussisterebbero tutte le condizioni previste da tali norme, con particolare riferimento alla omologa in mancanza
4 di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza
(classi 4 e 8); che, in vista della udienza fissata dal tribunale per l'omologa, il creditore dissenziente ha proposto opposizione ex art. 48/2 CCI, deducendo: Controparte_3
1) che il credito erariale, rideterminato dal Commissario Giudiziale in complessivi euro
2.367.912,30, risulterebbe inserito nella classe 4 e la percentuale di pagamento offerta dalla ricorrente, a seguito della presentazione della proposta di trattamento, sarebbe pari all'11,29;
2) che la componente debitoria fiscale (97%) rappresenta la voce maggioritaria, se non addirittura totalitaria, dell'esposizione debitoria complessiva della ricorrente, per importo di euro 2.367.912,30 su euro 2.727.829,53;
3) che difetterebbe valida garanzia a supporto del tempestivo adempimento degli impegni contrattuali eventualmente assunti con riferimento all'affitto del ramo di azienda e al pagamento dei relativi canoni, risultando pertanto aleatoria la fattibilità del piano;
4) che il giudizio reso dall'attestatore in merito alla alternativa liquidatoria risulta del tutto carente;
che il Commissario in data 29-1-25 ha depositato ex art. 48 CCI parere favorevole evidenziando, tra l'altro:
1) che, seppur la fattibilità del piano proposto dalla società presenti margini di incertezza, nella misura in cui trattasi di piano che si sviluppa per sei anni, (verso il corrispettivo annuo di €72.000,00) attraverso soggetto di modeste dimensioni aziendali e di cui non si conosce l'adeguatezza patrimoniale, la prosecuzione della attività del debitore in via indiretta sia la soluzione funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, risultando prospettiva più conveniente della alternativa liquidatoria;
2) che infatti in ipotesi di liquidazione giudiziale risulta la possibilità di soddisfazione integrale della prededuzione, dei dipendenti e dei professionisti e solo parziale risulta invece la soddisfazione dei creditori previdenziali/assistenziali (nella proposta concordataria la soddisfazione degli stessi è al 100%) mentre è pari a zero quella degli altri creditori fra i quali quelli erariali (per questi ultimi nella proposta concordataria la soddisfazione è pari al 11,29%) e senza possibilità di stanziare alcun fondo rischi (pari invece a complessive € 38.072,00 nella proposta concordataria);
5 3) che l'adesione dell'amministrazione finanziaria (classi n. 4 e 8) risulta “determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d)”;
4) che sono soddisfatte pure le condizioni di cui all'art. 112/2 lett a, b, c e d;
che il debitore, con memoria depositata in data 3/2/25 ha insistito per l'omologa, ritenendo peraltro la opposizione di infondata nonché priva di Controparte_3
motivazione in merito alla sostenuta convenienza della alternativa liquidatoria (oltre che erronea ove si identifica una percentuale debitoria nei confronti dell'Erario superiore a quella effettiva che è dell'86,80%); che all'udienza del 6/2/25 la società debitrice ha insistito per l'omologa, mentre l'
[...]
ha ribadito la propria opposizione e il Commissario Giudiziale ha richiamato CP_3
il proprio parere, evidenziando peraltro come la portata limitata della componente liquidatoria non giustifichi di gravare la procedura con la nomina di liquidatore, purchè
l'amministratore unico ottemperi a quanto previsto per legge, nel rispetto degli obblighi informativi e di coordinamento con il Commissario (anche in punto predisposizione di procedura competitiva per la vendita dei beni strumentali estranei al ramo di azienda, già oggetto di valutazione di stima);
Valutato, in linea generale:
che la direttiva europea cd Insolvency (Ue 2019/20123) ha introdotto la nozione di ristrutturazione trasversale del debito (cd cross-class cram down) che consente – in presenza di specifici presupposti – di omologare i piani di ristrutturazione anche in mancanza di voto della unanimità dei creditori (cfr. art. 11), circostanza che ricorre nel presente caso;
che l'art. 112/2 CCII ha recepito, nell'ambito del concordato preventivo, tale ipotesi, suscitando tuttavia dubbi interpretativi, con specifico riguardo alla previsione di cui alla lettera d), che hanno trovato in parte risposta con il recente d. lgs. 136/24;
che al contempo l'art. 88 CCII disciplina la ipotesi del cd cram down fiscale (che consente, in caso di mancato accordo transattivo con le amministrazioni creditrici, di chiedere la omologa forzosa della proposta formulata dall'imprenditore), determinando, in un primo tempo, il dubbio se tale ipotesi fosse applicabile al concordato in continuità;
che il richiamato d. lgs 136/24 ha pure chiarito che (art. 88/4 CCI) : “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma
6 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1”; che pertanto si pone – tra le altre - la questione (rilevante in relazione alla presente procedura) di comprendere come la ristrutturazione trasversale dei debiti possa rapportarsi alla transazione tributaria, nel concordato in continuità, nel senso di comprendere se la adesione forzosa della amministrazione pubblica possa essere considerata ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 112/2 CCI;
che in particolare possa individuarsi una ipotesi in cui non vi sia adesione espressa dell'amministrazione finanziaria (operando così il cram down fiscale) e al contempo si proceda alla ristrutturazione trasversale qualora ricorra il caso di cui all'art. 112/2 lett. d prima parte, nel senso che si riterrà raggiunta la maggioranza delle classi ai fini della ristrutturazione trasversale ove si consideri “come favorevole” la mancata adesione delle amministrazioni pubbliche, se: - la proposta risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- il voto delle amministrazioni pubbliche è determinante per il raggiungimento della maggioranza o se la maggioranza è raggiunta escludendo il voto delle amministrazioni pubbliche ex art. 88/4 CCI;
- ricorrono congiuntamente i requisiti di cui all'art. 112/2 lett. a, b, c e d;
che il richiamo dell'art., 88/4 ultima parte alla condizione di cui all'art. 112/2 lett d. vada inteso come riferito alla sola seconda parte della disposizione (quella nella quale sono presenti le condizioni di cui ai nn. 1 e 2, in quanto espressamente indicate in detto richiamo), sicchè non ricorre nella presente fattispecie;
Ritenuto, nel presente caso, quanto ai presupposti di cui all'art. 88/4 CCI: che, sotto un primo profilo, la adesione delle amministrazioni pubbliche si riveli determinante, ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi di cui all'art. 112/2 lett. d, ove si osservi che l'adesione della classe 4 (Erario declassato: Agenzie delle
7 Entrate) e di NP, IN ed RC (classe 8) consente di raggiungere la maggioranza delle classi, ovvero l'adesione di 6 classi sulle 9 complessive (ove in sede di voto le classi favorevoli erano 4 su 9 e quindi la minoranza); che, quanto al secondo requisito, ovvero la valutazione di convenienza della ipotesi concordataria, che è il profilo espressamente contestato dalla nella Controparte_3
propria opposizione, vada condiviso il giudizio cui è pervenuto il Commissario giudiziale, nel senso della convenienza della ipotesi concordataria, proprio in relazione alla circostanza che l'attivo realizzabile nelle due ipotesi differisce di una somma consistente
(circa € 430.000,00), sulla base di quanto peraltro già indicato dall'attestatore dott.
, nel senso che l'ipotesi di prosecuzione è conveniente sia per i profili Persona_1
inererenti la possibilità di conservare il patrimonio aziendale nonché di contenere le maggiori spese in favore degli organi della procedura di L.G., non apparendo fruttuosamente esperibili azioni risarcitorie, se non in termini molto contenuti, attesa la limitata capienza del patrimonio dell'amministratore unico, nonché in assenza di atti da assoggettare a revocatoria, (salvo che per il ripristino di pagamenti effettuati per l'importo di euro 7.000,00), sia in relazione alla possibilità per l'Erario di soddisfarsi, nei termini sopra descritti, a differenza di quanto avverrebbe nella ipotesi liquidatoria;
che in particolare il Commissario Giudiziale ha così riassunto i flussi nelle due ipotesi;
Che pertanto, anche ipotizzando la fruttuosità della azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico (che il Commissario ha sovrastimato in euro 90.000,00) ed eventuali realizzi aggiuntivi di valore della azienda affittata (che peraltro – anche alla luce della assenza di manifestazioni di interesse – appaiono al Collegio del tutto aleatori), comunque permarrebbe una maggior convenienza della alternativa concordataria,
8 considerata nel suo fisiologico svolgimento, secondo il giudizio che è possibile emettere in questa fase;
che la attestazione resa dal dott. , nei termini sopra descritti, consenta di esplicitare Per_1
– allo stato degli atti e nei limiti dei margini di incertezza di un piano di sviluppo di sei anni – quali siano le effettive prospettive, deponendo senza dubbio per la alternativa concordataria, sicchè non può condividersi la generica censura svolta dall' CP_3
nel senso che tale giudizio sarebbe carente, ove detta eccezione è stata formulata
[...]
in totale assenza di indicazione di quali profili si rivelerebbero mancanti e considerato che il giudizio che compete al Tribunale in questa fase è quello di soddisfazione dei crediti erariali in misura non deteriore rispetto alternativa liquidatoria, esulando valutazioni inerenti alla “meritevolezza del debitore” (al di fuori del compimento di atti in frode o di atti non autorizzati da parte della società debitrice, che non ricorrono); che pertanto sussistono i due presupposti di cui all'art. 88/4 CCI;
Ritenuto, quanto ai requisiti di cui all'art. 112/2 CCII: che, nel presupposto proprio del cram down fiscale che si considera come voto favorevole quello dell'amministrazione pubblica dissenziente, ricorrano anche gli altri requisiti richiesti dalla predetta normativa, invero incontestati dalle parti e come evidenziato dal
Commissario giudiziale, ovvero:
1) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
2) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (classe 1, 2, 9) ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
3) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
4) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, (ovvero quelli di cui alle classi 3 e 7); che pertanto, intersecando la normativa sulla transazione fiscale con quella sulla ristrutturazione trasversale, nei termini partitamente indicati, nel presente caso sussistano i presupposti per l'omologa;
Ritenuto altresì:
9 che quanto al necessario vaglio di ammissibilità della proposta, non siano emersi elementi per modificare il giudizio già reso in sede di apertura, ove si osservi che, pur avendo il
Commissario messo in luce i margini di incertezza della stessa, insiti nella circostanza che la buona riuscita dipende dal corretto adempimento della società affittuaria del ramo di azienda alle obbligazioni assunte, rispetto alla quale non vi sono garanzie solide, al contempo debba osservarsi che: 1) allo stato, successivamente alla stipula del contratto di affitto, Epilab Group s.a.s. di sta regolarmente pagando i canoni;
2) si Controparte_4
tratta comunque di società già esistente e costituita anteriormente alla presentazione del ricorso da parte della debitrice e che quindi vanta una esperienza nel settore, per la quale l'acquisto di contratti con clienti in essere (al 31-12-23 n. 240) potrà rappresentare un valido elemento di crescita e consolidamento;
che pertanto debba ritenersi di poter escludere la manifesta inettitudine del piano proposto dal debitore agli obiettivi prefissati, ai sensi dell'art. 112/1 lett. g), nel presente caso e in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023); che la limitatissima componente liquidatoria della procedura, ove peraltro il recupero crediti è affidato al legale della procedura (e già validamente intrapreso come dimostra la conclusione di piano di rientro con la società nonché Controparte_6
accordo transattivo con conduce a condividere la valutazione espressa dal CP_7
Commissario giudiziale circa la opportunità di non gravare la procedura con i costi legati alla nomina di liquidatore, potendo pertanto escludersi, per tali ragioni, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 114 bis CCI;
che al contempo vada fin d'ora evidenziata la necessità di disporre procedura competitiva per la vendita dei beni strumentali e del materiale vario non rientrante nel perimetro dell'affitto di ramo di azienda (e successivo riscatto), già oggetto di stima da parte del c.t.u. dott. Persona_2
che le conclusioni cui è pervenuto il predetto c.t.u., sia in merito al valore dei beni di cui al paragrafo che precede sia in relazione a quelli compresi nel contratto di affitto, risultino condivisibili;
che in definitiva sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo;
10 che, in ragione della novità delle questioni trattate, all'esito del novum normativo costituito dal cd. “Correttivo ter”, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
1. omologa il concordato preventivo di CF , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Mantova, via Brennero n. 21, in persona dell'amministratore unico
Sig. nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
C.F._1
2. nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
3. conferma la nomina del dott. quale Commissario Giudiziale;
CP_2
4. dispone che l'organo amministrativo della società, entro sessanta giorni, rediga il programma di liquidazione da sottoporre al commissario giudiziale tenuto conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice e della necessità di procedere a vendita competitiva di beni mobili strumentali e materiale vario non rientranti nel perimetro aziendale in tempi celeri;
5. stabilisce che l'organo amministrativo della società rediga rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 114 CCI in cui specificherà l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario, informandone il Commissario Giudiziale, il quale ne darà notizia, con le proprie osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
6. dispone che l'organo amministrativo della società, sotto il controllo del
Commissario giudiziale, provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall'esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune;
7. prescrive che le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco si applichino le norme previste per la liquidazione giudiziale ex artt. 214 e segg. CCI in quanto compatibili, previo parere del Commissario Giudiziale, il tutto fatti salvi in ogni caso gli effetti e quanto previsto dal “contratto di affitto di azienda con impegno al riscatto”, prima
11 d'ora stipulato, in conformità al piano concordatario, in data 25 settembre 2024 dalla società con “ ”; Controparte_8
8. prescrive che le somme ricavate dalla liquidazione e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, già aperto, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
9. dispone che l'organo amministrativo della società registri ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
10. prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal Commissario Giudiziale, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;
11. dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dall'organo amministrativo della società in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e a seguito di mandato emesso dal
Giudice Delegato (con la precisazione che questa prescrizione non si applica ai c.d. running costs, ossia ai costi correnti che matureranno tempo per tempo nella fase esecutiva del concordato, ferma la necessità dell'autorizzazione al prelievo del Giudice Delegato previo parere del Commmissario Giudiziale);
12. prescrive che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa ex artt. 119 e 120 CCI sia affinchè, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione e che, conclusa l'esecuzione, depositi rapporto riepilogativo finale redatto ex art. 130 co. 9 CCI: per tali fini il Commissario
Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni opportuna ispezione e controllo con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della società ricorrente e con facoltà anche di assistere alle sedute degli organi sociali;
13. dispone che la società proponente consegni al Commissario Giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario e lo informi prontamente per iscritto di ogni evento di cui sia
12 a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
14. stabilisce che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegni al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:
a) i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre
150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
b) eventuali verbali dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, non appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;
15. dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo amministrativo della società;
16. dispone che il Commissario Giudiziale rediga ogni semestre i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118 co. 1 CCI, dando conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
17. stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori, previo parere del
Commissario Giudiziale, con assegnazione ad essi di un termine di 15 giorni onde formulare eventuali osservazioni;
18. dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
19. prescrive che, ultimate le operazioni previste, l'organo amministrativo della società e il Commissario Giudiziale depositino i rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 231 CCI;
20. rimane riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente
13 prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
21. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
22. manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CC
Mantova, 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice delegato
Dott.ssa Francesca Arrigoni
14