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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2616/2021
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di AL, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2616 del R.G.A.C. dell'anno 2021, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 02/10/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc vertente t r a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Franciacome da procura in atti ed elett.te Parte_1 domiciliato presso il difensore;
- Attore -
e
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...], cod. _1 fisc. , e nato ad [...] l'[...], e residente in AN, CodiceFiscale_1 Controparte_2 alla via Borgo San Cesareo n.34, cod. fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio CodiceFiscale_2
Catauro del Foro di AL (cod. fisc. ), in virtù di mandato allegato al presente CodiceFiscale_3 atto, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Matinella di AN (SA), alla Via Michelangelo n.2;
- Convenuto -
OGGETTO: simulazione / donazione
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, da deduzioni a verbale nell'udienza di PC;
e da comparse conclusionali da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2021, premetteva: - che nel corso Parte_1 dell'anno 2015, veniva a conoscenza della vendita all'asta del compendio immobiliare sito in comune di
AN (SA), località Borgo San Cesareo, composto da un fabbricato rurale riportato in NCT al foglio 3, particella 475, della superficie di mq. 143; da altro fabbricato rurale adiacente riportato in NCT al foglio 3, particella 476, della superficie di mq. 34; dal terreno circostante i predetti fabbricati, riportato in NCT al pagina 1 di 7 foglio 2, particella 97, are 13.55, nonché al foglio 3, particelle 141, di are 3.20, e 474, di are 34.23, giusta procedura di espropriazione immobiliare n. 582/2013 RGE Tribunale di AL;
- che l'interesse precipuo dell'odierno concludente trovava la sua giustificazione nella circostanza che il precisato immobile già apparteneva alla famiglia e, segnatamente, al sig. e alla signora PT Persona_1 CP_3 ragione per la quale si attivava affinché venisse recuperato, scongiurandone la vendita a terzi;
- che a tal fine, interessava anche il LL , ma entrambi, nonostante i diversi ribassi già subiti dal bene _1 staggito nel corso della richiamata procedura espropriativa, non disponevano delle somme all'uopo necessarie;
- che in vista dell'ennesimo esperimento di vendita previsto per il 17.05.2016 al prezzo ulteriormente ridotto di € 68.000,00, l'esponente richiedeva l'aiuto dei genitori e, in particolare, della madre sig.ra , la quale, avendo la disponibilità di risparmi, si risolveva ad aiutare i figli Controparte_4 PT
e con l'intenzione di donare ad entrambi la piena proprietà dei precisati immobili, in
[...] _1 ragione della metà a ciascuno di essi, e, in particolare, destinando ad il piano terra ed a il PT _1 piano primo dell'immobile principale, ad entrambi i residui beni deposito/magazzino e terreno;
- che l'esponente ed il LL, , allora in ottimi rapporti, al fine di godere delle agevolazioni prima _1 casa, si accordavano affinché all'asta partecipasse formalmente il figlio di , ossia _1 P_
, in possesso dei requisiti per godere del precisato beneficio fiscale, riservando ad un momento
[...] successivo la suddivisione del cespite tra di loro, eventualmente a persona da nominare;
- che il denaro occorrente per l'acquisto dell'immobile veniva versato dalla sig.ra , per la gran parte, mediante CP_4 liquidazione di propri buoni postali fruttiferi in data 19.05.2016 e contestuale emissione di vaglia postale per € 62.889,00 in favore del NI che veniva richiesto dalla donante con la seguente Controparte_2 espressa motivazione “Per donazione ambito familiare”; per la restante parte e precisamente € 9.000,00, mediante prelievo da libretto di risparmio cointestato col marito , prelievo effettuato da Persona_2 _1
(munito di delega ad operare su detto libretto) e contestuale emissione di assegno circolare in data
[...]
21.5.2016 in favore di - che riversava detti fondi su proprio libretto di Controparte_2 Controparte_2 deposito acceso presso la BCC di IO (ora BCC IO Paestum e Serino S.c.r.l.), alla quale poi richiedeva l'emissione di assegni circolari in data 25.05.2016; con istanza in data 04.06.2016, richiedeva di beneficiare delle agevolazioni innanzi precisate;
- che una volta divenuto aggiudicatario del bene nell'ambito della specificata procedura, il Tribunale di AL emetteva Decreto di Trasferimento in favore di
[...] in data 06.06.2016; - che il deducente seguiva per intero la procedura espropriativa e la vendita P_ all'asta del bene, comunicando anche al professionista delegato alle vendite, Avv. Lucia Venosa, l'intento perseguito unitamente al LL, occasione nella quale la stessa gli consigliava opportunamente di redigere,
a fronte di quelle che sarebbero state le formali risultanze dell'asta in caso di aggiudicazione (ossia intestazione al solo , una scrittura nella quale, dato atto della provenienza del denaro e Controparte_2 dell'intento della comune genitrice, si specificasse la reale attribuzione in proprietà del bene, consiglio pagina 2 di 7 purtroppo inascoltato;
- che una volta immessi nel possesso del bene acquistato, i GE e PT _1
si ripartivano di fatto la proprietà acquistata secondo il volere della comune genitrice;
in particolare,
[...]
l'odierno attore andava ad abitare nel piano terra dell'immobile principale, mentre il LL _1
(formalmente il di lui figlio concedeva il piano primo in locazione a terzi;
- che a distanza di tre P_ anni dall'acquisto, con lettera raccomandata a.r. del 15.07.2019, approfittando della Controparte_2 formale intestazione del bene, inventando la storia dello zio bisognoso di aiuto a cui aveva concesso in comodato gratuito l'appartamento sito al piano terra, gliene richiede il rilascio;
- che ed il Controparte_2 padre incardinavano giudizio mediante ricorso ex art. 447 bis c.p.c., iscritto al n. 11738/19 R.G. _1
Tribunale di AL, al fine di ottenere il rilascio dei beni di cui innanzi;
tanto precisato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'On.le Tribunale adito il LL ed il di lui figlio _1 [...] al fine di sentir dichiarare la simulazione soggettiva in relazione al precisato acquisto formalmente P_ effettuato dal solo e la sussistenza, in realtà, di un negozio dissimulato rappresentato dalla Controparte_2 donazione indiretta da parte di ai figli e , e per l'effetto Controparte_4 PT _1 pronunciare sentenza dichiarativa dell'appartenenza del compendio immobiliare per cui è causa in parti uguali ai GE e;
inoltre, al fine di sentir pronunciare, accertata la Parte_1 _1 comproprietà del compendio e previa CTU che determini la divisibilità ed il valore dei beni oggetto di causa, lo scioglimento della comunione esistente sui medesimi.
Si costituivano i convenuti eccependo la carenza di legittimazione sia attiva che passiva e nel merito la infondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo testimoni e riservata in decisione ai sensi dell'art 190 cpc con ordinanza ex art 127 ter cpc del 02.10.24.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari, sussistendo tanto la legittimazione attiva di , quanto quella passiva dei convenuti, in Parte_1 considerazione del petitum e della causa petendi esposti in citazione.
Passando al merito della vicenda, l'iter che ha portato all'aggiudicazione Controparte_2 dell'immobile sito nel Comune di AN, località Borgo San Cesareo è stato correttamente rappresentato in citazione. Dalla documentazione allegata si evince che in effetti questi ha pagato il prezzo per l'aggiudicazione del bene staggito alla procedura esecutiva esclusivamente con denaro fornitogli dalla nonna . Controparte_4
Nel vaglia postale con cui la ha trasferito al NI la somma di euro CP_4 Controparte_2
62.889,00 viene espressamente menzionata la dicitura “donazione in ambito famigliare”.
Si è determinata pertanto la fattispecie per cui l'acquirente/aggiudicatario del bene staggito,
[...]
ha impiegato denaro donatogli da un congiunto stretto, la nonna materna. P_
pagina 3 di 7 Parte attrice sostiene che la madre intendeva fornire la liquidità necessaria Controparte_4 all'acquisto dell'immobile staggito a lui ed all'altro figlio, , ma che insieme si convenne di far _1 figurare aggiudicatario del bene, figlio di , che aveva i requisiti poter fruire dei Controparte_2 _1 benefici fiscali per l'acquisto della prima casa.
Si è in presenza, quindi, di una donazione indiretta che si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (Cass., Sez Un., 5 agosto 1982, n. 9282).
Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682). La donazione indiretta può essere dimostrata dal fatto che la dazione del denaro viene effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile (Cass. 2 settembre 2014, n. 18541, in cui la Suprema
Corte ha valorizzato siffatto criterio per distinguere la donazione indiretta dell'immobile dalla donazione diretta del denaro elargito, ancorché successivamente utilizzato per l'acquisto del bene, non certo per trarre dalla mera finalizzazione della dazione la conseguenza della certa sussistenza dell'intento liberale).
E' stato altresì precisato in giurisprudenza di legittimità che la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Cass. Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 con cui è stata confermata la sentenza gravata che aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive). Tale principio è conforme alla sentenza degli Ermellini n. 1986 del 02/02/2016 secondo cui “Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo”.
Tuttavia, la diversità tra gli istituti della donazione indiretta e della simulazione non esclude che le due fattispecie possano concorrere nell'ambito di una singola operazione negoziale, come nel caso di specie, in cui l'attore ha sostenuto che la aggiudicazione formale del bene staggito al NI PT pagina 4 di 7 configurasse una simulazione relativa soggettiva, e precisamente un acquisto per interposta P_ persona, in quanto l'intestatario possedeva i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. Tale simulazione concorre con la donazione indiretta da parte della nonna, che ha finanziato l'acquisto dell'immobile.
Nella prospettiva attorea, pertanto, era stato raggiunto un accordo dissimulato in cui erano parti la madre , il LL ed il figlio di lui L'accordo Controparte_4 _1 Controparte_2 dissimulato consisteva nel fatto che la madre donasse ai figli e il denaro necessario PT _1 all'acquisto dell'immobile staggito, ma nell'aggiudicazione sarebbe figurato fittiziamente Controparte_2 per motivi fiscali.
Parte attrice non ha provato tutto ciò per cui la sua domanda non può che essere rigettata.
Ritiene lo scrivente Tribunale che la fattispecie della donazione indiretta di immobile – tramite messa a disposizione del denaro necessario all'acquisto del bene – emerga in modo adeguato già dalla documentazione allegata in atti.
Il denaro elargito dalla nonna al NI corrispondeva a quello necessario per formulare l'offerta al professionista delegato alla vendita per conseguire l'aggiudicazione del bene. Appare evidente che la nonna ha agito con l'intento di arricchire il NI per spirito di liberalità, per cui non sorgono dubbi sulla configurazione di una donazione indiretta.
La tesi della simulazione relativa soggettiva postulata dall'attore non risulta, invece, Parte_1 suffragata da elementi probatori, né presuntivi. E' usanza comune in ambito famigliare (fatto notorio di comune esperienza ex art. 115 c.p.c.) che i nonni effettuino elargizioni in favore dei propri IP;
quindi lo scrivente Tribunale non ha motivi per escludere che la donazione fosse autentica;
che la , cioè, CP_4 intendesse donare, per spirito di liberalità, il denaro necessario all'acquisto del bene staggito al proprio NI (come emerge formalmente dalla documentazione in atti) invece che ai propri figli. Controparte_2
Sarebbe spettato all'attore dimostrare che la donazione indiretta al NI fosse simulata e P_ che in realtà la madre intendeva donare il denaro a lui ed suo LL , ma non lo ha fatto. _1
A tal fine, si rammenta il consolidato principio in giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam”, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente necessita l'esistenza di una controdichiarazione dalla quale risulti l'intento dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente (Cass. 19-2-2008 n.
4071; Cass. Ord. 18-8-2011 n. 17389). Parte attrice non ha allegato alcuna controdichiarazione e già questo sarebbe sufficiente a rigettare la domanda;
ma ad abundantiam si osserva quanto segue: lo scrivente ha ammesso la prova testimoniale richiesta, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che ammette la pagina 5 di 7 prova testimoniale per provare una donazione indiretta, ma dalle dichiarazioni acquisite durante l'istruttoria non sono emersi elementi probatori a riscontro della tesi attorea.
Il professionista delegato alla vendita avv Lucia Venosa ha dichiarato: “Non ricordo quanto mi è stato letto perché son passati diversi anni, ricordo di aver interloquito col Sig. nonché con che mi Parte_1 _1 manifestarono l'intenzione di voler partecipare alla vendita dell'immobile ma dichiararono che non sarebbero comparsi direttamente, bensì sarebbero comparsi i rispettivi figli. Vennero al mio studio, chiedendomi informazioni su come formulare
l'offerta in merito alla vendita. L'offerta mi fu presentata, il giorno della vendita, solo da che, diventò poi Controparte_2 aggiudicatario;
non sono a conoscenza se abbia partecipato economicamente all'acquisto. Ricordo, ma non ne Parte_1 sono sicura al 100%, che il giorno della immissione in possesso erano presenti sul posto, non solo ma anche Controparte_2 il padre di lui, ed anche Durante la procedura fu molto attivo, chiamandomi spesso per _1 Parte_1 Parte_1 sapere se ci fossero novità. La stessa cosa accadde per . _1
Tale dichiarazione in nulla giova all'attore, perché non dimostra che la donazione indiretta da parte della al NI fosse simulata e non realmente voluta. In altri termini da tale deposizione CP_4 P_ emerge l'intento di e di , ma non anche la partecipazione all'accordo simulato Parte_1 _1 di e soprattutto di , la finanziatrice dell'acquisto. L'attore avrebbe Controparte_2 Controparte_4 dovuto citare quale teste, a tal fine, proprio la , unico soggetto che poteva chiarire se la donazione CP_4 di denaro fatta al NI fosse simulata, poiché la liberalità era in realtà destinata ai due figli.
Di contro, la infondatezza della tesi attorea emerge da altri due elementi probatori: - in citazione si riferisce che l'aggiudicazione formale del bene staggito a era stata decisa di comune Controparte_2 accordo perché lui aveva i requisiti per fruire dei benefici fiscali della prima casa, ma anche l'attore si trovava nella medesima situazione, come emerge dalla visura allegata dal convenuto alla propria comparsa costitutiva e come si evince dal fatto che non possiede altro immobile in cui abitare, motivo Parte_1 per cui ha occupato l'unità abitativa posta al piano terra dell'immobile aggiudicato dal NI in P_ comodato gratuito. Pertanto, se il fine dissimulato posto a fondamento della complessa operazione negoziale era di intestare l'immobile ad un soggetto che potesse fruire delle agevolazioni per la prima cosa, non si vede il motivo per cui abbia assentito alla designazione, a tal fine, del NI Parte_1 [...]
visto che anche lui possedeva i requisiti per fruire dell'agevolazione fiscale in parola;
- il teste P_
ha confermato la circostanza che dopo l'acquisto dell'immobile all'asta, e Testimone_1 Controparte_2 precisamente nel mese di marzo-aprile 2018, appurato che lo zio era alla ricerca di un nuovo posto dove vivere, a causa di alcuni problemi personali, acconsentiva affinché quest'ultimo vivesse, per il tempo strettamente necessario a trovare un'abitazione stabile, nell'appartamento al pian terreno di sua proprietà sito in agro del Comune di AN, consegnandogli le chiavi di accesso;
che l'accordo era di rimanere nell'immobile per poco tempo ma lo occupa oramai da diversi anni. Parte_1
pagina 6 di 7 Per tali motivi, la domanda di simulazione relativa soggettiva va rigettata;
l'acquisto del compendio immobiliare da parte di grazie alla donazione indiretta della nonna appare autentico e non Controparte_2 simulato;
donde la proprietà del bene appartiene esclusivamente a lui.
L'attore va condannato alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza processuale. Ai fini della liquidazione si applicheranno parametri di poco superiori ai minimi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità e con l'incremento del 30% per la pluralità dei convenuti.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria.
Si ritiene in proposito che la temerarietà della lite possa essere esclusa dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dall'avv. Venosa;
dichiarazioni che non sono idonee a comprovare la fondatezza della domanda attorea per le considerazioni sopra illustrate, ma sono sufficienti almeno a dimostrare che la ricostruzione dei fatti riferita in citazione non fosse completamente inventata.
P.Q.M.
Il Tribunale di AL, in persona del Il Giudice Dr. Gustavo Danise, sulla domanda proposta da PT nei confronti di e ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi
[...] _1 Controparte_2 assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta tutte le domande attoree;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di pari convenute che si liquidano in €
5.200,00 (già riconosciuto l'incremento del 30% ex art 4 DM 55/14) oltre rimborso forfettario spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.;
Così deciso in AL
03.01.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di AL, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2616 del R.G.A.C. dell'anno 2021, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 02/10/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc vertente t r a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Franciacome da procura in atti ed elett.te Parte_1 domiciliato presso il difensore;
- Attore -
e
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...], cod. _1 fisc. , e nato ad [...] l'[...], e residente in AN, CodiceFiscale_1 Controparte_2 alla via Borgo San Cesareo n.34, cod. fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio CodiceFiscale_2
Catauro del Foro di AL (cod. fisc. ), in virtù di mandato allegato al presente CodiceFiscale_3 atto, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Matinella di AN (SA), alla Via Michelangelo n.2;
- Convenuto -
OGGETTO: simulazione / donazione
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, da deduzioni a verbale nell'udienza di PC;
e da comparse conclusionali da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2021, premetteva: - che nel corso Parte_1 dell'anno 2015, veniva a conoscenza della vendita all'asta del compendio immobiliare sito in comune di
AN (SA), località Borgo San Cesareo, composto da un fabbricato rurale riportato in NCT al foglio 3, particella 475, della superficie di mq. 143; da altro fabbricato rurale adiacente riportato in NCT al foglio 3, particella 476, della superficie di mq. 34; dal terreno circostante i predetti fabbricati, riportato in NCT al pagina 1 di 7 foglio 2, particella 97, are 13.55, nonché al foglio 3, particelle 141, di are 3.20, e 474, di are 34.23, giusta procedura di espropriazione immobiliare n. 582/2013 RGE Tribunale di AL;
- che l'interesse precipuo dell'odierno concludente trovava la sua giustificazione nella circostanza che il precisato immobile già apparteneva alla famiglia e, segnatamente, al sig. e alla signora PT Persona_1 CP_3 ragione per la quale si attivava affinché venisse recuperato, scongiurandone la vendita a terzi;
- che a tal fine, interessava anche il LL , ma entrambi, nonostante i diversi ribassi già subiti dal bene _1 staggito nel corso della richiamata procedura espropriativa, non disponevano delle somme all'uopo necessarie;
- che in vista dell'ennesimo esperimento di vendita previsto per il 17.05.2016 al prezzo ulteriormente ridotto di € 68.000,00, l'esponente richiedeva l'aiuto dei genitori e, in particolare, della madre sig.ra , la quale, avendo la disponibilità di risparmi, si risolveva ad aiutare i figli Controparte_4 PT
e con l'intenzione di donare ad entrambi la piena proprietà dei precisati immobili, in
[...] _1 ragione della metà a ciascuno di essi, e, in particolare, destinando ad il piano terra ed a il PT _1 piano primo dell'immobile principale, ad entrambi i residui beni deposito/magazzino e terreno;
- che l'esponente ed il LL, , allora in ottimi rapporti, al fine di godere delle agevolazioni prima _1 casa, si accordavano affinché all'asta partecipasse formalmente il figlio di , ossia _1 P_
, in possesso dei requisiti per godere del precisato beneficio fiscale, riservando ad un momento
[...] successivo la suddivisione del cespite tra di loro, eventualmente a persona da nominare;
- che il denaro occorrente per l'acquisto dell'immobile veniva versato dalla sig.ra , per la gran parte, mediante CP_4 liquidazione di propri buoni postali fruttiferi in data 19.05.2016 e contestuale emissione di vaglia postale per € 62.889,00 in favore del NI che veniva richiesto dalla donante con la seguente Controparte_2 espressa motivazione “Per donazione ambito familiare”; per la restante parte e precisamente € 9.000,00, mediante prelievo da libretto di risparmio cointestato col marito , prelievo effettuato da Persona_2 _1
(munito di delega ad operare su detto libretto) e contestuale emissione di assegno circolare in data
[...]
21.5.2016 in favore di - che riversava detti fondi su proprio libretto di Controparte_2 Controparte_2 deposito acceso presso la BCC di IO (ora BCC IO Paestum e Serino S.c.r.l.), alla quale poi richiedeva l'emissione di assegni circolari in data 25.05.2016; con istanza in data 04.06.2016, richiedeva di beneficiare delle agevolazioni innanzi precisate;
- che una volta divenuto aggiudicatario del bene nell'ambito della specificata procedura, il Tribunale di AL emetteva Decreto di Trasferimento in favore di
[...] in data 06.06.2016; - che il deducente seguiva per intero la procedura espropriativa e la vendita P_ all'asta del bene, comunicando anche al professionista delegato alle vendite, Avv. Lucia Venosa, l'intento perseguito unitamente al LL, occasione nella quale la stessa gli consigliava opportunamente di redigere,
a fronte di quelle che sarebbero state le formali risultanze dell'asta in caso di aggiudicazione (ossia intestazione al solo , una scrittura nella quale, dato atto della provenienza del denaro e Controparte_2 dell'intento della comune genitrice, si specificasse la reale attribuzione in proprietà del bene, consiglio pagina 2 di 7 purtroppo inascoltato;
- che una volta immessi nel possesso del bene acquistato, i GE e PT _1
si ripartivano di fatto la proprietà acquistata secondo il volere della comune genitrice;
in particolare,
[...]
l'odierno attore andava ad abitare nel piano terra dell'immobile principale, mentre il LL _1
(formalmente il di lui figlio concedeva il piano primo in locazione a terzi;
- che a distanza di tre P_ anni dall'acquisto, con lettera raccomandata a.r. del 15.07.2019, approfittando della Controparte_2 formale intestazione del bene, inventando la storia dello zio bisognoso di aiuto a cui aveva concesso in comodato gratuito l'appartamento sito al piano terra, gliene richiede il rilascio;
- che ed il Controparte_2 padre incardinavano giudizio mediante ricorso ex art. 447 bis c.p.c., iscritto al n. 11738/19 R.G. _1
Tribunale di AL, al fine di ottenere il rilascio dei beni di cui innanzi;
tanto precisato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'On.le Tribunale adito il LL ed il di lui figlio _1 [...] al fine di sentir dichiarare la simulazione soggettiva in relazione al precisato acquisto formalmente P_ effettuato dal solo e la sussistenza, in realtà, di un negozio dissimulato rappresentato dalla Controparte_2 donazione indiretta da parte di ai figli e , e per l'effetto Controparte_4 PT _1 pronunciare sentenza dichiarativa dell'appartenenza del compendio immobiliare per cui è causa in parti uguali ai GE e;
inoltre, al fine di sentir pronunciare, accertata la Parte_1 _1 comproprietà del compendio e previa CTU che determini la divisibilità ed il valore dei beni oggetto di causa, lo scioglimento della comunione esistente sui medesimi.
Si costituivano i convenuti eccependo la carenza di legittimazione sia attiva che passiva e nel merito la infondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo testimoni e riservata in decisione ai sensi dell'art 190 cpc con ordinanza ex art 127 ter cpc del 02.10.24.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari, sussistendo tanto la legittimazione attiva di , quanto quella passiva dei convenuti, in Parte_1 considerazione del petitum e della causa petendi esposti in citazione.
Passando al merito della vicenda, l'iter che ha portato all'aggiudicazione Controparte_2 dell'immobile sito nel Comune di AN, località Borgo San Cesareo è stato correttamente rappresentato in citazione. Dalla documentazione allegata si evince che in effetti questi ha pagato il prezzo per l'aggiudicazione del bene staggito alla procedura esecutiva esclusivamente con denaro fornitogli dalla nonna . Controparte_4
Nel vaglia postale con cui la ha trasferito al NI la somma di euro CP_4 Controparte_2
62.889,00 viene espressamente menzionata la dicitura “donazione in ambito famigliare”.
Si è determinata pertanto la fattispecie per cui l'acquirente/aggiudicatario del bene staggito,
[...]
ha impiegato denaro donatogli da un congiunto stretto, la nonna materna. P_
pagina 3 di 7 Parte attrice sostiene che la madre intendeva fornire la liquidità necessaria Controparte_4 all'acquisto dell'immobile staggito a lui ed all'altro figlio, , ma che insieme si convenne di far _1 figurare aggiudicatario del bene, figlio di , che aveva i requisiti poter fruire dei Controparte_2 _1 benefici fiscali per l'acquisto della prima casa.
Si è in presenza, quindi, di una donazione indiretta che si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (Cass., Sez Un., 5 agosto 1982, n. 9282).
Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682). La donazione indiretta può essere dimostrata dal fatto che la dazione del denaro viene effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile (Cass. 2 settembre 2014, n. 18541, in cui la Suprema
Corte ha valorizzato siffatto criterio per distinguere la donazione indiretta dell'immobile dalla donazione diretta del denaro elargito, ancorché successivamente utilizzato per l'acquisto del bene, non certo per trarre dalla mera finalizzazione della dazione la conseguenza della certa sussistenza dell'intento liberale).
E' stato altresì precisato in giurisprudenza di legittimità che la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Cass. Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 con cui è stata confermata la sentenza gravata che aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive). Tale principio è conforme alla sentenza degli Ermellini n. 1986 del 02/02/2016 secondo cui “Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo”.
Tuttavia, la diversità tra gli istituti della donazione indiretta e della simulazione non esclude che le due fattispecie possano concorrere nell'ambito di una singola operazione negoziale, come nel caso di specie, in cui l'attore ha sostenuto che la aggiudicazione formale del bene staggito al NI PT pagina 4 di 7 configurasse una simulazione relativa soggettiva, e precisamente un acquisto per interposta P_ persona, in quanto l'intestatario possedeva i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. Tale simulazione concorre con la donazione indiretta da parte della nonna, che ha finanziato l'acquisto dell'immobile.
Nella prospettiva attorea, pertanto, era stato raggiunto un accordo dissimulato in cui erano parti la madre , il LL ed il figlio di lui L'accordo Controparte_4 _1 Controparte_2 dissimulato consisteva nel fatto che la madre donasse ai figli e il denaro necessario PT _1 all'acquisto dell'immobile staggito, ma nell'aggiudicazione sarebbe figurato fittiziamente Controparte_2 per motivi fiscali.
Parte attrice non ha provato tutto ciò per cui la sua domanda non può che essere rigettata.
Ritiene lo scrivente Tribunale che la fattispecie della donazione indiretta di immobile – tramite messa a disposizione del denaro necessario all'acquisto del bene – emerga in modo adeguato già dalla documentazione allegata in atti.
Il denaro elargito dalla nonna al NI corrispondeva a quello necessario per formulare l'offerta al professionista delegato alla vendita per conseguire l'aggiudicazione del bene. Appare evidente che la nonna ha agito con l'intento di arricchire il NI per spirito di liberalità, per cui non sorgono dubbi sulla configurazione di una donazione indiretta.
La tesi della simulazione relativa soggettiva postulata dall'attore non risulta, invece, Parte_1 suffragata da elementi probatori, né presuntivi. E' usanza comune in ambito famigliare (fatto notorio di comune esperienza ex art. 115 c.p.c.) che i nonni effettuino elargizioni in favore dei propri IP;
quindi lo scrivente Tribunale non ha motivi per escludere che la donazione fosse autentica;
che la , cioè, CP_4 intendesse donare, per spirito di liberalità, il denaro necessario all'acquisto del bene staggito al proprio NI (come emerge formalmente dalla documentazione in atti) invece che ai propri figli. Controparte_2
Sarebbe spettato all'attore dimostrare che la donazione indiretta al NI fosse simulata e P_ che in realtà la madre intendeva donare il denaro a lui ed suo LL , ma non lo ha fatto. _1
A tal fine, si rammenta il consolidato principio in giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam”, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente necessita l'esistenza di una controdichiarazione dalla quale risulti l'intento dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente (Cass. 19-2-2008 n.
4071; Cass. Ord. 18-8-2011 n. 17389). Parte attrice non ha allegato alcuna controdichiarazione e già questo sarebbe sufficiente a rigettare la domanda;
ma ad abundantiam si osserva quanto segue: lo scrivente ha ammesso la prova testimoniale richiesta, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che ammette la pagina 5 di 7 prova testimoniale per provare una donazione indiretta, ma dalle dichiarazioni acquisite durante l'istruttoria non sono emersi elementi probatori a riscontro della tesi attorea.
Il professionista delegato alla vendita avv Lucia Venosa ha dichiarato: “Non ricordo quanto mi è stato letto perché son passati diversi anni, ricordo di aver interloquito col Sig. nonché con che mi Parte_1 _1 manifestarono l'intenzione di voler partecipare alla vendita dell'immobile ma dichiararono che non sarebbero comparsi direttamente, bensì sarebbero comparsi i rispettivi figli. Vennero al mio studio, chiedendomi informazioni su come formulare
l'offerta in merito alla vendita. L'offerta mi fu presentata, il giorno della vendita, solo da che, diventò poi Controparte_2 aggiudicatario;
non sono a conoscenza se abbia partecipato economicamente all'acquisto. Ricordo, ma non ne Parte_1 sono sicura al 100%, che il giorno della immissione in possesso erano presenti sul posto, non solo ma anche Controparte_2 il padre di lui, ed anche Durante la procedura fu molto attivo, chiamandomi spesso per _1 Parte_1 Parte_1 sapere se ci fossero novità. La stessa cosa accadde per . _1
Tale dichiarazione in nulla giova all'attore, perché non dimostra che la donazione indiretta da parte della al NI fosse simulata e non realmente voluta. In altri termini da tale deposizione CP_4 P_ emerge l'intento di e di , ma non anche la partecipazione all'accordo simulato Parte_1 _1 di e soprattutto di , la finanziatrice dell'acquisto. L'attore avrebbe Controparte_2 Controparte_4 dovuto citare quale teste, a tal fine, proprio la , unico soggetto che poteva chiarire se la donazione CP_4 di denaro fatta al NI fosse simulata, poiché la liberalità era in realtà destinata ai due figli.
Di contro, la infondatezza della tesi attorea emerge da altri due elementi probatori: - in citazione si riferisce che l'aggiudicazione formale del bene staggito a era stata decisa di comune Controparte_2 accordo perché lui aveva i requisiti per fruire dei benefici fiscali della prima casa, ma anche l'attore si trovava nella medesima situazione, come emerge dalla visura allegata dal convenuto alla propria comparsa costitutiva e come si evince dal fatto che non possiede altro immobile in cui abitare, motivo Parte_1 per cui ha occupato l'unità abitativa posta al piano terra dell'immobile aggiudicato dal NI in P_ comodato gratuito. Pertanto, se il fine dissimulato posto a fondamento della complessa operazione negoziale era di intestare l'immobile ad un soggetto che potesse fruire delle agevolazioni per la prima cosa, non si vede il motivo per cui abbia assentito alla designazione, a tal fine, del NI Parte_1 [...]
visto che anche lui possedeva i requisiti per fruire dell'agevolazione fiscale in parola;
- il teste P_
ha confermato la circostanza che dopo l'acquisto dell'immobile all'asta, e Testimone_1 Controparte_2 precisamente nel mese di marzo-aprile 2018, appurato che lo zio era alla ricerca di un nuovo posto dove vivere, a causa di alcuni problemi personali, acconsentiva affinché quest'ultimo vivesse, per il tempo strettamente necessario a trovare un'abitazione stabile, nell'appartamento al pian terreno di sua proprietà sito in agro del Comune di AN, consegnandogli le chiavi di accesso;
che l'accordo era di rimanere nell'immobile per poco tempo ma lo occupa oramai da diversi anni. Parte_1
pagina 6 di 7 Per tali motivi, la domanda di simulazione relativa soggettiva va rigettata;
l'acquisto del compendio immobiliare da parte di grazie alla donazione indiretta della nonna appare autentico e non Controparte_2 simulato;
donde la proprietà del bene appartiene esclusivamente a lui.
L'attore va condannato alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza processuale. Ai fini della liquidazione si applicheranno parametri di poco superiori ai minimi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità e con l'incremento del 30% per la pluralità dei convenuti.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria.
Si ritiene in proposito che la temerarietà della lite possa essere esclusa dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dall'avv. Venosa;
dichiarazioni che non sono idonee a comprovare la fondatezza della domanda attorea per le considerazioni sopra illustrate, ma sono sufficienti almeno a dimostrare che la ricostruzione dei fatti riferita in citazione non fosse completamente inventata.
P.Q.M.
Il Tribunale di AL, in persona del Il Giudice Dr. Gustavo Danise, sulla domanda proposta da PT nei confronti di e ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi
[...] _1 Controparte_2 assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta tutte le domande attoree;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di pari convenute che si liquidano in €
5.200,00 (già riconosciuto l'incremento del 30% ex art 4 DM 55/14) oltre rimborso forfettario spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.;
Così deciso in AL
03.01.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
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