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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 338/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 338/2024 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per l'avv. LAURI e l'avv. BELTRAMMI JAMILA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Giuseppe Palmisano Mediante collegamento da remoto tramite TEAMS, per l'avv. MICHELI CP_1 CP_1 FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. Martina Tosi
L'avv. Palmisano si riporta agli atti e gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171ter c.p.c.. L'avv. Tosi si riporta integralmente agli atti;
conclude come in comparsa di costituzione e risposta.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 10 Riaperto il verbale alle ore 14.40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 338/2024 RG
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, giusta delega in atti, dall'avv. Jamila Beltrammi (C.F. ) e Andrea C.F._2
Lauri (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Spoleto, Piazza Garibaldi n.36/A, C.F._3
presso lo studio dei difensori;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata in forza di procura speciale da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di CP_2 P.IVA_2
costituzione e risposta, dall'avv. Francesca Micheli (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata in La Spezia, Piazza Caduti per la Libertà n. 26, presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
pagina 2 di 10 OGGETTO: contratto di finanziamento
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 7/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 02/01/2024 in favore dell'odierna convenuta, per il pagamento di somme derivanti da un contratto di finanziamento originariamente stipulato con Banca
CR Firenze, credito del quale poi la convenuta si è resa asseritamente cessionaria.
In particolare, l'istante ha eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva dell' Controparte_1
- la violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 130/99 in materia di cartolarizzazione;
- il difetto di prova scritta valida ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
- la prescrizione del diritto azionato.
Ha concluso, dunque, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la società convenuta, contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni, e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
All'esito della prima udienza è stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. e, stante la mancata adesione alla stessa, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. l'udienza del 03/04/2025, indicando il termine per il deposito di note conclusive fino al 15/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo lamentando, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di In particolare, parte attrice ha sostenuto che e Controparte_1 Controparte_1
per essa non risultano essere titolari dei diritti nascenti dal contratto di finanziamento Controparte_2
pagina 3 di 10 azionato, poiché agli atti non vi è prova della cessione del contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore con la Banca CR Firenze.
Preliminarmente, occorre precisare che l'eccezione in questione non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, e per essa ha agito in giudizio asserendo di essere Controparte_1 Controparte_2
titolare del diritto di credito azionato in virtù di atto di cessione del credito da parte di Controparte_3
la quale aveva a sua volta acquistato il credito dalla
[...] Controparte_4
1.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore,
a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni,
i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
Secondo un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.).
pagina 4 di 10 Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
1.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che
“tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è
pagina 5 di 10 la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.
1.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
pagina 6 di 10 l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici pagina 7 di 10 individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
1.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie (in cui ad essere contestata è l'inclusione del credito all'interno di quelli ceduti, si veda sul punto l'atto di citazione, pag. 5: “Inoltre la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si discute, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita solo ed esclusivamente dal contratto di cessione” e più chiaramente “non ha minimamente fornito la prova per cui il credito oggetto di ingiunzione e asseritamente vantato nei confronti del sig. facesse parte di tale contratto e che quindi Parte_1
sia stato effettivamente a lei ceduto dalla ) è stato prodotto, con riferimento alla cessione fra Controparte_5
e l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_3 Controparte_1
della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 45 del 19 aprile 2022, dalla quale si evince che la CP_1
ha acquistato da “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
[...] Controparte_3
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_3
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/199.”.
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto pare effettivamente essere generica, nella parte in cui individua una serie varia di rapporti bancari e un lasso temporale enorme (di oltre 70 anni), limitandosi a pagina 8 di 10 utilizzare come parametro il fatto che il debitore sia classificato come “in sofferenza”. Dunque, sembra effettivamente essere un'indicazione troppo generica, di per sé sola, e non immediatamente riscontrabile da parte del debitore. Peraltro, il fatto che nell'estratto si faccia rinvio all'allegato del contratto (non prodotto in giudizio) ovvero ad una pagina web esterna, rende evidente come l'indicazione precedente non fosse in alcun modo idonea a definire sufficientemente le caratteristiche dei crediti ceduti.
Viceversa, parte convenuta, come detto, non si è premurata né di allegare il contratto di cessione, né tantomeno ha provato di avere nella propria disponibilità gli originali delle cambiali poste a garanzia del prestito concesso dalla Banca CR Firenze al Desantis.
Quanto all'ulteriore documentazione depositata da parte convenuta si rileva, ad abundantiam, che:
- gli estratti conti risultano inammissibili, in quanto prodotti esclusivamente nella memoria ex art. 171 ter n.
3 e, dunque, in seguito al maturarsi delle preclusioni istruttorie;
- i due link richiamati nella comparsa di costituzione, a detta della convenuta, idonei a provare la cessione, non forniscono, in realtà, alcuna prova della cessione del contrato di finanziamento. Quanto al primo
(https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html) non vi è all'interno dello stesso alcun richiamo utile a ad individuare il contratto di finanziamento del quanto al secondo Parte_1
(https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/operazioni- cessione/2022/elenco- crediti-ceduti-a-organa-spv-srl.pdf), lo stesso non risulta neppure funzionante;
peraltro, non sarebbe comunque possibile per il giudicante verificare tale circostanza mediante navigazione autonoma su internet,
costituendo tale attività svolta al di fuori della documentazione ritualmente acquisita e in assenza di contraddittorio.
Pertanto, non essendovi prova della titolarità del credito in capo alla convenuta, l'odierna opposizione merita integrale accoglimento.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni pagina 9 di 10 trattate e l'assenza di attività in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7/2024 (RG N. 2293/2023) emesso dal Tribunale di Spoleto in data 02/01/2024;
- Condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali in favore di parte opponente, che liquida in euro 145,50 per spese di lite e in euro 1.700,00 per compensi professionali (460,00 per fase di studio,
389,00 per fase introduttiva e 851,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Jamila Beltrammi e Andrea Lauri che si sono dichiarati antistatari.
Spoleto, 03/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 338/2024 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per l'avv. LAURI e l'avv. BELTRAMMI JAMILA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Giuseppe Palmisano Mediante collegamento da remoto tramite TEAMS, per l'avv. MICHELI CP_1 CP_1 FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. Martina Tosi
L'avv. Palmisano si riporta agli atti e gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171ter c.p.c.. L'avv. Tosi si riporta integralmente agli atti;
conclude come in comparsa di costituzione e risposta.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 10 Riaperto il verbale alle ore 14.40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 338/2024 RG
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, giusta delega in atti, dall'avv. Jamila Beltrammi (C.F. ) e Andrea C.F._2
Lauri (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Spoleto, Piazza Garibaldi n.36/A, C.F._3
presso lo studio dei difensori;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata in forza di procura speciale da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di CP_2 P.IVA_2
costituzione e risposta, dall'avv. Francesca Micheli (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata in La Spezia, Piazza Caduti per la Libertà n. 26, presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
pagina 2 di 10 OGGETTO: contratto di finanziamento
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 7/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 02/01/2024 in favore dell'odierna convenuta, per il pagamento di somme derivanti da un contratto di finanziamento originariamente stipulato con Banca
CR Firenze, credito del quale poi la convenuta si è resa asseritamente cessionaria.
In particolare, l'istante ha eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva dell' Controparte_1
- la violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 130/99 in materia di cartolarizzazione;
- il difetto di prova scritta valida ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
- la prescrizione del diritto azionato.
Ha concluso, dunque, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la società convenuta, contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni, e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
All'esito della prima udienza è stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. e, stante la mancata adesione alla stessa, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. l'udienza del 03/04/2025, indicando il termine per il deposito di note conclusive fino al 15/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo lamentando, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di In particolare, parte attrice ha sostenuto che e Controparte_1 Controparte_1
per essa non risultano essere titolari dei diritti nascenti dal contratto di finanziamento Controparte_2
pagina 3 di 10 azionato, poiché agli atti non vi è prova della cessione del contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore con la Banca CR Firenze.
Preliminarmente, occorre precisare che l'eccezione in questione non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, e per essa ha agito in giudizio asserendo di essere Controparte_1 Controparte_2
titolare del diritto di credito azionato in virtù di atto di cessione del credito da parte di Controparte_3
la quale aveva a sua volta acquistato il credito dalla
[...] Controparte_4
1.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore,
a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni,
i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
Secondo un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.).
pagina 4 di 10 Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
1.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che
“tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è
pagina 5 di 10 la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.
1.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
pagina 6 di 10 l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici pagina 7 di 10 individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
1.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie (in cui ad essere contestata è l'inclusione del credito all'interno di quelli ceduti, si veda sul punto l'atto di citazione, pag. 5: “Inoltre la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si discute, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita solo ed esclusivamente dal contratto di cessione” e più chiaramente “non ha minimamente fornito la prova per cui il credito oggetto di ingiunzione e asseritamente vantato nei confronti del sig. facesse parte di tale contratto e che quindi Parte_1
sia stato effettivamente a lei ceduto dalla ) è stato prodotto, con riferimento alla cessione fra Controparte_5
e l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_3 Controparte_1
della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 45 del 19 aprile 2022, dalla quale si evince che la CP_1
ha acquistato da “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
[...] Controparte_3
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_3
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/199.”.
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto pare effettivamente essere generica, nella parte in cui individua una serie varia di rapporti bancari e un lasso temporale enorme (di oltre 70 anni), limitandosi a pagina 8 di 10 utilizzare come parametro il fatto che il debitore sia classificato come “in sofferenza”. Dunque, sembra effettivamente essere un'indicazione troppo generica, di per sé sola, e non immediatamente riscontrabile da parte del debitore. Peraltro, il fatto che nell'estratto si faccia rinvio all'allegato del contratto (non prodotto in giudizio) ovvero ad una pagina web esterna, rende evidente come l'indicazione precedente non fosse in alcun modo idonea a definire sufficientemente le caratteristiche dei crediti ceduti.
Viceversa, parte convenuta, come detto, non si è premurata né di allegare il contratto di cessione, né tantomeno ha provato di avere nella propria disponibilità gli originali delle cambiali poste a garanzia del prestito concesso dalla Banca CR Firenze al Desantis.
Quanto all'ulteriore documentazione depositata da parte convenuta si rileva, ad abundantiam, che:
- gli estratti conti risultano inammissibili, in quanto prodotti esclusivamente nella memoria ex art. 171 ter n.
3 e, dunque, in seguito al maturarsi delle preclusioni istruttorie;
- i due link richiamati nella comparsa di costituzione, a detta della convenuta, idonei a provare la cessione, non forniscono, in realtà, alcuna prova della cessione del contrato di finanziamento. Quanto al primo
(https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html) non vi è all'interno dello stesso alcun richiamo utile a ad individuare il contratto di finanziamento del quanto al secondo Parte_1
(https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/operazioni- cessione/2022/elenco- crediti-ceduti-a-organa-spv-srl.pdf), lo stesso non risulta neppure funzionante;
peraltro, non sarebbe comunque possibile per il giudicante verificare tale circostanza mediante navigazione autonoma su internet,
costituendo tale attività svolta al di fuori della documentazione ritualmente acquisita e in assenza di contraddittorio.
Pertanto, non essendovi prova della titolarità del credito in capo alla convenuta, l'odierna opposizione merita integrale accoglimento.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni pagina 9 di 10 trattate e l'assenza di attività in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7/2024 (RG N. 2293/2023) emesso dal Tribunale di Spoleto in data 02/01/2024;
- Condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali in favore di parte opponente, che liquida in euro 145,50 per spese di lite e in euro 1.700,00 per compensi professionali (460,00 per fase di studio,
389,00 per fase introduttiva e 851,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Jamila Beltrammi e Andrea Lauri che si sono dichiarati antistatari.
Spoleto, 03/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
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