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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/07/2024 al n. 1797 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Buonanno Rosanna
e da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/02/1981 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Ruggiero
Tiziana;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/07/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in 27.5.2011 a San Sebastiano al Vesuvio dalla cui unione nascevano due figlie: il 29.5.2012 ed il 19.9.2015, Per_1 Per_2
evidenziavano che il Tribunale di Nola pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 303/2024 del 18.10.2024 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n.
303/2024 del 18.10.2024 risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“ a. le figlie minori resteranno affidate in via condivisa tra i genitori con collocazione abituale presso la madre;
b. entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie nel mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
c. il padre potrà tenere con sé le figlie quando vorrà previo accordo con la madre;
d. in caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé le figlie secondo il calendario già previsto negli accordi separatizi ( punti da 4-a a 4-h) che qui si abbia integralmente per ritrascritto;
e. il sig. corrisponderà per il mantenimento delle figlie Parte_2 Per_1
e un assegno mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna); Per_2
f. il predetto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà adeguato annualmente secondo gli indici istat;
g. le spese straordinarie per le figlie minori, cadranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
sul punto troveranno applicazione le indicazioni fornite dal CNF di cui al protocollo relativo;
h. l'assegno unico erogato dall'INPS sarà interamente percepito dalla madre per espressa rinuncia da parte del padre, e a tal uopo le parti si danno atto di aver sottoscritto contestualmente al presente accordo la relativa modulistica allegata al presente;
i. le spese per la presente procedura saranno compensate con rinunzia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co.8 L.P. n.247/12 con le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18).”
In riferimento al regime di affido delle minori ed si ritiene Per_1 Per_2
opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
(C.F.: ) nato a PO (NA) il [...] , a [...] C.F._2
Sebastiano al Vesuvio il 27.5.2011, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2011); b) dispone affido condiviso delle minori ed con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi;
c) dispone che il sig. corrisponda alla IG.ra , la complessiva Pt_2 Parte_1
somma di euro 1000,00 a titolo di mantenimento delle figlie (€ 500,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno
5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/07/2024 al n. 1797 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Buonanno Rosanna
e da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/02/1981 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Ruggiero
Tiziana;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/07/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in 27.5.2011 a San Sebastiano al Vesuvio dalla cui unione nascevano due figlie: il 29.5.2012 ed il 19.9.2015, Per_1 Per_2
evidenziavano che il Tribunale di Nola pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 303/2024 del 18.10.2024 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n.
303/2024 del 18.10.2024 risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“ a. le figlie minori resteranno affidate in via condivisa tra i genitori con collocazione abituale presso la madre;
b. entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie nel mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
c. il padre potrà tenere con sé le figlie quando vorrà previo accordo con la madre;
d. in caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé le figlie secondo il calendario già previsto negli accordi separatizi ( punti da 4-a a 4-h) che qui si abbia integralmente per ritrascritto;
e. il sig. corrisponderà per il mantenimento delle figlie Parte_2 Per_1
e un assegno mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna); Per_2
f. il predetto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà adeguato annualmente secondo gli indici istat;
g. le spese straordinarie per le figlie minori, cadranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
sul punto troveranno applicazione le indicazioni fornite dal CNF di cui al protocollo relativo;
h. l'assegno unico erogato dall'INPS sarà interamente percepito dalla madre per espressa rinuncia da parte del padre, e a tal uopo le parti si danno atto di aver sottoscritto contestualmente al presente accordo la relativa modulistica allegata al presente;
i. le spese per la presente procedura saranno compensate con rinunzia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co.8 L.P. n.247/12 con le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18).”
In riferimento al regime di affido delle minori ed si ritiene Per_1 Per_2
opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
(C.F.: ) nato a PO (NA) il [...] , a [...] C.F._2
Sebastiano al Vesuvio il 27.5.2011, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2011); b) dispone affido condiviso delle minori ed con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi;
c) dispone che il sig. corrisponda alla IG.ra , la complessiva Pt_2 Parte_1
somma di euro 1000,00 a titolo di mantenimento delle figlie (€ 500,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno
5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca