Ordinanza collegiale 21 marzo 2022
Sentenza 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 21/03/2022, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00460/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01579/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2021, proposto da
UI PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS –, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione
del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso a documenti relativi alla propria posizione pensionistica, con conseguente ordine all’INPS di rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Andrea Vitucci nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, svoltasi nelle modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, e udito l’avv. G. Zecca per la parte ricorrente.
1) Premesso che l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
2) Ritenuto che, ciò detto nonché preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, sussista la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Unicarpe; Mod. Retr-Pens; Mod. TE08), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza – per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;
3) Ritenuto pertanto di ordinare all’INPS di procedere al deposito della su indicata relazione, all’uopo fissando il termine di gg. 15 decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è espressamente onerato;
4) Ritenuto di rinviare la causa, per le ulteriori determinazioni, alla camera di consiglio di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti di cui in motivazione e rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 28 aprile 2022.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, tenutasi con le modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO