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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Cesira D'Anella Consigliere
Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3004/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
NAZIONALE DEI GIOVI,77/B 20811 CESANO MADERNO presso lo studio dell'avv.
RUBINO GRETA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RIZZI DAVIDE ( VIA SAVONA, 97 20144 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE contro pagina 1 di 7 (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
PIAZZA 5 GIORNATE, 10 C/O ATAP 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. ZUCCA
CARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da atti e note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente proposto, conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Monza il , allegando di essere caduta in una buca presente sul Controparte_1
manto stradale nella piazza Arrigoni, angolo Via IV Novembre, la sera del 8 agosto 2021, attorno alle ore 20.30, a causa di una sconnessione nella pavimentazione presente nello spiazzo antistante il locale commerciale “Teatro Cafè”. Deduceva l'attrice di aver riportato, a causa dell'evento, alcune lesioni meglio documentate (distorsione con tumefazione perimalleolare laterale e necessità di benda e medicazioni, successivamente aggravatasi con lesione parziale dei legamenti peroneo-astragalico anteriore e peroneo-calcaneare, reliquata condropatia della sottoastragalica e sindrome algo-distrofica) e chiedeva la condanna del nella qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, CP_1
quantificati nella complessiva somma di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Comune si costituiva contestando la pretesa avversaria.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il nesso di causalità fra la cosa e l'evento dannoso e rilevando, altresì, come la conoscenza del luogo da parte dell'attrice – lavoratrice presso il locale commerciale sito nel luogo del sinistro pagina 2 di 7 – fosse tale da “interrompere il nesso causale con imputazione alla medesima danneggiata della responsabilità di quanto accadutole”.
Con atto di citazione in appello notificato il 25/10/2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c.
Col secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 2051 c.c. e l'errata interpretazione degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Da ultimo, rileva la (erronea) mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. da parte del Tribunale.
L'appellante deduce inoltre l'errata condanna alle spese di lite, anche in funzione dell'auspicata riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito nel giudizio di appello il appellato, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
A seguito della nomina del relatore, la Corte, in prima udienza, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 350 bic c.p.c. per l'udienza odierna, da svolgersi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando altresì termini per il deposito di note sostitutive e di comparse difensive.
All'esito di discussione in camera di consiglio, il giudizio è stato quindi definito nei termini seguenti.
L'appello è infondato.
La responsabilità da cosa in custodia è una responsabilità di tipo oggettivo, che alloca il rischio in capo al soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa produttiva del danno, a prescindere dalla sua colpa. Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Come precisato dalla giurisprudenza, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
pagina 3 di 7 responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” (v. Cass. ord. n. 20943 del
2022; Cass. n. 4588 del 2022; Cass. n. 2477, n. 2480 e n. 2481 del 2018).
Sul danneggiato grava quindi la sola prova del fatto e del nesso di causalità fra la cosa sottoposta all'altrui custodia e l'evento dannoso lamentato, mentre lo stesso è esentato dal fornire la prova della colpa del custode.
Nel caso di specie, tuttavia, la prova del fatto non è stata fornita dalla danneggiata e, in particolare, non è stato dimostrato che la caduta lamentata sia stata provocata dalla conformazione del luogo, mentre appare molto più probabile ascrivere la caduta alla disattenzione della vittima.
Come da dichiarazione scritta di del 18.11.2021 (doc. 2 fasc. primo grado Parte_1
parte convenuta), al momento del fatto la stessa si trovava presso l'attività di ristorazione di piazza Arrigoni in qualità di lavoratrice;
in quel momento, camminava con un vassoio dall'area esterna in cui si trovavano i tavolini verso l'interno, quando il piede sinistro le finiva nella buca “creata dalla mancanza di sanpietrini/cubetti di porfido”.
Da detta dichiarazione si ricava che: a) la conosceva perfettamente lo stato dei Pt_1 luoghi, essendovi allocata l'attività di cui era socia-lavoratrice; b) si deduce inoltre che la danneggiata era a conoscenza della presenza di un avvallamento, avendo lei stessa dichiarato che “(…) la buca era stata già denunciata dal mio socio e vi era anche un esposto di un legale per un precedente infortunio ad altra persona (…)” (v. dichiarazioni e scambi epistolari prodotti in primo grado); c) ancora, non viene meglio precisato come il piede sinistro sia “finito” nella buca, senza che la lavoratrice se ne avvedesse.
In altre parole, se è vero che la buca era presente e che l'appellante è inciampata nella stessa,
è altrettanto evidente che la stessa ne conosceva bene l'esistenza e che avrebbe potuto in ogni modo evitarla prestando attenzione. Invero, non essendo stata allegata né alcuna descrizione dettagliata del fatto né alcuna circostanza che faccia presumere la non visibilità della buca
(condizioni meteorologiche avverse, presenza di folla in loco, scarsa illuminazione, concitazione), ed essendo altresì evidente la conoscenza dell'avvallamento, agevolmente si pagina 4 di 7 conclude che la poteva evitare di transitare sul tratto di sanpietrini ed evitare Pt_1
l'ostacolo (e, di conseguenza, la caduta).
Trattandosi di un avvallamento minimo di circa 25 cm per 25 (come è possibile notare dalle fotografie prodotte) e ben conosciuto dall'appellante, è chiaro che di per sé lo stesso era inidoneo a provocare la caduta in questione.
Come sottolinea la giurisprudenza, invero, “incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (ord. n. 12663 del 09/05/2024).
Pur chiarendo, quindi, che il danneggiato non deve provare la colpa del danneggiante, cionondimeno la natura e la conformazione della cosa offrono elementi indiziari da cui dedurre – in assenza di prove e allegazioni specifiche sulla dinamica del fatto – se fra la res e l'evento sussista un nesso causale, indispensabile per riconoscere la pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c.
Ebbene, vista la conformazione, la posizione (vicina a un cordolo, che la rende visibile), la minima profondità dell'avvallamento, non si può ricavare – nemmeno in via presuntiva e in difetto di una prova precisa – alcun nesso di causalità fra quest'ultimo e l'evento dannoso.
Ragionando secondo il principio del “più probabile che non”, si deve quindi concludere che aver posto disattentamente il piede sinistro nella buca configuri una condotta colposa della danneggiata, che da sola ha determinato l'evento, mentre non vi è prova – al contrario – che a cagionare la caduta sia stata la cosa in sé.
pagina 5 di 7 L'assenza (o la rescissione) del nesso di causa fra la res e il danno, alla luce di tale condotta del danneggiato, trova peraltro conforto nel generale dovere di solidarietà-autoresponsabilità espresso dall'art. 2 Cost., in forza del quale, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
In base alle considerazioni fatte, non meritano accoglimento le censure dell'appellante, né sotto il profilo della errata applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c., né per quanto attiene alla corretta ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce del D.M. n. 55/2014 e del valore della causa (euro 50.000,00) – valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la fase decisionale risoltasi nel deposito di brevi note ed esclusa l'istruttoria non svoltasi.
Le stesse si liquidano quindi in euro 5.200,00 oltre accessori, da porre a carico dell'appellante soccombente.
Visto il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
pagina 6 di 7 2. condanna a rifondere al , a titolo di spese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 5.200,00 oltre accessori;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano il 1/4/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Cesira D'Anella Consigliere
Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3004/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
NAZIONALE DEI GIOVI,77/B 20811 CESANO MADERNO presso lo studio dell'avv.
RUBINO GRETA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RIZZI DAVIDE ( VIA SAVONA, 97 20144 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE contro pagina 1 di 7 (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
PIAZZA 5 GIORNATE, 10 C/O ATAP 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. ZUCCA
CARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da atti e note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente proposto, conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Monza il , allegando di essere caduta in una buca presente sul Controparte_1
manto stradale nella piazza Arrigoni, angolo Via IV Novembre, la sera del 8 agosto 2021, attorno alle ore 20.30, a causa di una sconnessione nella pavimentazione presente nello spiazzo antistante il locale commerciale “Teatro Cafè”. Deduceva l'attrice di aver riportato, a causa dell'evento, alcune lesioni meglio documentate (distorsione con tumefazione perimalleolare laterale e necessità di benda e medicazioni, successivamente aggravatasi con lesione parziale dei legamenti peroneo-astragalico anteriore e peroneo-calcaneare, reliquata condropatia della sottoastragalica e sindrome algo-distrofica) e chiedeva la condanna del nella qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, CP_1
quantificati nella complessiva somma di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Comune si costituiva contestando la pretesa avversaria.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il nesso di causalità fra la cosa e l'evento dannoso e rilevando, altresì, come la conoscenza del luogo da parte dell'attrice – lavoratrice presso il locale commerciale sito nel luogo del sinistro pagina 2 di 7 – fosse tale da “interrompere il nesso causale con imputazione alla medesima danneggiata della responsabilità di quanto accadutole”.
Con atto di citazione in appello notificato il 25/10/2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c.
Col secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 2051 c.c. e l'errata interpretazione degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Da ultimo, rileva la (erronea) mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. da parte del Tribunale.
L'appellante deduce inoltre l'errata condanna alle spese di lite, anche in funzione dell'auspicata riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito nel giudizio di appello il appellato, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
A seguito della nomina del relatore, la Corte, in prima udienza, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 350 bic c.p.c. per l'udienza odierna, da svolgersi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando altresì termini per il deposito di note sostitutive e di comparse difensive.
All'esito di discussione in camera di consiglio, il giudizio è stato quindi definito nei termini seguenti.
L'appello è infondato.
La responsabilità da cosa in custodia è una responsabilità di tipo oggettivo, che alloca il rischio in capo al soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa produttiva del danno, a prescindere dalla sua colpa. Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Come precisato dalla giurisprudenza, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
pagina 3 di 7 responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” (v. Cass. ord. n. 20943 del
2022; Cass. n. 4588 del 2022; Cass. n. 2477, n. 2480 e n. 2481 del 2018).
Sul danneggiato grava quindi la sola prova del fatto e del nesso di causalità fra la cosa sottoposta all'altrui custodia e l'evento dannoso lamentato, mentre lo stesso è esentato dal fornire la prova della colpa del custode.
Nel caso di specie, tuttavia, la prova del fatto non è stata fornita dalla danneggiata e, in particolare, non è stato dimostrato che la caduta lamentata sia stata provocata dalla conformazione del luogo, mentre appare molto più probabile ascrivere la caduta alla disattenzione della vittima.
Come da dichiarazione scritta di del 18.11.2021 (doc. 2 fasc. primo grado Parte_1
parte convenuta), al momento del fatto la stessa si trovava presso l'attività di ristorazione di piazza Arrigoni in qualità di lavoratrice;
in quel momento, camminava con un vassoio dall'area esterna in cui si trovavano i tavolini verso l'interno, quando il piede sinistro le finiva nella buca “creata dalla mancanza di sanpietrini/cubetti di porfido”.
Da detta dichiarazione si ricava che: a) la conosceva perfettamente lo stato dei Pt_1 luoghi, essendovi allocata l'attività di cui era socia-lavoratrice; b) si deduce inoltre che la danneggiata era a conoscenza della presenza di un avvallamento, avendo lei stessa dichiarato che “(…) la buca era stata già denunciata dal mio socio e vi era anche un esposto di un legale per un precedente infortunio ad altra persona (…)” (v. dichiarazioni e scambi epistolari prodotti in primo grado); c) ancora, non viene meglio precisato come il piede sinistro sia “finito” nella buca, senza che la lavoratrice se ne avvedesse.
In altre parole, se è vero che la buca era presente e che l'appellante è inciampata nella stessa,
è altrettanto evidente che la stessa ne conosceva bene l'esistenza e che avrebbe potuto in ogni modo evitarla prestando attenzione. Invero, non essendo stata allegata né alcuna descrizione dettagliata del fatto né alcuna circostanza che faccia presumere la non visibilità della buca
(condizioni meteorologiche avverse, presenza di folla in loco, scarsa illuminazione, concitazione), ed essendo altresì evidente la conoscenza dell'avvallamento, agevolmente si pagina 4 di 7 conclude che la poteva evitare di transitare sul tratto di sanpietrini ed evitare Pt_1
l'ostacolo (e, di conseguenza, la caduta).
Trattandosi di un avvallamento minimo di circa 25 cm per 25 (come è possibile notare dalle fotografie prodotte) e ben conosciuto dall'appellante, è chiaro che di per sé lo stesso era inidoneo a provocare la caduta in questione.
Come sottolinea la giurisprudenza, invero, “incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (ord. n. 12663 del 09/05/2024).
Pur chiarendo, quindi, che il danneggiato non deve provare la colpa del danneggiante, cionondimeno la natura e la conformazione della cosa offrono elementi indiziari da cui dedurre – in assenza di prove e allegazioni specifiche sulla dinamica del fatto – se fra la res e l'evento sussista un nesso causale, indispensabile per riconoscere la pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c.
Ebbene, vista la conformazione, la posizione (vicina a un cordolo, che la rende visibile), la minima profondità dell'avvallamento, non si può ricavare – nemmeno in via presuntiva e in difetto di una prova precisa – alcun nesso di causalità fra quest'ultimo e l'evento dannoso.
Ragionando secondo il principio del “più probabile che non”, si deve quindi concludere che aver posto disattentamente il piede sinistro nella buca configuri una condotta colposa della danneggiata, che da sola ha determinato l'evento, mentre non vi è prova – al contrario – che a cagionare la caduta sia stata la cosa in sé.
pagina 5 di 7 L'assenza (o la rescissione) del nesso di causa fra la res e il danno, alla luce di tale condotta del danneggiato, trova peraltro conforto nel generale dovere di solidarietà-autoresponsabilità espresso dall'art. 2 Cost., in forza del quale, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
In base alle considerazioni fatte, non meritano accoglimento le censure dell'appellante, né sotto il profilo della errata applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c., né per quanto attiene alla corretta ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce del D.M. n. 55/2014 e del valore della causa (euro 50.000,00) – valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la fase decisionale risoltasi nel deposito di brevi note ed esclusa l'istruttoria non svoltasi.
Le stesse si liquidano quindi in euro 5.200,00 oltre accessori, da porre a carico dell'appellante soccombente.
Visto il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
pagina 6 di 7 2. condanna a rifondere al , a titolo di spese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 5.200,00 oltre accessori;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano il 1/4/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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