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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 961/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Massa, pubblicata in data 10.09.2024, n. 520 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Sonia Mannella del foro di Massa per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
( ) rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Sabrina Boghetti del foro di Massa per mandato in atti;
APPELLATA
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
1 Conclusioni delle parti
per l'appellante: Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Massa n. 520/2024 e, per l'effetto, accogliere integralmente le seguenti conclusioni:
° in riforma della decisione circa l'assegno divorzile, revocare l'assegno posto a carico del signor disponendo che nulla sia dovuto alla signora o, Parte_1 CP_1 in denegata non prospettata ipotesi, ridimensionarlo in misura inferiore;
° in riforma della decisione sull'assegno di mantenimento a favore di Parte_2 disporre che nulla sia dovuto, o in denegata ipotesi diminuirlo o in ulteriore denegata ipotesi confermarlo in € 150,00 mensili da erogarsi in un conto destinato a lui medesimo.
° in riforma della decisione sulla suddivisione in percentuale delle spese straordinarie per il figlio revocare il provvedimento del Tribunale disponendo che nulla sia Pt_2 dovuto a titolo di spese straordinarie in quanto già fruente di una pensione e delle agevolazioni medico/sanitarie e potendo lavorare o in denegata ipotesi porre a carico del signor il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie decise di Pt_1 comune accordo fra i genitori.
° in riforma della decisione sulla liquidazione delle spese di causa, condannare la signora a corrispondere al signor la totalità dei compensi liquidati in CP_1 Pt_1 primo grado di giudizio.
In denegata ipotesi disporre la compensazione delle spese legali (di primo grado) stante la soccombenza reciproca, con condanna di al rimborso delle spese Controparte_1 legali del giudizio di secondo grado.
Per l'appellata: Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza reietta:
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile l'appello proposto da in ragione della mancata Parte_1 osservanza di quanto disposto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. e sempre in via preliminare dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile l'atto introduttivo del
Giudizio di primo grado di relativo alla prosecuzione del giudizio di Parte_1 merito per la correzione della sentenza per omissione e/o errore materiale ex art 287 e ss. c.p.c. per i motivi esposti;
2) nel merito, rigettare l'infondato e dilatorio appello principale di Parte_1 per i motivi di cui alle difese;
3) dichiarare, comunque, inammissibili le istanze istruttorie formulate da Parte_1 per le ragioni esplicate;
[...]
4) In via istruttoria: ammettere le prove richieste in primo grado da Controparte_1
e non ammesse dal Tribunale;
[...]
5) In ogni caso, con vittoria d spese e competenze di tutti i gradi giudizio.
2 RAGIONI DI FATTO
1. I coniugi avevano ottenuto, in data 30.09.2005, dal Tribunale di Parte_3
Massa l'omologa della separazione con le seguenti statuizioni a carico di in Pt_1 punto di mantenimento: euro 500,00 mensili per il figlio (nato il [...]), Per_1 euro 500,00 mensili per il figlio (nato il [...] e portatore di grave Pt_2 disabilità) ed euro 350,00 in favore della CP_1
2. successivamente, agiva in giudizio al fine di ottenere la cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio e la revoca delle statuizioni previste in sede di separazione in merito all'assegno di mantenimento.
In via provvisoria, in data 28.05.2010, il Presidente del tribunale di Massa prevedeva le seguenti statuizioni economiche a carico di la corresponsione di complessivi Pt_1 euro 1,000,00, di cui euro 350,00 a favore di euro 500,00 per il figlio Controparte_1 ed euro 150,00 per il figlio ad integrazione della pensione da questo Per_1 Pt_2 percepita, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Con sentenza parziale in data 29.12.2011, il Tribunale di Massa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Successivamente, pronunciava sentenza definitiva in data 10.09.2024, con la quale dichiarava: i) non più dovuto a carico di il contributo al mantenimento in favore del figlio ii) condannava Pt_1 Per_1
a versare euro 350,00 mensili in favore di iii) condannava Pt_1 Controparte_1
a versare euro 150,00 in favore del figlio oltre al 75% delle Pt_1 Persona_2 spese straordinarie;
iv) operata la compensazione per 1/3 delle spese di lite, condannava a rifondere alla euro 3.809,00, oltre spese generali. Pt_1 CP_1
4. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Massa, formulando contestuale Pt_1 richiesta di sospensione della stessa. La Corte, respinta l'istanza di inibitoria, ha fissato udienza per la comparizione delle parti in data 19.02.2025 e, considerata la costituzione tardiva di parte appellata ha concesso un rinvio per consentire all'appellante il CP_1 deposito di una memoria di replica.
All'udienza del 19.03.2025, ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dagli organi competenti informazioni dettagliate sulla situazione economico patrimoniale di entrambe le parti, la Corte ha concesso termine alla Guardia di Finanza per il deposito di una relazione informativa e rinviato per la discussione della causa.
La Corte, all'udienza dell'11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., letta la relazione sugli accertamenti tributari e la nota scritta depositata da parte appellata, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
L'appello non è meritevole di accoglimento. Il Tribunale nella motivazione della sentenza ha attribuito funzione perequativa e compensativa all'assegno di divorzio, riconosciuto a favore della facendo riferimento alla durata ventennale del CP_1
3 matrimonio ed al fatto che la moglie per tutta la durata del matrimonio non ha mai svolto attività lavorativa, essendosi dedicata alla cura della casa e soprattutto del figlio disabile.
Non si condividono le ragioni poste dal a fondamento dell'appello. Pt_1
Le indagini patrimoniali affidate alla Guardia di Finanza hanno evidenziato l'esiguità dei redditi percepiti dalla in quanto derivano da lavori temporanei e saltuari o da CP_1 redditi esenti percepiti solo in determinate annualità e comunque insufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso.
Gli immobili intestati alla medesima sono di modesto valore e non possono rappresentare una reale fonte di reddito né di liquidità.
Diversamente, il può vantare un reddito da lavoro stabile continuativo derivante Pt_1 da una società di cui è attualmente anche socio (Edilart S.r.l.s.). Possiede immobili di valore catastale superiore a quelli della CP_1
Lo stesso appellante ha dimostrato capacità gestionali e patrimoniali in quanto è stato titolare di una quota del 25% della 2M Costruzioni s.r.l., cancellata, ed è tutt'ora socio di capitale nella Edilart S.r.l. Queste partecipazioni dimostrano una capacità ed attività economica imprenditoriale, e sono indice di una maggiore capacità di produzione di reddito rispetto alla CP_1
Non si ravvisano quindi in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti i presupposti per revocare o ridurre l'assegno a favore della moglie né tantomeno il già modesto assegno a favore del figlio disabile.
Si ravvisano invece nella natura della causa e nella parziale soccombenza reciproca delle parti i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del primo grado del giudizio, che sono state compensate solo in parte dal Tribunale.
Accogliendo l'appello soltanto in punto spese, e riformando in questa sola parte la sentenza del Tribunale, compensa interamente tra le parti anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo nel merito l'appello del conferma nel merito la sentenza del Pt_1
Tribunale.
Accogliendo l'appello relativamente alla pronuncia sulle spese, e riformando in questa sola parte la sentenza del Tribunale, compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Genova, 12 giugno 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 961/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Massa, pubblicata in data 10.09.2024, n. 520 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Sonia Mannella del foro di Massa per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
( ) rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Sabrina Boghetti del foro di Massa per mandato in atti;
APPELLATA
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
1 Conclusioni delle parti
per l'appellante: Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Massa n. 520/2024 e, per l'effetto, accogliere integralmente le seguenti conclusioni:
° in riforma della decisione circa l'assegno divorzile, revocare l'assegno posto a carico del signor disponendo che nulla sia dovuto alla signora o, Parte_1 CP_1 in denegata non prospettata ipotesi, ridimensionarlo in misura inferiore;
° in riforma della decisione sull'assegno di mantenimento a favore di Parte_2 disporre che nulla sia dovuto, o in denegata ipotesi diminuirlo o in ulteriore denegata ipotesi confermarlo in € 150,00 mensili da erogarsi in un conto destinato a lui medesimo.
° in riforma della decisione sulla suddivisione in percentuale delle spese straordinarie per il figlio revocare il provvedimento del Tribunale disponendo che nulla sia Pt_2 dovuto a titolo di spese straordinarie in quanto già fruente di una pensione e delle agevolazioni medico/sanitarie e potendo lavorare o in denegata ipotesi porre a carico del signor il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie decise di Pt_1 comune accordo fra i genitori.
° in riforma della decisione sulla liquidazione delle spese di causa, condannare la signora a corrispondere al signor la totalità dei compensi liquidati in CP_1 Pt_1 primo grado di giudizio.
In denegata ipotesi disporre la compensazione delle spese legali (di primo grado) stante la soccombenza reciproca, con condanna di al rimborso delle spese Controparte_1 legali del giudizio di secondo grado.
Per l'appellata: Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza reietta:
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile l'appello proposto da in ragione della mancata Parte_1 osservanza di quanto disposto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. e sempre in via preliminare dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile l'atto introduttivo del
Giudizio di primo grado di relativo alla prosecuzione del giudizio di Parte_1 merito per la correzione della sentenza per omissione e/o errore materiale ex art 287 e ss. c.p.c. per i motivi esposti;
2) nel merito, rigettare l'infondato e dilatorio appello principale di Parte_1 per i motivi di cui alle difese;
3) dichiarare, comunque, inammissibili le istanze istruttorie formulate da Parte_1 per le ragioni esplicate;
[...]
4) In via istruttoria: ammettere le prove richieste in primo grado da Controparte_1
e non ammesse dal Tribunale;
[...]
5) In ogni caso, con vittoria d spese e competenze di tutti i gradi giudizio.
2 RAGIONI DI FATTO
1. I coniugi avevano ottenuto, in data 30.09.2005, dal Tribunale di Parte_3
Massa l'omologa della separazione con le seguenti statuizioni a carico di in Pt_1 punto di mantenimento: euro 500,00 mensili per il figlio (nato il [...]), Per_1 euro 500,00 mensili per il figlio (nato il [...] e portatore di grave Pt_2 disabilità) ed euro 350,00 in favore della CP_1
2. successivamente, agiva in giudizio al fine di ottenere la cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio e la revoca delle statuizioni previste in sede di separazione in merito all'assegno di mantenimento.
In via provvisoria, in data 28.05.2010, il Presidente del tribunale di Massa prevedeva le seguenti statuizioni economiche a carico di la corresponsione di complessivi Pt_1 euro 1,000,00, di cui euro 350,00 a favore di euro 500,00 per il figlio Controparte_1 ed euro 150,00 per il figlio ad integrazione della pensione da questo Per_1 Pt_2 percepita, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Con sentenza parziale in data 29.12.2011, il Tribunale di Massa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Successivamente, pronunciava sentenza definitiva in data 10.09.2024, con la quale dichiarava: i) non più dovuto a carico di il contributo al mantenimento in favore del figlio ii) condannava Pt_1 Per_1
a versare euro 350,00 mensili in favore di iii) condannava Pt_1 Controparte_1
a versare euro 150,00 in favore del figlio oltre al 75% delle Pt_1 Persona_2 spese straordinarie;
iv) operata la compensazione per 1/3 delle spese di lite, condannava a rifondere alla euro 3.809,00, oltre spese generali. Pt_1 CP_1
4. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Massa, formulando contestuale Pt_1 richiesta di sospensione della stessa. La Corte, respinta l'istanza di inibitoria, ha fissato udienza per la comparizione delle parti in data 19.02.2025 e, considerata la costituzione tardiva di parte appellata ha concesso un rinvio per consentire all'appellante il CP_1 deposito di una memoria di replica.
All'udienza del 19.03.2025, ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dagli organi competenti informazioni dettagliate sulla situazione economico patrimoniale di entrambe le parti, la Corte ha concesso termine alla Guardia di Finanza per il deposito di una relazione informativa e rinviato per la discussione della causa.
La Corte, all'udienza dell'11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., letta la relazione sugli accertamenti tributari e la nota scritta depositata da parte appellata, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
L'appello non è meritevole di accoglimento. Il Tribunale nella motivazione della sentenza ha attribuito funzione perequativa e compensativa all'assegno di divorzio, riconosciuto a favore della facendo riferimento alla durata ventennale del CP_1
3 matrimonio ed al fatto che la moglie per tutta la durata del matrimonio non ha mai svolto attività lavorativa, essendosi dedicata alla cura della casa e soprattutto del figlio disabile.
Non si condividono le ragioni poste dal a fondamento dell'appello. Pt_1
Le indagini patrimoniali affidate alla Guardia di Finanza hanno evidenziato l'esiguità dei redditi percepiti dalla in quanto derivano da lavori temporanei e saltuari o da CP_1 redditi esenti percepiti solo in determinate annualità e comunque insufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso.
Gli immobili intestati alla medesima sono di modesto valore e non possono rappresentare una reale fonte di reddito né di liquidità.
Diversamente, il può vantare un reddito da lavoro stabile continuativo derivante Pt_1 da una società di cui è attualmente anche socio (Edilart S.r.l.s.). Possiede immobili di valore catastale superiore a quelli della CP_1
Lo stesso appellante ha dimostrato capacità gestionali e patrimoniali in quanto è stato titolare di una quota del 25% della 2M Costruzioni s.r.l., cancellata, ed è tutt'ora socio di capitale nella Edilart S.r.l. Queste partecipazioni dimostrano una capacità ed attività economica imprenditoriale, e sono indice di una maggiore capacità di produzione di reddito rispetto alla CP_1
Non si ravvisano quindi in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti i presupposti per revocare o ridurre l'assegno a favore della moglie né tantomeno il già modesto assegno a favore del figlio disabile.
Si ravvisano invece nella natura della causa e nella parziale soccombenza reciproca delle parti i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del primo grado del giudizio, che sono state compensate solo in parte dal Tribunale.
Accogliendo l'appello soltanto in punto spese, e riformando in questa sola parte la sentenza del Tribunale, compensa interamente tra le parti anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo nel merito l'appello del conferma nel merito la sentenza del Pt_1
Tribunale.
Accogliendo l'appello relativamente alla pronuncia sulle spese, e riformando in questa sola parte la sentenza del Tribunale, compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Genova, 12 giugno 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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