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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2087/2025 R.G.
Tribunale di Busto Arsizio
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Carlo Barile, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
C.F. Controparte_2 C.F._1
considerato che le considerazioni espresse dal ricorrente nell'integrazione documentale non possono essere accolte;
rilevato infatti che sebbene è noto che le norme del codice di rito, anche interpretate alla luce del principio di economicità processuale e di ragionevole durata dei processi, favoriscono la celebrazione del simultaneus processus laddove i diritti vantati nei confronti di più soggetti, pur astrattamente tutelabili attraverso separate domande per le quali sarebbero territorialmente competenti giudici diversi, presentano una connessione per oggetto o per titolo;
osservato infatti che in generale la scelta del giudice dinanzi al quale incardinare la domanda può ricadere su uno qualunque dei fori territoriali previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. (o, nel caso di obbligazioni, anche ai sensi dell'art. 20): è questa sostanzialmente la regola espressa dall'art. 33
c.p.c. sul cumulo soggettivo;
rilevato, tuttavia, che siffatta regola non trova però applicazione in due casi:
a) il primo è quello in cui la legge preveda un foro inderogabile (quale è, ad esempio, quello del consumatore): in tal caso, infatti, il giudizio dovrà essere celebrato dinanzi al giudice territorialmente competente in base alla regola sul foro inderogabile;
b) il secondo è quello in cui sia stato pattuito un foro convenzionale ai sensi dell'art. 28 c.p.c.; se, infatti, tutte le parti processuali, in deroga alle regole generali, hanno pattuito un proprio foro, il creditore non ha altra scelta che quella di adire il Tribunale contrattualmente previsto. Ciò, naturalmente, sempre che tutte le parti coinvolte abbiamo aderito alla clausola derogatoria o a clausole derogatorie aventi tutte il medesimo oggetto, e sempre che non sia applicabile un diverso foro inderogabile per legge (in questo senso, cfr. Cass. 6269/1994 e Cass. 3109/2002); rilevato che, dunque, nel caso di specie, rientrandosi nel primo caso delle suindicate eccezioni non può essere adito lo stesso foro per entrambe le parti nei cui confronti viene richiesta l'ingiunzione non essendo entrambe le parti residenti in un Comune rientrante nella competenza territoriale del
Tribunale di Busto Arsizio;
rilevato infatti che nonostante sia stato socio di maggioranza della società Controparte_2
ed attualmente sia liquidatore della stessa lo stesso ha sottoscritto la fideiussione in qualità di consumatore come emerge dalla schermata in basso dove, in alto a sinistra, è indicata la qualifica del cliente;
Rilevato che la parte ricorrente ha insistito per l'emissione del decreto nei confronti di entrambe le parti e quindi il ricorso non può essere accolto;
ritenuta quindi la propria incompetenza per territorio;
visti gli artt. 637 e 640 cod. proc. civ., e ritenuto che in sede di emissione del decreto ingiuntivo l'incompetenza del giudice adito debba essere rilevata d'ufficio (cfr. C. Cost. 410/2005);
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 2087/2025 R.G.
Busto Arsizio, 10/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Tribunale di Busto Arsizio
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Carlo Barile, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
C.F. Controparte_2 C.F._1
considerato che le considerazioni espresse dal ricorrente nell'integrazione documentale non possono essere accolte;
rilevato infatti che sebbene è noto che le norme del codice di rito, anche interpretate alla luce del principio di economicità processuale e di ragionevole durata dei processi, favoriscono la celebrazione del simultaneus processus laddove i diritti vantati nei confronti di più soggetti, pur astrattamente tutelabili attraverso separate domande per le quali sarebbero territorialmente competenti giudici diversi, presentano una connessione per oggetto o per titolo;
osservato infatti che in generale la scelta del giudice dinanzi al quale incardinare la domanda può ricadere su uno qualunque dei fori territoriali previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. (o, nel caso di obbligazioni, anche ai sensi dell'art. 20): è questa sostanzialmente la regola espressa dall'art. 33
c.p.c. sul cumulo soggettivo;
rilevato, tuttavia, che siffatta regola non trova però applicazione in due casi:
a) il primo è quello in cui la legge preveda un foro inderogabile (quale è, ad esempio, quello del consumatore): in tal caso, infatti, il giudizio dovrà essere celebrato dinanzi al giudice territorialmente competente in base alla regola sul foro inderogabile;
b) il secondo è quello in cui sia stato pattuito un foro convenzionale ai sensi dell'art. 28 c.p.c.; se, infatti, tutte le parti processuali, in deroga alle regole generali, hanno pattuito un proprio foro, il creditore non ha altra scelta che quella di adire il Tribunale contrattualmente previsto. Ciò, naturalmente, sempre che tutte le parti coinvolte abbiamo aderito alla clausola derogatoria o a clausole derogatorie aventi tutte il medesimo oggetto, e sempre che non sia applicabile un diverso foro inderogabile per legge (in questo senso, cfr. Cass. 6269/1994 e Cass. 3109/2002); rilevato che, dunque, nel caso di specie, rientrandosi nel primo caso delle suindicate eccezioni non può essere adito lo stesso foro per entrambe le parti nei cui confronti viene richiesta l'ingiunzione non essendo entrambe le parti residenti in un Comune rientrante nella competenza territoriale del
Tribunale di Busto Arsizio;
rilevato infatti che nonostante sia stato socio di maggioranza della società Controparte_2
ed attualmente sia liquidatore della stessa lo stesso ha sottoscritto la fideiussione in qualità di consumatore come emerge dalla schermata in basso dove, in alto a sinistra, è indicata la qualifica del cliente;
Rilevato che la parte ricorrente ha insistito per l'emissione del decreto nei confronti di entrambe le parti e quindi il ricorso non può essere accolto;
ritenuta quindi la propria incompetenza per territorio;
visti gli artt. 637 e 640 cod. proc. civ., e ritenuto che in sede di emissione del decreto ingiuntivo l'incompetenza del giudice adito debba essere rilevata d'ufficio (cfr. C. Cost. 410/2005);
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 2087/2025 R.G.
Busto Arsizio, 10/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile