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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7782/2024 avente ad oggetto: prestazione: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria, ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso per a.t.p., dall'avv.
Marco Marzocca, presso il cui studio elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 5 febbraio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 17.10.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza in capo alla minore del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di portatrice di handicap grave, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u., non essendovi i presupposti per procedere ad una nuova c.t.u., essendo quella espletata nella fase sommaria sufficientemente motivata e tale da non essere inficiata dalle osservazioni contenute nel ricorso in esame, come si evidenzierà più dettagliatamente nel prosieguo.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, risultando pienamente condivisibili gli esiti della c.t.u. espletata nella fase sommaria e non ricorrendo gli estremi per procedere alla rinnovazione della stessa.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e l'accertamento del requisito sanitario di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 e 33 della legge n. 104/92.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
2 Per quanto concerne poi il requisito sanitario dell'handicap grave, com'è noto, la legge n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni
3 sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_3
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata
4 dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_2 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al RO , il quale assumeva, Controparte_4 quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto RO. CP_2
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_2 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del RO dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell' al RO dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_2 alle funzioni ad esso trasferite”.
Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_2
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
3. Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria, dott. Per_1
, specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono
[...] condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in
5 una condizione tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e/o della condizione di portatore di handicap grave.
Sul punto deve osservarsi, in particolare, che il consulente d'ufficio ha in primo luogo osservato, con riferimento al quadro clinico del ricorrente, che “Risulta dalla documentazione medica in atti, e trova riscontro al nostro esame clinico, che il
Sig. è affetto da cardiopatia ischemica ipertensiva rivascolarizzata Parte_1 in compenso emodinamico, artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale;
encefalopatia ipossico ischemica cronica”.
Con più specifico riferimento all'incidenza di tali patologie sull'autonomia del ricorrente e sulla capacità di deambulare autonomamente e di compiere gli atti di vita quotidiana, il c.t.u. ha osservato che “L'analisi dei dati obiettivi emersi, consentono di affermare che le autonomie funzionali del soggetto non sono abolite, atteso che i residui cascami appaiono ancora ben utilizzabili per l'adempimento degli atti quotidiani della vita, intesi appunto come quelle “azioni elementari” che ciascun individuo deve compiere per poter condurre una vita sufficientemente decorosa. Per atti quotidiani della vita si intende la possibilità di garantirsi da soli
l'igiene del corpo, dell'ambiente domestico, vestizione, rapporti con il mondo esterno, come la possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono in caso di pericolo, acquistare e confezionare alimenti etc., sia gli atti della vita vegetativa, necessità fisiologiche, nutrizione etc. Nel caso in esame le disabilità riscontrate non determinano, né alterazioni comportamentali e/o cognitive né deficit della deambulazione. Ecco allora che per quanto motivato, è possibile poter affermare che non sussistono nel caso in esame condizioni che possano giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento -ai sensi della legge n. 18 dell'11.2.1980 e dall'art. 6 del Decreto n. 509 del 23.11.1988- in quanto le patologie riscontrate sono di entità tale da determinare, alla luce dei riferimenti tabellari del DM del 5.2.1992, sola una invalidità permanente nella misura dell'80%, in soggetto ultrasessantacinquenne, a far data dalla domanda”.
Dalla disamina svolta dal consulente d'ufficio, motivata sia con riferimento alla documentazione medica in atti che con riferimento a quanto emerso dall'esame obiettivo, risulta evidenziata l'assenza di deficit della deambulazione e la capacità del ricorrente di compiere atti di vita quotidiana.
6 Inoltre, il quadro clinico così ricostruito esclude, secondo il c.t.u., la sussistenza di una condizione di disabilità grave, ossia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione, requisito indispensabile ai fini del riconoscimento della condizione di portatore di handicap in condizione di gravità.
La condizione clinica del ricorrente, quindi, quale emersa anche dall'esame diretto dello stesso, oltre che della documentazione medica, non risulta tale quindi da integrare una situazione di impossibilità di deambulazione autonoma, né sono emersi elementi da cui possa desumersi che il ricorrente sia incapace di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana. Tale condizione, inoltre, come correttamente evidenziato dalla c.t.u., non risulta tale da ritenere la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio nominato nella fase sommaria risultano condivisibili perché in linea con il complessivo quadro clinico del ricorrente, con quanto emerso dall'esame diretto dello stesso e della documentazione medica prodotta.
Alla luce di ciò il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese di lite, atteso che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per il relativo esonero in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7782/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Trani, 5.02.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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