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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1296/2022
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1296/2022 R.G., promossa da
e rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
EL AF e CE AL PA
- Appellanti principali-Appellati incidentali -
nei confronti di e rappresentati e difesi come in atti Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Costantino Ventura
- Appellati principali-Appellanti incidentali -
nonché di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giovanni Renna Controparte_3 - Interveniente -
All'udienza del 14.10.2025 nessuna parte è comparsa e la causa è stata trattenuta in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza n. 3054 del 28.7.2022 il giudice del Tribunale di Bari, definendo i giudizi riuniti n. 11849/2014 RG e n. 5173/2016 RG, ha accolto la domanda proposta dagli attori
, di accertamento della proprietà esclusiva di un terrazzo situato a Conversano per Parte_3
intervenuta usucapione ventennale;
ha ordinato ai convenuti il rilascio del Controparte_4
medesimo terrazzo entro trenta giorni dalla conoscenza legale della decisione;
ha accolto la domanda attorea di accertamento negativo della proprietà in capo ai convenuti del vano-cucina,
identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Conversano, foglio 41, particella 884 sub 2, in assenza di continuità nelle trascrizioni degli atti traslativi precedenti;
ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice;
ha cionondimeno condannato la parte attrice ex art. 96 co. 3 cpc al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della parte convenuta.
2. – La sentenza è stata appellata in via principale da e che hanno Parte_1 Pt_2
rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, esperiti gli incombenti di rito,
sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata n.
3054/2022 del Tribunale di Bari, depositata in cancelleria in data 28.7.2022, notificata il
successivo 29 luglio c.a.; 2. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio
innanzi il Tribunale di Bari e rubricato al numero di RG 11849/2014; 3. Dichiarare il difetto di
legittimazione ad agire dei relativamente alla spiegata domanda di accertamento Parte_3
negativo della proprietà del vano sottostante il lastrico solare per i motivi Controparte_4
innanzi esposti;
4. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel giudizio di Parte_1
rivendica instaurato dai in primo grado e l'improcedibilità dell'azione;
5. Nel Parte_3
merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
2 e, per l'effetto: - Respingere la domanda di accertamento di intervenuta usucapione del Pt_2
lastrico solare proposta dagli appellati in primo grado in quanto infondata;
- Parte_3
Respingere la domanda di accertamento negativo della proprietà dei del vano Controparte_4
sottostante il lastrico solare proposta in primo grado dai , e dichiarare che i sigg.ri Parte_3
sono i proprietari del suddetto vano;
6. Con vittoria di spese ed onorari del Controparte_4
presente giudizio”.
3. – Al gravame hanno resistito e , che hanno proposto appello incidentale, CP_1 CP_2
formulando le seguenti conclusioni: “
1. Preliminarmente, rigettare l'avversa istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. Dichiarare inammissibile, e
comunque rigettare l'appello principale;
3. Accogliere l'appello incidentale proposto col presente
atto, e per l'effetto: a) Riformare la statuizione che ha ritenuto identiche le domande proposte nei
due giudizi RR.GG. 11849/14 e 5173/16, e conseguentemente, ritenere utilizzabile in questo
secondo giudizio l'atto per notar del 7.3.2018; b) Riformare la statuizione che ha Persona_1
rigettato la domanda principale di acquisto a titolo derivato, e conseguentemente dichiarare che il
terrazzino è stato acquistato dai sigg.ri – in virtù dell'atto per notar CP_1 CP_2 Persona_2
del 27.4.1981 Rep. n. 10370; c) Riformare il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di
risarcimento dei danni, e conseguentemente condannare i sigg.ri – al Parte_1 Pt_2
pagamento dei danni nella misura che sarà equitativamente ritenuta di giustizia;
d) Riformare il
capo della sentenza che ha compensato al 50% le spese di lite, liquidandole in misura inadeguata,
e conseguentemente condannare i sigg.ri – al pagamento integrale del giusto Parte_1 Pt_2
importo spettante per i due giudizi;
e) Annullare il capo sella sentenza che ha condannato i
deducenti al pagamento del “punitive damages”; f) Pronunciare su tutte le domande su cui il
Tribunale ha omesso ogni pronuncia e per l'effetto: f.1) Dichiarare l'illegittimità
dell'aggraffatura operata con le variazioni catastali n. 18002 e 18010 del 18.6.2009; f.2)
Ordinare ai convenuti di chiarire, mediante integrale produzione in giudizio, l'intera pratica
catastale di variazione n. 18002 e 18010; f.3) Ordinare agli appellanti la cessazione di ogni
3 turbativa e molestia, comprese quelle di cui ai ricorsi al TAR, azioni penali, azioni possessorie e
azioni proposte ex art. 696 bis CPC, descritte nell'atto introduttivo R.G. n. 11849/14; f.4)
Accogliere la domanda di rivendica ex art. 948 C.C. proposta nel giudizio R.G. n. 5173/16; 4. Con
vittoria delle spese del presente grado d'appello”.
4. – Nel giudizio di appello ha spiegato intervento dante causa dei Controparte_3
coniugi e già proprietario del vano cucina per cui è controversia, che ha Controparte_4
sollevato eccezioni di rito e concluso, nel merito, per il rigetto delle domande dei coniugi
. Parte_3
5. – Precisate le conclusioni, con istanza congiunta dell'8.4.2025 le parti hanno chiesto un differimento della causa per definire la lite in sede stragiudiziale.
6. – Nessuna parte è comparsa alle successive udienze del 23.9.2025 e del 14.10.2025,
quest'ultima fissata ai sensi dell'art. 309 cpc.
7. – Orbene, l'avvenuta diserzione delle udienze impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1
cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
8. – Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 cpc.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalle parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza del giudice del Tribunale di Bari n. 3054 del 28.7.2022, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
4 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
5
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1296/2022 R.G., promossa da
e rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
EL AF e CE AL PA
- Appellanti principali-Appellati incidentali -
nei confronti di e rappresentati e difesi come in atti Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Costantino Ventura
- Appellati principali-Appellanti incidentali -
nonché di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giovanni Renna Controparte_3 - Interveniente -
All'udienza del 14.10.2025 nessuna parte è comparsa e la causa è stata trattenuta in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza n. 3054 del 28.7.2022 il giudice del Tribunale di Bari, definendo i giudizi riuniti n. 11849/2014 RG e n. 5173/2016 RG, ha accolto la domanda proposta dagli attori
, di accertamento della proprietà esclusiva di un terrazzo situato a Conversano per Parte_3
intervenuta usucapione ventennale;
ha ordinato ai convenuti il rilascio del Controparte_4
medesimo terrazzo entro trenta giorni dalla conoscenza legale della decisione;
ha accolto la domanda attorea di accertamento negativo della proprietà in capo ai convenuti del vano-cucina,
identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Conversano, foglio 41, particella 884 sub 2, in assenza di continuità nelle trascrizioni degli atti traslativi precedenti;
ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice;
ha cionondimeno condannato la parte attrice ex art. 96 co. 3 cpc al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della parte convenuta.
2. – La sentenza è stata appellata in via principale da e che hanno Parte_1 Pt_2
rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, esperiti gli incombenti di rito,
sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata n.
3054/2022 del Tribunale di Bari, depositata in cancelleria in data 28.7.2022, notificata il
successivo 29 luglio c.a.; 2. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio
innanzi il Tribunale di Bari e rubricato al numero di RG 11849/2014; 3. Dichiarare il difetto di
legittimazione ad agire dei relativamente alla spiegata domanda di accertamento Parte_3
negativo della proprietà del vano sottostante il lastrico solare per i motivi Controparte_4
innanzi esposti;
4. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel giudizio di Parte_1
rivendica instaurato dai in primo grado e l'improcedibilità dell'azione;
5. Nel Parte_3
merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
2 e, per l'effetto: - Respingere la domanda di accertamento di intervenuta usucapione del Pt_2
lastrico solare proposta dagli appellati in primo grado in quanto infondata;
- Parte_3
Respingere la domanda di accertamento negativo della proprietà dei del vano Controparte_4
sottostante il lastrico solare proposta in primo grado dai , e dichiarare che i sigg.ri Parte_3
sono i proprietari del suddetto vano;
6. Con vittoria di spese ed onorari del Controparte_4
presente giudizio”.
3. – Al gravame hanno resistito e , che hanno proposto appello incidentale, CP_1 CP_2
formulando le seguenti conclusioni: “
1. Preliminarmente, rigettare l'avversa istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. Dichiarare inammissibile, e
comunque rigettare l'appello principale;
3. Accogliere l'appello incidentale proposto col presente
atto, e per l'effetto: a) Riformare la statuizione che ha ritenuto identiche le domande proposte nei
due giudizi RR.GG. 11849/14 e 5173/16, e conseguentemente, ritenere utilizzabile in questo
secondo giudizio l'atto per notar del 7.3.2018; b) Riformare la statuizione che ha Persona_1
rigettato la domanda principale di acquisto a titolo derivato, e conseguentemente dichiarare che il
terrazzino è stato acquistato dai sigg.ri – in virtù dell'atto per notar CP_1 CP_2 Persona_2
del 27.4.1981 Rep. n. 10370; c) Riformare il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di
risarcimento dei danni, e conseguentemente condannare i sigg.ri – al Parte_1 Pt_2
pagamento dei danni nella misura che sarà equitativamente ritenuta di giustizia;
d) Riformare il
capo della sentenza che ha compensato al 50% le spese di lite, liquidandole in misura inadeguata,
e conseguentemente condannare i sigg.ri – al pagamento integrale del giusto Parte_1 Pt_2
importo spettante per i due giudizi;
e) Annullare il capo sella sentenza che ha condannato i
deducenti al pagamento del “punitive damages”; f) Pronunciare su tutte le domande su cui il
Tribunale ha omesso ogni pronuncia e per l'effetto: f.1) Dichiarare l'illegittimità
dell'aggraffatura operata con le variazioni catastali n. 18002 e 18010 del 18.6.2009; f.2)
Ordinare ai convenuti di chiarire, mediante integrale produzione in giudizio, l'intera pratica
catastale di variazione n. 18002 e 18010; f.3) Ordinare agli appellanti la cessazione di ogni
3 turbativa e molestia, comprese quelle di cui ai ricorsi al TAR, azioni penali, azioni possessorie e
azioni proposte ex art. 696 bis CPC, descritte nell'atto introduttivo R.G. n. 11849/14; f.4)
Accogliere la domanda di rivendica ex art. 948 C.C. proposta nel giudizio R.G. n. 5173/16; 4. Con
vittoria delle spese del presente grado d'appello”.
4. – Nel giudizio di appello ha spiegato intervento dante causa dei Controparte_3
coniugi e già proprietario del vano cucina per cui è controversia, che ha Controparte_4
sollevato eccezioni di rito e concluso, nel merito, per il rigetto delle domande dei coniugi
. Parte_3
5. – Precisate le conclusioni, con istanza congiunta dell'8.4.2025 le parti hanno chiesto un differimento della causa per definire la lite in sede stragiudiziale.
6. – Nessuna parte è comparsa alle successive udienze del 23.9.2025 e del 14.10.2025,
quest'ultima fissata ai sensi dell'art. 309 cpc.
7. – Orbene, l'avvenuta diserzione delle udienze impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1
cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
8. – Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 cpc.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalle parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza del giudice del Tribunale di Bari n. 3054 del 28.7.2022, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
4 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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