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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7607/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati:
dott.ssa Lucia Esposito Presidente/relatore dott.ssa Enrica De Sire Giudice
dott. ssa Aurelia Cuomo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7607/2016, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili”, tra: , nata a [...] il [...] , rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. MELCHIONNA STEFANIA e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato in calce al ricorso;
Parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE SIENA ALFONSINA e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
Parte resistente
Nonché
Il PM in sede;
interventore ex lege
Conclusioni:
per parte ricorrente:
1. ratificare il trasferimento della residenza familiare e dimora abituale delle figlie in via Municipio 27 in Mercato San Severino
(SA) con conferma degli oneri pregressi per le utenze (luce, acqua e gas) come disposti in separazione e provvedimenti presidenziali;
in via subordinata fissare la misura – ritenuta necessaria e opportuna - del concorso al pagamento di tali importi a carico dell CP_1
2. in ogni caso, porre a carico del sig. un assegno quale CP_1
contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 1.500,00 mensili, da
Pag. 2 di 11 versare in favore della ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere mediante accredito sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, o, in via subordinata, altra somma ritenuta opportuna e necessaria quale contributo al mantenimento delle figlie, e, in ogni caso maggiore di quella attualmente versata (ossia € 720,00 mensili rivalutati) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, oltre, in ogni caso, il 50% delle spese straordinarie (mediche, sanitarie e di studio, fra queste comprese quelle per la residenza fuori sede); la rideterminazione dovrà avere decorrenza dalla data del ricorso con condanna dell alla refusione delle differenze sin qui non CP_1
versate;
3. Adottare ogni altro consequenziale provvedimento di legge.
5. Condannare l a titolo di responsabilità aggravata per i CP_1
motivi indicati in narrativa mediante la somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc,
6. Vinte le spese del giudizio e salvezze illimitate per parte resistente:
1. nulla disporre in merito all'affidamento delle figlie atteso che le stesse sono ora maggiorenni e capaci di autodeterminarsi;
2. ridurre l'assegno di mantenimento delle figlie, da porre a carico del sig. , in complessivi € 400,00 da attribuirsi direttamente CP_1
nella misura di € 200,00 a beneficio di ciascuna;
Pag. 3 di 11 3. porre a carico del sig. , altresì, il pagamento del 50% delle CP_1
spese straordinarie per le figlie preventivamente concordate e documentate;
4. condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite ed onorari oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, essendo stato già pronunciata, con sentenza non definitiva n. 1077/2021 in data 21/7/2021, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, il Collegio, in questa sede, è chiamato ad emettere le statuizioni accessorie.
Nulla va disposto in relazione all'affidamento delle figlie, essendo le stesse nelle more del giudizio divenute maggiorenni.
Con riguardo alla domanda avanzata da parte ricorrente di condannare il resistente al pagamento delle utenze presso il nuovo domicilio della
[...]
, tale domanda deve ritenersi inammissibile non sussistendo alcun Pt_1
titolo né legittimazione alcuna per poter pretendere e per l'effetto disporre il pagamento delle utenze di un domicilio che non è più casa coniugale, ma della stessa se ne terrà conto in sede di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento disposto in favore della prole non autosufficiente.
Con riguardo all'assegno di mantenimento, in primo luogo, deve essere rigettata la richiesta attribuzione dell'assegno di mantenimento
Pag. 4 di 11 direttamente nelle mani delle figlie, che convivono in modo stabile con la madre e non hanno mai proposto una modifica in tal senso del provvedimento giudiziale.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “giammai […] potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto” (Cass. 25300/2013).
L'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente un diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento concorrente con quello del genitore convivente;
il figlio, infatti, è legittimato a partecipare al giudizio: sia in via principale, sia in via di intervento autonomo. Tuttavia, il pagamento diretto alla prole può avvenire solo se questa presenta una domanda giudiziale in tal senso, proprio in virtù del principio della domanda ex art. 99 c.p.c.
Va poi rilevato che le figlie, pur se maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti, essendo entrambe studentesse universitarie, prive di occupazione e redditi.
I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli, anche se maggiorenni, finché non autosufficienti economicamente: l'obbligazione di mantenimento non cessa pertanto, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età. Il limite al diritto al mantenimento per il figlio è in genere individuato nell'inizio di attività lavorativa, che così dimostri il raggiungimento di una adeguata capacità reddituale, con la conseguenza che l'eventuale successiva perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Pag. 5 di 11 Nel caso di specie, non è dubitabile il diritto delle figlie e , Per_1 Per_2
ad ottenere il relativo riconoscimento del diritto al mantenimento.
L'art. 5 della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 10 Legge n.
74/1987, così statuisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Inoltre, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende
Pag. 6 di 11 atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
Pag. 7 di 11 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.”
Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza è emerso che il resistente
è titolare di redditi annui di circa 40.000,00, CP_1
riscuotendo, a decorrere dall'anno 2020, quando è intervenuta la cessazione del rapporto per effetto di dimissioni volontarie una pensione mensile di €
2.973,00 lordi;
ha ricevuto 87.817,44 a titolo di trattamento di fine rapporto;
è proprietario esclusivo dell'immobile adibito a residenza familiare e dell'autorimessa pertinenziale, dei quali è divenuto assegnatario definitivo nell'anno 2020, immobili di cui l' è rientrato in possesso CP_1
(in data 11.10.2022); è proprietario (pro quota) di altri due fabbricati siti nel Comune di Mercato San Severino, oltre che di un terreno;
è proprietario di un motociclo e una autovettura Mini Cooper 1.800, acquistati rispettivamente nell'anno 2020 e 2022; ha intrattenuto rapporti finanziari
Pag. 8 di 11 con la Banca 5 spa, a mezzo della quale ha compiuto operazioni extra conto nel periodo dal 2015 al 2022; ha estinto nel 2015 un finanziamento stipulato con COMPASS nel 2011; è titolare di più rapporti di conto corrente con la : uno Controparte_2
personale e l'altro nella qualità di legale rappresentante della LEGNOIDEA srl;
è titolare di rapporti anche con la società ; a decorrere CP_3
dall'anno 2001, è il legale rappresentante della società , CP_4
unico socio e anche amministratore di fatto;
la società è CP_4
intestataria di un Fabbricato sito nel Comune di Mercato San Severino
(opificio realizzato nel 2012), che dichiara redditi d'impresa di circa
30.000,00 euro annui;
la società ha stipulato un contratto di mutuo poi estinto nell'anno 2017.
è nuda proprietaria di 4 immobili, gode di un reddito Parte_1
annuale di circa € 23.000,00 con stipendio percepito in tredici mensilità per
€ 1.600,00 circa mensili, derivanti dal suo lavoro di impiegato di ruolo presso il come docente di scuola media Controparte_5
secondaria di I grado;
usufruisce delle detrazioni fiscali per il nucleo familiare al 100% solo dal 2016 come da intesa con il coniuge;
ha contratto due mutui per la sistemazione della casa familiare paterna, ossia un mutuo ipotecario venticinquennale per € 90.000,00 per il quale corrisponde una rata mensile di € 406,16, e altra porzione di mutuo contratta dalla germana per € 30.000,00 per il quale corrisponde altra rata di € Parte_2
200,00 mensili;
per fronteggiare le spese correnti ha contratto un nuovo finanziamento di circa 4.000,00 per la cui estinzione esborsa € 90,00 mensili.
Pag. 9 di 11 Deve tenersi conto che l'assegno previsto in sede di separazione nel 2010, non è più adeguato, tenuto conto sia delle necessità economiche aumentate delle figlie, ormai maggiorenni, sia dell'aumento del costo della vita.
Va dunque rideterminato l'assegno di mantenimento in € 950,00 mensili, somma che dovrà essere corrisposta alla resistente entro il 5 di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data del ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17570 del 2023), con condanna dell'Aversa alla refusione delle differenze non versate.
Va confermata la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..”
(Ordinanza n. 19948/2023), non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario già pronunciato con sentenza parziale n. n.
1077/2021 in data 21/7/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) pone a carico di la somma mensile di euro CP_1
950,00 a titolo di assegno di mantenimento per le figlie in favore di
[...]
entro il 10 di ogni mese ed automaticamente rivalutata Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del ricorso con condanna al pagamento delle somme non versate;
b) pone a carico di il pagamento del 50% delle CP_1
spese straordinarie;
c) condanna , al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per spese ed Parte_1
€ 2200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Lucia Esposito
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati:
dott.ssa Lucia Esposito Presidente/relatore dott.ssa Enrica De Sire Giudice
dott. ssa Aurelia Cuomo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7607/2016, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili”, tra: , nata a [...] il [...] , rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. MELCHIONNA STEFANIA e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato in calce al ricorso;
Parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE SIENA ALFONSINA e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
Parte resistente
Nonché
Il PM in sede;
interventore ex lege
Conclusioni:
per parte ricorrente:
1. ratificare il trasferimento della residenza familiare e dimora abituale delle figlie in via Municipio 27 in Mercato San Severino
(SA) con conferma degli oneri pregressi per le utenze (luce, acqua e gas) come disposti in separazione e provvedimenti presidenziali;
in via subordinata fissare la misura – ritenuta necessaria e opportuna - del concorso al pagamento di tali importi a carico dell CP_1
2. in ogni caso, porre a carico del sig. un assegno quale CP_1
contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 1.500,00 mensili, da
Pag. 2 di 11 versare in favore della ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere mediante accredito sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, o, in via subordinata, altra somma ritenuta opportuna e necessaria quale contributo al mantenimento delle figlie, e, in ogni caso maggiore di quella attualmente versata (ossia € 720,00 mensili rivalutati) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, oltre, in ogni caso, il 50% delle spese straordinarie (mediche, sanitarie e di studio, fra queste comprese quelle per la residenza fuori sede); la rideterminazione dovrà avere decorrenza dalla data del ricorso con condanna dell alla refusione delle differenze sin qui non CP_1
versate;
3. Adottare ogni altro consequenziale provvedimento di legge.
5. Condannare l a titolo di responsabilità aggravata per i CP_1
motivi indicati in narrativa mediante la somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc,
6. Vinte le spese del giudizio e salvezze illimitate per parte resistente:
1. nulla disporre in merito all'affidamento delle figlie atteso che le stesse sono ora maggiorenni e capaci di autodeterminarsi;
2. ridurre l'assegno di mantenimento delle figlie, da porre a carico del sig. , in complessivi € 400,00 da attribuirsi direttamente CP_1
nella misura di € 200,00 a beneficio di ciascuna;
Pag. 3 di 11 3. porre a carico del sig. , altresì, il pagamento del 50% delle CP_1
spese straordinarie per le figlie preventivamente concordate e documentate;
4. condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite ed onorari oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, essendo stato già pronunciata, con sentenza non definitiva n. 1077/2021 in data 21/7/2021, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, il Collegio, in questa sede, è chiamato ad emettere le statuizioni accessorie.
Nulla va disposto in relazione all'affidamento delle figlie, essendo le stesse nelle more del giudizio divenute maggiorenni.
Con riguardo alla domanda avanzata da parte ricorrente di condannare il resistente al pagamento delle utenze presso il nuovo domicilio della
[...]
, tale domanda deve ritenersi inammissibile non sussistendo alcun Pt_1
titolo né legittimazione alcuna per poter pretendere e per l'effetto disporre il pagamento delle utenze di un domicilio che non è più casa coniugale, ma della stessa se ne terrà conto in sede di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento disposto in favore della prole non autosufficiente.
Con riguardo all'assegno di mantenimento, in primo luogo, deve essere rigettata la richiesta attribuzione dell'assegno di mantenimento
Pag. 4 di 11 direttamente nelle mani delle figlie, che convivono in modo stabile con la madre e non hanno mai proposto una modifica in tal senso del provvedimento giudiziale.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “giammai […] potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto” (Cass. 25300/2013).
L'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente un diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento concorrente con quello del genitore convivente;
il figlio, infatti, è legittimato a partecipare al giudizio: sia in via principale, sia in via di intervento autonomo. Tuttavia, il pagamento diretto alla prole può avvenire solo se questa presenta una domanda giudiziale in tal senso, proprio in virtù del principio della domanda ex art. 99 c.p.c.
Va poi rilevato che le figlie, pur se maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti, essendo entrambe studentesse universitarie, prive di occupazione e redditi.
I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli, anche se maggiorenni, finché non autosufficienti economicamente: l'obbligazione di mantenimento non cessa pertanto, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età. Il limite al diritto al mantenimento per il figlio è in genere individuato nell'inizio di attività lavorativa, che così dimostri il raggiungimento di una adeguata capacità reddituale, con la conseguenza che l'eventuale successiva perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Pag. 5 di 11 Nel caso di specie, non è dubitabile il diritto delle figlie e , Per_1 Per_2
ad ottenere il relativo riconoscimento del diritto al mantenimento.
L'art. 5 della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 10 Legge n.
74/1987, così statuisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Inoltre, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende
Pag. 6 di 11 atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
Pag. 7 di 11 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.”
Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza è emerso che il resistente
è titolare di redditi annui di circa 40.000,00, CP_1
riscuotendo, a decorrere dall'anno 2020, quando è intervenuta la cessazione del rapporto per effetto di dimissioni volontarie una pensione mensile di €
2.973,00 lordi;
ha ricevuto 87.817,44 a titolo di trattamento di fine rapporto;
è proprietario esclusivo dell'immobile adibito a residenza familiare e dell'autorimessa pertinenziale, dei quali è divenuto assegnatario definitivo nell'anno 2020, immobili di cui l' è rientrato in possesso CP_1
(in data 11.10.2022); è proprietario (pro quota) di altri due fabbricati siti nel Comune di Mercato San Severino, oltre che di un terreno;
è proprietario di un motociclo e una autovettura Mini Cooper 1.800, acquistati rispettivamente nell'anno 2020 e 2022; ha intrattenuto rapporti finanziari
Pag. 8 di 11 con la Banca 5 spa, a mezzo della quale ha compiuto operazioni extra conto nel periodo dal 2015 al 2022; ha estinto nel 2015 un finanziamento stipulato con COMPASS nel 2011; è titolare di più rapporti di conto corrente con la : uno Controparte_2
personale e l'altro nella qualità di legale rappresentante della LEGNOIDEA srl;
è titolare di rapporti anche con la società ; a decorrere CP_3
dall'anno 2001, è il legale rappresentante della società , CP_4
unico socio e anche amministratore di fatto;
la società è CP_4
intestataria di un Fabbricato sito nel Comune di Mercato San Severino
(opificio realizzato nel 2012), che dichiara redditi d'impresa di circa
30.000,00 euro annui;
la società ha stipulato un contratto di mutuo poi estinto nell'anno 2017.
è nuda proprietaria di 4 immobili, gode di un reddito Parte_1
annuale di circa € 23.000,00 con stipendio percepito in tredici mensilità per
€ 1.600,00 circa mensili, derivanti dal suo lavoro di impiegato di ruolo presso il come docente di scuola media Controparte_5
secondaria di I grado;
usufruisce delle detrazioni fiscali per il nucleo familiare al 100% solo dal 2016 come da intesa con il coniuge;
ha contratto due mutui per la sistemazione della casa familiare paterna, ossia un mutuo ipotecario venticinquennale per € 90.000,00 per il quale corrisponde una rata mensile di € 406,16, e altra porzione di mutuo contratta dalla germana per € 30.000,00 per il quale corrisponde altra rata di € Parte_2
200,00 mensili;
per fronteggiare le spese correnti ha contratto un nuovo finanziamento di circa 4.000,00 per la cui estinzione esborsa € 90,00 mensili.
Pag. 9 di 11 Deve tenersi conto che l'assegno previsto in sede di separazione nel 2010, non è più adeguato, tenuto conto sia delle necessità economiche aumentate delle figlie, ormai maggiorenni, sia dell'aumento del costo della vita.
Va dunque rideterminato l'assegno di mantenimento in € 950,00 mensili, somma che dovrà essere corrisposta alla resistente entro il 5 di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data del ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17570 del 2023), con condanna dell'Aversa alla refusione delle differenze non versate.
Va confermata la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..”
(Ordinanza n. 19948/2023), non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario già pronunciato con sentenza parziale n. n.
1077/2021 in data 21/7/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) pone a carico di la somma mensile di euro CP_1
950,00 a titolo di assegno di mantenimento per le figlie in favore di
[...]
entro il 10 di ogni mese ed automaticamente rivalutata Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del ricorso con condanna al pagamento delle somme non versate;
b) pone a carico di il pagamento del 50% delle CP_1
spese straordinarie;
c) condanna , al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per spese ed Parte_1
€ 2200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Lucia Esposito
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