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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci
All'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 36634/2024 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte opponente , con il patrocinio dell'avv. Enrico Parte_1
Chianese
contro
:
, parte opposta con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Russo Controparte_1
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2024, la proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
5258/2024 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 02.09.2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 5.517,18 a titolo di omesso pagamento delle mensilità di Controparte_1
dicembre 2023, gennaio 2024 e spettanze di fine rapporto lavorativo, oltre gli accessori di lite e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione eccepiva in compensazione un credito di € 6.000,00 nei confronti di
, a titolo di penale pattuita in caso di dimissioni tra il 13°mo e il 24°me mese Controparte_1 dall'assunzione. Deduceva che parte opposta aveva lavorato alle dipendenze della opponente dal
20.10.2022 al 07.01.2024, quando aveva rassegnato le dimissioni;
che nella lettera di assunzioni le parti avevano così pattuito: “A titolo di corrispettivo dell'addestramento impartito, Lei si impegnerà per due anni a rimanere in azienda. ln caso di dimissioni anticipate, sarà tenuto al pagamento di una penale di
€ 12000/00 (dodicimila/00) euro qualora presenti le dimissioni nei primi l2 mesi del rapporto lavorativo. € 6000/00 (seimila/00) euro dal I3" mese”; che tale clausola era dovuta al costo della formazione professionale che l'opponente aveva impartito al lavoratore prima di assumerlo, facendogli frequentare un corso interamente a propria cura e spese;
che il aveva quindi assunto l'obbligo CP_1
pagina 1 di 4 di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della per due anni e, in caso Parte_1 di inadempimento le parti avevano concordato il pagamento di una penale pari a € 12.000,00 nell'eventualità di recesso esercitato nei primi 12 mesi e, come avvenuto nel caso di specie, pari a €
6.000,00 dopo il 13° mese e prima del 24°; che la società opponente, dopo le dimissioni del lavoratore, aveva dunque compensato le spettanze dallo stesso vantate con il proprio maggior credito derivante dalla clausola penale pattuita, e aveva altresì effettuato le ritenute fiscali e contributive dovute in base alle buste paga elaborate. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL la revoca del d.i. opposto, con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto del ricorso in Controparte_1
opposizione a d.i. Eccepiva la nullità e illegittimità della penale pattuita nel contratto di assunzione, per violazione del principio di proporzionalità e reciprocità. Deduceva di aver partecipato a spese della società opponente al “Corso di programmazione Net”, in modalità telematica e della durata di 500 ore, tenutosi dal 01/11/2021 al 17/03/2022; di aver in data 08.10.2021 sottoscritto un contratto con la società opponente per la frequentazione di detto corso;
che in detto contratto era già stata pattuita una penale di € 2.500,00 nel caso di recesso del partecipante durante il corso di programmazione o nel periodo di permanenza occasionale nell'organico dell'Azienda opponente;
di essere stato costretto, dopo la conclusione di detto corso, a lavorare per i sei mesi successivi a tempo pieno, con prestazione occasionale per un ridotto compenso di € 400,00 mensili, proprio allo scopo di compensare, secondo le pretese di controparte, il costo del corso a cui aveva partecipato;
che solo dopo i sei mesi di prestazione occasionale era stato assunto formalmente dall'azienda in data 20.10.2022; che il corrispettivo della formazione aziendale – ammesso e non concesso che fosse dovuto - era stato già ampiamente “ripagato” dal lavoratore prima dell'assunzione; che la società opponente non aveva mai reso edotto il sig. del costo sborsato dalla datrice di lavoro per il corso di programmazione;
CP_1
che nel ricorso in opposizione la società non allegava alcun documento atto a quantificare gli importi investiti dall'azienda per la formazione dei dipendenti e indirizzato a giustificare una penale così elevata. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto del ricorso in opposizione.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 24 marzo 2025, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Part E' documentato dalla stessa opponente che il costo del corso di formazione di programmatore è stato già oggetto di una penale pattuita tra le parti con il precedente contratto sottoscritto tra le parti in pagina 2 di 4 data 08.10.2021 (doc. 3 fasc. opp.). Con tale contratto invero, a fronte dell'impegno della società opponente a impartire al lavoratore la formazione teorica e pratica per il profilo di programmatore net, il sig. quale partecipante al corso, si impegnava, in caso di recesso durante il corso o nel CP_1 periodo di permanenza occasionale presso l'azienda a corrispondere una penale di € Parte_1
2.500,00.
E' inoltre incontroverso che, alla cessazione del corso di formazione, parte opposta ha lavorato a tempo pieno presso la opponente per un periodo di sei mesi, percependo un compenso mensile di € 400,00.
Indi il in data 20.10.2022, è stato assunto dalla società opponente con contratto a tempo CP_1
indeterminato con qualifica di impiegato di 1° livello ccnl Metalmeccanici Piccola e Media Industria.
In tale contratto è stata quindi inserita la previsione della ulteriore penale di € 12.000,00 in caso di dimissioni entro il primo anno, e di € 6.000,00 in caso di dimissioni dal 13°mo al 24° mese.
La previsione di questa seconda penale appare del tutto arbitraria e sproporzionata, non avendo la società opponente fornito alcuna documentazione relativa al costo del corso di formazione che ne giustificasse importo e durata della pattuizione.
Deve al riguardo richiamarsi la giurisprudenza di legittimità espressa in materia di patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., ma che per analogia appare valida anche nel caso in esame, in quanto la penale pattuita è comunque volta ad incidere sulla libertà di recedere dal contratto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha affermato che il compenso pattuito è nullo se meramente simbolico o manifestatamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenti per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato (cfr. Cass. nn. 9790/2020,
5550/2021 e 22167/2024).
Peraltro, nel caso in scrutinio l'assenza della documentazione inerente i costi sostenuti per il corso di formazione, comporta che la penale in esame si traduca in una riduzione del trattamento retributivo rispetto ai minimi retributivi previsti dal ccnl di settore e, quindi in una palese violazione dell'art. 36
Cost.
Siffatti rilievi giurisprudenziali e normativi impongono di ritenere nulla la clausola penale invocata in compensazione dalla società opponente.
Ad abundantiam si deve infine rilevare l'assenza di giustificativi contabili alla pretesa eccezione di compensazione, non avendo la società opponente riportato alcuna trattenuta per compensazione nella busta paga di febbraio 2024, relativa alle spettanze di fine rapporto riconosciute al sig. CP_1 all'esito delle rassegnate dimissioni;
così facendo è la stessa società opponente ad aver riconosciuto il proprio debito nei confronti del lavoratore.
pagina 3 di 4 Si impone pertanto il rigetto del ricorso in opposizione e pertanto deve essere confermato il d.i. opposto che va dichiarato immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte opponente va condannata a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E PER L'EFFETTO CONFERMA IL D.I. N.
5258/2024 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
CONDANNA A RIFONDERE A LE SPESE DI Parte_1 Controparte_1
LITE, CHE LIQUIDA IN € 2.000,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 24 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci
All'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 36634/2024 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte opponente , con il patrocinio dell'avv. Enrico Parte_1
Chianese
contro
:
, parte opposta con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Russo Controparte_1
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2024, la proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
5258/2024 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 02.09.2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 5.517,18 a titolo di omesso pagamento delle mensilità di Controparte_1
dicembre 2023, gennaio 2024 e spettanze di fine rapporto lavorativo, oltre gli accessori di lite e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione eccepiva in compensazione un credito di € 6.000,00 nei confronti di
, a titolo di penale pattuita in caso di dimissioni tra il 13°mo e il 24°me mese Controparte_1 dall'assunzione. Deduceva che parte opposta aveva lavorato alle dipendenze della opponente dal
20.10.2022 al 07.01.2024, quando aveva rassegnato le dimissioni;
che nella lettera di assunzioni le parti avevano così pattuito: “A titolo di corrispettivo dell'addestramento impartito, Lei si impegnerà per due anni a rimanere in azienda. ln caso di dimissioni anticipate, sarà tenuto al pagamento di una penale di
€ 12000/00 (dodicimila/00) euro qualora presenti le dimissioni nei primi l2 mesi del rapporto lavorativo. € 6000/00 (seimila/00) euro dal I3" mese”; che tale clausola era dovuta al costo della formazione professionale che l'opponente aveva impartito al lavoratore prima di assumerlo, facendogli frequentare un corso interamente a propria cura e spese;
che il aveva quindi assunto l'obbligo CP_1
pagina 1 di 4 di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della per due anni e, in caso Parte_1 di inadempimento le parti avevano concordato il pagamento di una penale pari a € 12.000,00 nell'eventualità di recesso esercitato nei primi 12 mesi e, come avvenuto nel caso di specie, pari a €
6.000,00 dopo il 13° mese e prima del 24°; che la società opponente, dopo le dimissioni del lavoratore, aveva dunque compensato le spettanze dallo stesso vantate con il proprio maggior credito derivante dalla clausola penale pattuita, e aveva altresì effettuato le ritenute fiscali e contributive dovute in base alle buste paga elaborate. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL la revoca del d.i. opposto, con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto del ricorso in Controparte_1
opposizione a d.i. Eccepiva la nullità e illegittimità della penale pattuita nel contratto di assunzione, per violazione del principio di proporzionalità e reciprocità. Deduceva di aver partecipato a spese della società opponente al “Corso di programmazione Net”, in modalità telematica e della durata di 500 ore, tenutosi dal 01/11/2021 al 17/03/2022; di aver in data 08.10.2021 sottoscritto un contratto con la società opponente per la frequentazione di detto corso;
che in detto contratto era già stata pattuita una penale di € 2.500,00 nel caso di recesso del partecipante durante il corso di programmazione o nel periodo di permanenza occasionale nell'organico dell'Azienda opponente;
di essere stato costretto, dopo la conclusione di detto corso, a lavorare per i sei mesi successivi a tempo pieno, con prestazione occasionale per un ridotto compenso di € 400,00 mensili, proprio allo scopo di compensare, secondo le pretese di controparte, il costo del corso a cui aveva partecipato;
che solo dopo i sei mesi di prestazione occasionale era stato assunto formalmente dall'azienda in data 20.10.2022; che il corrispettivo della formazione aziendale – ammesso e non concesso che fosse dovuto - era stato già ampiamente “ripagato” dal lavoratore prima dell'assunzione; che la società opponente non aveva mai reso edotto il sig. del costo sborsato dalla datrice di lavoro per il corso di programmazione;
CP_1
che nel ricorso in opposizione la società non allegava alcun documento atto a quantificare gli importi investiti dall'azienda per la formazione dei dipendenti e indirizzato a giustificare una penale così elevata. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto del ricorso in opposizione.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 24 marzo 2025, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Part E' documentato dalla stessa opponente che il costo del corso di formazione di programmatore è stato già oggetto di una penale pattuita tra le parti con il precedente contratto sottoscritto tra le parti in pagina 2 di 4 data 08.10.2021 (doc. 3 fasc. opp.). Con tale contratto invero, a fronte dell'impegno della società opponente a impartire al lavoratore la formazione teorica e pratica per il profilo di programmatore net, il sig. quale partecipante al corso, si impegnava, in caso di recesso durante il corso o nel CP_1 periodo di permanenza occasionale presso l'azienda a corrispondere una penale di € Parte_1
2.500,00.
E' inoltre incontroverso che, alla cessazione del corso di formazione, parte opposta ha lavorato a tempo pieno presso la opponente per un periodo di sei mesi, percependo un compenso mensile di € 400,00.
Indi il in data 20.10.2022, è stato assunto dalla società opponente con contratto a tempo CP_1
indeterminato con qualifica di impiegato di 1° livello ccnl Metalmeccanici Piccola e Media Industria.
In tale contratto è stata quindi inserita la previsione della ulteriore penale di € 12.000,00 in caso di dimissioni entro il primo anno, e di € 6.000,00 in caso di dimissioni dal 13°mo al 24° mese.
La previsione di questa seconda penale appare del tutto arbitraria e sproporzionata, non avendo la società opponente fornito alcuna documentazione relativa al costo del corso di formazione che ne giustificasse importo e durata della pattuizione.
Deve al riguardo richiamarsi la giurisprudenza di legittimità espressa in materia di patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., ma che per analogia appare valida anche nel caso in esame, in quanto la penale pattuita è comunque volta ad incidere sulla libertà di recedere dal contratto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha affermato che il compenso pattuito è nullo se meramente simbolico o manifestatamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenti per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato (cfr. Cass. nn. 9790/2020,
5550/2021 e 22167/2024).
Peraltro, nel caso in scrutinio l'assenza della documentazione inerente i costi sostenuti per il corso di formazione, comporta che la penale in esame si traduca in una riduzione del trattamento retributivo rispetto ai minimi retributivi previsti dal ccnl di settore e, quindi in una palese violazione dell'art. 36
Cost.
Siffatti rilievi giurisprudenziali e normativi impongono di ritenere nulla la clausola penale invocata in compensazione dalla società opponente.
Ad abundantiam si deve infine rilevare l'assenza di giustificativi contabili alla pretesa eccezione di compensazione, non avendo la società opponente riportato alcuna trattenuta per compensazione nella busta paga di febbraio 2024, relativa alle spettanze di fine rapporto riconosciute al sig. CP_1 all'esito delle rassegnate dimissioni;
così facendo è la stessa società opponente ad aver riconosciuto il proprio debito nei confronti del lavoratore.
pagina 3 di 4 Si impone pertanto il rigetto del ricorso in opposizione e pertanto deve essere confermato il d.i. opposto che va dichiarato immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte opponente va condannata a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E PER L'EFFETTO CONFERMA IL D.I. N.
5258/2024 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
CONDANNA A RIFONDERE A LE SPESE DI Parte_1 Controparte_1
LITE, CHE LIQUIDA IN € 2.000,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 24 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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