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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3361/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. E. Portelli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 con gli Avv.ti I. Galioto e M. Paniccia giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Civitavecchia n. 262/2024, pubblicata il 5 giugno 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso , e esponevano: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- erano stati soci e lavoratori dipendenti della Parte_1 rispettivamente dal 6 febbraio 2004, dal 1° febbraio 2011 e dal 9 giugno 2009;
- nel corso dell'anno 2020 erano insorti dissidi tra i soci della cooperativa, che avevano portato alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione in data 2 novembre 2020;
- in data 11 marzo 2021, componente del nuovo C.d.a., aveva presentato una Persona_1 querela per appropriazione indebita nei confronti del Mancino, a sua volta componente del
C.d.a. fino al 2 novembre 2020, denunciandolo come autore di un ammanco di cassa.
Nondimeno, con decreto del 13 aprile 2022, il Gip presso il Tribunale di Civitavecchia aveva archiviato con la formula “il fatto non sussiste” il procedimento penale a carico del CP_1 originato dalla predetta querela;
- nelle more, in ragione della descritta situazione societaria e avvalendosi dei poteri di controllo di cui all'art. 2476 cc, in data 19 ottobre 2021 essi avevano vanamente richiesto di visionare la documentazione contabile della società e, in specie, quella riguardante le consumazioni effettuate dai soci lavoratori presso il Fa.Pi. Bar sas e pagate con il denaro della cooperativa;
- successivamente, con lettera del 21 aprile 2022 la società aveva contestato: 1) al CP_1 in qualità di titolare della cassa e suo responsabile fino all'11 febbraio 2021, e al , CP_2 in qualità di socio, componente e vicepresidente del C.d.a., la sussistenza di un ammanco di cassa pari a € 3.801,26, nonché la loro assenza ingiustificata all'assemblea dei soci tenutasi il 29 gennaio 2021, nel cui ordine del giorno era prevista anche la consegna del fondo cassa;
2) a entrambi e al , sia di “…avere indebitamente visionato senza autorizzazione, CP_3 gli scontrini e le relative fatture del Bar, gestito dalla Fa.Pi. SAS, relativi alle consumazioni di soci e dipendenti, precedentemente consegnati, in busta chiusa, dal titolare del Bar stesso alla segreteria della tramite un dipendente o socio durante una consumazione, Parte_1
2 per la successiva contabilizzazione…”, con la precisazione che tale comportamento risultava dal documento intitolato “Segnalazione violazione regolamento aziendale” da loro stessi sottoscritto in data 18 ottobre 2021, sia di aver causato “…un grave turbamento del clima lavorativo interno alla struttura aziendale ed una evidente violazione dello spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa…” a cagione dell'indebita verifica degli scontrini fiscali emessi dal menzionato bar e della connessa accusa rivolta ai soci
[...]
e al dipendente di aver Parte_2 Parte_3 Persona_1 Controparte_4 effettuato spese ingiustificate presso il predetto esercizio pubblico;
- con delibera del 5 maggio 2022, comunicata il 3 maggio 2022, erano stati licenziati per giusta causa;
- il licenziamento era illegittimo sotto plurimi profili.
Pertanto, chiedevano:
“Dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo il licenziamento intimato dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con lettera del
[...]
05.05.2022, per violazione degli art. 7 L. 20/5/1970 n. 300 e 2119 c.c. e dell'art. 54 C.C.N.L.
“Energia e Petrolio” e per violazione delle Leggi 604/66 e 300/70 (come modificate dalla
L. 108/90), in quanto i fatti contestati circa il presunto ammanco di cassa ed il controllo sui documenti fiscali risultano materialmente e giuridicamente insussistenti e, per l'effetto, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, di ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro reintegrando i ricorrenti
Sigg.ri , e nel posto di lavoro, nonché CP_1 Controparte_2 Controparte_3 condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1 protempore, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari e con riserva per gli ulteriori danni patiti e patiendi”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale Parte_1 così decideva:
“1. Dichiara illegittimi i licenziamenti intimati a , e CP_1 Controparte_2 [...]
da e, per l'effetto, condanna la società a CP_3 Parte_1 risarcire il danno versando a ciascun ricorrente un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima
3 retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.826,21 mensili per euro CP_1
1.734,88 mensili per , euro 1.762,74 mensili per ); Controparte_2 Controparte_3
2.-condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi €4.379,20, di cui €3.808,00 a titolo di compensi ed €571,20 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- i ricorrenti e sono stati licenziati in ragione dell'ammanco CP_1 Controparte_2 di cassa loro ascritto, nonché per aver indebitamente sottratto e riprodotto documenti fiscali dell'azienda, mentre il è stato licenziato soltanto per quest'ultima infrazione;
CP_3
- il fatto dell'ammanco di cassa è stato smentito dalla deposizione del teste , Testimone_1 commercialista della società dal 1978 fino al 2020, il quale ha chiarito che la somma di denaro non presente nel fondo cassa era da annettere a spese correnti dei soci non documentate ma effettivamente eseguite, spese che negli ultimi dieci anni si erano accumulate fino ad arrivate all'importo di € 3.801,26. Dette circostanze sono state confermate anche del teste commercialista della cooperativa subentrato a Testimone_2
; Tes_1
- le testimonianze hanno poi dimostrato che il responsabile della cassa era Parte_3
- invece, la resistente non ha fornito alcun riscontro probatorio di condotte appropriative del né di un'asserita responsabilità del per non aver impedito il presunto CP_1 CP_3 ammanco;
- con riguardo alla contestazione relativa agli scontrini fiscali, va censurata l'illegittima modifica del fatto contestato rispetto a quello sanzionato con il licenziamento oggetto di causa. Infatti, mentre nella contestazione i ricorrenti vengono accusati di “avere indebitamente visionato senza autorizzazione” gli scontrini e le fatture del bar, invece a fondamento del licenziamento viene posto l'avere essi “indebitamente sottratto e riprodotto documenti fiscali dell'azienda”, circostanze che sono tra loro differenti, con violazione del principio d'immutabilità della contestazione disciplinare;
- in ogni caso, la società resistente non ha fornito prova circa la condotta d'indebita sottrazione e riproduzione dei documenti fiscali da parte dei lavoratori, avendo la stessa dedotto, anche nella memoria di costituzione, soltanto che i ricorrenti avevano visionato -e non sottratto- gli scontrini e le fatture del bar;
- in conclusione, i licenziamenti vanno dichiarati illegittimi, stante l'insussistenza dei fatti posti a loro fondamento;
4 - quanto alle conseguenze di tale accertamento, vanno rammentati i principi espressi dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 27436/2017 in tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, secondo cui, in caso di perdita della qualità di socio per effetto della delibera di espulsione, vi è spazio per la sola tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/1966, conseguendo la tutela restitutoria all'invalidazione della delibera di esclusione dalla compagine sociale.
Nella specie, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, senza formulare una domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto associativo e di sua ricostituzione. Pertanto, poiché in questa sede non si può procedere alla ricostituzione del rapporto associativo, la tutela restitutoria è preclusa;
- non è condivisibile la tesi sostenuta dai ricorrenti nelle note difensive, secondo cui l'impugnazione della delibera di esclusione, azionata con autonomo giudizio davanti al
Tribunale delle Imprese, non ancora definito, consentirebbe comunque il ripristino del rapporto lavorativo. Infatti, l'art. 5, co. 2 della L. n. 142/2001 esclude che il rapporto di lavoro possa sopravvivere al rapporto associativo, con la conseguenza che, ove il rapporto associativo non sia stato ripristinato mediante l'invalidazione della relativa delibera, non può esservi ricostituzione del rapporto di lavoro;
- in conclusione, allo stato può essere riconosciuto ai ricorrenti il solo risarcimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/1966, dovendo in ogni caso essere esclusa la tutela, anche meramente risarcitoria, dell'art. 18 St. lav., in carenza di prova del requisito dimensionale di legge;
- la società resistente va quindi condannata a versare a ciascun lavoratore un'indennità che, considerata la durata del rapporto di lavoro, il comportamento delle parti e il lasso di tempo trascorso dal giorno del licenziamento, si ritiene equo liquidare in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita da ognuno di essi.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 5 dicembre
2024, chiedeva di riformare la sentenza in oggetto, dichiarando Parte_1 la legittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori e condannandoli a restituire quanto loro pagato in esecuzione di quel dictum. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erroneo convincimento d'infondatezza della contestazione disciplinare elevata a
[...]
e a per l'ammanco di cassa. Erronea e omessa valutazione delle CP_1 Controparte_3 prove documentali di tale fatto. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
5 b) erroneo convincimento d'illegittimità della contestazione disciplinare relativa agli scontrini fiscali e alle fatture bar, per erroneo rilievo di un avvenuto mutamento dei fatti poi sanzionati. Erronea valutazione della documentazione acquisita e omessa valutazione di documentazione di valore confessorio, che dimostra che i soci lavoratori avevano visionato, sottratto e riprodotto i già menzionati atti contabili (in specie: docc. 23, 24, 25 del fascicolo di primo grado di controparte, ossia le foto degli scontrini fiscali;
docc. 16A,
16B, 16C, ossia le memorie difensive dei lavoratori avverso le contestazioni disciplinari, in cui ammettono di aver verificato gli scontrini;
doc. 22, ossia la segnalazione di violazione di Regolamento aziendale presentata dai lavoratori). Violazione degli art. 115 e
116 cpc, per omesso esame di specifici fatti decisivi risultanti da documentazione in atti, idonei a modificare l'esito della sentenza gravata (ovvero, il fatto che la riconsegna della cassa era stata effettivamente eseguita da socio lavoratore e CP_1 amministratore della cooperativa dal 2004, unitamente a , come Controparte_3 affermato a pag. 2 del ricorso introduttivo di primo grado);
c) erroneo convincimento d'illegittimità del licenziamento intimato ai soci lavoratori con contestuale risoluzione del rapporto societario. Erronea attribuzione ai lavoratori della tutela risarcitoria, nonostante le emergenze documentali attestino la gravità delle infrazioni e la lesione del vincolo fiduciario. Violazione dell'art. 116 cpc.
4. , e depositavano memoria di costituzione nel CP_1 Controparte_2 Controparte_3 grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Preliminarmente, osserva la Corte che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione secondo cui ai lavoratori spetta soltanto la tutela risarcitoria prevista dall'art. 8 della L. n. 604/1966 con reiezione delle diverse -e più vantaggiose - pretese azionate al riguardo, in quanto essi, sebbene soccombenti, non hanno proposto appello incidentale sul punto.
7. Nel merito, l'appello è infondato.
8. In specie, quanto al primo motivo di doglianza vale premettere che, in materia di ammissione e valutazione delle prove, sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- spetta al Giudice di merito il compito d'individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza
6 di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni
(v. Cass. n. 3119/2022);
- la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti è un potere tipicamente discrezionale del
Giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il Giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova (Cass. n.
11810/2016);
- la violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il Giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
(v., Cass. S.U n. 11892/2016);
- la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il Giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass.,
S.U. n. 11892/2016 cit., Cass. n. 13960/2014, n. 26965/2007, n. 16922/2021).
9. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha escusso i testimoni indicati delle parti, utilizzando le loro deposizioni (in specie, quella del teste introdotto da per trarre il Testimone_2 Parte_1 convincimento di mancata dimostrazione del fatto dell'ammanco di cassa poi sanzionato per i lavoratori e con il licenziamento, in piena evidente coerenza con gli artt. 115 e CP_1 CP_3
116 cpc.
L'appellante, dal canto suo, non contesta che il tenore delle dichiarazioni dei testimoni fosse proprio quello considerato dal Tribunale, risolvendosi piuttosto a opporre una diversa valutazione delle prove,
a sé favorevole, con difesa priva, come tale, di valenza emendativa della statuizione impugnata.
10. Peraltro, la doglianza dell'appellante, al vaglio, si fonda sulla premessa che il fatto da dimostrare -e, nella sua prospettazione, dimostrato- è quello della sussistenza di un “ammanco di cassa”, locuzione che, com'è reso manifesto dal significato delle parole, esprime una discrepanza tra il denaro che avrebbe dovuto essere disponibile in cassa, risultante dalle operazioni -attive e passive- eseguite, e il denaro in effetti ivi custodito;
e si fonda altresì sulla premessa che tale discrepanza, d'importo pari a
€ 3.801,26, era da annettere alla condotta del il quale, nella qualità di responsabile della CP_1 cassa, aveva distratto in proprio favore il denaro di Parte_1
7 Tanto si evince: -dal comportamento serbato dalla cooperativa prima della contestazione disciplinare, la quale, invero, aveva presentato una querela a carico del menzionato lavoratore per appropriazione indebita del fondo cassa sociale;
-dalla complessiva difesa dell'appellante e, in particolare, dalla lettera di licenziamento, in cui si richiama la fattispecie violativa prevista dal CCNL integrata dal furto commesso dal dipendente;
-dalla sentenza in oggetto, che ha motivato dichiaratamente anche su tale questione, senza devoluzione al grado.
11. Nondimeno, il Tribunale ha accertato che si trattava di discrepanza fittizia, giacché, fin da epoca precedente a quella in cui il aveva assunto cariche sociali nella cooperativa, le piccole spese CP_1 correnti effettuate dai soci non venivano registrate nel mastrino contabile con documentazione d'appoggio e si erano così stratificate nel tempo, raggiungendo l'ammontare in parola.
A tal fine il Tribunale ha valorizzato la conforme deposizione del teste , già Testimone_1 commercialista della cooperativa, nonché le dichiarazioni del teste di parte datoriale Testimone_2 commercialista subentrato al , il quale aveva accertato personalmente, attraverso l'esame dei Tes_1 mastrini contabili, che negli ultimi cinque anni la cassa aveva avuto un andamento per lo più omogeneo, sovrapponibile agli importi poi risultati anche nel mastrino del 2020, l'ultimo redatto prima dell'inizio del suo incarico.
12. Il Tribunale ha poi escluso che vi fosse prova dell'appropriazione indebita del denaro da parte del e che costui fosse il responsabile della cassa, attribuendo invece detta qualità al socio CP_1 [...]
con ratio decidendi che risulta viepiù corroborata dal documento, prodotto in atti, attestante Parte_3
l'archiviazione della querela sporta da a carico del per la corrispondente Parte_1 CP_1 fattispecie di reato, disposta con decreto del 13 aprile 2022 dal Gip presso il Tribunale di
Civitavecchia perché “il fatto non sussiste” e tanto in accoglimento della richiesta avanzata dal PM sul rilievo che “…dalle dichiarazioni di emergeva che gli ammanchi di cassa erano Testimone_3 dipesi da una non puntuale contabilizzazione delle spese affrontate dall'ente da parte del reale gestore della cassa, ossia ” (v. doc. 20 fascicolo primo grado appellati). Parte_4
13. Si tratta di ratio decidendi non contestata in modo specifico dall'appellante, il quale invero non ha indicato alla Corte la prova, pretermessa o mal interpretata dal Tribunale, che, ove invece correttamente considerata, darebbe riscontro del contrario, ma si è piuttosto risolta a insistere nel dire che al sarebbe ascrivibile l'infrazione addebitata in via disciplinare in quanto “responsabile CP_1 di cassa”, con difesa priva, quindi, di qualsiasi margine di condivisibilità (art. 434 cpc)
14. A maggior ragione è incondivisibile l'altra difesa dell'appellante, che intenderebbe fondare la responsabilità disciplinare del per l'ammanco di cassa, in questione, sulla premessa CP_3 secondo cui, poiché egli lavorava a stretto contatto con il e poiché entrambi erano all'epoca CP_1
8 componenti del C.d.a. dell'ente, allora il “non poteva non sapere” dell'ammanco di cassa CP_3 risultante dai mastrini contabili (v. pag. 15 ricorso di appello).
15. Invero, una volta che si è escluso che mancava effettivamente del denaro in cassa, va pure escluso - sulla scorta di meri argomenti logici- che sia possibile ritenere dimostrata una responsabilità del
[...]
a qualsiasi titolo per un tale fatto. CP_3
16. Per di più, va tenuto a mente che la responsabilità disciplinare del lavoratore subordinato è personale e sorge in conseguenza di violazioni a lui in concreto ascrivibili e rimproverabili, anche se del caso perpetrate con omissioni o per colpa (art. 2016 cc), il che ne esclude la natura di mera responsabilità di posizione.
Di conseguenza, spettava -in ogni caso- all'appellante indicare al tema impugnatorio la prova, in ipotesi omessa o travisata dal Tribunale, che invece, ove considerata, riscontrerebbe condotte del
[...]
, commissive od omissive, a lui imputabili ai fini dell'insorgenza della responsabilità CP_3 disciplinare d'interesse. Tuttavia, l'appellante non ha assolto questo onere, ai negativi effetti dell'art. 2697 cc.
17. Pertanto, la statuizione impugnava va confermata anche nel grado.
18. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante censura l'accertamento del Tribunale, secondo cui il licenziamento è stato intimato per aver “sottratto e riprodotto documenti fiscali dell'azienda” e, dunque, per un fatto diverso da quello contestato, ossia
“…avere indebitamente visionato senza autorizzazione, gli scontrini e le relative fatture del Bar, gestito dalla Fa.Pi. SAS, relativi alle consumazioni di soci e dipendenti, precedentemente consegnati, in busta chiusa, dal titolare del Bar stesso alla segreteria della tramite un dipendente o Parte_1 socio durante una consumazione, per la successiva contabilizzazione…”
A tal fine, l'appellante assume che non vi sarebbe alcuna modifica degli addebiti, in quanto nella contestazione si dice pure che “…in tale censurabile comportamento si configura anche un grave turbamento del clima lavorativo interno alla struttura aziendale e un'evidente violazione dello spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa” e in quanto detta infrazione sarebbe stata riprodotta nel provvedimento di licenziamento, laddove si dice “…conseguentemente – in base agli articoli 4,
5, 15 e 20 comma 8 dello statuto – lei viene escluso dalla compagine sociale della cooperativa con effetto immediato…”.
Si tratta, però, di difesa priva di margini di condivisibilità.
19. Difatti, l'univoco tenore della contestazione disciplinare e del provvedimento di licenziamento palesa, senza alcun dubbio, che l'asserito pregiudizio al clima lavorativo e allo spirito mutualistico della cooperativa sarebbe scaturito, in un caso, dall'avere gli odierni appellati acceduto, a fini di un
9 mero esame, a documentazione della società per loro indisponibile, in quanto giunta nel possesso dell'ente attraverso la consegna eseguita da un soggetto terzo, mentre, nell'altro caso, tale asserito pregiudizio sarebbe scaturito dall'essersi i lavoratori impossessati di documenti fiscali dell'azienda e di averli poi riprodotti con strumenti meccanici.
20. La non sovrapponibilità delle due fattispecie in raffronto è allora evidente, sicché l'evenienza, che la contestazione disciplinare e il provvedimento di licenziamento condividano la medesima descrizione delle conseguenze di tali difformi condotte dei lavoratori, non basta a far affermare la piena coincidenza delle infrazioni dapprima loro addebitate e, poi, punite con la sanzione espulsiva.
21. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto violato nel caso di specie il principio d'immutabilità della contestazione disciplinare, stabilito dall'art. 7 della L. n. 300/1970 s.m. a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, con conseguente illegittimità del licenziamento.
22. Per concludere in senso contrario non vale sostenere che, in realtà, la contestazione disciplinare e il provvedimento di licenziamento hanno riguardo a una condotta dei lavoratori da individuare unitariamente, alla stregua del suo nucleo essenziale e dei medesimi negativi effetti conseguiti in danno del datore di lavoro, quali richiamati -in modo esplicito, ovvero implicito- in entrambi gli atti in raffronto, sicché quel che sarebbe mutata è soltanto la qualificazione di questa condotta a fini disciplinari, secondo un meccanismo che la Suprema Corte considera legittimo (v. ad esempio, Cass.
n. 26043/2023, che in motivazione afferma: “…7. osserva il Collegio che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione;
in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (cfr. Cass. n. 11540/2020, n. 8293/2019); …”).
23. Difatti, seguendo questa linea argomentativa, vi è da dire che ha ammesso di aver sempre Parte_1 conservato la materiale disponibilità degli scontrini d'interesse in giudizio, escludendo così che i lavoratori se ne fossero appropriati, giacché nella contestazione disciplinare ha apertamente affermato
10 che quei documenti erano in suo possesso, mentre nel ricorso di appello ha prospettato che la loro sottrazione da parte dei lavoratori era stata soltanto “temporanea”, ossia limitata all'intervallo di tempo necessario per copiarli (v. pag. 20, punto c). Dunque, per stesso dire del datore di lavoro,
l'infrazione contestata sta (rectius, starebbe) nel fatto della duplicazione di quei documenti, con minusvalenza disciplinare dell'attività di loro materiale apprensione da parte dei lavoratori, ad essa solo strumentale.
24. Ebbene, il licenziamento è stato intimato per la condotta in parola (da intendersi, in questa prospettiva, come un'endiadi) con dichiarato richiamo alla fattispecie disciplinare esemplificata nell'art. 54.2
CCNL Energia e petrolio -pacificamente applicato ai rapporti di lavoro tra le parti-, che punisce con la sanzione espulsiva “…la riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili
o di altri oggetti o documenti dell'Azienda o comunque di asportazione di beni materiali o immateriali dell'azienda o danneggiamento volontario dei beni stessi o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi”.
25. Come si evince dal lineare tenore della clausola collettiva, si tratta di condotte del lavoratore che assurgono al rango di reato, in quanto attraverso di esse il dipendente si appropria di beni, anche immateriali, del datore di lavoro e che sono funzionali, in modo diretto o indiretto, all'esercizio dell'impresa (quali, ad esempio, gli scritti concernenti strumentazione aziendale e il suo funzionamento, i brevetti, i contratti con i fornitori e con i clienti, i bilanci, la documentazione fiscale e simili), ovvero che gli provocano un pregiudizio di gravità pari all'offesa provocata dalle richiamate fattispecie di reato, tanto da rendere proporzionata in entrambi i casi la medesima punizione disciplinare.
26. Questa esegesi è peraltro corroborata dall'osservazione che il citato art. 54.2 del CCNL, prima di esemplificare alcune ipotesi di infrazioni disciplinari punibili con il licenziamento senza preavviso, tra le quali, appunto, la fattispecie sopra riportata, sancisce in via generale che questa sanzione si applica alle infrazioni del dipendente che siano delittuose ai sensi di legge, oppure che provochino all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che siano comunque tali da costituire una grave trasgressione della disciplina e della diligenza del lavoro;
dunque, si riferisce a infrazioni del lavoratore che colpiscono e che si ripercuotono negativamente sul patrimonio aziendale e sui dei metodi di produzioni applicati, con disvalore di pari importanza.
27. L'esegesi offerta è viepiù confermata dall'osservazione che la norma collettiva, in esame, costituisce un'evidente ipotesi applicativa dell'art. 2106 cc, in forza del quale il lavoratore ha l'obbligo di non trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro e di non divulgare notizie attinenti
11 all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, oppure di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
28. Tanto premesso, va allora rilevato che nel caso di specie, anche a voler considerare la fattispecie violativa nei termini “aggregati” suggeriti dall'appellante e di cui si è dato sopra contro, si è comunque al di fuori della fattispecie astratta di riferimento, non solo e non tanto perché gli scontrini oggetto di causa sono rimasi nella disponibilità del datore di lavoro (giacché non sottratti, né distrutti dai lavoratori), ma soprattutto perché non vi è prova in giudizio dell'incidenza che la disamina di tali scritti e la loro riproduzione fotografica da parte degli appellati aveva avuto sul patrimonio aziendale ovvero sulle procedure produttive;
tanto meno vi è prova in giudizio che una tale incidenza, ove sussistente, fosse stata di notevole gravità, sì da equiparare, quanto a disvalore, la predetta condotta a un reato.
29. Per concludere in senso contrario non ha pregio la difesa di secondo cui i lavoratori Parte_1 avrebbero “gettato scompiglio nella compagine aziendale” con la condotta in parola e avrebbe altresì denigrato “i componenti dell'organo amministrativo” procedendo anche alla formalizzazione di una denuncia … presentata alla Camera di IO…”, in quanto sulla base degli scontrini fotografati avevano formalizzato una denuncia con la nota del 25 ottobre 2021, presentata anche alla Camera di
IO (v. pag. 17 ricorso di appello).
30. Difatti, con la nota del 25 ottobre 2021 (doc. 22 fascicolo primo grado appellati) i lavoratori avevano presentato al C.d.a. della cooperativa -e non anche a uffici terzi- una “Segnalazione di violazione del regolamento aziendale”, avente a oggetto: -l'avvenuta verifica di spese effettuate da alcuni soci lavoratori presso il bar FA.PI. sas con i fondi dell'ente al di fuori delle ipotesi consentite dal
Regolamento; -il rilievo del conseguente indebito carico di questi esborsi sul bilancio della cooperativa, con danno per tutti i soci;
-la richiesta all'organo in indirizzo di attivarsi per gli opportuni controlli e per le relative sanzioni.
31. Si tratta di chiara iniziativa a tutela degli interessi del datore di lavoro, datore di lavoro che va individuato nella cooperativa, che è soggetto munito di personalità giudica, e non certo nelle persone fisiche che compongono un suo organo collegiale, le quali piuttosto hanno precisi obblighi di responsabilità nei confronti sia della società, sia degli stessi soci, ivi compreso l'obbligo di garantire che il patrimonio sociale, anche per la parte destinata al diretto esercizio dell'impresa, venga utilizzato in modo conforme agli scopi sociali e alle regole interne (art. 2476 cc, applicabile al caso di specie in quanto è una cooperativa a responsabilità limitata). Parte_1
Dunque, parlare di “scompiglio nella compagine aziendale”, in difetto di qualsiasi migliore riscontro dell' in sé di una tale vicenda, si risolve in una apriorismo privo di qualsiasi capacità dimostrativa.
12 32. Né allo scopo varrebbe porre in evidenza che l'esame degli scontrini non era stato autorizzato dal
C.d.a. di Parte_1
Invero, emerge dagli atti che già il 19 ottobre 2021 i lavoratori odierni appellati, unitamente a un altro socio, avevano avanzato alla cooperativa varie richieste, tra cui quella di avere accesso ai menzionati documenti fiscali, iniziativa che l'art. 2746 cc considera legittima, ma del cui doveroso riscontro da parte degli organi sociali non vi è traccia in atti (doc. 17 fascicolo primo grado appellati).
33. In questo complessivo contesto, allora, la mancata osservanza da parte dei lavoratori del procedimento autorizzativo, che secondo la società appellante sarebbe indispensabile per l'accesso agli atti della cooperativa, si profila come una condotta la cui valenza disciplinare risulta, se non scriminata, quanto meno attenuata dalla circostanza che, in tal modo, essi intendevano tutelare il superiore e comune bene interesse sopra indicato.
Quindi, a maggior ragione spettava all'appellante indicare al tema impugnatorio la prova, travisata o tralasciata dal Tribunale, che ove invece valorizzata, darebbe conto della connotazione di gravità, nei termini voluti dall'art. 54.2 CCNL, di una tale condotta omissiva dei lavoratori.
34. Non è utile alle ragioni dell'appellante nemmeno il richiamo alla denuncia presentata dai lavoratori alla Camera di IO di Roma. Invero, come si evince dal doc. 27 (fascicolo primo grado), con tale atto gli appellanti avevano prospettato alla Camera di IO la violazione dell'art. 2631 cc da parte del C.d.A. di per non aver convocato l'assemblea dei soci e instando per Parte_1
l'irrogazione a loro carico delle sanzioni di legge.
È evidente, quindi, che si tratta di condotta che non ha alcun nesso con le infrazioni contestate e sanzionate in via disciplinare dalla società datrice di lavoro, che attengono invece a condotte - asseritamente- imputabili agli appellati quali lavoratori dipendenti della cooperativa.
35. È priva di qualsiasi utilità per l'appellante anche la doglianza di pregiudizievole mancata ammissione, da parte del Tribunale, della prova testimoniale sui capitoli 4 – 7.
Difatti, i capitoli hanno il seguente tenore:
“4. Vero che senza autorizzazione ha visionato gli scontrini, relativi alle CP_1 consumazioni dei soci e dipendenti, e le relative fatture del bar gestito dalla Pt_5 precedentemente consegnati in busta chiusa dal titolare del bar stesso alla segreteria della
Parte_1
5. Vero che ha visionato senza autorizzazione gli scontrini fiscali relative Controparte_3 fatture del bar gestito da relativo alle consumazioni di soci e dipendenti Pt_5 precedentemente consegnati in busta chiusa dal titolare del bar;
13
6. Vero che ha visionato senza autorizzazione gli scontrini fiscali relative Controparte_2 fatture del bar gestito da relativo alle consumazioni di soci e dipendenti Pt_5 precedentemente consegnati in busta chiusa dal titolare del bar;
7. Vero che la consultazione di documenti contabili senza autorizzazione è espressamente vietata dal regolamento aziendale di cui lei è a conoscenza”
36. Dunque, i capitoli 4 – 6 non colmano le lacune probatorie già rilevate dal Tribunale e confermate nel grado, in particolare quelle inerenti all'avvenuta sottrazione da parte dei lavoratori dei predetti scontrini, nonché alla lesività della disamina di tali documenti da parte loro così grave da assurgere a causa preclusiva della continuazione dei rapporti di lavoro.
37. Invece, il capitolo 7 è all'evidenza inammissibile, perché la circostanza in questione, involgendo regole operative di una persona giuridica, doveva essere dimostrata -senza margine di dubbio- per documenti, onere nondimeno non assolto dall'appellante.
Inoltre, si tratta di capitolo di prova generico e valutativo, in quanto non contiene il riferimento a dati oggettivi suscettibili, come tali, di essere riferiti dai testi (art. 244 cpc).
38. Pertanto, la statuizione impugnata resiste anche a questo motivo di doglianza.
39. Con riguardo al terzo motivo di appello, osserva la Corte che il giudizio di legittimità del licenziamento non si fonda neppure sulla difesa dell'appellante, secondo cui le violazioni perpetrate dai lavoratori sarebbero tali in quanto integrano inadempimento agli artt. 4, 5,15 e 20 dello Statuto di Parte_1
(pag. 23, 21 ricorso di appello).
40. Difatti, queste norme disciplinano:
- art. 4, lo scopo sociale;
- art. 5, l'oggetto sociale;
- art. 15, i doveri dei soci, concernenti il pagamento della tassa di ammissione, l'osservanza del Regolamento, dello statuto e delle delibere sociali, la prestazione di lavoro;
- art. 20, le cause di esclusione da socio, tra le quali è ricompresa quella di aver recato grave pregiudizio morale e materiale alla società ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale, il non aver osservato i doveri di cui al comma 15, l'aver svolto attività in contrasto o in concorrenza con quella della società.
41. Dunque, nel caso di specie vengono in rilievo segnatamente gli artt. 15 e 20, che esemplificano con dizione riassuntiva gli inadempimenti del socio lavoratore così gravi da determinare la risoluzione del rapporto sociale e/o di quello lavorativo.
42. Nondimeno, la società appellante non ha neppure allegato che si versi nella terza ipotesi di cui all'art. 20, mentre per quanto si è detto non vi è prova della sussistenza del grave pregiudizio morale o
14 materiale causato alla società dalla condotta dei lavoratori (avuto riguardo alla sola questione degli scontrini, per essere quella del fondo cassa in radice non acclarata nel processo), né vi è prova della sussistenza di violazione di doveri derivanti dallo Statuto o dal Regolamento della cooperativa d'importanza tale da assurgere a giusta causa di licenziamento secondo il precetto dell'art. 54.2 del
CCNL, invocato in modo manifesto da a tale fine. Parte_1
43. Inoltre, va considerato che, in forza di consolidati principi di diritto da cui questa Corte non ravvede motivo per discostarsi, ai fini del licenziamento per giusta causa la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, ma il Giudice, a prescindere dalle declaratorie del CCNL, ben può, nell'ambito della sua attività sussuntiva e valutativa, considerare se la condotta rimproverata al lavoratore sia tanto grave da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e se la sanzione comminata sia proporzionata all'infrazione commessa, valorizzando al fine gli elementi concreti della fattispecie, di natura oggettiva e soggettiva, coerenti con la scala valoriale espressa dal contratto collettivo e con i principi radicati nella coscienza sociale (v., ex multis, Cass. n. 18195/2019, n.
5588/2024.
44. Ebbene, si è già precisato il contenuto della fattispecie incriminatrice disciplinare prevista dal CCNL
e se ne sono evidenziati gli elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva, che tuttavia, per quanto esposto, non risultano sussistenti nel caso di specie.
45. Va ora aggiunto che l'indagine in concreto dell'unico fatto oggetto di causa processualmente riscontrato -ossia il fatto degli scontrini-, pur apprezzato in modo unitario nei termini chiariti, non porta comunque ad affermarne la gravità ostativa a un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro.
In particolare, l'entità oggettiva della vicenda, per come emersa in atti, costituisce -secondo criteri di esperienza comune e di normalità causale- un notevole minus rispetto ai comportamenti che, giusta la norma collettiva da prendere a parametro e giusta la legge stessa (art. 2116 cc), integrano inadempimenti delle obbligazioni del dipendente talmente gravi da squilibrare in modo irreparabile il fisiologico sinallagma negoziale tra le parti, assurgendo così a causa atta a impedire la prosecuzione, pur se temporanea, del rapporto di lavoro;
di poi, l'elemento intenzionale della condotta dei lavoratori
è risultato nel processo molto ridimensionato, avuto riguardo sia al grado di consapevolezza degli odierni appellati, sia alle circostanze in cui la predetta condotta è stata attuata, che attestano come la riproduzione degli scontrini e l'uso delle notizie così raccolte fosse finalizzato alla tutela degli interessi della cooperativa stessa e dei soci.
Pertanto, la statuizione del Tribunale, d'illegittimità del licenziamento, resta confermata con questa più ampia motivazione.
15 46. Infine, con riguardo alle ulteriori censure prospettate dall'appellante nel motivo di appello in esame, osserva la Corte che sono del tutto superflui ai fini del decidere gli argomenti volti a negare l'applicabilità al caso di specie della tutela di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970 s.m., ovvero di quella prevista per i licenziamenti ritorsivi e discriminatori, ovvero la tutela ripristinatoria a fronte dell'avvenuta estromissione degli appellanti dalla cooperativa, giacché il Tribunale ha ritenuto pacificamente estranea la fattispecie controversa a quelle astratte elencate.
47. Invece, l'attribuzione ai lavoratori, da parte del Tribunale, della tutela risarcitoria è stata censurata dall'appellante soltanto sul presupposto che il licenziamento oggetto di causa fosse legittimo, presupposto che, per quanto fin qui osservato, non ha trovato conferma in giudizio.
48. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
49. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito complessivo attribuito ai lavoratori);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità e apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso;
- senza aumento per il numero delle parti, considerata la sostanziale sovrapponibilità delle posizioni processuali degli appellanti e l'unicità delle difese dagli stessi svolte.
50. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
16 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3361/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. E. Portelli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 con gli Avv.ti I. Galioto e M. Paniccia giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Civitavecchia n. 262/2024, pubblicata il 5 giugno 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso , e esponevano: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- erano stati soci e lavoratori dipendenti della Parte_1 rispettivamente dal 6 febbraio 2004, dal 1° febbraio 2011 e dal 9 giugno 2009;
- nel corso dell'anno 2020 erano insorti dissidi tra i soci della cooperativa, che avevano portato alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione in data 2 novembre 2020;
- in data 11 marzo 2021, componente del nuovo C.d.a., aveva presentato una Persona_1 querela per appropriazione indebita nei confronti del Mancino, a sua volta componente del
C.d.a. fino al 2 novembre 2020, denunciandolo come autore di un ammanco di cassa.
Nondimeno, con decreto del 13 aprile 2022, il Gip presso il Tribunale di Civitavecchia aveva archiviato con la formula “il fatto non sussiste” il procedimento penale a carico del CP_1 originato dalla predetta querela;
- nelle more, in ragione della descritta situazione societaria e avvalendosi dei poteri di controllo di cui all'art. 2476 cc, in data 19 ottobre 2021 essi avevano vanamente richiesto di visionare la documentazione contabile della società e, in specie, quella riguardante le consumazioni effettuate dai soci lavoratori presso il Fa.Pi. Bar sas e pagate con il denaro della cooperativa;
- successivamente, con lettera del 21 aprile 2022 la società aveva contestato: 1) al CP_1 in qualità di titolare della cassa e suo responsabile fino all'11 febbraio 2021, e al , CP_2 in qualità di socio, componente e vicepresidente del C.d.a., la sussistenza di un ammanco di cassa pari a € 3.801,26, nonché la loro assenza ingiustificata all'assemblea dei soci tenutasi il 29 gennaio 2021, nel cui ordine del giorno era prevista anche la consegna del fondo cassa;
2) a entrambi e al , sia di “…avere indebitamente visionato senza autorizzazione, CP_3 gli scontrini e le relative fatture del Bar, gestito dalla Fa.Pi. SAS, relativi alle consumazioni di soci e dipendenti, precedentemente consegnati, in busta chiusa, dal titolare del Bar stesso alla segreteria della tramite un dipendente o socio durante una consumazione, Parte_1
2 per la successiva contabilizzazione…”, con la precisazione che tale comportamento risultava dal documento intitolato “Segnalazione violazione regolamento aziendale” da loro stessi sottoscritto in data 18 ottobre 2021, sia di aver causato “…un grave turbamento del clima lavorativo interno alla struttura aziendale ed una evidente violazione dello spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa…” a cagione dell'indebita verifica degli scontrini fiscali emessi dal menzionato bar e della connessa accusa rivolta ai soci
[...]
e al dipendente di aver Parte_2 Parte_3 Persona_1 Controparte_4 effettuato spese ingiustificate presso il predetto esercizio pubblico;
- con delibera del 5 maggio 2022, comunicata il 3 maggio 2022, erano stati licenziati per giusta causa;
- il licenziamento era illegittimo sotto plurimi profili.
Pertanto, chiedevano:
“Dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo il licenziamento intimato dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con lettera del
[...]
05.05.2022, per violazione degli art. 7 L. 20/5/1970 n. 300 e 2119 c.c. e dell'art. 54 C.C.N.L.
“Energia e Petrolio” e per violazione delle Leggi 604/66 e 300/70 (come modificate dalla
L. 108/90), in quanto i fatti contestati circa il presunto ammanco di cassa ed il controllo sui documenti fiscali risultano materialmente e giuridicamente insussistenti e, per l'effetto, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, di ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro reintegrando i ricorrenti
Sigg.ri , e nel posto di lavoro, nonché CP_1 Controparte_2 Controparte_3 condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1 protempore, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari e con riserva per gli ulteriori danni patiti e patiendi”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale Parte_1 così decideva:
“1. Dichiara illegittimi i licenziamenti intimati a , e CP_1 Controparte_2 [...]
da e, per l'effetto, condanna la società a CP_3 Parte_1 risarcire il danno versando a ciascun ricorrente un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima
3 retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.826,21 mensili per euro CP_1
1.734,88 mensili per , euro 1.762,74 mensili per ); Controparte_2 Controparte_3
2.-condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi €4.379,20, di cui €3.808,00 a titolo di compensi ed €571,20 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- i ricorrenti e sono stati licenziati in ragione dell'ammanco CP_1 Controparte_2 di cassa loro ascritto, nonché per aver indebitamente sottratto e riprodotto documenti fiscali dell'azienda, mentre il è stato licenziato soltanto per quest'ultima infrazione;
CP_3
- il fatto dell'ammanco di cassa è stato smentito dalla deposizione del teste , Testimone_1 commercialista della società dal 1978 fino al 2020, il quale ha chiarito che la somma di denaro non presente nel fondo cassa era da annettere a spese correnti dei soci non documentate ma effettivamente eseguite, spese che negli ultimi dieci anni si erano accumulate fino ad arrivate all'importo di € 3.801,26. Dette circostanze sono state confermate anche del teste commercialista della cooperativa subentrato a Testimone_2
; Tes_1
- le testimonianze hanno poi dimostrato che il responsabile della cassa era Parte_3
- invece, la resistente non ha fornito alcun riscontro probatorio di condotte appropriative del né di un'asserita responsabilità del per non aver impedito il presunto CP_1 CP_3 ammanco;
- con riguardo alla contestazione relativa agli scontrini fiscali, va censurata l'illegittima modifica del fatto contestato rispetto a quello sanzionato con il licenziamento oggetto di causa. Infatti, mentre nella contestazione i ricorrenti vengono accusati di “avere indebitamente visionato senza autorizzazione” gli scontrini e le fatture del bar, invece a fondamento del licenziamento viene posto l'avere essi “indebitamente sottratto e riprodotto documenti fiscali dell'azienda”, circostanze che sono tra loro differenti, con violazione del principio d'immutabilità della contestazione disciplinare;
- in ogni caso, la società resistente non ha fornito prova circa la condotta d'indebita sottrazione e riproduzione dei documenti fiscali da parte dei lavoratori, avendo la stessa dedotto, anche nella memoria di costituzione, soltanto che i ricorrenti avevano visionato -e non sottratto- gli scontrini e le fatture del bar;
- in conclusione, i licenziamenti vanno dichiarati illegittimi, stante l'insussistenza dei fatti posti a loro fondamento;
4 - quanto alle conseguenze di tale accertamento, vanno rammentati i principi espressi dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 27436/2017 in tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, secondo cui, in caso di perdita della qualità di socio per effetto della delibera di espulsione, vi è spazio per la sola tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/1966, conseguendo la tutela restitutoria all'invalidazione della delibera di esclusione dalla compagine sociale.
Nella specie, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, senza formulare una domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto associativo e di sua ricostituzione. Pertanto, poiché in questa sede non si può procedere alla ricostituzione del rapporto associativo, la tutela restitutoria è preclusa;
- non è condivisibile la tesi sostenuta dai ricorrenti nelle note difensive, secondo cui l'impugnazione della delibera di esclusione, azionata con autonomo giudizio davanti al
Tribunale delle Imprese, non ancora definito, consentirebbe comunque il ripristino del rapporto lavorativo. Infatti, l'art. 5, co. 2 della L. n. 142/2001 esclude che il rapporto di lavoro possa sopravvivere al rapporto associativo, con la conseguenza che, ove il rapporto associativo non sia stato ripristinato mediante l'invalidazione della relativa delibera, non può esservi ricostituzione del rapporto di lavoro;
- in conclusione, allo stato può essere riconosciuto ai ricorrenti il solo risarcimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/1966, dovendo in ogni caso essere esclusa la tutela, anche meramente risarcitoria, dell'art. 18 St. lav., in carenza di prova del requisito dimensionale di legge;
- la società resistente va quindi condannata a versare a ciascun lavoratore un'indennità che, considerata la durata del rapporto di lavoro, il comportamento delle parti e il lasso di tempo trascorso dal giorno del licenziamento, si ritiene equo liquidare in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita da ognuno di essi.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 5 dicembre
2024, chiedeva di riformare la sentenza in oggetto, dichiarando Parte_1 la legittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori e condannandoli a restituire quanto loro pagato in esecuzione di quel dictum. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erroneo convincimento d'infondatezza della contestazione disciplinare elevata a
[...]
e a per l'ammanco di cassa. Erronea e omessa valutazione delle CP_1 Controparte_3 prove documentali di tale fatto. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
5 b) erroneo convincimento d'illegittimità della contestazione disciplinare relativa agli scontrini fiscali e alle fatture bar, per erroneo rilievo di un avvenuto mutamento dei fatti poi sanzionati. Erronea valutazione della documentazione acquisita e omessa valutazione di documentazione di valore confessorio, che dimostra che i soci lavoratori avevano visionato, sottratto e riprodotto i già menzionati atti contabili (in specie: docc. 23, 24, 25 del fascicolo di primo grado di controparte, ossia le foto degli scontrini fiscali;
docc. 16A,
16B, 16C, ossia le memorie difensive dei lavoratori avverso le contestazioni disciplinari, in cui ammettono di aver verificato gli scontrini;
doc. 22, ossia la segnalazione di violazione di Regolamento aziendale presentata dai lavoratori). Violazione degli art. 115 e
116 cpc, per omesso esame di specifici fatti decisivi risultanti da documentazione in atti, idonei a modificare l'esito della sentenza gravata (ovvero, il fatto che la riconsegna della cassa era stata effettivamente eseguita da socio lavoratore e CP_1 amministratore della cooperativa dal 2004, unitamente a , come Controparte_3 affermato a pag. 2 del ricorso introduttivo di primo grado);
c) erroneo convincimento d'illegittimità del licenziamento intimato ai soci lavoratori con contestuale risoluzione del rapporto societario. Erronea attribuzione ai lavoratori della tutela risarcitoria, nonostante le emergenze documentali attestino la gravità delle infrazioni e la lesione del vincolo fiduciario. Violazione dell'art. 116 cpc.
4. , e depositavano memoria di costituzione nel CP_1 Controparte_2 Controparte_3 grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Preliminarmente, osserva la Corte che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione secondo cui ai lavoratori spetta soltanto la tutela risarcitoria prevista dall'art. 8 della L. n. 604/1966 con reiezione delle diverse -e più vantaggiose - pretese azionate al riguardo, in quanto essi, sebbene soccombenti, non hanno proposto appello incidentale sul punto.
7. Nel merito, l'appello è infondato.
8. In specie, quanto al primo motivo di doglianza vale premettere che, in materia di ammissione e valutazione delle prove, sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- spetta al Giudice di merito il compito d'individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza
6 di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni
(v. Cass. n. 3119/2022);
- la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti è un potere tipicamente discrezionale del
Giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il Giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova (Cass. n.
11810/2016);
- la violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il Giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
(v., Cass. S.U n. 11892/2016);
- la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il Giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass.,
S.U. n. 11892/2016 cit., Cass. n. 13960/2014, n. 26965/2007, n. 16922/2021).
9. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha escusso i testimoni indicati delle parti, utilizzando le loro deposizioni (in specie, quella del teste introdotto da per trarre il Testimone_2 Parte_1 convincimento di mancata dimostrazione del fatto dell'ammanco di cassa poi sanzionato per i lavoratori e con il licenziamento, in piena evidente coerenza con gli artt. 115 e CP_1 CP_3
116 cpc.
L'appellante, dal canto suo, non contesta che il tenore delle dichiarazioni dei testimoni fosse proprio quello considerato dal Tribunale, risolvendosi piuttosto a opporre una diversa valutazione delle prove,
a sé favorevole, con difesa priva, come tale, di valenza emendativa della statuizione impugnata.
10. Peraltro, la doglianza dell'appellante, al vaglio, si fonda sulla premessa che il fatto da dimostrare -e, nella sua prospettazione, dimostrato- è quello della sussistenza di un “ammanco di cassa”, locuzione che, com'è reso manifesto dal significato delle parole, esprime una discrepanza tra il denaro che avrebbe dovuto essere disponibile in cassa, risultante dalle operazioni -attive e passive- eseguite, e il denaro in effetti ivi custodito;
e si fonda altresì sulla premessa che tale discrepanza, d'importo pari a
€ 3.801,26, era da annettere alla condotta del il quale, nella qualità di responsabile della CP_1 cassa, aveva distratto in proprio favore il denaro di Parte_1
7 Tanto si evince: -dal comportamento serbato dalla cooperativa prima della contestazione disciplinare, la quale, invero, aveva presentato una querela a carico del menzionato lavoratore per appropriazione indebita del fondo cassa sociale;
-dalla complessiva difesa dell'appellante e, in particolare, dalla lettera di licenziamento, in cui si richiama la fattispecie violativa prevista dal CCNL integrata dal furto commesso dal dipendente;
-dalla sentenza in oggetto, che ha motivato dichiaratamente anche su tale questione, senza devoluzione al grado.
11. Nondimeno, il Tribunale ha accertato che si trattava di discrepanza fittizia, giacché, fin da epoca precedente a quella in cui il aveva assunto cariche sociali nella cooperativa, le piccole spese CP_1 correnti effettuate dai soci non venivano registrate nel mastrino contabile con documentazione d'appoggio e si erano così stratificate nel tempo, raggiungendo l'ammontare in parola.
A tal fine il Tribunale ha valorizzato la conforme deposizione del teste , già Testimone_1 commercialista della cooperativa, nonché le dichiarazioni del teste di parte datoriale Testimone_2 commercialista subentrato al , il quale aveva accertato personalmente, attraverso l'esame dei Tes_1 mastrini contabili, che negli ultimi cinque anni la cassa aveva avuto un andamento per lo più omogeneo, sovrapponibile agli importi poi risultati anche nel mastrino del 2020, l'ultimo redatto prima dell'inizio del suo incarico.
12. Il Tribunale ha poi escluso che vi fosse prova dell'appropriazione indebita del denaro da parte del e che costui fosse il responsabile della cassa, attribuendo invece detta qualità al socio CP_1 [...]
con ratio decidendi che risulta viepiù corroborata dal documento, prodotto in atti, attestante Parte_3
l'archiviazione della querela sporta da a carico del per la corrispondente Parte_1 CP_1 fattispecie di reato, disposta con decreto del 13 aprile 2022 dal Gip presso il Tribunale di
Civitavecchia perché “il fatto non sussiste” e tanto in accoglimento della richiesta avanzata dal PM sul rilievo che “…dalle dichiarazioni di emergeva che gli ammanchi di cassa erano Testimone_3 dipesi da una non puntuale contabilizzazione delle spese affrontate dall'ente da parte del reale gestore della cassa, ossia ” (v. doc. 20 fascicolo primo grado appellati). Parte_4
13. Si tratta di ratio decidendi non contestata in modo specifico dall'appellante, il quale invero non ha indicato alla Corte la prova, pretermessa o mal interpretata dal Tribunale, che, ove invece correttamente considerata, darebbe riscontro del contrario, ma si è piuttosto risolta a insistere nel dire che al sarebbe ascrivibile l'infrazione addebitata in via disciplinare in quanto “responsabile CP_1 di cassa”, con difesa priva, quindi, di qualsiasi margine di condivisibilità (art. 434 cpc)
14. A maggior ragione è incondivisibile l'altra difesa dell'appellante, che intenderebbe fondare la responsabilità disciplinare del per l'ammanco di cassa, in questione, sulla premessa CP_3 secondo cui, poiché egli lavorava a stretto contatto con il e poiché entrambi erano all'epoca CP_1
8 componenti del C.d.a. dell'ente, allora il “non poteva non sapere” dell'ammanco di cassa CP_3 risultante dai mastrini contabili (v. pag. 15 ricorso di appello).
15. Invero, una volta che si è escluso che mancava effettivamente del denaro in cassa, va pure escluso - sulla scorta di meri argomenti logici- che sia possibile ritenere dimostrata una responsabilità del
[...]
a qualsiasi titolo per un tale fatto. CP_3
16. Per di più, va tenuto a mente che la responsabilità disciplinare del lavoratore subordinato è personale e sorge in conseguenza di violazioni a lui in concreto ascrivibili e rimproverabili, anche se del caso perpetrate con omissioni o per colpa (art. 2016 cc), il che ne esclude la natura di mera responsabilità di posizione.
Di conseguenza, spettava -in ogni caso- all'appellante indicare al tema impugnatorio la prova, in ipotesi omessa o travisata dal Tribunale, che invece, ove considerata, riscontrerebbe condotte del
[...]
, commissive od omissive, a lui imputabili ai fini dell'insorgenza della responsabilità CP_3 disciplinare d'interesse. Tuttavia, l'appellante non ha assolto questo onere, ai negativi effetti dell'art. 2697 cc.
17. Pertanto, la statuizione impugnava va confermata anche nel grado.
18. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante censura l'accertamento del Tribunale, secondo cui il licenziamento è stato intimato per aver “sottratto e riprodotto documenti fiscali dell'azienda” e, dunque, per un fatto diverso da quello contestato, ossia
“…avere indebitamente visionato senza autorizzazione, gli scontrini e le relative fatture del Bar, gestito dalla Fa.Pi. SAS, relativi alle consumazioni di soci e dipendenti, precedentemente consegnati, in busta chiusa, dal titolare del Bar stesso alla segreteria della tramite un dipendente o Parte_1 socio durante una consumazione, per la successiva contabilizzazione…”
A tal fine, l'appellante assume che non vi sarebbe alcuna modifica degli addebiti, in quanto nella contestazione si dice pure che “…in tale censurabile comportamento si configura anche un grave turbamento del clima lavorativo interno alla struttura aziendale e un'evidente violazione dello spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa” e in quanto detta infrazione sarebbe stata riprodotta nel provvedimento di licenziamento, laddove si dice “…conseguentemente – in base agli articoli 4,
5, 15 e 20 comma 8 dello statuto – lei viene escluso dalla compagine sociale della cooperativa con effetto immediato…”.
Si tratta, però, di difesa priva di margini di condivisibilità.
19. Difatti, l'univoco tenore della contestazione disciplinare e del provvedimento di licenziamento palesa, senza alcun dubbio, che l'asserito pregiudizio al clima lavorativo e allo spirito mutualistico della cooperativa sarebbe scaturito, in un caso, dall'avere gli odierni appellati acceduto, a fini di un
9 mero esame, a documentazione della società per loro indisponibile, in quanto giunta nel possesso dell'ente attraverso la consegna eseguita da un soggetto terzo, mentre, nell'altro caso, tale asserito pregiudizio sarebbe scaturito dall'essersi i lavoratori impossessati di documenti fiscali dell'azienda e di averli poi riprodotti con strumenti meccanici.
20. La non sovrapponibilità delle due fattispecie in raffronto è allora evidente, sicché l'evenienza, che la contestazione disciplinare e il provvedimento di licenziamento condividano la medesima descrizione delle conseguenze di tali difformi condotte dei lavoratori, non basta a far affermare la piena coincidenza delle infrazioni dapprima loro addebitate e, poi, punite con la sanzione espulsiva.
21. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto violato nel caso di specie il principio d'immutabilità della contestazione disciplinare, stabilito dall'art. 7 della L. n. 300/1970 s.m. a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, con conseguente illegittimità del licenziamento.
22. Per concludere in senso contrario non vale sostenere che, in realtà, la contestazione disciplinare e il provvedimento di licenziamento hanno riguardo a una condotta dei lavoratori da individuare unitariamente, alla stregua del suo nucleo essenziale e dei medesimi negativi effetti conseguiti in danno del datore di lavoro, quali richiamati -in modo esplicito, ovvero implicito- in entrambi gli atti in raffronto, sicché quel che sarebbe mutata è soltanto la qualificazione di questa condotta a fini disciplinari, secondo un meccanismo che la Suprema Corte considera legittimo (v. ad esempio, Cass.
n. 26043/2023, che in motivazione afferma: “…7. osserva il Collegio che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione;
in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (cfr. Cass. n. 11540/2020, n. 8293/2019); …”).
23. Difatti, seguendo questa linea argomentativa, vi è da dire che ha ammesso di aver sempre Parte_1 conservato la materiale disponibilità degli scontrini d'interesse in giudizio, escludendo così che i lavoratori se ne fossero appropriati, giacché nella contestazione disciplinare ha apertamente affermato
10 che quei documenti erano in suo possesso, mentre nel ricorso di appello ha prospettato che la loro sottrazione da parte dei lavoratori era stata soltanto “temporanea”, ossia limitata all'intervallo di tempo necessario per copiarli (v. pag. 20, punto c). Dunque, per stesso dire del datore di lavoro,
l'infrazione contestata sta (rectius, starebbe) nel fatto della duplicazione di quei documenti, con minusvalenza disciplinare dell'attività di loro materiale apprensione da parte dei lavoratori, ad essa solo strumentale.
24. Ebbene, il licenziamento è stato intimato per la condotta in parola (da intendersi, in questa prospettiva, come un'endiadi) con dichiarato richiamo alla fattispecie disciplinare esemplificata nell'art. 54.2
CCNL Energia e petrolio -pacificamente applicato ai rapporti di lavoro tra le parti-, che punisce con la sanzione espulsiva “…la riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili
o di altri oggetti o documenti dell'Azienda o comunque di asportazione di beni materiali o immateriali dell'azienda o danneggiamento volontario dei beni stessi o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi”.
25. Come si evince dal lineare tenore della clausola collettiva, si tratta di condotte del lavoratore che assurgono al rango di reato, in quanto attraverso di esse il dipendente si appropria di beni, anche immateriali, del datore di lavoro e che sono funzionali, in modo diretto o indiretto, all'esercizio dell'impresa (quali, ad esempio, gli scritti concernenti strumentazione aziendale e il suo funzionamento, i brevetti, i contratti con i fornitori e con i clienti, i bilanci, la documentazione fiscale e simili), ovvero che gli provocano un pregiudizio di gravità pari all'offesa provocata dalle richiamate fattispecie di reato, tanto da rendere proporzionata in entrambi i casi la medesima punizione disciplinare.
26. Questa esegesi è peraltro corroborata dall'osservazione che il citato art. 54.2 del CCNL, prima di esemplificare alcune ipotesi di infrazioni disciplinari punibili con il licenziamento senza preavviso, tra le quali, appunto, la fattispecie sopra riportata, sancisce in via generale che questa sanzione si applica alle infrazioni del dipendente che siano delittuose ai sensi di legge, oppure che provochino all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che siano comunque tali da costituire una grave trasgressione della disciplina e della diligenza del lavoro;
dunque, si riferisce a infrazioni del lavoratore che colpiscono e che si ripercuotono negativamente sul patrimonio aziendale e sui dei metodi di produzioni applicati, con disvalore di pari importanza.
27. L'esegesi offerta è viepiù confermata dall'osservazione che la norma collettiva, in esame, costituisce un'evidente ipotesi applicativa dell'art. 2106 cc, in forza del quale il lavoratore ha l'obbligo di non trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro e di non divulgare notizie attinenti
11 all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, oppure di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
28. Tanto premesso, va allora rilevato che nel caso di specie, anche a voler considerare la fattispecie violativa nei termini “aggregati” suggeriti dall'appellante e di cui si è dato sopra contro, si è comunque al di fuori della fattispecie astratta di riferimento, non solo e non tanto perché gli scontrini oggetto di causa sono rimasi nella disponibilità del datore di lavoro (giacché non sottratti, né distrutti dai lavoratori), ma soprattutto perché non vi è prova in giudizio dell'incidenza che la disamina di tali scritti e la loro riproduzione fotografica da parte degli appellati aveva avuto sul patrimonio aziendale ovvero sulle procedure produttive;
tanto meno vi è prova in giudizio che una tale incidenza, ove sussistente, fosse stata di notevole gravità, sì da equiparare, quanto a disvalore, la predetta condotta a un reato.
29. Per concludere in senso contrario non ha pregio la difesa di secondo cui i lavoratori Parte_1 avrebbero “gettato scompiglio nella compagine aziendale” con la condotta in parola e avrebbe altresì denigrato “i componenti dell'organo amministrativo” procedendo anche alla formalizzazione di una denuncia … presentata alla Camera di IO…”, in quanto sulla base degli scontrini fotografati avevano formalizzato una denuncia con la nota del 25 ottobre 2021, presentata anche alla Camera di
IO (v. pag. 17 ricorso di appello).
30. Difatti, con la nota del 25 ottobre 2021 (doc. 22 fascicolo primo grado appellati) i lavoratori avevano presentato al C.d.a. della cooperativa -e non anche a uffici terzi- una “Segnalazione di violazione del regolamento aziendale”, avente a oggetto: -l'avvenuta verifica di spese effettuate da alcuni soci lavoratori presso il bar FA.PI. sas con i fondi dell'ente al di fuori delle ipotesi consentite dal
Regolamento; -il rilievo del conseguente indebito carico di questi esborsi sul bilancio della cooperativa, con danno per tutti i soci;
-la richiesta all'organo in indirizzo di attivarsi per gli opportuni controlli e per le relative sanzioni.
31. Si tratta di chiara iniziativa a tutela degli interessi del datore di lavoro, datore di lavoro che va individuato nella cooperativa, che è soggetto munito di personalità giudica, e non certo nelle persone fisiche che compongono un suo organo collegiale, le quali piuttosto hanno precisi obblighi di responsabilità nei confronti sia della società, sia degli stessi soci, ivi compreso l'obbligo di garantire che il patrimonio sociale, anche per la parte destinata al diretto esercizio dell'impresa, venga utilizzato in modo conforme agli scopi sociali e alle regole interne (art. 2476 cc, applicabile al caso di specie in quanto è una cooperativa a responsabilità limitata). Parte_1
Dunque, parlare di “scompiglio nella compagine aziendale”, in difetto di qualsiasi migliore riscontro dell' in sé di una tale vicenda, si risolve in una apriorismo privo di qualsiasi capacità dimostrativa.
12 32. Né allo scopo varrebbe porre in evidenza che l'esame degli scontrini non era stato autorizzato dal
C.d.a. di Parte_1
Invero, emerge dagli atti che già il 19 ottobre 2021 i lavoratori odierni appellati, unitamente a un altro socio, avevano avanzato alla cooperativa varie richieste, tra cui quella di avere accesso ai menzionati documenti fiscali, iniziativa che l'art. 2746 cc considera legittima, ma del cui doveroso riscontro da parte degli organi sociali non vi è traccia in atti (doc. 17 fascicolo primo grado appellati).
33. In questo complessivo contesto, allora, la mancata osservanza da parte dei lavoratori del procedimento autorizzativo, che secondo la società appellante sarebbe indispensabile per l'accesso agli atti della cooperativa, si profila come una condotta la cui valenza disciplinare risulta, se non scriminata, quanto meno attenuata dalla circostanza che, in tal modo, essi intendevano tutelare il superiore e comune bene interesse sopra indicato.
Quindi, a maggior ragione spettava all'appellante indicare al tema impugnatorio la prova, travisata o tralasciata dal Tribunale, che ove invece valorizzata, darebbe conto della connotazione di gravità, nei termini voluti dall'art. 54.2 CCNL, di una tale condotta omissiva dei lavoratori.
34. Non è utile alle ragioni dell'appellante nemmeno il richiamo alla denuncia presentata dai lavoratori alla Camera di IO di Roma. Invero, come si evince dal doc. 27 (fascicolo primo grado), con tale atto gli appellanti avevano prospettato alla Camera di IO la violazione dell'art. 2631 cc da parte del C.d.A. di per non aver convocato l'assemblea dei soci e instando per Parte_1
l'irrogazione a loro carico delle sanzioni di legge.
È evidente, quindi, che si tratta di condotta che non ha alcun nesso con le infrazioni contestate e sanzionate in via disciplinare dalla società datrice di lavoro, che attengono invece a condotte - asseritamente- imputabili agli appellati quali lavoratori dipendenti della cooperativa.
35. È priva di qualsiasi utilità per l'appellante anche la doglianza di pregiudizievole mancata ammissione, da parte del Tribunale, della prova testimoniale sui capitoli 4 – 7.
Difatti, i capitoli hanno il seguente tenore:
“4. Vero che senza autorizzazione ha visionato gli scontrini, relativi alle CP_1 consumazioni dei soci e dipendenti, e le relative fatture del bar gestito dalla Pt_5 precedentemente consegnati in busta chiusa dal titolare del bar stesso alla segreteria della
Parte_1
5. Vero che ha visionato senza autorizzazione gli scontrini fiscali relative Controparte_3 fatture del bar gestito da relativo alle consumazioni di soci e dipendenti Pt_5 precedentemente consegnati in busta chiusa dal titolare del bar;
13
6. Vero che ha visionato senza autorizzazione gli scontrini fiscali relative Controparte_2 fatture del bar gestito da relativo alle consumazioni di soci e dipendenti Pt_5 precedentemente consegnati in busta chiusa dal titolare del bar;
7. Vero che la consultazione di documenti contabili senza autorizzazione è espressamente vietata dal regolamento aziendale di cui lei è a conoscenza”
36. Dunque, i capitoli 4 – 6 non colmano le lacune probatorie già rilevate dal Tribunale e confermate nel grado, in particolare quelle inerenti all'avvenuta sottrazione da parte dei lavoratori dei predetti scontrini, nonché alla lesività della disamina di tali documenti da parte loro così grave da assurgere a causa preclusiva della continuazione dei rapporti di lavoro.
37. Invece, il capitolo 7 è all'evidenza inammissibile, perché la circostanza in questione, involgendo regole operative di una persona giuridica, doveva essere dimostrata -senza margine di dubbio- per documenti, onere nondimeno non assolto dall'appellante.
Inoltre, si tratta di capitolo di prova generico e valutativo, in quanto non contiene il riferimento a dati oggettivi suscettibili, come tali, di essere riferiti dai testi (art. 244 cpc).
38. Pertanto, la statuizione impugnata resiste anche a questo motivo di doglianza.
39. Con riguardo al terzo motivo di appello, osserva la Corte che il giudizio di legittimità del licenziamento non si fonda neppure sulla difesa dell'appellante, secondo cui le violazioni perpetrate dai lavoratori sarebbero tali in quanto integrano inadempimento agli artt. 4, 5,15 e 20 dello Statuto di Parte_1
(pag. 23, 21 ricorso di appello).
40. Difatti, queste norme disciplinano:
- art. 4, lo scopo sociale;
- art. 5, l'oggetto sociale;
- art. 15, i doveri dei soci, concernenti il pagamento della tassa di ammissione, l'osservanza del Regolamento, dello statuto e delle delibere sociali, la prestazione di lavoro;
- art. 20, le cause di esclusione da socio, tra le quali è ricompresa quella di aver recato grave pregiudizio morale e materiale alla società ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale, il non aver osservato i doveri di cui al comma 15, l'aver svolto attività in contrasto o in concorrenza con quella della società.
41. Dunque, nel caso di specie vengono in rilievo segnatamente gli artt. 15 e 20, che esemplificano con dizione riassuntiva gli inadempimenti del socio lavoratore così gravi da determinare la risoluzione del rapporto sociale e/o di quello lavorativo.
42. Nondimeno, la società appellante non ha neppure allegato che si versi nella terza ipotesi di cui all'art. 20, mentre per quanto si è detto non vi è prova della sussistenza del grave pregiudizio morale o
14 materiale causato alla società dalla condotta dei lavoratori (avuto riguardo alla sola questione degli scontrini, per essere quella del fondo cassa in radice non acclarata nel processo), né vi è prova della sussistenza di violazione di doveri derivanti dallo Statuto o dal Regolamento della cooperativa d'importanza tale da assurgere a giusta causa di licenziamento secondo il precetto dell'art. 54.2 del
CCNL, invocato in modo manifesto da a tale fine. Parte_1
43. Inoltre, va considerato che, in forza di consolidati principi di diritto da cui questa Corte non ravvede motivo per discostarsi, ai fini del licenziamento per giusta causa la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, ma il Giudice, a prescindere dalle declaratorie del CCNL, ben può, nell'ambito della sua attività sussuntiva e valutativa, considerare se la condotta rimproverata al lavoratore sia tanto grave da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e se la sanzione comminata sia proporzionata all'infrazione commessa, valorizzando al fine gli elementi concreti della fattispecie, di natura oggettiva e soggettiva, coerenti con la scala valoriale espressa dal contratto collettivo e con i principi radicati nella coscienza sociale (v., ex multis, Cass. n. 18195/2019, n.
5588/2024.
44. Ebbene, si è già precisato il contenuto della fattispecie incriminatrice disciplinare prevista dal CCNL
e se ne sono evidenziati gli elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva, che tuttavia, per quanto esposto, non risultano sussistenti nel caso di specie.
45. Va ora aggiunto che l'indagine in concreto dell'unico fatto oggetto di causa processualmente riscontrato -ossia il fatto degli scontrini-, pur apprezzato in modo unitario nei termini chiariti, non porta comunque ad affermarne la gravità ostativa a un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro.
In particolare, l'entità oggettiva della vicenda, per come emersa in atti, costituisce -secondo criteri di esperienza comune e di normalità causale- un notevole minus rispetto ai comportamenti che, giusta la norma collettiva da prendere a parametro e giusta la legge stessa (art. 2116 cc), integrano inadempimenti delle obbligazioni del dipendente talmente gravi da squilibrare in modo irreparabile il fisiologico sinallagma negoziale tra le parti, assurgendo così a causa atta a impedire la prosecuzione, pur se temporanea, del rapporto di lavoro;
di poi, l'elemento intenzionale della condotta dei lavoratori
è risultato nel processo molto ridimensionato, avuto riguardo sia al grado di consapevolezza degli odierni appellati, sia alle circostanze in cui la predetta condotta è stata attuata, che attestano come la riproduzione degli scontrini e l'uso delle notizie così raccolte fosse finalizzato alla tutela degli interessi della cooperativa stessa e dei soci.
Pertanto, la statuizione del Tribunale, d'illegittimità del licenziamento, resta confermata con questa più ampia motivazione.
15 46. Infine, con riguardo alle ulteriori censure prospettate dall'appellante nel motivo di appello in esame, osserva la Corte che sono del tutto superflui ai fini del decidere gli argomenti volti a negare l'applicabilità al caso di specie della tutela di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970 s.m., ovvero di quella prevista per i licenziamenti ritorsivi e discriminatori, ovvero la tutela ripristinatoria a fronte dell'avvenuta estromissione degli appellanti dalla cooperativa, giacché il Tribunale ha ritenuto pacificamente estranea la fattispecie controversa a quelle astratte elencate.
47. Invece, l'attribuzione ai lavoratori, da parte del Tribunale, della tutela risarcitoria è stata censurata dall'appellante soltanto sul presupposto che il licenziamento oggetto di causa fosse legittimo, presupposto che, per quanto fin qui osservato, non ha trovato conferma in giudizio.
48. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
49. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito complessivo attribuito ai lavoratori);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità e apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso;
- senza aumento per il numero delle parti, considerata la sostanziale sovrapponibilità delle posizioni processuali degli appellanti e l'unicità delle difese dagli stessi svolte.
50. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
16 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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