Articolo 11 della Legge 25 marzo 1959, n. 125
Articolo 10Articolo 12
Versione
26 aprile 1959
Art. 11.
Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici e' istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, e' preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.
L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il direttore di mercato e' responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.
Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalita' stabilite dall'autorita' sanitaria provinciale.
Entrata in vigore il 26 aprile 1959
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