Versione
24 ottobre 1989
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Versione
15 febbraio 1991
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Art. 54. ((Contrasti negativi tra pubblici ministeri)) 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della
trasmissione o della designazio
2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. (( 3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri. ))
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della
trasmissione o della designazio
2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. (( 3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri. ))
Commentari • 65
- 1. Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministerihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 199.32158
[…] in tale caso, avere riguardo esclusivamente alla sede dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, a prescindere dal locus commissi delicti, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 54 c.p.p. Tribunale , Benevento , sez. uff. indagini prel. , […] ma una categoria di reati definita chiaramente attraverso l'analitica individuazione delle fattispecie fatta dall'art. 407 comma 2 lett. a), dall'art. 372 comma 1 bis, dagli art. 51/3 bis e 54 c.p.p.: pertanto, l'espressione «criminalità organizzata» non è certamente riferibile a qualsiasi tipo di associazione a delinquere ma solo a quelle strutture criminali connotate dai requisiti dell'art. 416 bis. […]
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Giurisprudenza • 331
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2024, n. 16463Provvedimento: […] è identico a quello del 20 luglio 2023; d) il G.i.p., come chiarito anche dalla Corte costituzionale, non è certo vincolato da un provvedimento di trasmissione atti disposto dal pubblico ministero ex art. 54 cod. proc. pen., perché quest'ultimo non può determinare la competenza, e la difesa può chiedere la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio è il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, ovvero, […]Leggi di più...
- ragioni·
- disposto di cui all'art. 27 cod. proc. pen·
- inoltro dell'istanza al giudice presso il pubblico ministero avente la disponibilità degli atti·
- esclusione·
- trasmissione atti ex art. 54 cod. proc. pen·
- richiesta di revoca della misura al giudice che l'ha disposta·
- perdita di efficacia della misura per omessa rinnovazione da parte del giudice competente·
- misure cautelari·
- personali·
- giudice competente·
- disposizioni generali