Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 agosto 1966 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 luglio 2025 |
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- 1. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
- 2. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
La Corte d'appello di Torino con la sentenza del 17 marzo 2025 ha accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a un lavoratore, per aver posto in essere comportamenti di molestia fisica nei confronti di una sua collega sul luogo di lavoro. I fatti raccontati dalla vittima e riguardanti l'episodio di molestia occorsole - nel caso di specie “abbracciandola e baciandola sulla bocca contro la sua volontà, formulando frasi quali “che bella donna che sei” - confermati poi in sede testimoniale, sono stati trasfusi nella lettera di contestazione disciplinare. La Corte d'appello nella sentenza in commento ha precisato che in un'ordinaria causa civile, a …
Leggi di più… - 3. Ho sentito in TV che non mi possono licenziarehttps://www.studiolegaleassociato.it/notizie/
Immagino che nelle ultime settimane anche altri avvocati giuslavoristi si siano sentiti rivolgere, dai lavoratori loro assistiti, affermazioni del genere: “ho sentito in TV che non mi possono licenziare” o magari persino – ben più pericolosa – “ho letto che se mi licenziano posso aspettare ad impugnare”. Proviamo a fare chiarezza. Nella normativa dettata dall'emergenza Covid-19 c'è una disposizione (l'articolo 46 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura Italia”) che, prima della legge di conversione, aveva un titolo ingannevole. L'articolo era infatti rubricato “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, il che poteva indurre a ritenere che …
Leggi di più… - 4. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
Trib. Roma, sez. Lavoro, sentenza n. 3605/2021: la massima La temporanea contrazione economica dell'attività produttiva ed il conseguente processo di ridimensionamento dell'organico aziendale adottato dal datore di lavoro per farvi fronte integrano il concetto di “giustificatezza” che rende legittimo il licenziamento del dirigente, categoria legale che non rientra, pertanto, nell'ambito applicativo della misura eccezionale del c.d. “blocco dei licenziamenti”. La disciplina normativa Nei termini sopra accennati si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3605/2021, affermando un principio di diritto esattamente contrario a quello già affermato dal medesimo …
Leggi di più… - 5. Brevi considerazioni sui quesiti per quattro referendum.Di : Enrico Gragnoli · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 20 novembre 2024
testo integrale con note e bibliografia 1. Il quesito sull'abrogazione del decreto legislativo n. 23 del 2015. Il quesito sull'abrogazione integrale del decreto n. 23 del 2015 è di facile comprensione (almeno per chi abbia un minimo di conoscenza del problema) e, in caso di accoglimento, porterebbe alla lineare applicazione dell'art. 18 St. lav. e dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966 e, comunque, della disciplina dei rapporti costituiti prima del 7 marzo 2015. Poiché, a suo tempo, mi espressi a sfavore dell'introduzione del contratto a tutele crescenti e, nonostante le opposte indicazioni maggioritarie, resto convinto del fatto che il fare dipendere la regolazione delle sanzioni in …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2022, n. 18801Provvedimento: 1 8 80 1-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RETRIBUZIONE - Primo Presidente f.f. - FRANCESCO TIRELLI RAPPORTO PRIVATO LI NA - Presidente di Sezione - Ud. 11/01/2022 - - Consigliere - ENRICO MANZON PU R.G.N. 6330/2020 - Rel. Consigliere - LUCIA ESPOSITO Gon 18801 Rep. ALBERTO GIUSTI Consigliere - - Consigliere - MARCO MARULLI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO AN RI RR - Consigliere - ANTONIO SCARPA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6330-2020 proposto da: MA AT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2019, n. 34474Provvedimento: E 344 741 1 9 T N REPUBBLICA ITALIANA E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LICENZIAMENTO GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - DIPENDENTE CONSOLATO ESTERO DOMANDA DI VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione - REINTEGRAZIONE GIURISDIZIONE - Presidente Sezione - Ud. 05/11/2019 - PU GIACOMO TRAVAGLINO R.G.N. 21796/2018 - Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO Cor. 34474 Rep. MARIA ACIERNO - Consigliere - C.U. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21796-2018 …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2019, n. 18081Provvedimento: E 180 8 11 1 9 T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI PIETRO CURZIO - Primo Presidente f.f. - GIURISDIZIONE FELICE MANNA - Presidente Sezione - Ud. 26/03/2019 - FRANCESCO ANTONIO GENOVESE -Consigliere - PU R.G.N. 14203/2018 UMBERTO BERRINO -· Rel. Consigliere - Gar. 18081 Rep.- Consigliere - RAFFAELE FRASCA C.U. ADRIANA DORONZO - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI · Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14203-2018 proposto da: PARASOFT UK LTD, in persona del …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2018, n. 12568Provvedimento: E T N 12568- 18 E S E R.G. n. 26171/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LICENZIAMENTI GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - INDIVIDUALI DIMISSIONI RAPPORTO AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - PRIVATO Ud. 13/03/2018 - - Presidente Sezione - PU PIETRO CAMPANILE R.G.N. 26171/2015 NT MANNA - Rel. Pres. Sezione - Ca. 12568 Rep.- Consigliere - . NT GRECO LUCIA TRIA - Consigliere - Cu. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26171-2015 proposto da: US …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2018, n. 2990Provvedimento: RG n 19197/2015 2990-18 ESENTE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RETRIBUZIONE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - RAPPORTO PRIVATO FRANCESCO TIRELLI Presidente Sezione - Ud. 19/12/2017 - - Rel. Consigliere - ENRICA D'ANTONIO PU R.G.N. 19197/2015 BIAGIO VIRGILIO Consigliere - Pron 2990 Rep. من ANTONIO GRECO Consigliere - LUCIA TRIA -- Consigliere - CARLO DE CHIARA -Consigliere - RAFFAELE FRASCA Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19197-2015 proposto da: EC AN, TE AN, DE PA, MA RI, TA CR, ET AU, FR LV, TI UL, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell' articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo. - Art. 2. 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
(( 2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato )) 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti. - Art. 3.
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
(14) (15) (16) (18) (19) (20) (23) (21) ((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di cinque mesi decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge". -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 12, comma 10) che fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 310) che fino al 31 marzo 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 8, comma 9) che fino al 30 giugno 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.
Ha inoltro disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 [...] resta, altresi', preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge". ------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 , 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge". -------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 , 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 , 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge". -------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 , 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".