Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 agosto 1966 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 luglio 2025 |
Commentari • +500
- 1. La natura del contratto di lavoro sportivohttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 1
In materia sportiva si riscontrano rapporti di lavoro che, pur essendo sicuramente di natura "subordinata", presentano deviazioni più o meno accentuate rispetto alla fattispecie tipizzata dall' articolo 2094 del Codice Civile[1], quantomeno nel senso di una maggiore complessità del sinallagma ad esso sotteso degli interessi implicati. In tali casi, quasi sempre, è il legislatore stesso che correda le relative tipologie e con un nucleo di disciplina speciale. Si parla comunemente di rapporti di lavoro speciali o a disciplina speciale. Numerose e diverse sono, tuttavia, le ragioni della specialità e, dunque, i criteri di classificazione dei rapporti sociali. In alcune ipotesi, è proprio la …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2026, n. 23486Provvedimento: Numero registro generale 17140/2019 Oscuramento disposto Numero sezionale 47/2026 Numero di raccolta generale 23486/2026 Data pubblicazione 18/07/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta da: Licenziamento QU D'AS Primo Presidente disciplinare Decadenza ex Raffaele Gaetano Frasca Presidente di Sezione art. 6 L. Massimo Ferro Presidente di Sezione n.604/1966 Incapacità IS Di ON Rel. Presidente di Sezione naturale Enzo Vincenti Presidente di Sezione Ud.24/02/2026 PU Laura Tricomi Consigliere Carla Ponterio Consigliere Fabrizio Amendola Consigliere Antonio Scarpa …Leggi di più...
- decadenza·
- spese di lite·
- art. 2964 c.c.·
- art. 6 L. n. 604/1966·
- art. 1335 c.c.·
- licenziamento disciplinare·
- incapacità naturale·
- art. 428 c.c.·
- legittimità costituzionale·
- presunzione di conoscenza
Versioni del testo
- Art. 1.
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell' articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo. - Art. 2. 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
(( 2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato )) 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti. - Art. 3.
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
(14) (15) (16) (18) (19) (20) (23) (21) ((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di cinque mesi decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge". -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 12, comma 10) che fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 310) che fino al 31 marzo 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 8, comma 9) che fino al 30 giugno 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.
Ha inoltro disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 [...] resta, altresi', preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge". ------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 , 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge". -------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 , 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 , 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge". -------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 , 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".