Articolo 2631 del Codice civile
Articolo 2545 terdeciesArticolo 2510 bis
Versione
19 aprile 1942
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Versione
16 aprile 2002
Art. 2631.

(( (Omessa convocazione dell'assemblea).)) ((Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.))
Entrata in vigore il 16 aprile 2002
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