Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 maggio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 maggio 1990 |
Commentari • 247
- 1. Vademecum interdizione anticipata dal lavoro Archivi - Ablabourhttps://ablabour.it/news2/
Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto dell'indennità risarcitoria Con sentenza n. 118/2025 la Corte Costituzionale demolisce un altro pezzettino del Jobs Act dichiarando l'illegittimità del limite massimo, pari a sei mensilità e così già previsto dalle Legge 108/1990, dell'indennità spettante al lavoratore licenziato in assenza di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo o di una giusta causa da parte di un datore di lavoro che non occupi più di 15 dipendenti presso l'unità produttiva o nello stesso comune o, in ogni caso, complessivamente più di 60 dipendenti. Le ragioni della decisione dei giudici della Consulta, facilmente prevedibili a seguito di una …
Leggi di più… - 2. Libertà religiosa e divieto di discriminazioneAdriana Chieppa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Le fonti del diritto nazionale – 2. Il d.lgs. 216/2003 e la nozione di discriminazione – 3. Organizzazioni di tendenza e deroghe al divieto di discriminazione religiosa 1. Le fonti del diritto nazionale Il contesto normativo nazionale riguardante la tutela antidiscriminatoria nei posti di lavoro è molto frammentato a causa della stratificazione delle normative che si sono susseguite a partire dagli anni '60. Nell'analisi dell'evoluzione del diritto antidiscriminatorio interno non si può prescindere dall'analisi della Carta costituzionale che fonda la Repubblica sul lavoro, si premura di rendere alcuni diritti dei lavoratori inviolabili e che, prima di qualsiasi altra fonte, …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione civile n. 16349 del 3.7.2017https://www.fiscoetasse.com/
- 4. Archivio Normativahttps://www.fiscoetasse.com/
- 5. Nessuna categoria Archivihttps://ablabour.it/news2/
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24416/2025 ha ritenuto dovuto il versamento dei contributi connessi all'indennità sostitutiva del preavviso anche se la stessa non è stata corrisposta ai lavoratori, a seguito dell'espressa rinuncia all'emolumento da parte dei lavoratori medesimi. I giudici nomofilattici reputano l'obbligazione contributiva, in funzione della sua natura pubblica, dotata di sostanziale autonomia rispetto all'obbligazione retributiva intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, tale pertanto da non poter essere inficiata dalla autonomia negoziale delle parti che può disporre, entro determinati limiti, diversamente degli aspetti retributivi insiti nel rapporto di …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2020, n. 8241Provvedimento: .82411 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTROVERSIE RELATIVE AI CORRISPETTIVI PER AN MA -- Primo Presidente - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE-TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE- GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' Ud. 14/01/2020 - PU FABRIZIA GARRI - Consigliere - R.G.N. 402/2016 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Grou 8241 - Rep. - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO CI Rel. Consigliere - LINA RUBINO FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE -Consigliere - ROBERTA CRUCITTI Consigliere - ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
- controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2018, n. 2990Provvedimento: RG n 19197/2015 2990-18 ESENTE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RETRIBUZIONE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - RAPPORTO PRIVATO FRANCESCO TIRELLI Presidente Sezione - Ud. 19/12/2017 - - Rel. Consigliere - ENRICA D'ANTONIO PU R.G.N. 19197/2015 BIAGIO VIRGILIO Consigliere - Pron 2990 Rep. من ANTONIO GRECO Consigliere - LUCIA TRIA -- Consigliere - CARLO DE CHIARA -Consigliere - RAFFAELE FRASCA Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19197-2015 proposto da: EC AN, TE AN, DE PA, MA RI, TA CR, ET AU, FR LV, TI UL, …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30985Provvedimento: 30985 17 E T N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LICENZIAMENTI GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - LEGGE 92/2012 Presidente Sezione - VINCENZO DI CERBO Ud. 24/10/2017 - GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione - PU R.G.N. 20978/2015 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - hon30985 Rep. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - со ETTORE CIRILLO - Consigliere - LUCIA TRIA - Consigliere - - Rel. Consigliere - UMBERTO BERRINO RAFFAELE FRASCA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20978-2015 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2015, n. 17589Provvedimento: 17589 15 I E T Oggetto REPUBBLICA ITALIANA N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro e E previdenza LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE contenimento della spesa SEZIONI UNITE CIVILI pensionistica - art. 24 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: d. 1. 201/11 Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - R. G. N. 1645/2014 Cron. 17589Presidente Sezione - Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente Sezione - Rep. Dott. RENATO RORDORF Presidente Sezione Ud. 26/05/2015 Dott. CE MAZZACANE PU - Consigliere Dott. RENATO BERNABAI - C.U. Consigliere Dott. CE DI CERBO Rel. Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere - Dott. STEFANO PETITTI ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
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- 5. Trib. Velletri, sentenza 10/09/2025, n. 1156Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 9 settembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3575, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno …Leggi di più...
- reintegrazione nel posto di lavoro·
- art. 115 c.p.c.·
- differenze retributive·
- licenziamento illegittimo·
- art. 232 c.p.c.·
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- art. 2697 c.c.·
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- art. 127-ter c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Reintegrazione 1. I primi due commi dell' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , sono sostituiti dai seguenti:
"Ferme restando l'esperibilita' delle procedure previste dall' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti".
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 18 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro). - Ferma restando l'esperibilita' delle procedure previste dall' art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subi'to dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma e' provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo' disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell' art. 178, terzo , quarto , quinto e sesto comma del codice di procedura civile .
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".
Si riporta il testo dell' art. 7 della legge n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali):
"Art. 7. - Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, puo' promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.
Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente e' sospeso dal giorno della richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.
In caso di esito negativo nel tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale". - Art. 2. Riassunzione o risarcimento del danno 1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all' articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 , cosi' come modificata dalla presente legge. Sono altresi' soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
2. L' articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti".
3. L' articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 604/1966 e' il seguente:
"Art. 1. - Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell' art. 2119 del codice civile o per giustificato motivo".
- Per il titolo della legge n. 604/1966 si veda la precedente nota all'art. 1. - Art. 3. Licenziamento discriminatorio 1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell' articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e dell' articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , come modificato dall' articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , e' nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 604/1966 e' il seguente:
"Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attivita' sindacabili e' nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata".
- Il testo dell' art. 15 della legge n. 300/1970 , come modificato dalla legge n. 903/1977 , e' il seguente:
"Art. 15 (Atti discriminatori). - E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
- Per il testo dell' art. 18 della legge n. 300/1970 si veda la precedente nota all'art. 1.