Provvedimento: […] Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile”), limitandosi a stabilire con generico riferimento a beni mobili e immobili che il privilegio in esame è collocato in fondo all'ordine previsto dal codice civile, non appare idonea, in assenza di una espressa indicazione in tal senso, a derogare al principio, desumibile dall'art. 2746 cod. civ., secondo cui il privilegio immobiliare può essere soltanto speciale”; […] • l'art. 2746 c.c. sancisce che: “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”;
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