(Distinzione dei privilegi).
Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
[…] I privilegi, previsti e disciplinati dagli artt. 2745 e seguenti del Codice civile, si distinguono in privilegi generali e privilegi speciali: i primi, in realtà, non costituiscono un diritto reale di garanzia, in quanto difetta l'inerenza ad una singola res, avendo tali privilegi ad oggetto tutti i beni mobili del debitore (così l'art. 2746 del Codice civile); i privilegi speciali, viceversa, costituiscono vere e proprie garanzie reali, in quanto hanno ad oggetto determinati beni mobili o immobili (come pure disposto dal citato art. 2746 del Codice civile). […]
Leggi di più…[…] Tipologie di privilegio: art. 2746 c.c. […]
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