TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17729 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RT ZI Presidente
CI ES UD
ST RI UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 31239 / 2023: tra
Parte_1 nata il [...] a [...] assistito dall'avv. Bianca Magaro' ricorrente contro
, CP_1 nato il [...] a [...]
Assistito dall'avv. Arianna Romano resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario il 21
giugno 2014 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli
(classe 2015) e (classe 2019). Per_1 Per_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale da , rappresentando che nel tempo la CP_1
relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
CP_1
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato inizialmente
[...]
richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 27 novembre 2025 la parte ricorrente ha richiesto l'emissione di sentenza non definitiva sulla separazione mentre parte resistente nulla ha opposto sul punto. Il UD relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio,
previa rinuncia da parte dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 all'art. 473bis.28 c.p.c.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il Pt_1
sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la CP_1
separazione personale tra le parti.
2 Per il prosieguo del giudizio la causa risulta già rinviata al 25 marzo 2026, come da ordinanza emessa dal giudice relatore all'udienza del 27 novembre 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
22 maggio 1985 a Roma, e , nato il [...] a CP_1
Palermo, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 21 giugno
2014; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 00050, Parte 2, Serie A01, Anno 2014;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 00050, parte02, serie A01);
- dispone che la causa prosegua per le ulteriori domande proposte dalle parti, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 6 dicembre 2025
Il UD estensore
ST RI
Il Presidente
RT ZI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RT ZI Presidente
CI ES UD
ST RI UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 31239 / 2023: tra
Parte_1 nata il [...] a [...] assistito dall'avv. Bianca Magaro' ricorrente contro
, CP_1 nato il [...] a [...]
Assistito dall'avv. Arianna Romano resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario il 21
giugno 2014 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli
(classe 2015) e (classe 2019). Per_1 Per_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale da , rappresentando che nel tempo la CP_1
relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
CP_1
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato inizialmente
[...]
richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 27 novembre 2025 la parte ricorrente ha richiesto l'emissione di sentenza non definitiva sulla separazione mentre parte resistente nulla ha opposto sul punto. Il UD relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio,
previa rinuncia da parte dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 all'art. 473bis.28 c.p.c.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il Pt_1
sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la CP_1
separazione personale tra le parti.
2 Per il prosieguo del giudizio la causa risulta già rinviata al 25 marzo 2026, come da ordinanza emessa dal giudice relatore all'udienza del 27 novembre 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
22 maggio 1985 a Roma, e , nato il [...] a CP_1
Palermo, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 21 giugno
2014; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 00050, Parte 2, Serie A01, Anno 2014;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 00050, parte02, serie A01);
- dispone che la causa prosegua per le ulteriori domande proposte dalle parti, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 6 dicembre 2025
Il UD estensore
ST RI
Il Presidente
RT ZI
3