Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2016.
(Procedura d'ammortamento).
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore puo' farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo e' pagabile.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e' ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
(Procedura d'ammortamento).
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore puo' farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo e' pagabile.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e' ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
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- 1. Ammortamento dei titoli di creditohttps://www.studiocataldi.it/ · 85.207855
[…] Ai sensi dell'art. 2016 codice civile, invero, il possessore di un titolo di credito andato distrutto, […] La procedura di ammortamento La procedura di ammortamento dei titoli di credito all'ordine e nominativi si svolge secondo le regole della giurisdizione volontaria, è disciplinata agli artt. 2016-2020 e 2027 c.c. e consta delle seguenti fasi: 1) Fase necessaria (art. 2016 c.c.): come già anticipato, in questa fase il possessore del titolo di credito denuncia al debitore il furto, la distruzione o lo smarrimento del titolo e promuove ricorso al presidente del tribunale ove è pagabile il titolo richiedendone l'ammortamento. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2008, n. 20469Provvedimento: […] Poiché quest'ultimo era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 19 settembre 1992, alla data della notifica della citazione (21 ottobre 1992) era decorso non solo il termine di quindici giorni stabilito dal R.D. 21 dicembre 1933, n.1736, artt. 69, 70 e 72, ma anche quello di trenta giorni previsto per l'opposizione dagli artt. 2016 c.c., ss.. […] Peraltro lo stesso codice civile stabilisce espressamente, nell'art. 2020, che le norme di quella sezione (tra le quali è compreso anche l'art. 2016 c.c.) si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali solo in quanto queste non dispongano diversamente;Leggi di più...
- fondamento·
- disciplina applicabile·
- art. 69 del r.d. n. 1736 del 1933·
- termine per l'opposizione·
- assegno bancario·
- titoli all'ordine·
- ammortamento·
- titoli di credito