CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1365/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6004/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11785 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 la ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'avviso di accertamento n. 11785 emesso in data 28.12.2022 con cui il comune di Catania richiedeva il pagamento di euro 153,00 per omesso pagamento TARI anni 2016.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per insussistenza della pretesa e per intervenuta prescrizione della stessa.
Chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'ente impositore, nonostante regolare notifica del ricorso.
Indi, all'udienza in data 24.11.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato dovendosi accogliere, in via assorbente, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei tributi richiesti a titolo di Tari anno 2016 con l' avviso di accertamento impugnato, notificato il 07.04.2023, non potendo che rilevarsi come l'ente impositore, non costituitosi in giudizio, non abbia debitamente documentato il compimento di anteriori atti interruttivi della prescrizione .
Deve quindi rilevarsi come all'atto della notifica dell'atto impugnato, anche tenuto conto delle disposizioni emergenziali in termini di sospensione della prescrizione introdotte a seguito della nota pandemia da Covid
19, di cui all'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020
i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), la prescrizione del tributo risulta ampiamente decorsa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in solido a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- Condanna l'ente impositore e l'agente della riscossione convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 150,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Catania, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Resta
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6004/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11785 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 la ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'avviso di accertamento n. 11785 emesso in data 28.12.2022 con cui il comune di Catania richiedeva il pagamento di euro 153,00 per omesso pagamento TARI anni 2016.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per insussistenza della pretesa e per intervenuta prescrizione della stessa.
Chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'ente impositore, nonostante regolare notifica del ricorso.
Indi, all'udienza in data 24.11.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato dovendosi accogliere, in via assorbente, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei tributi richiesti a titolo di Tari anno 2016 con l' avviso di accertamento impugnato, notificato il 07.04.2023, non potendo che rilevarsi come l'ente impositore, non costituitosi in giudizio, non abbia debitamente documentato il compimento di anteriori atti interruttivi della prescrizione .
Deve quindi rilevarsi come all'atto della notifica dell'atto impugnato, anche tenuto conto delle disposizioni emergenziali in termini di sospensione della prescrizione introdotte a seguito della nota pandemia da Covid
19, di cui all'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020
i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), la prescrizione del tributo risulta ampiamente decorsa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in solido a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- Condanna l'ente impositore e l'agente della riscossione convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 150,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Catania, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Resta