Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2016, n. 11810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11810 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANGITAL 10/ 2 016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - LOCAZIONE Dott. ROBERTA VIVALDI Presidente USO NON ABITATIVO STUDIO PROFESSIONALE Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA Ud. 17/02/2016 PU Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI R.G.N. 76/2013 Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Rep. @... - Rel. Consigliere Cron.1. μ1810 Dott. ENZO VINCENTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 76-2013 proposto da: NO AR RO ([...]), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI rappresentata e difesaCASSAZIONE, dall'avvocato FEDERICO VIA MARAGLIANO 10/3 giusta GAVINO con studio in GENOVA, procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente-
contro
PU ON ([...]), elettivamente presso lo studio domiciliata in ROMA, VIA ATERNO 9, dell'avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO FORGIONE giusta 2016 procura speciale in calce al controricorso;
384 - controricorrente в 1 avverso la sentenza n. 458/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/04/2012, R.G.N. 972/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato CLAUDIO PELLICCIARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO del maggio 2011, il Tribunale di 1. - Con sentenza Genova accolse la domanda proposta da ON TT
contro
RI OS NO, condannando la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 81.000,00, oltre accessori, a titolo di canoni per l'utilizzo dei locali e dei servizi dello studio medico di proprietà della stessa TT dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 2003, respingendo, altresì, le domande riconvenzionali avanzate dalla NO per ottenere il pagamento del giusto compenso per l'opera prestata e il danno a titolo di responsabilità risarcimento del precontrattuale ex art. 2043 cod. civ. e del danno ° morale/esistenziale. Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia 2. www la NO (in via principale), che la TT (in via incidentale, sul solo capo di condanna relativo alle spese di lite); la Corte di appello di Genova, con sentenza resa pubblica il 27 aprile 2012, respingeva l'appello principale ed accoglieva parzialmente quello incidentale, con condanna della NO anche al pagamento delle spese del grado. -2.1. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva che tra la NO e la TT fosse stato concluso "un contratto in base al quale la convenuta avrebbe dovuto corrispondere un canone di lire 3.000.000 mensili per usufruire di due locali nei quali portare le proprie attrezzature sanitarie, degli altri locali comuni e dei servizi dello studio". 2 Ciò alla luce delle risultanze istruttorie segnatamente, della prova testimoniale, dando prevalenza alle deposizioni dei testi SI e BA, commercialisti dell'attrice e, specialmente, del secondo, in quanto presente "alla trattativa tra le parti", reputando, altresì, "prive di pregio" le doglianze dell'appellante sulla "disparità del numero di testi escussi in primo grado", giacché l'istruttoria era "stata svolta in maniera completa ed esaustiva attraverso l'escussione di ben dodici testimoni". Il giudice di appello2.2. - respingeva, inoltre, l'eccezione dell'appellante sul divieto di prova testimoniale ai sensi degli artt. 2721 e 2723 cod. civ., "in quanto la denuncia inviata il 23/7/1998 dalla TT all'Ordine dei Medici di Genova per segnalare la presenza nel proprio studio della NO" non poteva "dirsi integrare alcun tipo di contratto, trattandosi di una semplice comunicazione diretta all'ordine professionale a fini amministrativi/disciplinari”.
2.3. La Corte territoriale riteneva, poi, irrilevanti - le contraddizioni addotte dalla NO circa i termini del suddetto accordo e quanto allegato e dichiarato dall'attrice in giudizio, potendo intendersi il riferimento all'uso di "due locali" quale oggetto del contratto "non necessariamente uso esclusivo, ma anche come uso di due locali come utilizzati anche da altri professionisti dello studio, a rotazione, a seconda delle esigenze del momento". 2.4. - Quanto alla ritardata attivazione della TT di riscossione dei canoni, questa era da nella richiesta ritenersi "conciliabile" con il "rapporto di amicizia esistente da lungo tempo tra le due donne". Il giudice di secondo grado reputava, altresì, 2.5. - che il comprovato obbligo della NO di corrispondere i canoni di locazione non poteva "venire meno" per il fatto che la stessa avesse posto "la propria dipendente a disposizione dello studio intero, pagasse le spese di pulizia a cadenza 3 mensile e contribuisse anche al pagamento delle spese per straordinari”. 2.6. - La Corte ligure escludeva, poi, che potesse compenso "per l'operaessere riconosciuto alla NO il prestata a favore della TT", essendo stato provato che la prima era "stata retribuita per tali prestazioni", né poteva "ravvisarsi nella fattispecie una prestazione d'opera coordinata e continuativa da parte della NO a favore dei pazienti dello studio", risultando dimostrato che "le assenze della TT dallo studio per la campagna elettorale e per esercitare l'attività medico legale" erano "state sporadiche" e che "se la TT non era presente allo studio neanche erano fissati appuntamenti per i suoi ammalati".
2.7. Il giudice di appello riteneva di non poter accogliere neppure la domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale, giacché assente la mala fede in capo alla TT, posto che, in base alle deposizioni testimoniali, era emerso che proprio la NO "non aveva aderito alla proposta", prospettatale nel 2002, "di entrare a far parte di una costituenda società o, in alternativa, di collaborare con la stessa". Né, peraltro, era stata fornita dalla stessa appellante alcuna dimostrazione di un danno morale ° esistenziale e, prima ancora, del "fatto illecito su cui esso si fonderebbe". 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre RI NO sulla base di cinque motivi, illustrati da OS memoria. Resiste con controricorso ON TT. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 1. - 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione "dell'art. 2721 c.c. e/o dell'art. 2723 c.c.". Il giudice di primo grado avrebbe errato ad ammettere (peraltro senza motivazione) la prova per testi, alla quale essa NO si era opposta, "sull'esistenza e stipulazione di un contratto di locazione inter partes" in violazione dell'art. 2721 cod. civ. non potendo trovare applicazione la deroga prevista dal secondo comma dello stesso articolo, né essendo state valutate al riguardo le contraddizioni degli atti giudiziari e dei documenti prodotti (richiesta della TT di pagamento effettuata solo del 2003; dichiarazione della TT all'Ordine dei medici del luglio 1998 circa gratuital'ospitalità della NO nello studio professionale). Peraltro, la Corte territoriale avrebbe preso erroneamente in considerazione, con motivazione incongrua, soltanto la norma dell'art. 2723 cod. civ., in riferimento alla predetta dichiarazione del luglio 1998. 1.1. - Il motivo è inammissibile. Non solo la ricorrente, in palese violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non indica la specifica sede processuale nella quale avrebbe tempestivamente eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale ammessa, nonché (ma sul punto neppure vi è generica allegazione) dedotto la relativa nullità dopo l'ammissione (posto che, in assenza di tempestive eccezione di inammissibilità e deduzione di nullità, l'irritualità della ammissione della prova sarebbe sanata: cfr. Cass., 29 marzo 2005, n. 6555, Cass., 19 settembre 2013, n. 21443), ma introduce un tema di inammissibilità della prova quello - generale sulla dimostrazione di esistenza del contratto di locazione che non trova riscontro nella sentenza impugnata - e neppure nei motivi di gravame dalla stessa a suo tempo proposti (e riportati in ricorso alle pp. 5/8), vertendo, motivi sulla questione di e sentenza, unicamente ammissibilità della prova in relazione alla dichiarazione rilasciata nel luglio 1998 dalla TT all'Ordine dei medici di Genova. Invero, il motivo appare ancora calibrato ad una critica avverso la sentenza di primo grado, mancando, come detto, di 5 cogliere appieno la portata della decisione assunta dalla Corte di appello, la quale sul predetto punto non è, del resto, investita da censure specifiche, né consentanee al vizio di legittimità dedotto, con esse la partegiacché soltanto la propria interpretazione degli attiprospetta processuali. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 245 e 209 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 24 Cost. Il giudice di primo grado e quello di appello avrebbero "respinto la richiesta di audizione dei restanti testimoni indicati dall'esponente, nei precisi termini che le erano stati assegnati, con ciò violando le norme di cui agli artt. 245 e 209 c.p.c." e del diritto di difesa costituzionalmente garantito. adInoltre, la Corte territoriale si sarebbe limitata affermare che l'istruttoria era completa ed esaustiva, mentre ciò non risultava affatto in relazione alle ragioni avanzate da essa NO. 2.1. - Il motivo è infondato. La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga con - giudizio che, se congruamente motivato (ciò potendosi anche desumere per implicito dal complesso della motivazione), si superflua l'ulteriore sottrae al sindacato di legittimità - assunzione della prova (tra le altre, Cass., 22 aprile 2009, 9551; Cass., 10 giugno 2009, n. 13375).n. Nella specie, la Corte di appello (cfr. sintesi al $ 2.1. del "Ritenuto in fatto" che precede) ha congruamente evidenziato la completezza ed esaustività della prova assunta 6 tramite l'escussione di "ben dodici testimoni" e tale motivazione neppure è stata censurata specificamente nella sua intrinseca portata, avendo la ricorrente, peraltro, insistito su una insussistente violazione di legge processuale. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi 3. - dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1571 c.c.", "erroneo inquadramento degli accordi intercorsi quale contratto di locazione di fornitura di servizi", "omesso ° esame di un fatto decisivo della controversia", "omessa e/o insufficiente applicazione dell'art. 115 "c.p.c. "violazione dell'art. 2697 c.c.". avrebbe ritenuto dimostrataLa Corte territoriale l'esistenza di un contratto di locazione inter partes per un corrispettivo di lire 3.000.000 mensili senza che ciò fosse provato, essendo anche le deposizioni testimoniali in contrasto con le risultanze agli atti (interrogatorio formale della TT, documenti segnatamente, la lettera del 20 - e difese avversarie), là dove neppure si è marzo 2003 - tenuto conto, da parte del giudice di appello, che essa NO aveva comunque già pagato una parte di quanto preteso dalla TT, in ragione di "retribuzione dipendente, materiali di consumo, spese di pulizia mensile, straordinari saltuariamente corrisposti". 3.1. - Il motivo è inammissibile. censure della ricorrente, per come confezionate Le (ossia proponendo l'interpretazione della volontà negoziale in base ad una certa lettura degli atti processuali effettuata dalla stessa parte, peraltro senza neppure dedurre in quale violazione di canoni di esegesi contrattuale sia incorso il giudice del merito), si pongono in diretto ed immediato contrasto con il consolidato principio (tra le tante, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465) per cui, "in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità 7 non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati”. èCon il quarto mezzo denunciata, ai sensi 4. dell'art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., "omessa n. applicazione dell'art. 1241 C.C. 1243 c.c.", nonché "carenza di motivazione e/o contraddittorietà della motivazione". Gli «atti sia preprocessuali sia processuali (lettera 20.3.2003, atto di citazione) attestano - anche se non che il pagamento dell'ingente "canone" preteso provano - vale a direforfettariamente sarebbe stato omnicomprensivo, comprensivo non solo del godimento di due stanze in via esclusiva cosa che non è ma anche di servizi e di spese di materiali di consumo». Il "giudice di merito" avrebbe, dunque, errato nel ritenere "comunque dovuto il canone e non operando la legittima compensazione richiesta" da essa NO e su cui non vi sarebbe stata pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. 4.1. - Il motivo è inammissibile. Con esso non si indica, in palese violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., la sede processuale nella quale, in primo grado, sia stata tempestivamente dedotta l'eccezione di compensazione rispetto alla quale si lamenta l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale, giacché, trattandosi di eccezione in senso stretto e non rilevabile d'ufficio, la relativa proposizione in sede di gravame (come risulterebbe dalle conclusioni del relativo inammissibile, ai sensiatto riportate in sentenza) era 8 dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., con correlativo obbligo della Corte territoriale di non esaminarla nel merito;
obbligo rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità (tra le altre, Cass., 6 dicembre 2004, n. 22786). pe Con il quinto mezzo dedotta, ai sensi dell'art.
5. Ap 360, primo comma "n. 3", cod. proc. civ., "carenza di ' motivazione e/o contraddittorietà violazione in ordine alla prestazione di lavoro continuativo effettuato dalla ricorrente", nonché, all'art. 360, primo comma, 2, cod. n. proc. civ., "omesso esame sulla eccezione di competenza funzionale del Giudice del lavoro in ordine alla domanda riconvenzionale". La Corte di appello (come anche il Tribunale) non avrebbe esaminato l'eccezione "relativa alla prestazione di lavoro continuativa operata dalla ricorrente e sicuramente di competenza esclusiva del Tribunale di Genova in veste di Giudice del lavoro", ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 31 cod. proc. civ., stante la presenza continuativa in studio, per otto ore giornaliere. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul rigetto della domanda risarcitoria correlata alla "previsione della costituzione di una associazione professionale". - Il motivo non può trovare accoglimento.
5.1. Non è, infatti, apprezzabile alcuna omessa pronuncia in ordine alla "eccezione" di incompetenza funzionale del giudice adito in favore di quella funzionale del giudice del lavoro, giacché la Corte ligure (cfr. sintesi al $ 2.6. del "Ritenuto in fatto" che precede) ha espressamente escluso sussistessero i presupposti della c.d.che, nella specie, parasubordinazione, con ciò palesando chiaramente l'infondatezza della richiesta rimessione della causa al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 9 Quanto, poi, alle censure avverso il rigetto della domanda risarcitoria, esse si infrangono contro la sufficiente ed adeguata motivazione del giudice di appello (cfr. sintesi al $ 2.7. del "Ritenuto in fatto” che precede), priva di errori in diritto, della quale neppure criticano intrinsecamente la portata, giacché con esse si sviluppa un'alternativa ricostruzione della vicenda in base alla personale valutazione delle prove operata dalla parte, che in tal modo si è venuta a sostituire, inammissibilmente, al giudice del merito in compito ad esso esclusivamente riservato. 6. - Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell'art. 385, primo comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 17 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente II Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 9.61U 2016 "Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA 10