Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2016, n. 11810
CASS
Sentenza 9 giugno 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2016, n. 11810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11810
    Data del deposito : 9 giugno 2016

    Testo completo