Articolo 2106 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2106.

(Sanzioni disciplinari).

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo' dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravita' dell'infrazione e in conformita' delle norme corporative.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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